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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Barbara De Munari - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3578 del ruolo generale dell'anno
2022, promossa con ricorso depositato da
- Ricorrente - Parte_1
contro
- Resistente - Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti all'udienza del 12.03.25: per la ricorrente:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
ER (PD) il 26.10.1956 (c.f. e CodiceFiscale_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] (c.f. )
[...] CodiceFiscale_2 unitisi in data 19.5.1977 con matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San Giorgio delle Pertiche al n.18, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1977.
2) Disporsi a carico del signor un contributo per il Parte_2 mantenimento della signora che si indica nella somma di euro Parte_1
700,00, o quella diversa anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di novembre 2023.
3) Vittoria di spese e compenso professionale;
per il resistente:
- respingersi le richieste avversarie in quanto infondate
- pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'abbandono del tetto coniugale e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento disposto dal Giudice.
- In via subordinata
- Per i motivi espressi in narrativa pronunciarsi la separazione dei coniugi e ridurre l'assegno di mantenimento a favore della moglie ad €
450.00 ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
- Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
Con espressa riserva di ogni ulteriore allegazione, produzione e deduzione anche in via istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal MA , con il quale contraeva Parte_2 matrimonio concordatario il 19.05.77.
A riguardo esponeva: che dal rapporto di coniugio sono nati due figli entrambi autosufficienti;
che il rapporto si è deteriorato nel corso degli anni a causa del carattere dispotico ed autoritario del MA;
che dal 2017 il MA intrattiene una relazione extraconiugale;
che nel novembre 21 il MA la cacciava letteralmente di casa anche a seguito dell'intervento dei carabinieri, impedendole di rientrare;
che negli anni del matrimonio le esigenze economiche familiari sono state soddisfatte principalmente con i proventi dell'attività lavorativa del MA , avendo ella lavorato solo dal 1986 al 1992, per poi dedicarsi interamente alla famiglia;
che per tale ragione ella non gode di trattamento pensionistico e, dopo l'allontanamento dall'abitazione familiare, è andata a vivere presso un'abitazione di sua proprietà in San Giorgio delle Pertiche, bisognoso di lavori di ristrutturazione;
che il suo patrimonio è dato dalla casa ove abita, da una vecchia autovettura del valore di euro 300, da un immobile disabitato a Castello di Godego in comproprietà con il MA, nonché da buoni postali in comproprietà con il MA. Ciò premesso, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, chiedeva la condanna del MA ai sensi dell'art. 156 c.c. ad un contributo al suo mantenimento di euro 700 mensili, rappresentando che questi gode di una pensione di euro 2000 mensili, è proprietario dell'abitazione familiare e di altro immobile in Castrorano, è comproprietario al 50% dell'immobile in Castello di Godego, nonché ha in proprietà due autovetture di grossa cilindrata e la metà dei buoni postali suddetti.
Il convenuto non si costituiva per la fase sommaria.
All'udienza presidenziale di comparizione delle parti, fissata in data 3.11.22, compartiva solo la ricorrente;
conseguentemente non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data 8.11.22, dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e ponendo a carico del MA un assegno di mantenimento di euro 700 mensili in favore della moglie;
dettava inoltre i provvedimenti per la prosecuzione della causa nel merito, nominndo il G.I. e fissando l'udienza ex art
183 cpc in data 1.03.23, differita d'ufficio al 19.04.23 in modalità cartolare. A tale udienza, avendo il G.I. rilevato il difetto di notifica dell'ordinanza presidenziale al convento (contumace), ne disponeva la rinnovazione a cura della ricorrente, fissando nuova udienza in data 5.10.23, da svolgersi in modalità cartolare.
Il convenuto, nelle more, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status, ma chiedendo la pronuncia di addebito della separazione alla moglie ed il rigetto della domanda di assegno di mantenimento.
A seguito dell'udienza del 5.10.23, avendo ambo le parti (con le note scritte) rappresentato la pendenza di trattative per la composizione bonaria della lite, il
GI rinviava all'udienza del 20.12.23. A seguito di detta udienza, fallite le trattative ed avendo le parti chiesto la concessione dei termini ex art 183, comma
6 cpc, il GI rinviava all'udienza del 15.05.24 per la decisione sui mezzi di prova.
