Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Patrizia Carniglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 07.03.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
1) sarà affidato in via congiunta ad entrambi i genitori e collocato, ai soli fini Parte_3 della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare di proprietà del nonno paterno, IG. sita in Paderno Dugnano (MI), via Fabio Filzi n. 5 a ove Parte_4 tuttora il minore risiede e dove lo stesso IG. continuerà a vivere. Parte_1
2) La IG.ra si impegna a reperire un'abitazione per sé e per accogliere il figlio Parte_2
, entro settembre 2025, con espressa previsione che la ricerca debba concentrarsi Pt_3 nella zona del Comune di Paderno Dugnano (MI) o, in ogni caso, in zone limitrofe al fine di mantenere la vicinanza geografica con la casa familiare. A tal proposito il IG. Parte_1 si impegna a corrispondere alla IG.ra l'importo mensile di € 300,00.=. quale Pt_2 contributo al canone di locazione - o rata di mutuo, qualora la ricorrente si determinasse all'acquisto dell'unità abitativa di cui trattasi e ciò per 10 anni (dieci) dalla data di rilascio della casa famigliare sita in Paderno Dugnano (MI), via Fabio Filzi n. 5.
4) Il collocamento del figlio minore avrà i requisiti di parità dei tempi di frequentazione ed il mantenimento avverrà in via diretta secondo il criterio dell'alternanza settimanale: Pt_3 trascorrerà una settimana con e presso il padre – dal venerdì pomeriggio all'uscita
[...] da scuola fino al venerdì della settimana successiva, quando verrà riaccompagnato a scuola
(o a casa della madre in caso di chiusura della scuola) dal padre stesso e una settimana con e presso la madre nelle medesime modalità, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori .
5) I compiti di cura e accudimento del figlio minore (ad esempio: accompagnarlo e andare a riprenderlo ad attività sportive/ricreative extrascolastiche, compleanni di amici, visite mediche o dal dentista) saranno da ripartirsi tra i genitori compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e sempre salvo diversi e migliori accordi.
6) In caso di trasferte lavorative, malattia o altri impedimenti, le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali necessità di modifica del calendario, cercando di collaborare nel miglior interesse del figlio. Nei casi di indisponibilità reciproca, le Parti si impegnano a conferire apposita delega a persona di loro fiducia, da concordarsi preventivamente. Il tutto, sempre fatto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori del minore compatibilmente con le esigenze di vita e/o scolastiche del figlio e le esigenze di vita e /o lavorative dei genitori.
7) Durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà con ciascun Parte_3 genitore almeno due settimane - anche non consecutive nei mesi di luglio e agosto - con obbligo reciproco in capo alle Parti di comunicare all'altro/a per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp) il periodo di ferie che si intende effettuare e relativo programma (luogo di destinazione) entro il 31 maggio di ogni anno (onde evitare sovrapposizioni di periodi e poter effettuare prenotazioni con congruo anticipo) mentre nel restante periodo si applicherà la disciplina ordinaria delle visite come sopra descritte.
8) Il giorno del compleanno di verrà assorbito nella settimana di spettanza con Parte_3 la facoltà per l'altro di incontrare il figlio minore un giorno della stessa settimana per festeggiare con il figlio la ricorrenza.
9) Il giorno del compleanno di ciascun genitore verrà trascorso da con il Parte_3 genitore medesimo a prescindere dalla settimana di spettanza.
10) trascorrerà la sera della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con un Parte_3 genitore nonché la sera di Natale ed il 26 Dicembre con l'altro genitore. L'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali verrà assorbito nella settimana di spettanza del genitore.
11) Il IG. e provvederanno al mantenimento del figlio in via Parte_1 Parte_2 diretta durante il periodo di permanenza del minore con ciascun genitore.
12) I genitori provvederanno a sostenere e ad accollarsi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio , come delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Pt_3
Monza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore;
che tale accordo è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.02.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti e suindicate.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti