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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
Proc. n. 493/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 493/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, via P. Foti, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Panuccio (C.F. - C.F._2
PEC , che lo rappresenta e difende, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, con l'Avv. Giuseppe Panuccio (C.F. , fax 0965890201, C.F._3
PEC e l'Avv. Simona Barletta (C.F. Email_2
, fax 0964415949, PEC C.F._4 Email_3
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._5 residente a [...], elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica, via Brigida Postorino snc, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Misaggi (C.F.
fax 0964416913, PEC C.F._6 Email_4 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata C.F.: - P.IVA: corrente in Torino, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale dott. in forza di procura speciale per notaio Controparte_3 [...]
di Milano rep. 42540, racc. n.13795, registrata il 23/03/2019 presso l'Agenzia delle Per_1
Entrate di Milano Ufficio 1 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Luca Cirillo (C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_7 studio dell'avv. Vasta, in Locri, via Tevere n. 36 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione e le notificazioni del procedimento al numero di fax 0815547713 o all'indirizzo
PEC: Email_5
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, n. 512/2019, pubblicata il 30/04/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Locri, Controparte_1 _4
e al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra
[...] Controparte_5 loro, al pagamento in proprio favore di € 200.000,00, nonché al risarcimento dei danni patiti.
L'attrice esponeva di essere stata intestataria, unitamente al defunto marito Per_2
di un conto titoli sul quale erano investiti i risparmi propri e dei propri genitori,
[...] nonché di un conto corrente ove veniva depositato il denaro a sua disposizione, accesi presso la filiale del Banco di Napoli, poi , di Siderno. CP_5 Controparte_2
Dopo la morte del marito (avvenuta il 5.6.1995), il figlio, _4 all'insaputa della madre, accendeva un nuovo conto corrente (n. 101123102/47) e un nuovo conto titoli e (n. 301011231/02), cointestandoli al medesimo e alla stessa madre CP_1
sui quali faceva confluire tutti i precedenti titoli e risparmi di cui la stessa
[...] CP_1 era titolare esclusiva. Detti conti venivano poi estinti dal convenuto, il quale si appropriava indebitamente di tutto il denaro della madre, per un ammontare circa di € 200.000,00. Parte attrice sosteneva altresì che, “per fare ciò”, apponeva (o faceva apporre) _4 falsamente la firma di che la stessa dichiarava di disconoscere a tutti gli Controparte_1 effetti di legge denunciandone la falsità.
pag. 2/14 La stessa invocava altresì la responsabilità civile solidale dell'istituto bancario, per CP_1 aver consentito le descritte operazioni mediante l'apposizione di una firma falsa e senza verificarne l'autenticità.
Deduceva che il danno partito atteneva sia alla perdita delle somme suddette, sia all'impossibilità di utilizzare disporre dei propri risparmi nel corso di tutto il tempo trascorso, sia all'enorme e comprensibile disagio, anche di natura psicologica, ed alle sofferenze morali conseguenti al comportamento delittuoso dell'imputato e del responsabile civile solidale.
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità _4 della domanda ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento danni, ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., avendo parte attrice genericamente collocato l'asserito illecito in un periodo imprecisato del mese di Febbraio 2007. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata, deducendo l'insufficienza ai fini probatori sia della produzione di copia degli atti del procedimento penale n. 1079/2009 r.g.n.r. mod. 21Procura della Repubblica di Locri, pendente a carico di per il reato di cui all'art. _4
485 c.p. sia della consulenza di parte sulla firma apocrifa.
Anche si costituiva contestando la denunciata falsità della firma di Controparte_5 apposta in calce alla richiesta di estinzione del conto corrente e del rapporto Controparte_1 titoli e rilevando che, in ogni caso, sia ai fini dell'estinzione dei rapporti sia ai fini del compimento di tutte le altre operazioni bancarie, sarebbe stata sufficiente la sola firma di
, in virtù della clausola contrattuale che autorizzava la gestione del conto a _4 firme disgiunte dei cointestatari;
la stessa avanzava altresì domanda Controparte_6 riconvenzionale di rivalsa nei confronti del convenuto . _4
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/01/2013 il giudice rigettava le istanze istruttorie e la causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Locri accoglieva, per quanto di ragione, le domande di e condannava al pagamento in favore della Controparte_1 _4 stessa di € 100.257,78 oltre interessi al tasso legale annuo dal giorno 8 febbraio 2006 fino al soddisfo calcolati su € 100.000,00, nonché dal 20 febbraio 2006 fino al soddisfo calcolati su €
257,78. Rigettava, invece, le domande avanzate nei confronti di nonché la Controparte_2 richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di . Condannava _4 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, liquidate come in sentenza, in favore di CP_1
con distrazione ex art. 93 c.p.c. al suo procuratore, e in favore di
[...] CP_5
.
[...]
pag. 3/14 §
Con atto notificato il 5 giugno 2019 e iscritto a ruolo l'11 giugno 2019, ha _4 proposto appello contro la predetta sentenza chiedendone, previa sospensione, la riforma e, in subordine, la riduzione della condanna al pagamento di somme in ragione del 50% della disponibilità esistente sul conto corrente. A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: violazione dell'art.112 c.p.c.; erronea statuizione del Tribunale sul diritto alla restituzione delle somme pervenute al violazione dell'art. 115 c.p.c.; erronea statuizione sul diritto di P_ proprietà, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione;
erronea condanna alla corresponsione di interessi;
violazione del principio di solidarietà in relazione alla domanda posta anche in relazione al dovere dell'istituto bancario a informare il cliente consumatore;
riforma delle statuizioni sulle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 ottobre 2019, si è Controparte_2 costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex 342 c.p.c. e l'infondatezza dello stesso nei confronti della Banca comparente, non avendo proposto domande e alcuna conclusione nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi del grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 dicembre 2019 si è Controparte_1 costituita in appello contestando integralmente l'impugnazione proposta e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, hanno insistito nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata in data 7 gennaio 2020 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza ed ha deliberato di decidere sulle richieste istruttorie unitamente al merito.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame prospettata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da Controparte_5 disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi pag. 4/14 di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, dovendo quindi essere esaminati nel merito.
