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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 604 dell'anno 2021 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Monreale (PA) alla Via della Repubblica n. 19, presso lo studio dell'avv. Francesco Noto che la rappresenta e difende per mandato in atti;
–parte appellante – contro
nato ad [...] il [...], (C.F: Controparte_1
); C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Camillo Campanella che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellata -
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 651/2021, pubblicata in data 18.02.2021, ha dichiarato tenuta a rendere il conto della vendita effettuata ai signori , Parte_1 CP_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], dell'appartamento di Parte_2 proprietà di sito in Monreale (PA) nella piazza Vittorio Emanuele n° 49, piano Controparte_1
2 - 3 -4. Cat. A/3, Cl. 2, vani 6,5; - ha condannato al pagamento in favore Parte_1 di della complessiva somma di € 127.000,00; ha rigettato la domanda proposta Controparte_1 in via riconvenzionale da parte convenuta;
ha condannato, altresì, parte convenuta alla refusione delle spese processuali che ha liquidato in favore dell'Erario in complessivi € 6.715,00, oltre oneri accessori come per legge. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello contestandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio contestando l'appello e insistendo per l'integrale Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 17.01.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto configurabile la fattispecie dell'obbligazione naturale tra madre e figlio ed ha condannato l'appellante alla restituzione della somma di € 127.000,00 in favore del figlio. Ha, ancora, contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha compensato le spese affrontate dall'appellante per la manutenzione dell'immobile venduto con le somme riconosciute a parte attrice a titolo restitutorio.
Con il terzo motivo di appello l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ammesso l'interrogatorio formale dell'attore.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante impugna il capo relativo alle spese di lite.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è infondato.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio per la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. La doglianza di parte appellante si fonda sulla circostanza che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 1713 c.c. sebbene nel corpo dell'atto di citazione tale disposizione non sia mai stata richiamata.
La doglianza è del tutto priva di fondamento. Dalla lettura dell'atto di citazione si evincono, infatti, in maniera chiara, sebbene sintetica, tanto i fatti quanto gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. La qualificazione giuridica della domanda effettuata dal Giudice di prime cure costituisce, pertanto, corretta applicazione del principio “iura novit curia”. Quanto al terzo motivo di appello, stante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'appellato all'udienza del 13 Dicembre 2024, lo stesso deve ritenersi assorbito. Passando al merito dell'appello e, dunque, al secondo motivo di impugnazione occorre premettere quanto segue.
Con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio sul presupposto di Controparte_1 aver conferito alla madre procura speciale a vendere a e Parte_1 CP_2
l'immobile di sua proprietà sito a Monreale Piazza Vittorio Emanuele 49, identificato Parte_2 in Catasto Fabbricati al fg. MU particella 202/4 per il prezzo di € 127.000,00, ha chiesto ordinarsi alla stessa di rendere il conto della predetta vendita con condanna alla restituzione delle somme dalla stessa ricavate.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tuttavia, sulla stessa non incomberebbe alcun obbligo restitutorio dovendosi di contro ritenere l'irripetibilità delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile oggetto di causa in quanto costituenti esecuzione di un'obbligazione naturale assunta dal figlio nei confronti della madre.
Tale assunto è, tuttavia, rimasto del tutto sprovvisto di supporto probatorio. La tesi dell'appellante si fonda, infatti, su una serie di circostanze rimaste indimostrate e, segnatamente: 1)l'acquisto dell'immobile con somme di ed il coniuge (padre Parte_1 Persona_1 dell'appellato, già deceduto); 2) l'intestazione dell'immobile al figlio per questioni puramente fiscali;
3) l'accordo telefonico intervenuto tra madre e figlio in base al quale quest'ultimo, stanti le precarie condizioni economiche e di salute della madre ormai rimasta vedova, riconoscendo che l'immobile fosse stato acquistato con denaro dei genitori, avrebbe acconsentito alla vendita dell'immobile con irripetibilità delle somme incassate in favore della madre.
chiamato a rendere interrogatorio formale all'udienza del 13 Dicembre 2024, Controparte_1 ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante ed anzi ha precisato di avere acquistato l'immobile oggetto di causa con denaro proprio e per mezzo di un suo procuratore speciale. Ha, anche, chiarito di avere lavorato alle dipendenze del padre titolare di un'azienda familiare in Venezuela sin dall'età di 13 anni e di avere ricevuto dal padre la somma di € 16.000,00 a titolo di liquidazione per il lavoro svolto. che ha, in effetti, utilizzato per l'acquisto CP_3 dell'immobile di cui è causa giusto atto di compravendita del 29 Gennaio 2002. Tale circostanza trova riscontro probatorio nella lettura di quest'ultimo atto di compravendita, dalla quale risulta che l'immobile è stato acquistato da nella qualità di procuratore speciale di Persona_2 per il prezzo di € 16.000,00 che la parte venditrice ha dichiarato di avere ricevuto Controparte_1 dalla parte acquirente.