A seguito di detta udienza, rigettate le prove richieste dalle parti, il GI rinviava per pc all'udienza del 12.03.25, ove la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente anche all'udienza di comparizione dei coniugi, la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi. La contumacia del convenuto, offre riscontro alle allegazioni attorei, dimostrando il disinteresse del MA per la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sulla domanda di addebito formulata dal MA
Il resistente – anche nelle conclusioni precisate- chiede che la separazione sia addebitata alla moglie, ascrivendole condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio che sarebbero state causa del fallimento dell'unione matrimoniale.
Egli individuava l'inizio della crisi coniugale nel 2017, attribuendo alla moglie un progressivo comportamento di disaffezione e distacco, culminato nel novembre del 2021 con l'abbandono del tetto coniugale. Precisamente in tale periodo – a detta del resistente - la sig.ra non era mai presente in casa;
Parte_1 non si curava nemmeno di lasciare qualcosa di pronto da mangiare al MA o di verificare se vi fosse del cibo in casa;
in un'occasione in cui egli aveva la febbre non andava neppure a comperargli le medicine;
negava qualsiasi rapporto intimo. Oltre a ciò ella intratteneva una relazione extraconiugale con un tale il quale nel 2022 telefonava al sig. SS per notiziarlo che “aveva Per_1 dei contatti intimi con la moglie”.
Ciò premesso, in punto di diritto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova, a carico del richiedente, che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
la pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
sicché, in caso di mancato raggiungimento di tale prova, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass.
n.14840/2006; n.18074/2014).
Ciò premesso, alla luce delle risultanze acquisite, osserva sinteticamente il
Collegio che:
- quanto al comportamento di disaffezione e distacco della moglie, per stessa allegazione del resistente, esso avrebbe connotato un arco temporale molto lungo
(dal 2017 al 2021) della relazione coniugale, ragion per cui non può considerarsi causa esclusiva della crisi coniugale, quantomeno per essere sempre stato accettato o quantomeno tollerato dal MA;
Per_
- quanto all'asserita relazione extraconiugale della moglie con tale oltre ad essere del tutto genericamente allegata, deve osservarsi che la citata telefonata Per_ del 22, in cui tale avrebbe comunicato al resistente di avere contatti intimi con sua moglie, è stata da questi collocata nel 2022, ovvero in un periodo in cui la convivenza dei coniugi era già cessata dal novembre del 2021; si deve quindi escludere che l'infedeltà coniugale della moglie, quant'anche provata, abbia avuto efficacia causale nella rottura della relazione coniugale.
Ne consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata.
Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta della moglie di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a carico del MA di euro 700 mensili.
Invero, secondo le allegazioni della stessa, non contestate dal MA, ella sposatasi nel 1977, dopo un breve periodo in cui ha svolto attività lavorativa (dal
1986 al 1992), per gran parte del matrimonio si è occupata della casa, del MA
e dell'accudimento dei figli (nati rispettivamente nel 1978 e nel 1994) secondo una ripartizione tradizionale dei ruoli che vedeva la moglie casalinga ed il MA dedito all'attività lavorativa. Tant'è che, per stessa allegazione del resistente, egli con il suo lavoro ha sempre mantenuto la famiglia non facendole mancare mai nulla ed, in particolare, ha sempre corrisposto alla moglie per i suoi bisogni la somma di euro 800 mensili;
ciò sino alla separazione di fatto del 2021, in cui cessava di versare alcunchè alla moglie.
Ciò premesso, l'assegno disposto in via provvisoria dal presidente delegato, di euro 700 mensili, appare pienamente adeguato sia in relazione alle attuali esigenze della moglie sia ai redditi del MA, considerato anche il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
invero, secondo i principi giurisprudenziali ormai pacificamente acquisiti, in regime di separazione, permangono gli obblighi di solidarietà post coniugale nei confronti del coniuge debole che, qualora privo di mezzi propri, ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, entrambi i coniugi vivono in case di proprietà esclusiva e dunque non sostengono oneri abitativi;
hanno altro immobile in comproprietà da cui non traggono reddito essendo una casa disabitata. Sotto il profilo reddituale, mentre la moglie non percepisce alcun trattamento pensionistico, il MA gode di una pensione di circa euro 2100 al mese;
la prima, inoltre, data l'età e l'assenza di qualifiche è improbabile che possa reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il MA, inoltre, non risulta avere altri debiti, atteso che la documentazione prodotta circa i finanziamenti contratti in corso di causa non prova l'effettiva conclusione dei contratti (oltre che far ritenere che i docc4,5,6 siano stati precostituiti ad arte al fine di far figurare un pesante indebitamento del MA).