§
Avuto riguardo alle richieste istruttorie, sulle quali questa Corte aveva riservato provvedere unitamente al merito, le stesse devono essere rigettate, essendo superflue e irrilevanti ai fini della decisione, per quanto si dira più avanti. A ciò si aggiunga che la richiesta di verificazione della soscrizione di LO Edoarda, avanzata da , è anche tardiva. _4
§
Passando al merito, col primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che parte attrice aveva formulato la propria domanda chiedendo di
“accertare e dichiarare l'indebita dazione da parte dell'Istituto di Credito convenuto al
OG , della somma di euro 200.000,00, di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, P_ condannare in solido, entrambi i convenuti, alla restituzione della somma suddetta, nonché al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a causa ed in seguito alla condotta delittuosa posta in essere nei sui confronti …”, sicché nessuna domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata formulata nei confronti del e, pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe P_ erroneamente deciso sulla domanda ai sensi dell'articolo 1298 c.c., in quanto mai posta.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che, come controdedotto da costei, sin dall'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, ha sempre sostenuto che le somme di cui essa chiedeva la restituzione erano di sua esclusiva proprietà e che il figlio se ne sarebbe appropriato all'insaputa e contro la volontà della stessa . Peraltro, la domanda era stata formulata CP_1 anche nei confronti della per l'ipotesi in cui fossero risultati profili di responsabilità CP_5 anche a carico dell'Istituto di credito.
ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza di tale motivo di appello, Controparte_2 rilevando lo stesso aveva correttamente inteso la domanda proposta dalla madre, P_ IG , come domanda di ripetizione di indebito, tanto da eccepire, nella propria CP_1 comparsa di costituzione e risposta: “… la totale infondatezza della domanda attorea per ripetizione di indebito …”, sicché il nuovo e differente inquadramento della questione, che l'appellante pretenderebbe di effettuare in appello, sarebbe inammissibile, atteso che l'art. 345
c.p.c., esclude anche la possibilità di formulare contestazioni nuove non esplicate in primo grado. Nel merito, ha poi osservato che la IG , in primo grado, ha chiesto di “… CP_1 condannare, in solido, entrambi i convenuti, alla restituzione della somma suddetta, nonché a pag. 5/14 risarcimento dei danni patiti dall'attrice … “, allegando quindi l'esistenza di una responsabilità di entrambi i convenuti rispetto alla domanda da lei proposta.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 112 c.p.c., nel sancire il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non impedisce al giudice di sottoporre la domanda ad interpretazione, ricavandone il contenuto sostanziale ovverosia l'effettiva volontà coltivata dalla parte e gli scopi di utilità pratica da essa perseguiti tramite il ricorso all'autorità giurisdizionale. E' noto, infatti, che spetta al giudice il compito di qualificazione giuridica della domanda e che lo stesso
“non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire”. (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6226/2014). Invero, secondo consolidata giurisprudenza, la circostanza che l'attore qualifichi il tipo di pregiudizio cui chiede il risarcimento non è d'ostacolo all'accoglimento della domanda sulla scorta di una diversa qualificazione giudiziale, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi, giacché il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (fattispecie relativa alla liquidazione di un danno patrimoniale per perdita di chance, nonostante la domanda fosse diretta al risarcimento del danno da lucro cessante). (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2022, n.13514).
Deve convenirsi, inoltre, che “il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate”. (Cass. civ., ord. n. 17897 del 3 luglio 2019)
Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo della causa, ha allegato di Controparte_1 essere “intestataria unitamente al defunto marito, di un rapporto titoli (o Persona_2 conto titoli) sul quale erano investiti sia i propri risparmi che quelli dei genitori dell'attrice, pag. 6/14 nonché di un conto corrente ove veniva depositato il denaro a sua disposizione”, qualificandosi quindi come proprietaria esclusiva del deanro e aggiungendo che ,alla morte del padre, il figlio aveva aperto due nuovi conti cointestati e “con l'estinzione di essi rapporti il sig. P_
si appropriava, indebitamente, di tutti i soldi della madre”. Sebbene fossero stati
[...] prospettati anche possibili profili di responsabilità concorrente della convenuta, la CP_5 domanda di parte attrice risulta chiaramente finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dal invocando in aggiunta la responsabilità civile solidale P_ dell' , per aver consentito al l'indebito prelievo delle somme. Controparte_7 P_
La sentenza di primo grado, dunque, ha correttamente inquadrato la domanda di parte attrice senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 112. c.p.c. Peraltro, dovendosi pronunciare sull'invocato diritto alla ripetizione di somme versate su conto corrente e delle quali parte attrice adduceva la proprietà esclusiva, è ovvio che la soluzione della controversia implicasse necessariamente anche la questione della prova di tale assunto alla luce del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c. In conclusione, può affermarsi che la sentenza di primo grado ha correttamente qualificato la domanda senza incorrere in alcuna violazione il principio di cui all'art. 112. c.p.c.
§
Col secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che l'affermazione di proprietà esclusiva delle somme, costituente il presupposto della domanda della , sarebbe rimasta non provata, posto che la sola mancata contestazione ex art. CP_1
115 c.p.c. non sarebbe idonea a vincere la presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme sancita dall'art. 1298 c.c. Ha quindi osservato che l'accertamento sulla genuinità delle sottoscrizioni (asseritamente apocrife) della sulla documentazione bancaria avrebbe CP_1 consentito di stabilire la proprietà delle somme controverse.
Ha poi censurato la sentenza di primo grado per ultrapetizione nella parte in cui ha affermato che anche un'eventuale donazione del denaro, atteso il suo rilevante importo, non avrebbe potuto essere considerata di modico valore ed avrebbe richiesto la forma di cui all'art. 782 c.c.,
a pena di nullità. ha controdedotto che l'appellante non ha mai contestato l'altruità delle Controparte_1 somme prelevate dal conto cointestato, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla propria difesa e da . Ha rilevato altresì la tardiva proposizione dell'istanza di Controparte_2 verificazione, di cui ha sostenuto anche l'inutilità, considerato che, quand'anche il pag. 7/14 trasferimento del denaro fosse avvenuto con il proprio consenso, la stessa avrebbe sempre avuto il diritto di richiedere la restituzione delle somme di sua proprietà.
Col terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la sentenza di primo grado riconosciuto la proprietà esclusiva delle somme in capo alla sulla base CP_1 del principio di non contestazione ed ha sostenuto di aver contestato specificamente la proprietà altrui delle somme.
