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Sentenza 5 ottobre 2024
Sentenza 5 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/10/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del
Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25.9.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 462/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. (C.F. ) del Parte_2 C.F._2
Foro di Cagliari e dall'Avv. Gianfranco Grussu (C.F. ) del Foro di C.F._3
Tempio Pausania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Tempio
Pausania, nella via MonIGnor Morera n. 1,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Sartori (C.F.: – PEC: C.F._4
e dall'Avv. Enrico Berti (C.F.: Email_1
- PEC: , entrambi del Foro di C.F._5 Email_2
Rimini, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Roberta Mela del Foro di
Tempio Pausania (C.F. - PEC: , in C.F._6 Email_3
ZA (SS) Via Petrarca n. 43,
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
1 OGGETTO: impugnazione del licenziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In Via Controparte_1
pregiudiziale nel merito dichiarare la mancanza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della ,P.IVA n. persona del liquidatore e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale in Riccione (RN), Controparte_2
C.so Fratelli Cervi n. 125; 2) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da alla IG.ra , con Controparte_1 Parte_1
lettera ricevuta il 10 aprile 2018, per l'insussistenza del fatto contestato e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di sei mensilità, oltre rivalutazione e interessi come per legge, e ricostruzione della posizione contributiva previdenziale e assicurativa;
3) Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento delle somme relative all'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR, come verranno giustificate in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo e, per
l'effetto, condannare la società al pagamento delle Controparte_1
somme relative all'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato di aver ha lavorato dal 2 giugno 2016 alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_1
di aver prestato la propria attività presso il punto vendita di ZA (condominio Alba Ruja, sito nella Loc. Liscia di Vacca); di aver svolto la mansione di commessa di negozio, con qualifica di Operaio ed inquadrata al quarto livello del CCNL settore Conf. Commercio;
di aver ricevuto il 21 marzo 2018 una contestazione disciplinare “per essersi appropriata indebitamente di IGarette e/o somme di denaro per un valore complessivo di € 29.928,66”.
In via preliminare ha affermato che prima di ricevere le proprie giustificazioni, il 3 aprile
2018, la società resistente ha proceduto al licenziamento disciplinare per giusta causa;
che pertanto in data 9 maggio 2018 ha impugnato in via stragiudiziale il suddetto provvedimento;
2 che prima di allora non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare e che ha sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi ed il datore di lavoro.
In ordine alla contestazione ha ricostruito in sintesi i fatti come segue. Nella sede in cui la società resistente svolgeva l'attività di commercio al dettaglio c'era anche la rivendita di tabacchi di proprietà di che nel giugno 2016 tale rivendita unitamente alle Persona_1
rimanenze del magazzino è stata comprata da che alla data del passaggio di Controparte_2 proprietà, ovvero il 21 giugno 2016, le suddette rimanenze ammontavano ad € 14.381,33; che la lavoratrice, nonostante fosse assunta alle dipendenze della società resistente, è stata chiamata a svolgere attività lavorativa anche per la rivendita di tabacchi di proprietà del la quale CP_2 era gestita dalla ditta individuale di cui quest'ultimo era titolare;
di aver lavorato fino alla seconda settimana di aprile 2017 come unica dipendente;
che dall'aprile 2017 e fino al mese di novembre 2017 è stata assunta un'altra dipendente, che i turni erano così Persona_2 suddivisi: la ricorrente svolgeva l'attività dalle 08:00 alle 14:00 mentre la collega dalle Per_2
14:00 alle 20:30; che entrambe gestivano autonomamente il registratore di cassa.
Ha aggiunto che durante le festività natalizie la tabaccheria è rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione;
che in tale circostanza si è occupata di liberare il negozio e di sistemare provvisoriamente la merce nel magazzino di (precedente proprietario e gestore Persona_1 della tabaccheria); che il 23 gennaio 2017, nel riportare la merce all'interno della rivendita, si
è accorta che mancavano delle scatole di tabacchi;
che di tale circostanza è stato reso immediatamente edotto il che in ogni caso nessuno le ha mai contestato nulla al CP_2
riguardo.
