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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/02/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28237/2023 promossa da:
(C.F. ) in rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA LUIGIA Parte_2 P.IVA_2
SANTONI ed elezione di domicilio presso il difensore in Via M. Battistini 13B,
Rieti (p.e.c. Email_1
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_3
PAOLA TENNERONI e MARIO VINCENZO BELCASTRO ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Sarchi in Corso Europa n. 5, Milano
(p.e.c. e . Email_2 Em_3 [...]
; Email_4
-convenuta-
Oggetto: opposizione a precetto CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 333/2023 del Tribunale di
Terni;
- nel merito, accertata e dichiarata – con effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti – la compensazione descritta in narrativa nell'atto introduttivo, revocare, dichiarare illegittimo ed inefficace od annullare l'atto di precetto notificato a su istanza dell' Parte_2 CP_1 il 4 luglio 2023 con cui è stato intimato il pagamento di € 11.767,80;
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda proposta da parte opponente e conseguentemente:
1) rigettare l'istanza di sospensione richiesta;
2) rigettare l'opposizione ex art. 615 C.P.C. proposta poiché infondata, dilatoria e al limite della pretestuosità.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, o con compensazione delle stesse laddove l'Ill.mo Tribunale, così ritenesse di procedere
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 333/2023 del 23 maggio 2023, il Tribunale di Terni ha condannato la società a rifondere le spese di giudizio in favore della Parte_2 società . La sentenza è stata notificata unitamente all'atto di Controparte_1 precetto il 4 luglio 2023, con l'intimazione a pagare l'importo complessivo di €. 11.767,80.
La ha presentato opposizione a precetto, per il tramite della Parte_2 sua procuratrice , eccependo la compensazione con un proprio Parte_1 controcredito, sempre a titolo di spese legali liquidate in altro procedimento.
L'opposizione non è fondata.
Prima di approfondire le ragioni per cui la domanda viene rigettata, è opportuna, però, un'osservazione in merito all'identificazione dei soggetti che stanno in giudizio.
Invero, come si è detto, l'opposizione è stata presentata da in rappresentanza Pt_1 della debitrice ed è stata depositata la relativa procura speciale Parte_2 conferita dalla mandante (doc. 2). Sennonché, negli atti successivi la difesa dell'opponente ha denominato la propria assistita come nella qualità di Controparte_2 procuratrice di . Di questa variazione non è stata offerta Parte_2 alcuna spiegazione. Pertanto, si deve presumere che si tratti di un refuso, dipendente dalla confusione ingenerata dalle diverse cause pendenti tra le parti, e la sentenza viene pronunciata nei confronti delle parti originarie.
Venendo al merito della causa, l'opposizione viene rigettata perché non sussistono i presupposti della compensazione. Infatti, il controcredito vantato dall'opponente deriva dalla condanna alla rifusione delle spese legali contenuta in due provvedimenti non definitivi, che sono stati poi superati dalla sentenza definitiva che ha deciso in senso opposto.
Nello specifico, la vicenda riguarda un procedimento esecutivo promosso da per il tramite della sua procuratrice , iscritto Parte_2 CP_2 al n. 42/2018 RGE del Tribunale di Terni. In quel procedimento, la Controparte_1 aveva presentato opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c. e, in un primo momento, l'istanza di sospensione era stata rigettata sia dal giudice dell'esecuzione sia dal collegio in esito al reclamo;
in entrambi i casi con condanna alle spese.
Tuttavia, nel corso del presente giudizio, è sopravvenuta la sentenza del Tribunale di
Terni n. 619/2023 che ha deciso la fase di merito della predetta opposizione all'esecuzione, accogliendola. La sentenza contiene la condanna della a Parte_2
pagina 3 di 5 rifondere le spese legali, senza nulla specificare in merito alle spese della fase cautelare davanti al g.e., che erano state invece addossate alla Controparte_1
Ebbene, in mancanza di diverse indicazioni, si deve ritenere che l'ordinanza ex art. 624
c.p.c. pronunciata dal g.e., come pure la successiva ordinanza sul reclamo, siano state interamente superate e assorbite dalla sentenza pronunciata all'esito della fase di merito.