L'appellata , ha ribattuto che la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione CP_1 del principio di non contestazione ed evidenziato che il convenuto, pur asserendo nell'atto di appello di avere contestato l'altruità del denaro depositato sul conto corrente cointestato alla madre, in realtà non ha mai contestato l'assunto attoreo e non ha neppure preso posizione sulla sua qualità di chiamato all'eredità di Persona_2
Col quarto motivo, l'appellante ha insistito sulla mancanza di prova della proprietà esclusiva delle somme in capo alla . In particolare, ha lamentato come costei non abbia CP_1 dimostrato che i incassati a scadenza dal fossero stati acquistati con denaro Pt_2 P_ della LO e che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di indagare, a ritroso, chi fosse il proprietario delle somme investite in
[...] ha contestato le suddette difese, rilevando che trattasi delle medesime Parte_3 questioni, sebbene illustrate sotto differente profilo, oggetto dei precedenti motivi di appello, già confutati da parte appellata. Ha quindi ribadito di avere fornito copiosa prova documentale della proprietà delle somme in contesa, peraltro non contestata dal convenuto. ha ritenuto di non dover prendere posizione sulle argomentazioni esposte CP_5 dall'appellante nei motivi secondo, terzo e quarto perché l'eventuale riconoscimento della comproprietà delle somme presenti sul conto cointestato, e dunque una correzione della sentenza di primo grado sul punto, non avrebbe alcuna incidenza ai fini dell'esclusione di responsabilità dell'Istituto di credito rispetto i fatti per cui è causa, che resterebbe confermata.
I tre suddetti motivi, tutti attinenti, sotto differenti profili, alla questione della proprietà delle somme oggetto di causa, possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e devono essere respinti.
L'art. 1854 c.c. regola l'istituto del conto corrente intestato a più persone, stabilendo che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e ciò anche nell'ipotesi in cui ai cointestatari sia riconosciuta la facoltà di compiere operazioni separatamente;
in tal caso si parla di “contratto a firma disgiunta”, essendo possibile per ogni intestatario agire senza il consenso e la firma degli altri intestatari. pag. 8/14 Il menzionato articolo attiene ai rapporti con la banca (e verso i terzi) mentre i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
la parte che assuma l'inoperatività di tale presunzione dovrà dimostrare tramite qualsiasi mezzo – anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - la proprietà di dette somme.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'articolo
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298, comma due, c.c. in virtù del quale debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ne consegue che, ove, ad esempio il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno avanzare diritti sul saldo medesimo” (Cass. civ., sent. n. 23403/2022).
Nel caso che occupa, la presunzione iuris tantum di comproprietà dei cointestatari deve ritenersi giustamente superata dalla prova della proprietà esclusiva delle somme in capo alla
. Al riguardo, è dirimente osservare che la sentenza di primo grado ha fatto corretta CP_1 applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo parte attrice espressamente affermato, quale presupposto della domanda, di essere proprietaria esclusiva delle somme in contesa e non avendo il convenuto opposto specifiche contestazioni a tale assunto, essendosi lo stesso limitato a contraddire con affermazioni generiche di seguito riportate: “si eccepisce la totale infondatezza della domanda attorea per ripetizione di indebito, nonché di quella - consequenziale - di risarcimento dei danni, poiché basata su mere e strumentali allegazioni documentali, prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, altresì, del tutto scevra di alcuna asserita - inconfutabile veridicità e fondatezza”. A ciò si aggiunga che, nonostante l'espresso invito del Giudice, non ha neppure preso posizione _4 sulla propria eventuale qualità di erede di cointestatario, unitamente alla Persona_2 moglie dei rapporti bancari originari. Pertanto, risulta corretta la deduzione Controparte_1 della sentenza di primo grado secondo cui deve ritenersi che le somme prelevate tra il giorno 8 febbraio 2006 e il 20 febbraio 2006 fossero di proprietà della sola IG . CP_1
A ciò si aggiunga che la decisione di primo grado è stata ulteriormente argomentata specificando che « non ha neanche genericamente contestato tale assunto, _4 sollevando dunque l'attrice dall'onere di provarlo. La "specifica presa di posizione" del convenuto sui fatti costitutivi della domanda, "imposta" dall'articolo 167 с. І с.p.c., può pag. 9/14 riguardare solo circostanze di cui il convenuto sia (o possa essere secondo l'ordinaria diligenza) a conoscenza: non si può infatti "contestare specificamente" ciò che non si conosce
o non si può conoscere. Tuttavia, lo stretto rapporto di parentela del signor con P_ entrambe le persone che risultavano essere cointestatarie dei due rapporti in essere originariamente presso Banca Commerciale Italiana, nonché la circostanza (anch'essa non contestata dal convenuto) secondo cui, alla morte del proprio padre, _4 viveva insieme ai genitori, fa ritenere che, circa l'effettiva proprietà di tutto il denaro di volta in volta affluito sul conto corrente e quindi investito in titoli, il convenuto avrebbe potuto prendere posizione, ove avesse inteso contestare tali fatti. In mancanza di ciò, allora, si è determinato in parte qua l'effetto processuale di cui all'articolo115.c. I c.p.c. e si deve ritenere accertato in giudizio che le somme presenti sul conto corrente e sul conto titoli "originari", nonché quelle affluite sui conti cointestati tra gli odierni attrice e convenuto, erano di esclusiva proprietà di , nonostante la cointestazione». Controparte_1
Puntualizzato quanto sopra, la sentenza di primo ha giustamente ritenuto irrilevante la verifica della genuinità della firma della IG sul documento contenente la richiesta di CP_1 estinzione dei precedenti rapporti in essere e di versamento del relativo saldo attivo su un conto intestato esclusivamente a . Infatti – anche a voler ammettere l'originalità _4 di tale sottoscrizione – da questa non se ne potrebbe inferire la volontà della LO di attribuire la proprietà delle somme al figlio, trattandosi di disposizione rivolta alla Banca e non rilevante nei rapporti interni tra le parti e non potendo certamente tale disposizione avere valenza di donazione, non di modico valore, richiedente le formalità di cui all'art. 782 c.p.c., a pena di nullità.
A tale specifico riguardo, a confutazione della doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c., è appena il caso di osservare che al giudice è consentito, nell'ambito della sussunzione giuridica, di spaziare sino ad ammettere lo sviluppo, in sede di motivazione della sentenza, di argomentazioni destinate ad integrarsi ad abundantiam con quelle svolte dalla parte (Cass.
28.3.1997, n. 2830; C 19.10.1998, n. 10334).
Sotto ulteriore profilo, si rileva che la questione sulla genuinità della sottoscrizione di CP_1 sarebbe stata comunque priva di effettivo rilievo, ove si consideri che, mentre con la
[...] nota datata 8.2.2006, a firma (apparentemente) congiunta di e di _4 CP_1
e si dava disposizione alla di estinguere il c.c. 101123102/47 e di versare il
[...] CP_5 residuo sul c.c. 62497310260 intestato al solo , quest'ultimo, mediante _4 disposizione allo sportello, datata 8.2.2006, ore 15.33.12, sottoscritta dal lui solo, effettuava un pag. 10/14 prelievo in contanti dell'importo di € 100.000,00 dal conto n. 101123102/47, cointestato a madre e figlio. Lo stesso conto veniva poi estinto in data 20.2.2006 e il relativo saldo residuo, di soli € 257,78, veniva a sua volta trasferito sul c.c. 62497310260 intestato al solo P_
.
