TRIB
Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/08/2024, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3109/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3109/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambe con il patrocinio dell'avv. CONSIGLIO GAETANO
CONVENUTO/I - OPPOSTE
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 792/2020 emesso da questo Tribunale il 24.6.2020 per la somma di
€ 5085,00, oltre accessori, intimata a Parte_1
Decreto ingiuntivo notificato il 22.7.2020.
Citazione in opposizione notificata il 30.9.2020
CONCLUSIONI
Parte opponente: ritenere e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, che il debito residuo dei coniugi
[...]
nei confronti dei coniugi ammonta ad € 270,00; B) per l'effetto, Parte_2 CP_3 previo accertamento in capo alle opposte della qualità di eredi del de cuius Persona_1 ritenere e dichiarare che, a fronte dell'importo facciale del credito portato dall'assegno bancario n. 76.992.513-00 di € 10.170,00*, il debito della signora nei confronti della opposte, per le Parte_1 quote di loro spettanza, è complessivamente pari ad € 135,00… parte opposta:
pagina 1 di 3 rigettare l'opposizione proposta da perché infondata e confermare valido e Parte_1 legittimo il decreto ingiuntivo opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base dell'assegno bancario n. 76.992.513-00 di € 10.170,00, tratto sulla B.A.P.R. - Agenzia di Ispica a firma della opponente datato 20 Parte_1 luglio 2014, consegnato a (poi deceduto il 22.4.2017), indicato come beneficiario sul Persona_1 titolo azionato, di cui le figlie, odierne opposte, hanno dichiarato di essere eredi nel ricorso monitorio unitamente ad altri due fratelli, limitando la domanda al 50% dell'importo.
Il primo motivo di opposizione, ovvero il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti per mancata prova della qualità di eredi del defunto padre, non può trovare accoglimento.
Il ricorso monitorio azionato implica accettazione tacita dell'eredità; in ogni caso parte opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di risposta verbale di mediazione per la divisione dell'eredità tra i quattro fratelli, cioè le due sorelle opposte, e , da cui emerge che i Controparte_4 CP_5 quattro germani sono comproprietari di immobili (distintamente indicati nel verbale del 30.6.2020) caduti nella successione dei loro genitori e Alcuna obiezione o Persona_1 Persona_2 contestazione è seguita da parte opponente a tale allegazione e produzione documentale.
Il secondo motivo di opposizione (estinzione del debito) è parimenti infondato in quanto sfornito di prova.
Nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicchè l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (Cass. 26/17; 22898/05).
Parte opponente deduce che i coniugi – consegnavano in pagamento l'assegno in Pt_2 Parte_1 questione (in sostituzione di altri due assegni non potuti pagare) per due prestiti ricevuti nel febbraio 2012 (con la maggiorazione dovuta per gli interessi, sui quali non cade alcuna contestazione).
Quindi parte opponente ammette esplicitamente di avere ricevuto a mutuo la somma in questione, e produce, a conferma e comprova, apposita dichiarazione di ricezione delle somme di € 5.850,00 e di € 3.000,00 sottoscritta dai coniugi e , del 13 e del 14 febbraio CP_6 Parte_1
2012.
Deduce parte opponente di avere estinto il debito: 1) pagando la somma di € 400,00 nelle mani di e di € 200,00 nelle mani di figlia di , nelle date tra Controparte_4 Persona_3 Controparte_4 ottobre e gennaio 2014; 2) pagando a padre delle opponenti, tra il mese di marzo e il Persona_1
3 luglio dell'anno 2014, la complessiva somma di € 9.900,00.
L'assunto si è rivelato infondato e non provato.