Non vi è, di contro, alcuna prova che detta somma sia stata pagata da e Parte_1
. Non soccorrono a tal fine le copie di assegni bancari depositati in primo grado e Persona_1 aventi come beneficiari i venditori dell'immobile in parola, in quanto aventi ad oggetto importi di somme di molto superiori alla somma di € 16.000,00 pagata per l'acquisto dell'immobile e dunque in alcun modo ricollegabili alla compravendita del 29 Gennaio 2002. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che l'appellante ed il defunto marito avessero donato al figlio le somme necessarie per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, tale circostanza non è di per sé sufficiente a far sorgere in capo al figlio il dovere morale di restituire alla madre le somme ricavate dalla successiva vendita dello stesso immobile. Nè è stato provato che tra madre e figlio fosse intervenuto un accordo telefonico in base al quale il figlio avrebbe assunto tale obbligazione nei confronti della madre. Non è superfluo, peraltro, precisare che, anche ove provato tale accordo, difetterebbe nel caso di specie il requisito della proporzionalità, circostanza che di per sè sola osta alla configurazione dell'obbligazione naturale prospettata dall'appellante.
Quanto alla domanda di compensazione, non vi è alcuna prova che l'appellante abbia posto in essere spese di manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto di causa, non soccorrendo all'uopo la copia del bonifico depositato dal quale non si ravvede alcun nesso con lo stesso.
Tali essendo gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio, non può che trovare conferma la decisione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la domanda attorea e, sulla base dei riscontri documentali acquisiti, ha accertato il diritto di Controparte_1 alla restituzione della somma di € 127.000,00.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 Parte_1 da distrarre in favore dell'Erario; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 27.06.2025.
Palermo, 30/06/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 604 dell'anno 2021 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Monreale (PA) alla Via della Repubblica n. 19, presso lo studio dell'avv. Francesco Noto che la rappresenta e difende per mandato in atti;
–parte appellante – contro
nato ad [...] il [...], (C.F: Controparte_1
); C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Camillo Campanella che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellata -
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 651/2021, pubblicata in data 18.02.2021, ha dichiarato tenuta a rendere il conto della vendita effettuata ai signori , Parte_1 CP_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], dell'appartamento di Parte_2 proprietà di sito in Monreale (PA) nella piazza Vittorio Emanuele n° 49, piano Controparte_1
2 - 3 -4. Cat. A/3, Cl. 2, vani 6,5; - ha condannato al pagamento in favore Parte_1 di della complessiva somma di € 127.000,00; ha rigettato la domanda proposta Controparte_1 in via riconvenzionale da parte convenuta;
ha condannato, altresì, parte convenuta alla refusione delle spese processuali che ha liquidato in favore dell'Erario in complessivi € 6.715,00, oltre oneri accessori come per legge. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello contestandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio contestando l'appello e insistendo per l'integrale Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 17.01.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto configurabile la fattispecie dell'obbligazione naturale tra madre e figlio ed ha condannato l'appellante alla restituzione della somma di € 127.000,00 in favore del figlio. Ha, ancora, contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha compensato le spese affrontate dall'appellante per la manutenzione dell'immobile venduto con le somme riconosciute a parte attrice a titolo restitutorio.
Con il terzo motivo di appello l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ammesso l'interrogatorio formale dell'attore.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante impugna il capo relativo alle spese di lite.
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L'appello è infondato.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio per la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. La doglianza di parte appellante si fonda sulla circostanza che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 1713 c.c. sebbene nel corpo dell'atto di citazione tale disposizione non sia mai stata richiamata.
La doglianza è del tutto priva di fondamento. Dalla lettura dell'atto di citazione si evincono, infatti, in maniera chiara, sebbene sintetica, tanto i fatti quanto gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. La qualificazione giuridica della domanda effettuata dal Giudice di prime cure costituisce, pertanto, corretta applicazione del principio “iura novit curia”. Quanto al terzo motivo di appello, stante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'appellato all'udienza del 13 Dicembre 2024, lo stesso deve ritenersi assorbito. Passando al merito dell'appello e, dunque, al secondo motivo di impugnazione occorre premettere quanto segue.