[...]
Risulta evidente, pertanto, anche l'irrilevanza ai fini della decisione delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante, non avendo lo stesso tempestivamente contestato la proprietà esclusiva del denaro in capo alla madre e non potendosi tenere conto delle difese e richieste tardivamente apprestate in appello.
§
Col quinto motivo, l'appellante ha denunciato l'erroneità della condanna alla corresponsione di interessi sulle somme oggetto di appropriazione, in quanto pronunciata in carenza di domanda di parte, e quindi in violazione dell'art. 112 c.p.c., non potendo assimilarsi la richiesta di risarcimento del danno, avanzata da parte attrice e rigettata dalla sentenza appellata, con la richiesta degli interessi sulle somme da ripetere. In via subordinata, nel caso di conferma della condanna alla corresponsione degli interessi, ha chiesto l'applicazione dell'art. 2033 c.c., con decorrenza degli stessi dal momento della domanda per aver ricevuto la somma in buona fede. ha controdedotto che gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso Controparte_1 legale, dal momento della scadenza del credito ex art. 1282 c.c., contestando il richiamo di controparte all'art. 2033 c.c. e sostenendo la decorrenza degli stessi dalla data in cui P_ era stato espressamente messo in mora con la diffida stragiudiziale a restituire le somme.
Il motivo e fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado, sul punto, ha così statuito: “L'allegazione, formalmente, riguarda la sola domanda di risarcimento dei danni, ma a parere dello scrivente non era necessario duplicare le “poste” chieste nell'atto di citazione;
insomma, pure in mancanza di una formale richiesta di corresponsione di accessori calcolati sulla somma da restituire, si ritiene di dover riconoscere anche gli interessi, al tasso legale annuo sulle somme versate tra il giorno 8 febbraio 2006 e il 20 febbraio 2006, con decorrenza dalle predette date (quanto alla somma di
€ 100.000,00, dal giorno 8 febbraio 2006, quanto a € 257,81, dal 20 febbraio 2006, cioè dalle date in cui i relativi importi sono fuoriusciti dalla sfera di disponibilità della IG ) CP_1 fino al soddisfo”. (pag. 12 sentenza).
Al riguardo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali pag. 11/14 componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni». (Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 18 febbraio 2022, n. 5317). Nelle obbligazioni pecuniarie, invece, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. (Cass., Sez. VI, 25 novembre
2021 n. 36659, Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2016, n. 18292). Le menzionate statuizioni della sentenza di primo grado, pertanto, devono essere censurate in quanto in contrasto con i principi di diritto spora enunciati.
§
Col sesto motivo – rubricato “Violazione del principio di solidarietà in relazione alla domanda posta anche in relazione al dovere dell'Istituto bancario a informare il cliente consumatore” –
l'appellante ha dedotto la responsabilità della convenuta per non avere informato i CP_5 clienti sui rischi connessi alle operazioni richieste ed aver colposamente consentito un'operazione illecita e rischiosa, così omettendo una condotta che sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del cliente e l'evento dannoso.
L'appellata dopo aver evidenziato la contraddittorietà di questo motivo con il CP_5 resto dell'atto di appello, ha rilevato la confusione tra gli obblighi di informativa previsti in tema di investimenti mobiliari e l'obbligo di diligenza esistente nell'ambito bancario ordinario e ribadito la legittimità dell'operato della avendo dato corso ad operazioni di CP_5 prelevamento da conto corrente richieste dal in qualità di soggetto legittimato a P_ operare con firma disgiunta.
Anche ha notato la contraddittorietà del motivo, osservando che l'appellante Controparte_1 ha dapprima sostenuto la liceità del trasferimento del denaro sul proprio conto corrente personale in virtù della clausola contrattuale di operatività a firme disgiunte, mentre, ha qui invocato la responsabilità colposa della per avere consentito le stesse operazioni. CP_5
Anche questo motivo è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, si osserva che non ha proposto domande nei confronti di _4
, né ha svolto, in primo grado, difese volte ad affermare la responsabilità Controparte_5 della CP_5
Inoltre, nel quarto motivo di impugnazione, lo stesso appellante - in palese contrapposizione con quanto qui sostenuto - afferma: “La non poteva permettere alcuna operazione CP_5
pag. 12/14 ordinata da un soggetto privo di legittimazione, pertanto, l'unica ricostruzione possibile, volendo, per mera ipotesi, ritenere vero quanto detto dalla , è che il abbia CP_1 P_ dimostrato alla il suo diritto ad operare”. CP_5
Deve poi ribadirsi che, in virtù della disciplina dettata dall'art.1854 cc., nei rapporti esterni, e quindi anche verso la banca, ciascuno dei cointestatari del conto si considera creditore o debitore per l'intero. Ne consegue che qualora – come nel caso di specie - il contratto preveda la facoltà di operare a firma disgiunta, ciascun cointestatario ha il potere di disporre del conto in autonomia, anche per l'intero.
§
Con un ultimo motivo l'appellante ha chiesto anche la riforma delle statuizioni sulle spese, in applicazione del principio di soccombenza e in conformità all'esito del giudizio.
Sul punto, giova osservare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021, Rv.
661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022.
Tenuto conto del valore, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, e del grado di complessità della causa, può ritenersi congrua la liquidazione di spese e compensi operata nel giudizio di primo grado (in € 8.953,33 per compensi e in € 470,00 per spese non imponibili), mentre per il presente grado di giudizio si ritiene di liquidare le competenze facendo riferimento ai valori medi previsti dagli indicati parametri, in relazione a tutte le fasi, considerato il numero e il grado di complessità delle questioni proposte e il correlato impegno difensivo, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello e quindi in complessivi € 12.154,00, oltre accessori di legge.
