Art. 4.
La spesa derivante dalla presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: "Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo" per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971.
La spesa derivante dalla presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: "Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo" per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971.