Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 291
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 aprile 1968
Art. 4.
La spesa derivante dalla presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: "Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo" per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971.
Entrata in vigore il 19 aprile 1968