Considerato il complessivo esito della causa e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c., appare altresì congruo compensare parzialmente, nella misura di metà, le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e , ponendo a carico di quest'ultimo Controparte_1 Controparte_8 la rimanente metà, pari a complessivi € 10.553,66 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e pag. 13/14 C.P.A., come per legge, per competenze e ad € 235,00 per spese, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Nulla sulle spese del presente grado con riferimento alla posizione di , Controparte_5 non avendo l'appellante formulato domande nei suoi confronti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, in parziale accoglimento dell'impugnazione e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di della _4 Controparte_1 complessiva somma di € 100.257,78;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese _4 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio, definitivamente liquidate, previa compensazione parziale, in complessivi € 10.553,66 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per competenze, e ad € 235,00 per spese, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
3) conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il Consigliere relatore - estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
Proc. n. 493/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 493/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, via P. Foti, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Panuccio (C.F. - C.F._2
PEC , che lo rappresenta e difende, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, con l'Avv. Giuseppe Panuccio (C.F. , fax 0965890201, C.F._3
PEC e l'Avv. Simona Barletta (C.F. Email_2
, fax 0964415949, PEC C.F._4 Email_3
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._5 residente a [...], elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica, via Brigida Postorino snc, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Misaggi (C.F.
fax 0964416913, PEC C.F._6 Email_4 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata C.F.: - P.IVA: corrente in Torino, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale dott. in forza di procura speciale per notaio Controparte_3 [...]
di Milano rep. 42540, racc. n.13795, registrata il 23/03/2019 presso l'Agenzia delle Per_1
Entrate di Milano Ufficio 1 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Luca Cirillo (C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_7 studio dell'avv. Vasta, in Locri, via Tevere n. 36 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione e le notificazioni del procedimento al numero di fax 0815547713 o all'indirizzo
PEC: Email_5
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, n. 512/2019, pubblicata il 30/04/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Locri, Controparte_1 _4
e al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra
[...] Controparte_5 loro, al pagamento in proprio favore di € 200.000,00, nonché al risarcimento dei danni patiti.
L'attrice esponeva di essere stata intestataria, unitamente al defunto marito Per_2
di un conto titoli sul quale erano investiti i risparmi propri e dei propri genitori,
[...] nonché di un conto corrente ove veniva depositato il denaro a sua disposizione, accesi presso la filiale del Banco di Napoli, poi , di Siderno. CP_5 Controparte_2
Dopo la morte del marito (avvenuta il 5.6.1995), il figlio, _4 all'insaputa della madre, accendeva un nuovo conto corrente (n. 101123102/47) e un nuovo conto titoli e (n. 301011231/02), cointestandoli al medesimo e alla stessa madre CP_1
sui quali faceva confluire tutti i precedenti titoli e risparmi di cui la stessa
[...] CP_1 era titolare esclusiva. Detti conti venivano poi estinti dal convenuto, il quale si appropriava indebitamente di tutto il denaro della madre, per un ammontare circa di € 200.000,00. Parte attrice sosteneva altresì che, “per fare ciò”, apponeva (o faceva apporre) _4 falsamente la firma di che la stessa dichiarava di disconoscere a tutti gli Controparte_1 effetti di legge denunciandone la falsità.
pag. 2/14 La stessa invocava altresì la responsabilità civile solidale dell'istituto bancario, per CP_1 aver consentito le descritte operazioni mediante l'apposizione di una firma falsa e senza verificarne l'autenticità.
Deduceva che il danno partito atteneva sia alla perdita delle somme suddette, sia all'impossibilità di utilizzare disporre dei propri risparmi nel corso di tutto il tempo trascorso, sia all'enorme e comprensibile disagio, anche di natura psicologica, ed alle sofferenze morali conseguenti al comportamento delittuoso dell'imputato e del responsabile civile solidale.
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità _4 della domanda ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento danni, ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., avendo parte attrice genericamente collocato l'asserito illecito in un periodo imprecisato del mese di Febbraio 2007. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata, deducendo l'insufficienza ai fini probatori sia della produzione di copia degli atti del procedimento penale n. 1079/2009 r.g.n.r. mod. 21Procura della Repubblica di Locri, pendente a carico di per il reato di cui all'art. _4
485 c.p. sia della consulenza di parte sulla firma apocrifa.
Anche si costituiva contestando la denunciata falsità della firma di Controparte_5 apposta in calce alla richiesta di estinzione del conto corrente e del rapporto Controparte_1 titoli e rilevando che, in ogni caso, sia ai fini dell'estinzione dei rapporti sia ai fini del compimento di tutte le altre operazioni bancarie, sarebbe stata sufficiente la sola firma di
, in virtù della clausola contrattuale che autorizzava la gestione del conto a _4 firme disgiunte dei cointestatari;
la stessa avanzava altresì domanda Controparte_6 riconvenzionale di rivalsa nei confronti del convenuto . _4
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/01/2013 il giudice rigettava le istanze istruttorie e la causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Locri accoglieva, per quanto di ragione, le domande di e condannava al pagamento in favore della Controparte_1 _4 stessa di € 100.257,78 oltre interessi al tasso legale annuo dal giorno 8 febbraio 2006 fino al soddisfo calcolati su € 100.000,00, nonché dal 20 febbraio 2006 fino al soddisfo calcolati su €
257,78. Rigettava, invece, le domande avanzate nei confronti di nonché la Controparte_2 richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di . Condannava _4 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, liquidate come in sentenza, in favore di CP_1
con distrazione ex art. 93 c.p.c. al suo procuratore, e in favore di
[...] CP_5
.
[...]
pag. 3/14 §
Con atto notificato il 5 giugno 2019 e iscritto a ruolo l'11 giugno 2019, ha _4 proposto appello contro la predetta sentenza chiedendone, previa sospensione, la riforma e, in subordine, la riduzione della condanna al pagamento di somme in ragione del 50% della disponibilità esistente sul conto corrente. A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: violazione dell'art.112 c.p.c.; erronea statuizione del Tribunale sul diritto alla restituzione delle somme pervenute al violazione dell'art. 115 c.p.c.; erronea statuizione sul diritto di P_ proprietà, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione;
erronea condanna alla corresponsione di interessi;
violazione del principio di solidarietà in relazione alla domanda posta anche in relazione al dovere dell'istituto bancario a informare il cliente consumatore;
riforma delle statuizioni sulle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 ottobre 2019, si è Controparte_2 costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex 342 c.p.c. e l'infondatezza dello stesso nei confronti della Banca comparente, non avendo proposto domande e alcuna conclusione nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi del grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 dicembre 2019 si è Controparte_1 costituita in appello contestando integralmente l'impugnazione proposta e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, hanno insistito nelle proprie eccezioni e richieste.
Con ordinanza depositata in data 7 gennaio 2020 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza ed ha deliberato di decidere sulle richieste istruttorie unitamente al merito.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame prospettata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da Controparte_5 disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi pag. 4/14 di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, dovendo quindi essere esaminati nel merito.