Il pagamento di € 800,00 è realmente avvenuto in favore di e come Controparte_4 Persona_3 confermato dai medesimi all'udienza del 28.6.2023 e come peraltro risulta da apposita quietanza di pagamento;
si tratta comunque di pagamento: 1) non satisfattivo dell'intero debito, pure considerandolo pro quota;
2) avvenuto per causale imprecisata, non chiaramente collegata al prestito fatto dal genitore
3) avvenuto quando quest'ultimo era ancora in vita. Persona_1
Il pagamento tra il marzo e il luglio 2014 non risulta invece provato;
peraltro non si comprende perché
l'assegno sarebbe stato emesso il 20 luglio 2014, se già al 3 luglio 2014 era stata consegnata la somma pagina 2 di 3 di € 9.000,00; non si comprende perché il soggetto pagatore (nel caso di specie ), come CP_6 invece avvenuto per i pagamenti a e , non si sia fatta rilasciare quietanza Controparte_4 Persona_3 di pagamento (e neppure risultano allegati gli “appunti presi nelle suddette tre occasioni”, come invece dedotto nel capitolo di prova n. 7 articolato da parte opponente); non appare verosimile che tra il 2014
e il 2017 i coniugi e non siano riusciti a saldare la somma esigua rimanente di € Pt_2 Parte_1
270,00, per ottenere la restituzione del titolo (parte opponente ha infatti dedotto che il non CP_4 rilasciava la ricevuta sugli acconti riscossi e che avrebbe restituito il titolo solo al pagamento integrale della somma dovuta); è stato sentito il teste , che peraltro è stato indicato come CP_6 condebitore per la restituzione della somma presa a mutuo, insieme alla moglie (
7. Parte_1
“Vero o no che, in presenza del signor ha consegnato al signor a CP Persona_1 somma per contanti di €2.800,00* in data 04.03.2014, di € 3.100,00* in data 05.05.2014 e di € 3.200,00* in data 03.07.2014, per come risulta dagli appunti presi nelle suddette tre occasioni?”; adr: non ricordo con precisione gli importi, ho già risposto sopra 8. “Vero o no che ha richiesto al signor
di accompagnarla, essendo risaputo che il signor non rilasciava alcuna CP Persona_1 ricevuta sugli acconti riscossi?”; adr.: vero, lui diceva solo, quando me li dai tutti io ti ridò l'assegno); in ogni caso le sue dichiarazioni non risultano confermate dal teste, citato da parte opponente, CP
, figlio di un amico di :
[...] CP_6
“Vero o no che era in compagnia del signor quando questi ha consegnato al signor CP_6 la somma per contanti di € 2.800,00* in data 04.03.2014, quella di € 3.100,00* in Persona_1 data 05.05.2014 e quella di € 3.200,00* in data 03.07.2014, quali acconti sul debito che la signora
aveva nei confronti dei coniugi ?” Parte_1 CP_3
adr: mi ricordo che mi dava dei passaggi a casa dal magazzino (materiale edile) fino a casa mia e durante il tragitto si fermava non ricordo dove né cosa facesse, non scendevo dalla macchina;
non l'ho visto mai consegnare soldi;
lui veniva al lavoro perché c'era mio papà e mi dava un passaggio perché ero senza macchina, a lui casa mia veniva di strada, per così dire…
“Vero o no che il signor le aveva chiesto di accompagnarlo in quelle occasioni, per CP_6 assicurarsi di poter avere prova di quei versamenti, essendo risaputo che il signor Persona_1 non rilasciava alcuna ricevuta sugli acconti riscossi dalle persone alle quali prestava danaro?”.
Adr: mi diceva che doveva passare da questo ma non mi diceva il motivo. CP_4
Ancora, si aggiunga che non risulta alcuna risposta alla diffida di pagamento inviata da parte opposta in data 10.12.2019, versata agli atti di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 792/2020 emesso il 24.6.2020, che dichiara esecutivo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
[...]
Ragusa, 09/08/2024
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3109/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambe con il patrocinio dell'avv. CONSIGLIO GAETANO
CONVENUTO/I - OPPOSTE
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 792/2020 emesso da questo Tribunale il 24.6.2020 per la somma di
€ 5085,00, oltre accessori, intimata a Parte_1
Decreto ingiuntivo notificato il 22.7.2020.
Citazione in opposizione notificata il 30.9.2020
CONCLUSIONI
Parte opponente: ritenere e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, che il debito residuo dei coniugi
[...]
nei confronti dei coniugi ammonta ad € 270,00; B) per l'effetto, Parte_2 CP_3 previo accertamento in capo alle opposte della qualità di eredi del de cuius Persona_1 ritenere e dichiarare che, a fronte dell'importo facciale del credito portato dall'assegno bancario n. 76.992.513-00 di € 10.170,00*, il debito della signora nei confronti della opposte, per le Parte_1 quote di loro spettanza, è complessivamente pari ad € 135,00… parte opposta:
pagina 1 di 3 rigettare l'opposizione proposta da perché infondata e confermare valido e Parte_1 legittimo il decreto ingiuntivo opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base dell'assegno bancario n. 76.992.513-00 di € 10.170,00, tratto sulla B.A.P.R. - Agenzia di Ispica a firma della opponente datato 20 Parte_1 luglio 2014, consegnato a (poi deceduto il 22.4.2017), indicato come beneficiario sul Persona_1 titolo azionato, di cui le figlie, odierne opposte, hanno dichiarato di essere eredi nel ricorso monitorio unitamente ad altri due fratelli, limitando la domanda al 50% dell'importo.
Il primo motivo di opposizione, ovvero il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti per mancata prova della qualità di eredi del defunto padre, non può trovare accoglimento.
Il ricorso monitorio azionato implica accettazione tacita dell'eredità; in ogni caso parte opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di risposta verbale di mediazione per la divisione dell'eredità tra i quattro fratelli, cioè le due sorelle opposte, e , da cui emerge che i Controparte_4 CP_5 quattro germani sono comproprietari di immobili (distintamente indicati nel verbale del 30.6.2020) caduti nella successione dei loro genitori e Alcuna obiezione o Persona_1 Persona_2 contestazione è seguita da parte opponente a tale allegazione e produzione documentale.
Il secondo motivo di opposizione (estinzione del debito) è parimenti infondato in quanto sfornito di prova.
Nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicchè l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (Cass. 26/17; 22898/05).
Parte opponente deduce che i coniugi – consegnavano in pagamento l'assegno in Pt_2 Parte_1 questione (in sostituzione di altri due assegni non potuti pagare) per due prestiti ricevuti nel febbraio 2012 (con la maggiorazione dovuta per gli interessi, sui quali non cade alcuna contestazione).
Quindi parte opponente ammette esplicitamente di avere ricevuto a mutuo la somma in questione, e produce, a conferma e comprova, apposita dichiarazione di ricezione delle somme di € 5.850,00 e di € 3.000,00 sottoscritta dai coniugi e , del 13 e del 14 febbraio CP_6 Parte_1
2012.
Deduce parte opponente di avere estinto il debito: 1) pagando la somma di € 400,00 nelle mani di e di € 200,00 nelle mani di figlia di , nelle date tra Controparte_4 Persona_3 Controparte_4 ottobre e gennaio 2014; 2) pagando a padre delle opponenti, tra il mese di marzo e il Persona_1
3 luglio dell'anno 2014, la complessiva somma di € 9.900,00.
L'assunto si è rivelato infondato e non provato.
Il pagamento di € 800,00 è realmente avvenuto in favore di e come Controparte_4 Persona_3 confermato dai medesimi all'udienza del 28.6.2023 e come peraltro risulta da apposita quietanza di pagamento;
si tratta comunque di pagamento: 1) non satisfattivo dell'intero debito, pure considerandolo pro quota;
2) avvenuto per causale imprecisata, non chiaramente collegata al prestito fatto dal genitore
3) avvenuto quando quest'ultimo era ancora in vita. Persona_1
Il pagamento tra il marzo e il luglio 2014 non risulta invece provato;
peraltro non si comprende perché
l'assegno sarebbe stato emesso il 20 luglio 2014, se già al 3 luglio 2014 era stata consegnata la somma pagina 2 di 3 di € 9.000,00; non si comprende perché il soggetto pagatore (nel caso di specie ), come CP_6 invece avvenuto per i pagamenti a e , non si sia fatta rilasciare quietanza Controparte_4 Persona_3 di pagamento (e neppure risultano allegati gli “appunti presi nelle suddette tre occasioni”, come invece dedotto nel capitolo di prova n. 7 articolato da parte opponente); non appare verosimile che tra il 2014
e il 2017 i coniugi e non siano riusciti a saldare la somma esigua rimanente di € Pt_2 Parte_1
270,00, per ottenere la restituzione del titolo (parte opponente ha infatti dedotto che il non CP_4 rilasciava la ricevuta sugli acconti riscossi e che avrebbe restituito il titolo solo al pagamento integrale della somma dovuta); è stato sentito il teste , che peraltro è stato indicato come CP_6 condebitore per la restituzione della somma presa a mutuo, insieme alla moglie (
7. Parte_1
“Vero o no che, in presenza del signor ha consegnato al signor a CP Persona_1 somma per contanti di €2.800,00* in data 04.03.2014, di € 3.100,00* in data 05.05.2014 e di € 3.200,00* in data 03.07.2014, per come risulta dagli appunti presi nelle suddette tre occasioni?”; adr: non ricordo con precisione gli importi, ho già risposto sopra 8. “Vero o no che ha richiesto al signor
di accompagnarla, essendo risaputo che il signor non rilasciava alcuna CP Persona_1 ricevuta sugli acconti riscossi?”; adr.: vero, lui diceva solo, quando me li dai tutti io ti ridò l'assegno); in ogni caso le sue dichiarazioni non risultano confermate dal teste, citato da parte opponente, CP
, figlio di un amico di :
[...] CP_6
“Vero o no che era in compagnia del signor quando questi ha consegnato al signor CP_6 la somma per contanti di € 2.800,00* in data 04.03.2014, quella di € 3.100,00* in Persona_1 data 05.05.2014 e quella di € 3.200,00* in data 03.07.2014, quali acconti sul debito che la signora
aveva nei confronti dei coniugi ?” Parte_1 CP_3
adr: mi ricordo che mi dava dei passaggi a casa dal magazzino (materiale edile) fino a casa mia e durante il tragitto si fermava non ricordo dove né cosa facesse, non scendevo dalla macchina;
non l'ho visto mai consegnare soldi;
lui veniva al lavoro perché c'era mio papà e mi dava un passaggio perché ero senza macchina, a lui casa mia veniva di strada, per così dire…
“Vero o no che il signor le aveva chiesto di accompagnarlo in quelle occasioni, per CP_6 assicurarsi di poter avere prova di quei versamenti, essendo risaputo che il signor Persona_1 non rilasciava alcuna ricevuta sugli acconti riscossi dalle persone alle quali prestava danaro?”.
Adr: mi diceva che doveva passare da questo ma non mi diceva il motivo. CP_4
Ancora, si aggiunga che non risulta alcuna risposta alla diffida di pagamento inviata da parte opposta in data 10.12.2019, versata agli atti di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 792/2020 emesso il 24.6.2020, che dichiara esecutivo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
[...]
Ragusa, 09/08/2024
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3