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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7751, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- resistente/opposto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato
1 atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O. (che aveva invece già accertato la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa).
La odierna parte resistente, già costituita nel giudizio di A.T.P.O. intercorso tra le parti, è rimasta contumace nel presente giudizio di opposizione.
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, la causa è apparsa matura per la decisione, senza necessità di rinnovazione delle operazioni peritali.
* * *
Il ricorso in opposizione è inammissibile.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo della presente fase di opposizione la odierna parte ricorrente si è limitata a contestare in modo generico e apodittico la valutazione medico legale già operata dal consulente incaricato in sede di senza nulla aggiungere rispetto a quanto già CP_2 sostenuto e dedotto dalla stessa nella fase precedente, in sede di osservazioni critiche alla bozza di perizia.
In altri termini, la odierna parte ricorrente si è limitata a chiedere lo svolgimento di una seconda C.T.U. esattamente per le medesime ragioni per le quali aveva richiesto la prima C.T.U., senza fornire alcun nuovo elemento o parametro di valutazione o prospettazione alternativa fondata su parametri medico-legali o giuridici.
2 Inoltre, apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato nella prima fase razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per effettuare un ulteriore accertamento del requisito medico-sanitario.
E' appena il caso di evidenziare che la fase di opposizione non può costituire una mera duplicazione della prima fase di A.T.P.O., ostando a ciò i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, ex art. 111 Cost., oltre che il principio di equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost. e il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. (tenuto conto anche della disciplina in materia di irripetibilità delle spese legali e di
C.T.U. nella materia oggetto dei procedimenti previdenziali e assistenziali): il contemperamento di tali principi con il diritto di azione ex art. 24 Cost e il diritto alla salute ex art. 32 Cost. non comporta – ad avviso del giudicante – una vulnerazione di questi diritti, giacché essi sono comunque tutelati in prima battuta tramite la fase di A.T.P.O. e in secondo luogo tramite la fase di opposizione, certamente ammissibile ove il relativo ricorso sia basato su ragioni specifiche e debitamente argomentate.
Occorre evidenziare, da ultimo, che la parte ricorrente ha lamentato che l'elaborato peritale redatto dal consulente incaricato nella fase di A.T.P.O. sarebbe mancante “di qualsivoglia indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito – in riferimento ai casi in cui il consulente incaricato, chiamato ad esprimere il proprio parere medico-legale in materia di controversie assistenziali, non abbia fatto adeguato riferimento alle tabelle ministeriali relative alle percentuali di invalidità – che “E' principio consolidato […] che, con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda
3 del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione (cfr., ex plurimis, Cass. 5571/01; Cass. 6050/01; Cass. 13685/02; Cass. 13938/02; Cass.
3361/03; Cass. 6652/03; Cass. 13938/04)” (Cassazione civile sez. VI,
01/10/2018, n. 23825).
La mancata esplicitazione, per opera del consulente incaricato, delle modalità di avvenuta applicazione delle suddette tabelle ministeriali in riferimento a ciascuna patologia sussistente nel caso concreto determina quindi, in linea generale, la invalidità della C.T.U. e, di riflesso, della sentenza fondata su di essa.
Tuttavia, nel caso di specie:
(a) nel corso del giudizio di A.T.P.O. la parte ricorrente non ha tempestivamente fatto valere il suddetto vizio della C.T.U. tramite la presentazione di osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale: difatti, in concreto, la parte ricorrente non ha presentato alcuna osservazione critica alla bozza di elaborato peritale;
(b) inoltre nel ricorso in opposizione ad A.T.P.O. la parte ricorrente si è limitata a censurare in modo meramente generico e apodittico l'omessa dettagliata esplicitazione – per opera del consulente tecnico incaricato dal giudice – delle modalità di applicazione delle suddette tabelle ministeriali rispetto al caso concreto: difatti la parte ricorrente non ha neppure indicato, eventualmente tramite l'ausilio del proprio C.T.P., quale sarebbe stato lo specifico errore in cui sarebbe incorso il predetto consulente incaricato nel fare applicazione delle tabelle e, soprattutto, quale sarebbe stato il (diverso) risultato al quale tale consulente sarebbe dovuto pervenire laddove avesse applicato le tabelle in questione secondo le modalità ritenute corrette dalla parte ricorrente.
Pertanto l'unica critica apparentemente specifica mossa dalla parte ricorrente avverso le risultanze del procedimento di A.T.P.O. è anch'essa
4 inammissibile, sia in quanto tardivamente sollevata dalla stessa sia in quanto meramente suggestiva ed esplorativa.
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è da provvedere sulle spese di lite relative alla presente fase di opposizione, in ragione della contumacia della odierna parte resistente.
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. sono poste a carico della odierna parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza
(ancorché parziale): tali spese sono liquidate – in ragione della peculiare natura del procedimento di A.T.P.O. (avente ad oggetto l'accertamento non di un diritto, bensì di un mero stato invalidante) e del carattere prevalentemente routinario delle questioni emerse – in complessivi euro 1.500,00 (comprensivi di spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Le suddette spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. devono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/2, in ragione della soccombenza parziale della odierna parte ricorrente in sede di A.T.P.O.: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente, in ragione della soccombenza parziale di essa in tale fase.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione;
5 • dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa;
• dichiara che non vi è da provvedere sulle spese di lite relative alla presente fase di opposizione;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento, in favore della odierna parte ricorrente, delle spese di lite relative alla fase di A.T.P.O., che liquida, previa compensazione parziale, in euro 750,00
(comprensive di spese generali), oltre IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 10 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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