§
Avuto riguardo alle richieste istruttorie, sulle quali questa Corte aveva riservato provvedere unitamente al merito, le stesse devono essere rigettate, essendo superflue e irrilevanti ai fini della decisione, per quanto si dira più avanti. A ciò si aggiunga che la richiesta di verificazione della soscrizione di LO Edoarda, avanzata da , è anche tardiva. _4
§
Passando al merito, col primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che parte attrice aveva formulato la propria domanda chiedendo di
“accertare e dichiarare l'indebita dazione da parte dell'Istituto di Credito convenuto al
OG , della somma di euro 200.000,00, di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, P_ condannare in solido, entrambi i convenuti, alla restituzione della somma suddetta, nonché al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a causa ed in seguito alla condotta delittuosa posta in essere nei sui confronti …”, sicché nessuna domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata formulata nei confronti del e, pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe P_ erroneamente deciso sulla domanda ai sensi dell'articolo 1298 c.c., in quanto mai posta.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che, come controdedotto da costei, sin dall'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, ha sempre sostenuto che le somme di cui essa chiedeva la restituzione erano di sua esclusiva proprietà e che il figlio se ne sarebbe appropriato all'insaputa e contro la volontà della stessa . Peraltro, la domanda era stata formulata CP_1 anche nei confronti della per l'ipotesi in cui fossero risultati profili di responsabilità CP_5 anche a carico dell'Istituto di credito.
ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza di tale motivo di appello, Controparte_2 rilevando lo stesso aveva correttamente inteso la domanda proposta dalla madre, P_ IG , come domanda di ripetizione di indebito, tanto da eccepire, nella propria CP_1 comparsa di costituzione e risposta: “… la totale infondatezza della domanda attorea per ripetizione di indebito …”, sicché il nuovo e differente inquadramento della questione, che l'appellante pretenderebbe di effettuare in appello, sarebbe inammissibile, atteso che l'art. 345
c.p.c., esclude anche la possibilità di formulare contestazioni nuove non esplicate in primo grado. Nel merito, ha poi osservato che la IG , in primo grado, ha chiesto di “… CP_1 condannare, in solido, entrambi i convenuti, alla restituzione della somma suddetta, nonché a pag. 5/14 risarcimento dei danni patiti dall'attrice … “, allegando quindi l'esistenza di una responsabilità di entrambi i convenuti rispetto alla domanda da lei proposta.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 112 c.p.c., nel sancire il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non impedisce al giudice di sottoporre la domanda ad interpretazione, ricavandone il contenuto sostanziale ovverosia l'effettiva volontà coltivata dalla parte e gli scopi di utilità pratica da essa perseguiti tramite il ricorso all'autorità giurisdizionale. E' noto, infatti, che spetta al giudice il compito di qualificazione giuridica della domanda e che lo stesso
“non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire”. (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6226/2014). Invero, secondo consolidata giurisprudenza, la circostanza che l'attore qualifichi il tipo di pregiudizio cui chiede il risarcimento non è d'ostacolo all'accoglimento della domanda sulla scorta di una diversa qualificazione giudiziale, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi, giacché il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (fattispecie relativa alla liquidazione di un danno patrimoniale per perdita di chance, nonostante la domanda fosse diretta al risarcimento del danno da lucro cessante). (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2022, n.13514).
Deve convenirsi, inoltre, che “il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate”. (Cass. civ., ord. n. 17897 del 3 luglio 2019)
Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo della causa, ha allegato di Controparte_1 essere “intestataria unitamente al defunto marito, di un rapporto titoli (o Persona_2 conto titoli) sul quale erano investiti sia i propri risparmi che quelli dei genitori dell'attrice, pag. 6/14 nonché di un conto corrente ove veniva depositato il denaro a sua disposizione”, qualificandosi quindi come proprietaria esclusiva del deanro e aggiungendo che ,alla morte del padre, il figlio aveva aperto due nuovi conti cointestati e “con l'estinzione di essi rapporti il sig. P_
si appropriava, indebitamente, di tutti i soldi della madre”. Sebbene fossero stati
[...] prospettati anche possibili profili di responsabilità concorrente della convenuta, la CP_5 domanda di parte attrice risulta chiaramente finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dal invocando in aggiunta la responsabilità civile solidale P_ dell' , per aver consentito al l'indebito prelievo delle somme. Controparte_7 P_
La sentenza di primo grado, dunque, ha correttamente inquadrato la domanda di parte attrice senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 112. c.p.c. Peraltro, dovendosi pronunciare sull'invocato diritto alla ripetizione di somme versate su conto corrente e delle quali parte attrice adduceva la proprietà esclusiva, è ovvio che la soluzione della controversia implicasse necessariamente anche la questione della prova di tale assunto alla luce del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c. In conclusione, può affermarsi che la sentenza di primo grado ha correttamente qualificato la domanda senza incorrere in alcuna violazione il principio di cui all'art. 112. c.p.c.
§
Col secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che l'affermazione di proprietà esclusiva delle somme, costituente il presupposto della domanda della , sarebbe rimasta non provata, posto che la sola mancata contestazione ex art. CP_1
115 c.p.c. non sarebbe idonea a vincere la presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme sancita dall'art. 1298 c.c. Ha quindi osservato che l'accertamento sulla genuinità delle sottoscrizioni (asseritamente apocrife) della sulla documentazione bancaria avrebbe CP_1 consentito di stabilire la proprietà delle somme controverse.
Ha poi censurato la sentenza di primo grado per ultrapetizione nella parte in cui ha affermato che anche un'eventuale donazione del denaro, atteso il suo rilevante importo, non avrebbe potuto essere considerata di modico valore ed avrebbe richiesto la forma di cui all'art. 782 c.c.,
a pena di nullità. ha controdedotto che l'appellante non ha mai contestato l'altruità delle Controparte_1 somme prelevate dal conto cointestato, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla propria difesa e da . Ha rilevato altresì la tardiva proposizione dell'istanza di Controparte_2 verificazione, di cui ha sostenuto anche l'inutilità, considerato che, quand'anche il pag. 7/14 trasferimento del denaro fosse avvenuto con il proprio consenso, la stessa avrebbe sempre avuto il diritto di richiedere la restituzione delle somme di sua proprietà.
Col terzo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la sentenza di primo grado riconosciuto la proprietà esclusiva delle somme in capo alla sulla base CP_1 del principio di non contestazione ed ha sostenuto di aver contestato specificamente la proprietà altrui delle somme.