Al riguardo, si rimanda all'insegnamento della fondamentale e nota pronuncia n.
22033/2011 della Suprema Corte, citata dalla stessa odierna opponente. Lì si ricorda che le opposizioni esecutive sono procedimenti che, pur avendo una struttura bifasica che si articola davanti a due giudici diversi, mantengono la propria natura unitaria, nel senso che quello instaurato davanti al giudice del merito è sempre lo stesso processo avviato con il ricorso davanti al giudice dell'esecuzione. In ciò si distinguono, quindi, dai procedimenti cautelari in senso stretto, in cui le attività giurisdizionali sono espressione di forme di tutela distinte (appunto la cautelare e la cognizione piena) e la bifasicità del procedimento non è prevista, anche quando, nelle misure conservative, il giudice fissi un termine per l'inizio del giudizio di merito. Da ciò consegue che, nella prima fase delle opposizioni esecutive, “il provvedimento è emesso a seguito di uno svolgimento dell'azione secondo le forme della sommarietà che, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretto a portar ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto, ma solo ad una decisione del tutto provvisoria e destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena con l'introduzione del giudizio di merito” (Cass. 22033 cit.).
In base a questo principio, si deve ritenere che, quando la sentenza che definisce la fase di merito decide in maniera opposta rispetto all'esito della fase cautelare, allora anche la regolamentazione delle spese contenuta nell'ordinanza ex art. 624 c.p.c. di regola viene meno e resta assorbita nella decisione definitiva (a meno che sia proprio la sentenza a disporre diversamente).
In conclusione, il credito opposto in compensazione dalla Parte_2 non esiste e, per questo, l'opposizione viene rigettata. Al rigetto consegue la nuova condanna a rifondere le spese legali, liquidate nei minimi di legge, in quanto l'unico atto depositato dalla convenuta è stata la comparsa di risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande;
2) CONDANNA la parte attrice a rifondere le spese legali, liquidate in 2540,00 euro pagina 4 di 5 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28237/2023 promossa da:
(C.F. ) in rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA LUIGIA Parte_2 P.IVA_2
SANTONI ed elezione di domicilio presso il difensore in Via M. Battistini 13B,
Rieti (p.e.c. Email_1
-attrice-
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_3
PAOLA TENNERONI e MARIO VINCENZO BELCASTRO ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Sarchi in Corso Europa n. 5, Milano
(p.e.c. e . Email_2 Em_3 [...]
; Email_4
-convenuta-
Oggetto: opposizione a precetto CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 333/2023 del Tribunale di
Terni;
- nel merito, accertata e dichiarata – con effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti – la compensazione descritta in narrativa nell'atto introduttivo, revocare, dichiarare illegittimo ed inefficace od annullare l'atto di precetto notificato a su istanza dell' Parte_2 CP_1 il 4 luglio 2023 con cui è stato intimato il pagamento di € 11.767,80;
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda proposta da parte opponente e conseguentemente:
1) rigettare l'istanza di sospensione richiesta;
2) rigettare l'opposizione ex art. 615 C.P.C. proposta poiché infondata, dilatoria e al limite della pretestuosità.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, o con compensazione delle stesse laddove l'Ill.mo Tribunale, così ritenesse di procedere
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 333/2023 del 23 maggio 2023, il Tribunale di Terni ha condannato la società a rifondere le spese di giudizio in favore della Parte_2 società . La sentenza è stata notificata unitamente all'atto di Controparte_1 precetto il 4 luglio 2023, con l'intimazione a pagare l'importo complessivo di €. 11.767,80.
La ha presentato opposizione a precetto, per il tramite della Parte_2 sua procuratrice , eccependo la compensazione con un proprio Parte_1 controcredito, sempre a titolo di spese legali liquidate in altro procedimento.
L'opposizione non è fondata.
Prima di approfondire le ragioni per cui la domanda viene rigettata, è opportuna, però, un'osservazione in merito all'identificazione dei soggetti che stanno in giudizio.
