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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice
Dott.ssa Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1559/2024, avente per oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini, Parte_1 C.F._1
n. 2/d, presso lo studio dell'avv. Federica Chironi (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma, n. 136, presso lo studio dell'avv. Gloria Giorico (C.F.: ), che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte a verbale del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.c., depositato il 25.6.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
pagina 1 di 4 matrimonio contratto in Montechiarugolo (PR) in data 24.4.2004, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2004, atto n. 6, parte I.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: a Montecchio Emilia Persona_1
(RE) il 28.2.2004 e a Sassari il 21.12.2012, ha allegato che aveva proposto ricorso presso Per_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione, la quale era stata dichiarata con decreto di omologazione del Tribunale di Sassari del 07.06.2023, reso nel procedimento civile n. R.G. 656/2023, mutata la separazione giudiziale in consensuale all'udienza dell'11.05.2023.
Ha dedotto: che il figlio era oggi economicamente autosufficiente e che, pertanto, non Persona_1
era più dovuto l'assegno di mantenimento in suo favore, che la figlia minore , invece, aveva Per_2
molteplici necessità legate alla sua giovane età (abbigliamento, computer, dotazione scolastica, attività sportiva etc.), che lei era attualmente disoccupata, che percepiva solo l'assegno unico in favore della figlia minore pari a circa euro 300,00 mensili, che non aveva presentato la dichiarazione dei Per_2
redditi negli ultimi tre anni e non era titolare di rapporti di conto corrente bancario, che, infine, non era proprietaria di beni immobili, ma era intestataria di autovettura Ford Fiesta TG CR639EH attualmente in uso al resistente.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montechiarugolo
[...] Controparte_1
(PR) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocamento prevalente presso la madre;
- Definire le Per_2
modalità di visita della minore come da allegato piano genitoriale;
- Disporre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia minore
[...] Per_2
pari ad euro 400,00 mensili, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- Confermare l'attribuzione dell'assegno unico in favore della madre - Parte_1
Confermare l'assegnazione della casa coniugale in locazione alla madre ». Parte_1
Si è costituito il resistente in data 21.11.2024 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata da controparte ma contestando l'ammontare del contributo al mantenimento in favore della
Per_ minore richiesto dalla ricorrente, in quanto incompatibile con la sua condizione economica.
Ha difatti allegato di non svolgere, non per sua colpa, alcuna attività lavorativa dipendente e/o autonoma e che l'età, le precarie condizioni di salute, la mancanza di un titolo di studio adeguato e di una qualifica professionale, nonché la crisi occupazionale, non gli avevano più consentito di trovare un lavoro stabile.
pagina 2 di 4 Ha concluso chiedendo: «- pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Controparte_1
e disponendo che l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Montechiarugolo (PR) Parte_1
proceda alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza;
Per_
- disporre l'affido condiviso della minore con domicilio prevalente della stessa presso la madre, determinando che il padre possa vederla liberamente, compatibilmente con gli eventuali propri impegni lavorativi e con quelli scolastici e sportivi della stessa durante la settimana;
per due fine settimana alternati al mese dal venerdì o dal sabato dall'uscita da scuola fino alle 20,30 o 21,30 (vigente l'ora legale) della domenica, quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, con il criterio dell'alternanza durante le principali festività civili e religiose dell'anno; - disporre l'obbligo per il Sig. di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento Per_2 della minore la somma di € 200,00 da indicizzarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive preventivamente concordate secondo il protocollo del CNF;
- stante la mancato opposizione del Canu al riguardo, stabilire che l'assegno unico universale venga corrisposto interamente alla Sig.ra genitore collocatario;
- assegnare la casa coniugale alla Parte_1
ricorrente che vi abiterà con la figlia».
All'udienza di prima comparizione delle parti del 17.12.2024 i coniugi hanno dato atto di aver Per_ raggiunto un accordo, nei seguenti termini: «affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Siligo via
Sebastiano Satta n. 6 perché vi abiti con la figlia. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente anche con pernottamento nel rispetto delle esigenze scolastiche extrascolastiche della minore, previo accordo con la madre. Il padre contribuirà al mantenimento della minore con l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabili Istat da versare al domicilio della madre con modalità concordate entro il 5 di ogni mese oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno
Unico per la figlia continuerà ad essere percepito al 100 % dalla madre . Spese Parte_1
compensate».
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
pagina 3 di 4 In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Montechiarugolo
(PR) in data 24.4.2004, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno
2004, atto n. 6, parte I.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve disporsi conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e illustrato nell'udienza del 17.12.2024, come sopra riportato, in quanto rispondente all'interesse della figlia minore.