L'appellata , ha ribattuto che la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione CP_1 del principio di non contestazione ed evidenziato che il convenuto, pur asserendo nell'atto di appello di avere contestato l'altruità del denaro depositato sul conto corrente cointestato alla madre, in realtà non ha mai contestato l'assunto attoreo e non ha neppure preso posizione sulla sua qualità di chiamato all'eredità di Persona_2
Col quarto motivo, l'appellante ha insistito sulla mancanza di prova della proprietà esclusiva delle somme in capo alla . In particolare, ha lamentato come costei non abbia CP_1 dimostrato che i incassati a scadenza dal fossero stati acquistati con denaro Pt_2 P_ della LO e che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di indagare, a ritroso, chi fosse il proprietario delle somme investite in
[...] ha contestato le suddette difese, rilevando che trattasi delle medesime Parte_3 questioni, sebbene illustrate sotto differente profilo, oggetto dei precedenti motivi di appello, già confutati da parte appellata. Ha quindi ribadito di avere fornito copiosa prova documentale della proprietà delle somme in contesa, peraltro non contestata dal convenuto. ha ritenuto di non dover prendere posizione sulle argomentazioni esposte CP_5 dall'appellante nei motivi secondo, terzo e quarto perché l'eventuale riconoscimento della comproprietà delle somme presenti sul conto cointestato, e dunque una correzione della sentenza di primo grado sul punto, non avrebbe alcuna incidenza ai fini dell'esclusione di responsabilità dell'Istituto di credito rispetto i fatti per cui è causa, che resterebbe confermata.
I tre suddetti motivi, tutti attinenti, sotto differenti profili, alla questione della proprietà delle somme oggetto di causa, possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e devono essere respinti.
L'art. 1854 c.c. regola l'istituto del conto corrente intestato a più persone, stabilendo che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e ciò anche nell'ipotesi in cui ai cointestatari sia riconosciuta la facoltà di compiere operazioni separatamente;
in tal caso si parla di “contratto a firma disgiunta”, essendo possibile per ogni intestatario agire senza il consenso e la firma degli altri intestatari. pag. 8/14 Il menzionato articolo attiene ai rapporti con la banca (e verso i terzi) mentre i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
la parte che assuma l'inoperatività di tale presunzione dovrà dimostrare tramite qualsiasi mezzo – anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - la proprietà di dette somme.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'articolo
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298, comma due, c.c. in virtù del quale debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ne consegue che, ove, ad esempio il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno avanzare diritti sul saldo medesimo” (Cass. civ., sent. n. 23403/2022).
Nel caso che occupa, la presunzione iuris tantum di comproprietà dei cointestatari deve ritenersi giustamente superata dalla prova della proprietà esclusiva delle somme in capo alla
. Al riguardo, è dirimente osservare che la sentenza di primo grado ha fatto corretta CP_1 applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo parte attrice espressamente affermato, quale presupposto della domanda, di essere proprietaria esclusiva delle somme in contesa e non avendo il convenuto opposto specifiche contestazioni a tale assunto, essendosi lo stesso limitato a contraddire con affermazioni generiche di seguito riportate: “si eccepisce la totale infondatezza della domanda attorea per ripetizione di indebito, nonché di quella - consequenziale - di risarcimento dei danni, poiché basata su mere e strumentali allegazioni documentali, prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, altresì, del tutto scevra di alcuna asserita - inconfutabile veridicità e fondatezza”. A ciò si aggiunga che, nonostante l'espresso invito del Giudice, non ha neppure preso posizione _4 sulla propria eventuale qualità di erede di cointestatario, unitamente alla Persona_2 moglie dei rapporti bancari originari. Pertanto, risulta corretta la deduzione Controparte_1 della sentenza di primo grado secondo cui deve ritenersi che le somme prelevate tra il giorno 8 febbraio 2006 e il 20 febbraio 2006 fossero di proprietà della sola IG . CP_1
A ciò si aggiunga che la decisione di primo grado è stata ulteriormente argomentata specificando che « non ha neanche genericamente contestato tale assunto, _4 sollevando dunque l'attrice dall'onere di provarlo. La "specifica presa di posizione" del convenuto sui fatti costitutivi della domanda, "imposta" dall'articolo 167 с. І с.p.c., può pag. 9/14 riguardare solo circostanze di cui il convenuto sia (o possa essere secondo l'ordinaria diligenza) a conoscenza: non si può infatti "contestare specificamente" ciò che non si conosce
o non si può conoscere. Tuttavia, lo stretto rapporto di parentela del signor con P_ entrambe le persone che risultavano essere cointestatarie dei due rapporti in essere originariamente presso Banca Commerciale Italiana, nonché la circostanza (anch'essa non contestata dal convenuto) secondo cui, alla morte del proprio padre, _4 viveva insieme ai genitori, fa ritenere che, circa l'effettiva proprietà di tutto il denaro di volta in volta affluito sul conto corrente e quindi investito in titoli, il convenuto avrebbe potuto prendere posizione, ove avesse inteso contestare tali fatti. In mancanza di ciò, allora, si è determinato in parte qua l'effetto processuale di cui all'articolo115.c. I c.p.c. e si deve ritenere accertato in giudizio che le somme presenti sul conto corrente e sul conto titoli "originari", nonché quelle affluite sui conti cointestati tra gli odierni attrice e convenuto, erano di esclusiva proprietà di , nonostante la cointestazione». Controparte_1
Puntualizzato quanto sopra, la sentenza di primo ha giustamente ritenuto irrilevante la verifica della genuinità della firma della IG sul documento contenente la richiesta di CP_1 estinzione dei precedenti rapporti in essere e di versamento del relativo saldo attivo su un conto intestato esclusivamente a . Infatti – anche a voler ammettere l'originalità _4 di tale sottoscrizione – da questa non se ne potrebbe inferire la volontà della LO di attribuire la proprietà delle somme al figlio, trattandosi di disposizione rivolta alla Banca e non rilevante nei rapporti interni tra le parti e non potendo certamente tale disposizione avere valenza di donazione, non di modico valore, richiedente le formalità di cui all'art. 782 c.p.c., a pena di nullità.
A tale specifico riguardo, a confutazione della doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c., è appena il caso di osservare che al giudice è consentito, nell'ambito della sussunzione giuridica, di spaziare sino ad ammettere lo sviluppo, in sede di motivazione della sentenza, di argomentazioni destinate ad integrarsi ad abundantiam con quelle svolte dalla parte (Cass.
28.3.1997, n. 2830; C 19.10.1998, n. 10334).
Sotto ulteriore profilo, si rileva che la questione sulla genuinità della sottoscrizione di CP_1 sarebbe stata comunque priva di effettivo rilievo, ove si consideri che, mentre con la
[...] nota datata 8.2.2006, a firma (apparentemente) congiunta di e di _4 CP_1
e si dava disposizione alla di estinguere il c.c. 101123102/47 e di versare il
[...] CP_5 residuo sul c.c. 62497310260 intestato al solo , quest'ultimo, mediante _4 disposizione allo sportello, datata 8.2.2006, ore 15.33.12, sottoscritta dal lui solo, effettuava un pag. 10/14 prelievo in contanti dell'importo di € 100.000,00 dal conto n. 101123102/47, cointestato a madre e figlio. Lo stesso conto veniva poi estinto in data 20.2.2006 e il relativo saldo residuo, di soli € 257,78, veniva a sua volta trasferito sul c.c. 62497310260 intestato al solo P_
.