Con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio sul presupposto di Controparte_1 aver conferito alla madre procura speciale a vendere a e Parte_1 CP_2
l'immobile di sua proprietà sito a Monreale Piazza Vittorio Emanuele 49, identificato Parte_2 in Catasto Fabbricati al fg. MU particella 202/4 per il prezzo di € 127.000,00, ha chiesto ordinarsi alla stessa di rendere il conto della predetta vendita con condanna alla restituzione delle somme dalla stessa ricavate.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tuttavia, sulla stessa non incomberebbe alcun obbligo restitutorio dovendosi di contro ritenere l'irripetibilità delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile oggetto di causa in quanto costituenti esecuzione di un'obbligazione naturale assunta dal figlio nei confronti della madre.
Tale assunto è, tuttavia, rimasto del tutto sprovvisto di supporto probatorio. La tesi dell'appellante si fonda, infatti, su una serie di circostanze rimaste indimostrate e, segnatamente: 1)l'acquisto dell'immobile con somme di ed il coniuge (padre Parte_1 Persona_1 dell'appellato, già deceduto); 2) l'intestazione dell'immobile al figlio per questioni puramente fiscali;
3) l'accordo telefonico intervenuto tra madre e figlio in base al quale quest'ultimo, stanti le precarie condizioni economiche e di salute della madre ormai rimasta vedova, riconoscendo che l'immobile fosse stato acquistato con denaro dei genitori, avrebbe acconsentito alla vendita dell'immobile con irripetibilità delle somme incassate in favore della madre.
chiamato a rendere interrogatorio formale all'udienza del 13 Dicembre 2024, Controparte_1 ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante ed anzi ha precisato di avere acquistato l'immobile oggetto di causa con denaro proprio e per mezzo di un suo procuratore speciale. Ha, anche, chiarito di avere lavorato alle dipendenze del padre titolare di un'azienda familiare in Venezuela sin dall'età di 13 anni e di avere ricevuto dal padre la somma di € 16.000,00 a titolo di liquidazione per il lavoro svolto. che ha, in effetti, utilizzato per l'acquisto CP_3 dell'immobile di cui è causa giusto atto di compravendita del 29 Gennaio 2002. Tale circostanza trova riscontro probatorio nella lettura di quest'ultimo atto di compravendita, dalla quale risulta che l'immobile è stato acquistato da nella qualità di procuratore speciale di Persona_2 per il prezzo di € 16.000,00 che la parte venditrice ha dichiarato di avere ricevuto Controparte_1 dalla parte acquirente.
Non vi è, di contro, alcuna prova che detta somma sia stata pagata da e Parte_1
. Non soccorrono a tal fine le copie di assegni bancari depositati in primo grado e Persona_1 aventi come beneficiari i venditori dell'immobile in parola, in quanto aventi ad oggetto importi di somme di molto superiori alla somma di € 16.000,00 pagata per l'acquisto dell'immobile e dunque in alcun modo ricollegabili alla compravendita del 29 Gennaio 2002. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che l'appellante ed il defunto marito avessero donato al figlio le somme necessarie per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, tale circostanza non è di per sé sufficiente a far sorgere in capo al figlio il dovere morale di restituire alla madre le somme ricavate dalla successiva vendita dello stesso immobile. Nè è stato provato che tra madre e figlio fosse intervenuto un accordo telefonico in base al quale il figlio avrebbe assunto tale obbligazione nei confronti della madre. Non è superfluo, peraltro, precisare che, anche ove provato tale accordo, difetterebbe nel caso di specie il requisito della proporzionalità, circostanza che di per sè sola osta alla configurazione dell'obbligazione naturale prospettata dall'appellante.
Quanto alla domanda di compensazione, non vi è alcuna prova che l'appellante abbia posto in essere spese di manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto di causa, non soccorrendo all'uopo la copia del bonifico depositato dal quale non si ravvede alcun nesso con lo stesso.
Tali essendo gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio, non può che trovare conferma la decisione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la domanda attorea e, sulla base dei riscontri documentali acquisiti, ha accertato il diritto di Controparte_1 alla restituzione della somma di € 127.000,00.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 Parte_1 da distrarre in favore dell'Erario; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 27.06.2025.
Palermo, 30/06/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo