Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2025, proposto da
NA PI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Quattrocchi e Gianluca Occhionero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 249/2024 pubblicata il 12 aprile 2024 dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro, notificata a mezzo pec il 7 maggio 2024 e passata in giudicato come da relativa attestazione di cancelleria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. PI SO;
Considerato:
- che la ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale ordinario di Siena ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “Carte del docente”), di cui alla l. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dei relativi importi, maggiorati degli interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali;
- che peraltro, con atto depositato il 16 gennaio 2026, la medesima ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo nelle more intervenuta l’ottemperanza del Ministero alla pronuncia azionata, e si rimette al giudice quanto al regolamento delle spese di lite;
- che al collegio non resta che pronunciarsi in conformità alle conclusioni così modificate;
- che le spese processuali possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV La IA, Presidente
PI SO, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI SO | LV La IA |
IL SEGRETARIO