Le condizioni pattuite, difatti, garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montechiarugolo (PR) in data 24.4.2004, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2004, atto n. 6, parte I, tra , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] l'[...], C.F.: , alle condizioni Controparte_1 C.F._3
di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 17.12.2024 sopra riportate da intendersi quivi integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Montechiarugolo (PR) per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 7 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice
Dott.ssa Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1559/2024, avente per oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini, Parte_1 C.F._1
n. 2/d, presso lo studio dell'avv. Federica Chironi (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma, n. 136, presso lo studio dell'avv. Gloria Giorico (C.F.: ), che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte a verbale del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.c., depositato il 25.6.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
pagina 1 di 4 matrimonio contratto in Montechiarugolo (PR) in data 24.4.2004, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2004, atto n. 6, parte I.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: a Montecchio Emilia Persona_1
(RE) il 28.2.2004 e a Sassari il 21.12.2012, ha allegato che aveva proposto ricorso presso Per_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione, la quale era stata dichiarata con decreto di omologazione del Tribunale di Sassari del 07.06.2023, reso nel procedimento civile n. R.G. 656/2023, mutata la separazione giudiziale in consensuale all'udienza dell'11.05.2023.
Ha dedotto: che il figlio era oggi economicamente autosufficiente e che, pertanto, non Persona_1
era più dovuto l'assegno di mantenimento in suo favore, che la figlia minore , invece, aveva Per_2
molteplici necessità legate alla sua giovane età (abbigliamento, computer, dotazione scolastica, attività sportiva etc.), che lei era attualmente disoccupata, che percepiva solo l'assegno unico in favore della figlia minore pari a circa euro 300,00 mensili, che non aveva presentato la dichiarazione dei Per_2
redditi negli ultimi tre anni e non era titolare di rapporti di conto corrente bancario, che, infine, non era proprietaria di beni immobili, ma era intestataria di autovettura Ford Fiesta TG CR639EH attualmente in uso al resistente.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montechiarugolo
[...] Controparte_1
(PR) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocamento prevalente presso la madre;
- Definire le Per_2
modalità di visita della minore come da allegato piano genitoriale;
- Disporre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia minore
[...] Per_2
pari ad euro 400,00 mensili, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- Confermare l'attribuzione dell'assegno unico in favore della madre - Parte_1
Confermare l'assegnazione della casa coniugale in locazione alla madre ». Parte_1
Si è costituito il resistente in data 21.11.2024 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata da controparte ma contestando l'ammontare del contributo al mantenimento in favore della
Per_ minore richiesto dalla ricorrente, in quanto incompatibile con la sua condizione economica.
Ha difatti allegato di non svolgere, non per sua colpa, alcuna attività lavorativa dipendente e/o autonoma e che l'età, le precarie condizioni di salute, la mancanza di un titolo di studio adeguato e di una qualifica professionale, nonché la crisi occupazionale, non gli avevano più consentito di trovare un lavoro stabile.
pagina 2 di 4 Ha concluso chiedendo: «- pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Controparte_1
e disponendo che l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Montechiarugolo (PR) Parte_1
proceda alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza;
Per_
- disporre l'affido condiviso della minore con domicilio prevalente della stessa presso la madre, determinando che il padre possa vederla liberamente, compatibilmente con gli eventuali propri impegni lavorativi e con quelli scolastici e sportivi della stessa durante la settimana;
per due fine settimana alternati al mese dal venerdì o dal sabato dall'uscita da scuola fino alle 20,30 o 21,30 (vigente l'ora legale) della domenica, quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, con il criterio dell'alternanza durante le principali festività civili e religiose dell'anno; - disporre l'obbligo per il Sig. di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento Per_2 della minore la somma di € 200,00 da indicizzarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive preventivamente concordate secondo il protocollo del CNF;
- stante la mancato opposizione del Canu al riguardo, stabilire che l'assegno unico universale venga corrisposto interamente alla Sig.ra genitore collocatario;
- assegnare la casa coniugale alla Parte_1
ricorrente che vi abiterà con la figlia».
All'udienza di prima comparizione delle parti del 17.12.2024 i coniugi hanno dato atto di aver Per_ raggiunto un accordo, nei seguenti termini: «affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Siligo via
Sebastiano Satta n. 6 perché vi abiti con la figlia. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente anche con pernottamento nel rispetto delle esigenze scolastiche extrascolastiche della minore, previo accordo con la madre. Il padre contribuirà al mantenimento della minore con l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabili Istat da versare al domicilio della madre con modalità concordate entro il 5 di ogni mese oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno
Unico per la figlia continuerà ad essere percepito al 100 % dalla madre . Spese Parte_1
compensate».
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
pagina 3 di 4 In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Montechiarugolo
(PR) in data 24.4.2004, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno
2004, atto n. 6, parte I.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve disporsi conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e illustrato nell'udienza del 17.12.2024, come sopra riportato, in quanto rispondente all'interesse della figlia minore.
Le condizioni pattuite, difatti, garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montechiarugolo (PR) in data 24.4.2004, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2004, atto n. 6, parte I, tra , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] l'[...], C.F.: , alle condizioni Controparte_1 C.F._3
di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 17.12.2024 sopra riportate da intendersi quivi integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Montechiarugolo (PR) per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 7 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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