Infine, sebbene il MA imputi alla moglie di essersi “intascata” la metà dei buoni postali cointestati, per un ammontare di circa euro 50.000, deve rilevarsi, da un lato, che detta metà spettava alla moglie di diritto e l'altra metà è stata acquisita dal MA, dall'altra, che questa dalla separazione di fatto (novembre
21) non ha ricevuto più nulla dal MA sino all'udienza presidenziale
(novembre 22) e ha dovuto ristrutturare l'abitazione dei genitori al fine di renderla idonea ad essere da lei abitata (circostanza non contestata); ne consegue che deve presumersi che gran parte della sua quota di buoni fruttiferi sia andata consumata per le necessità descritte..
L' assegno provvisorio di euro 700 mensili, appare al Collegio oltre che adeguato a garantire alla ricorrente i mezzi di sussistenza, anche proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ove la moglie poteva contare sulla somma mensile di euro 800 per le sue necessità).
Ne consegue che tale assegno deve essere confermato .
Spese di lite.
Data la natura neutra della domanda di separazione e la soccombenza del MA in ordine alla domanda di addebito e di rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata da controparte, si reputa equo condannare il medesimo ad ½ delle spese di lite quantificate come in dispositivo in base ai parametri previsti dal D.M. 147/22,per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.001 a 52.000 euro), compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
compensi che debbono essere pagati in favore dello Stato attesa l'ammissione della al gratuito patrocinio Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, ordinando all'ufficiale di stato civile del Parte_2 comune di San Giorgio delle Pertiche di annotare la presente sentenza nel registro atti di matrimonio al n 18, Parte II, Serie A , anno 1977;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2
un assegno di mantenimento pari ad € 700,00 Parte_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
4) compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna al pagamento in favore dello Stato la restante Parte_2 quota di un mezzo, che liquida in euro 2.905 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.06.25.
Il Presidente estensore
Dott Chiara Ilaria Bitozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Barbara De Munari - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3578 del ruolo generale dell'anno
2022, promossa con ricorso depositato da
- Ricorrente - Parte_1
contro
- Resistente - Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti all'udienza del 12.03.25: per la ricorrente:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
ER (PD) il 26.10.1956 (c.f. e CodiceFiscale_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] (c.f. )
[...] CodiceFiscale_2 unitisi in data 19.5.1977 con matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San Giorgio delle Pertiche al n.18, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1977.
2) Disporsi a carico del signor un contributo per il Parte_2 mantenimento della signora che si indica nella somma di euro Parte_1
700,00, o quella diversa anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di novembre 2023.
3) Vittoria di spese e compenso professionale;
per il resistente:
- respingersi le richieste avversarie in quanto infondate
- pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'abbandono del tetto coniugale e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento disposto dal Giudice.
- In via subordinata
- Per i motivi espressi in narrativa pronunciarsi la separazione dei coniugi e ridurre l'assegno di mantenimento a favore della moglie ad €
450.00 ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
- Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
Con espressa riserva di ogni ulteriore allegazione, produzione e deduzione anche in via istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal MA , con il quale contraeva Parte_2 matrimonio concordatario il 19.05.77.
A riguardo esponeva: che dal rapporto di coniugio sono nati due figli entrambi autosufficienti;
che il rapporto si è deteriorato nel corso degli anni a causa del carattere dispotico ed autoritario del MA;
che dal 2017 il MA intrattiene una relazione extraconiugale;
che nel novembre 21 il MA la cacciava letteralmente di casa anche a seguito dell'intervento dei carabinieri, impedendole di rientrare;
che negli anni del matrimonio le esigenze economiche familiari sono state soddisfatte principalmente con i proventi dell'attività lavorativa del MA , avendo ella lavorato solo dal 1986 al 1992, per poi dedicarsi interamente alla famiglia;
che per tale ragione ella non gode di trattamento pensionistico e, dopo l'allontanamento dall'abitazione familiare, è andata a vivere presso un'abitazione di sua proprietà in San Giorgio delle Pertiche, bisognoso di lavori di ristrutturazione;
che il suo patrimonio è dato dalla casa ove abita, da una vecchia autovettura del valore di euro 300, da un immobile disabitato a Castello di Godego in comproprietà con il MA, nonché da buoni postali in comproprietà con il MA. Ciò premesso, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, chiedeva la condanna del MA ai sensi dell'art. 156 c.c. ad un contributo al suo mantenimento di euro 700 mensili, rappresentando che questi gode di una pensione di euro 2000 mensili, è proprietario dell'abitazione familiare e di altro immobile in Castrorano, è comproprietario al 50% dell'immobile in Castello di Godego, nonché ha in proprietà due autovetture di grossa cilindrata e la metà dei buoni postali suddetti.
