Art. 18.
Per la cicoria preparata che venga esportata all'estero, sara' concesso il disgravio della tassa nella misura del 90 per cento, nei modi e colle forme da determinarsi con regolamento che sara' approvato per decreto Reale.
Per la cicoria preparata che venga esportata all'estero, sara' concesso il disgravio della tassa nella misura del 90 per cento, nei modi e colle forme da determinarsi con regolamento che sara' approvato per decreto Reale.