[...]
Risulta evidente, pertanto, anche l'irrilevanza ai fini della decisione delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante, non avendo lo stesso tempestivamente contestato la proprietà esclusiva del denaro in capo alla madre e non potendosi tenere conto delle difese e richieste tardivamente apprestate in appello.
§
Col quinto motivo, l'appellante ha denunciato l'erroneità della condanna alla corresponsione di interessi sulle somme oggetto di appropriazione, in quanto pronunciata in carenza di domanda di parte, e quindi in violazione dell'art. 112 c.p.c., non potendo assimilarsi la richiesta di risarcimento del danno, avanzata da parte attrice e rigettata dalla sentenza appellata, con la richiesta degli interessi sulle somme da ripetere. In via subordinata, nel caso di conferma della condanna alla corresponsione degli interessi, ha chiesto l'applicazione dell'art. 2033 c.c., con decorrenza degli stessi dal momento della domanda per aver ricevuto la somma in buona fede. ha controdedotto che gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso Controparte_1 legale, dal momento della scadenza del credito ex art. 1282 c.c., contestando il richiamo di controparte all'art. 2033 c.c. e sostenendo la decorrenza degli stessi dalla data in cui P_ era stato espressamente messo in mora con la diffida stragiudiziale a restituire le somme.
Il motivo e fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado, sul punto, ha così statuito: “L'allegazione, formalmente, riguarda la sola domanda di risarcimento dei danni, ma a parere dello scrivente non era necessario duplicare le “poste” chieste nell'atto di citazione;
insomma, pure in mancanza di una formale richiesta di corresponsione di accessori calcolati sulla somma da restituire, si ritiene di dover riconoscere anche gli interessi, al tasso legale annuo sulle somme versate tra il giorno 8 febbraio 2006 e il 20 febbraio 2006, con decorrenza dalle predette date (quanto alla somma di
€ 100.000,00, dal giorno 8 febbraio 2006, quanto a € 257,81, dal 20 febbraio 2006, cioè dalle date in cui i relativi importi sono fuoriusciti dalla sfera di disponibilità della IG ) CP_1 fino al soddisfo”. (pag. 12 sentenza).
Al riguardo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali pag. 11/14 componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni». (Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 18 febbraio 2022, n. 5317). Nelle obbligazioni pecuniarie, invece, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. (Cass., Sez. VI, 25 novembre
2021 n. 36659, Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2016, n. 18292). Le menzionate statuizioni della sentenza di primo grado, pertanto, devono essere censurate in quanto in contrasto con i principi di diritto spora enunciati.
§
Col sesto motivo – rubricato “Violazione del principio di solidarietà in relazione alla domanda posta anche in relazione al dovere dell'Istituto bancario a informare il cliente consumatore” –
l'appellante ha dedotto la responsabilità della convenuta per non avere informato i CP_5 clienti sui rischi connessi alle operazioni richieste ed aver colposamente consentito un'operazione illecita e rischiosa, così omettendo una condotta che sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del cliente e l'evento dannoso.
L'appellata dopo aver evidenziato la contraddittorietà di questo motivo con il CP_5 resto dell'atto di appello, ha rilevato la confusione tra gli obblighi di informativa previsti in tema di investimenti mobiliari e l'obbligo di diligenza esistente nell'ambito bancario ordinario e ribadito la legittimità dell'operato della avendo dato corso ad operazioni di CP_5 prelevamento da conto corrente richieste dal in qualità di soggetto legittimato a P_ operare con firma disgiunta.
Anche ha notato la contraddittorietà del motivo, osservando che l'appellante Controparte_1 ha dapprima sostenuto la liceità del trasferimento del denaro sul proprio conto corrente personale in virtù della clausola contrattuale di operatività a firme disgiunte, mentre, ha qui invocato la responsabilità colposa della per avere consentito le stesse operazioni. CP_5
Anche questo motivo è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, si osserva che non ha proposto domande nei confronti di _4
, né ha svolto, in primo grado, difese volte ad affermare la responsabilità Controparte_5 della CP_5
Inoltre, nel quarto motivo di impugnazione, lo stesso appellante - in palese contrapposizione con quanto qui sostenuto - afferma: “La non poteva permettere alcuna operazione CP_5
pag. 12/14 ordinata da un soggetto privo di legittimazione, pertanto, l'unica ricostruzione possibile, volendo, per mera ipotesi, ritenere vero quanto detto dalla , è che il abbia CP_1 P_ dimostrato alla il suo diritto ad operare”. CP_5
Deve poi ribadirsi che, in virtù della disciplina dettata dall'art.1854 cc., nei rapporti esterni, e quindi anche verso la banca, ciascuno dei cointestatari del conto si considera creditore o debitore per l'intero. Ne consegue che qualora – come nel caso di specie - il contratto preveda la facoltà di operare a firma disgiunta, ciascun cointestatario ha il potere di disporre del conto in autonomia, anche per l'intero.
§
Con un ultimo motivo l'appellante ha chiesto anche la riforma delle statuizioni sulle spese, in applicazione del principio di soccombenza e in conformità all'esito del giudizio.
Sul punto, giova osservare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021, Rv.
661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022.
Tenuto conto del valore, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, e del grado di complessità della causa, può ritenersi congrua la liquidazione di spese e compensi operata nel giudizio di primo grado (in € 8.953,33 per compensi e in € 470,00 per spese non imponibili), mentre per il presente grado di giudizio si ritiene di liquidare le competenze facendo riferimento ai valori medi previsti dagli indicati parametri, in relazione a tutte le fasi, considerato il numero e il grado di complessità delle questioni proposte e il correlato impegno difensivo, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello e quindi in complessivi € 12.154,00, oltre accessori di legge.
Considerato il complessivo esito della causa e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c., appare altresì congruo compensare parzialmente, nella misura di metà, le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e , ponendo a carico di quest'ultimo Controparte_1 Controparte_8 la rimanente metà, pari a complessivi € 10.553,66 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e pag. 13/14 C.P.A., come per legge, per competenze e ad € 235,00 per spese, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Nulla sulle spese del presente grado con riferimento alla posizione di , Controparte_5 non avendo l'appellante formulato domande nei suoi confronti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, in parziale accoglimento dell'impugnazione e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di della _4 Controparte_1 complessiva somma di € 100.257,78;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese _4 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio, definitivamente liquidate, previa compensazione parziale, in complessivi € 10.553,66 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per competenze, e ad € 235,00 per spese, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
3) conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il Consigliere relatore - estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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