Il convenuto non si costituiva per la fase sommaria.
All'udienza presidenziale di comparizione delle parti, fissata in data 3.11.22, compartiva solo la ricorrente;
conseguentemente non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data 8.11.22, dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e ponendo a carico del MA un assegno di mantenimento di euro 700 mensili in favore della moglie;
dettava inoltre i provvedimenti per la prosecuzione della causa nel merito, nominndo il G.I. e fissando l'udienza ex art
183 cpc in data 1.03.23, differita d'ufficio al 19.04.23 in modalità cartolare. A tale udienza, avendo il G.I. rilevato il difetto di notifica dell'ordinanza presidenziale al convento (contumace), ne disponeva la rinnovazione a cura della ricorrente, fissando nuova udienza in data 5.10.23, da svolgersi in modalità cartolare.
Il convenuto, nelle more, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status, ma chiedendo la pronuncia di addebito della separazione alla moglie ed il rigetto della domanda di assegno di mantenimento.
A seguito dell'udienza del 5.10.23, avendo ambo le parti (con le note scritte) rappresentato la pendenza di trattative per la composizione bonaria della lite, il
GI rinviava all'udienza del 20.12.23. A seguito di detta udienza, fallite le trattative ed avendo le parti chiesto la concessione dei termini ex art 183, comma
6 cpc, il GI rinviava all'udienza del 15.05.24 per la decisione sui mezzi di prova.
A seguito di detta udienza, rigettate le prove richieste dalle parti, il GI rinviava per pc all'udienza del 12.03.25, ove la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente anche all'udienza di comparizione dei coniugi, la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi. La contumacia del convenuto, offre riscontro alle allegazioni attorei, dimostrando il disinteresse del MA per la prosecuzione del vincolo matrimoniale.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sulla domanda di addebito formulata dal MA
Il resistente – anche nelle conclusioni precisate- chiede che la separazione sia addebitata alla moglie, ascrivendole condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio che sarebbero state causa del fallimento dell'unione matrimoniale.
Egli individuava l'inizio della crisi coniugale nel 2017, attribuendo alla moglie un progressivo comportamento di disaffezione e distacco, culminato nel novembre del 2021 con l'abbandono del tetto coniugale. Precisamente in tale periodo – a detta del resistente - la sig.ra non era mai presente in casa;
Parte_1 non si curava nemmeno di lasciare qualcosa di pronto da mangiare al MA o di verificare se vi fosse del cibo in casa;
in un'occasione in cui egli aveva la febbre non andava neppure a comperargli le medicine;
negava qualsiasi rapporto intimo. Oltre a ciò ella intratteneva una relazione extraconiugale con un tale il quale nel 2022 telefonava al sig. SS per notiziarlo che “aveva Per_1 dei contatti intimi con la moglie”.
Ciò premesso, in punto di diritto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova, a carico del richiedente, che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
la pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
sicché, in caso di mancato raggiungimento di tale prova, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass.
n.14840/2006; n.18074/2014).
Ciò premesso, alla luce delle risultanze acquisite, osserva sinteticamente il
Collegio che:
- quanto al comportamento di disaffezione e distacco della moglie, per stessa allegazione del resistente, esso avrebbe connotato un arco temporale molto lungo
(dal 2017 al 2021) della relazione coniugale, ragion per cui non può considerarsi causa esclusiva della crisi coniugale, quantomeno per essere sempre stato accettato o quantomeno tollerato dal MA;
Per_
- quanto all'asserita relazione extraconiugale della moglie con tale oltre ad essere del tutto genericamente allegata, deve osservarsi che la citata telefonata Per_ del 22, in cui tale avrebbe comunicato al resistente di avere contatti intimi con sua moglie, è stata da questi collocata nel 2022, ovvero in un periodo in cui la convivenza dei coniugi era già cessata dal novembre del 2021; si deve quindi escludere che l'infedeltà coniugale della moglie, quant'anche provata, abbia avuto efficacia causale nella rottura della relazione coniugale.