Invero, come si è detto, l'opposizione è stata presentata da in rappresentanza Pt_1 della debitrice ed è stata depositata la relativa procura speciale Parte_2 conferita dalla mandante (doc. 2). Sennonché, negli atti successivi la difesa dell'opponente ha denominato la propria assistita come nella qualità di Controparte_2 procuratrice di . Di questa variazione non è stata offerta Parte_2 alcuna spiegazione. Pertanto, si deve presumere che si tratti di un refuso, dipendente dalla confusione ingenerata dalle diverse cause pendenti tra le parti, e la sentenza viene pronunciata nei confronti delle parti originarie.
Venendo al merito della causa, l'opposizione viene rigettata perché non sussistono i presupposti della compensazione. Infatti, il controcredito vantato dall'opponente deriva dalla condanna alla rifusione delle spese legali contenuta in due provvedimenti non definitivi, che sono stati poi superati dalla sentenza definitiva che ha deciso in senso opposto.
Nello specifico, la vicenda riguarda un procedimento esecutivo promosso da per il tramite della sua procuratrice , iscritto Parte_2 CP_2 al n. 42/2018 RGE del Tribunale di Terni. In quel procedimento, la Controparte_1 aveva presentato opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c. e, in un primo momento, l'istanza di sospensione era stata rigettata sia dal giudice dell'esecuzione sia dal collegio in esito al reclamo;
in entrambi i casi con condanna alle spese.
Tuttavia, nel corso del presente giudizio, è sopravvenuta la sentenza del Tribunale di
Terni n. 619/2023 che ha deciso la fase di merito della predetta opposizione all'esecuzione, accogliendola. La sentenza contiene la condanna della a Parte_2
pagina 3 di 5 rifondere le spese legali, senza nulla specificare in merito alle spese della fase cautelare davanti al g.e., che erano state invece addossate alla Controparte_1
Ebbene, in mancanza di diverse indicazioni, si deve ritenere che l'ordinanza ex art. 624
c.p.c. pronunciata dal g.e., come pure la successiva ordinanza sul reclamo, siano state interamente superate e assorbite dalla sentenza pronunciata all'esito della fase di merito.
Al riguardo, si rimanda all'insegnamento della fondamentale e nota pronuncia n.
22033/2011 della Suprema Corte, citata dalla stessa odierna opponente. Lì si ricorda che le opposizioni esecutive sono procedimenti che, pur avendo una struttura bifasica che si articola davanti a due giudici diversi, mantengono la propria natura unitaria, nel senso che quello instaurato davanti al giudice del merito è sempre lo stesso processo avviato con il ricorso davanti al giudice dell'esecuzione. In ciò si distinguono, quindi, dai procedimenti cautelari in senso stretto, in cui le attività giurisdizionali sono espressione di forme di tutela distinte (appunto la cautelare e la cognizione piena) e la bifasicità del procedimento non è prevista, anche quando, nelle misure conservative, il giudice fissi un termine per l'inizio del giudizio di merito. Da ciò consegue che, nella prima fase delle opposizioni esecutive, “il provvedimento è emesso a seguito di uno svolgimento dell'azione secondo le forme della sommarietà che, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretto a portar ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto, ma solo ad una decisione del tutto provvisoria e destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena con l'introduzione del giudizio di merito” (Cass. 22033 cit.).
In base a questo principio, si deve ritenere che, quando la sentenza che definisce la fase di merito decide in maniera opposta rispetto all'esito della fase cautelare, allora anche la regolamentazione delle spese contenuta nell'ordinanza ex art. 624 c.p.c. di regola viene meno e resta assorbita nella decisione definitiva (a meno che sia proprio la sentenza a disporre diversamente).
In conclusione, il credito opposto in compensazione dalla Parte_2 non esiste e, per questo, l'opposizione viene rigettata. Al rigetto consegue la nuova condanna a rifondere le spese legali, liquidate nei minimi di legge, in quanto l'unico atto depositato dalla convenuta è stata la comparsa di risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande;
2) CONDANNA la parte attrice a rifondere le spese legali, liquidate in 2540,00 euro pagina 4 di 5 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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