Ne consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata.
Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta della moglie di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a carico del MA di euro 700 mensili.
Invero, secondo le allegazioni della stessa, non contestate dal MA, ella sposatasi nel 1977, dopo un breve periodo in cui ha svolto attività lavorativa (dal
1986 al 1992), per gran parte del matrimonio si è occupata della casa, del MA
e dell'accudimento dei figli (nati rispettivamente nel 1978 e nel 1994) secondo una ripartizione tradizionale dei ruoli che vedeva la moglie casalinga ed il MA dedito all'attività lavorativa. Tant'è che, per stessa allegazione del resistente, egli con il suo lavoro ha sempre mantenuto la famiglia non facendole mancare mai nulla ed, in particolare, ha sempre corrisposto alla moglie per i suoi bisogni la somma di euro 800 mensili;
ciò sino alla separazione di fatto del 2021, in cui cessava di versare alcunchè alla moglie.
Ciò premesso, l'assegno disposto in via provvisoria dal presidente delegato, di euro 700 mensili, appare pienamente adeguato sia in relazione alle attuali esigenze della moglie sia ai redditi del MA, considerato anche il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
invero, secondo i principi giurisprudenziali ormai pacificamente acquisiti, in regime di separazione, permangono gli obblighi di solidarietà post coniugale nei confronti del coniuge debole che, qualora privo di mezzi propri, ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, entrambi i coniugi vivono in case di proprietà esclusiva e dunque non sostengono oneri abitativi;
hanno altro immobile in comproprietà da cui non traggono reddito essendo una casa disabitata. Sotto il profilo reddituale, mentre la moglie non percepisce alcun trattamento pensionistico, il MA gode di una pensione di circa euro 2100 al mese;
la prima, inoltre, data l'età e l'assenza di qualifiche è improbabile che possa reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il MA, inoltre, non risulta avere altri debiti, atteso che la documentazione prodotta circa i finanziamenti contratti in corso di causa non prova l'effettiva conclusione dei contratti (oltre che far ritenere che i docc4,5,6 siano stati precostituiti ad arte al fine di far figurare un pesante indebitamento del MA).
Infine, sebbene il MA imputi alla moglie di essersi “intascata” la metà dei buoni postali cointestati, per un ammontare di circa euro 50.000, deve rilevarsi, da un lato, che detta metà spettava alla moglie di diritto e l'altra metà è stata acquisita dal MA, dall'altra, che questa dalla separazione di fatto (novembre
21) non ha ricevuto più nulla dal MA sino all'udienza presidenziale
(novembre 22) e ha dovuto ristrutturare l'abitazione dei genitori al fine di renderla idonea ad essere da lei abitata (circostanza non contestata); ne consegue che deve presumersi che gran parte della sua quota di buoni fruttiferi sia andata consumata per le necessità descritte..
L' assegno provvisorio di euro 700 mensili, appare al Collegio oltre che adeguato a garantire alla ricorrente i mezzi di sussistenza, anche proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ove la moglie poteva contare sulla somma mensile di euro 800 per le sue necessità).
Ne consegue che tale assegno deve essere confermato .
Spese di lite.
Data la natura neutra della domanda di separazione e la soccombenza del MA in ordine alla domanda di addebito e di rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata da controparte, si reputa equo condannare il medesimo ad ½ delle spese di lite quantificate come in dispositivo in base ai parametri previsti dal D.M. 147/22,per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.001 a 52.000 euro), compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
compensi che debbono essere pagati in favore dello Stato attesa l'ammissione della al gratuito patrocinio Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, ordinando all'ufficiale di stato civile del Parte_2 comune di San Giorgio delle Pertiche di annotare la presente sentenza nel registro atti di matrimonio al n 18, Parte II, Serie A , anno 1977;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2
un assegno di mantenimento pari ad € 700,00 Parte_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
4) compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna al pagamento in favore dello Stato la restante Parte_2 quota di un mezzo, che liquida in euro 2.905 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.06.25.
Il Presidente estensore
Dott Chiara Ilaria Bitozzi