Ha poi precisato che le chiavi del magazzino, dove era stata stipata la merce durante i lavori di ristrutturazione nel periodo dicembre 2016/gennaio 2017, erano detenute, oltre che dal
Per_
anche da alcuni suoi dipendenti e da un'altra persona che lo utilizzava per depositare Per_ materiali per la ristrutturazione di un immobile adiacente di proprietà del
Ciò posto, per le ragioni di cui in espositiva, la ricorrente in via pregiudiziale ha lamentato il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della allegando CP_1
che la contestazione di addebito disciplinare e il licenziamento sono stati intimati dalla società ricorrente per circostanze relative alla ditta individuale del Bollini e dunque all'attività di vendita di tabacchi;
che in ogni caso la società non ha subito nessun danno dalla condotta CP_1
contestata alla ricorrente.
Nel merito, ha eccepito l'invalidità e/o illegittimità del licenziamento per vizio insanabile della contestazione disciplinare e il mancato pagamento dell'ultima retribuzione del mese di marzo 2018 e del TFR.
3 Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 rappresentato, spiegando domanda riconvenzionale e così concludendo: “IN VIA
PRINCIPALE: Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente da parte della resistente con propria del 03.04.2018 e per l'effetto, rigettarsi tutte le domande formulate dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, in quanto illegittime ed infondate per le ragioni di cui in narrativa;
- In via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Sig. Giudice adito dovesse ritenere la condotta della ricorrente di non gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., disporsi la conversione di tale licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ex art. 3 L. 604/66, con corresponsione da parte della società resistente dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
- IN VIA RICONVENZIONALE: Accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., in capo alla ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto di quanto sopra, condannarsi la stessa ricorrente alla corresponsione in favore della Società ricorrente della somma di € 29.928,66 (euro ventinovemilanovecentoventotto/66), a titolo di risarcimento del danno cagionato, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi eventualmente anche mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
- IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi di riconoscimento di somme in favore della ricorrente, disporsi l'integrale compensazione di tali somme con quelle dovute alla società resistente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M.
10.03.2014, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle rispettive pretese ha allegato di aver acquistato nel giugno 2016 un negozio di giornali, oggettistica, articoli da spiaggia, articoli da regalo e tabaccheria presso il
Condominio Alba Ruja;
che l'autorizzazione amministrativa per la vendita dei tabacchi rilasciata dall'AAMS (Monopoli di Stato) non poteva essere trasferita dal vecchio titolare (IG. Per_
alla società resistente, in quanto quest'ultima risultava essere una persona giuridica e al contrario doveva essere intestata ad una persona fisica;
che proprio per tale ragione la tabaccheria era formalmente gestita dalla ditta individuale di Bollini Germano, mentre il negozio di giornali, articoli da spiaggia e da regalo dalla società resistente;
che in ogni caso il era anche socio e legale rappresentante di quest'ultima. CP_2
Nel merito ha poi allegato che sin dall'inizio del rapporto di lavoro la dipendente è stata individuata come commessa responsabile del negozio;
che per tutto il periodo di lavoro sino al suo licenziamento ha svolto i seguenti compiti: effettuazione ordini dei beni di NO
(tabacchi, ecc.), deposito e ritiro di contante presso l'Istituto di Credito, effettuazione di
4 operazioni bancarie (prelievi e versamenti); che la dipendente ha altresì tenuto i rapporti con la consulente contabile della società resistente e della ditta , dott.ssa Controparte_2 Per_3
che infatti, al fine di redigere la contabilità aziendale per entrambe le aziende, è stata incaricata di inviare periodicamente alla predetta consulente i resoconti mensili degli articoli venduti, degli acquisti effettuati e delle giacenze degli articoli di NO (oltre che degli altri articoli); che a seguito della redazione dell'inventario a febbraio 2018 è stato rilevato un ammanco di tabacchi e/o di denaro per un importo di € 29.928,66; che tale fatto era da addebitarsi alla che in conseguenza della condotta illegittima della propria dipendente Pt_1
ha dovuto provvedere a risarcire integralmente il danno materiale subito dalla ditta individuale
; che, pertanto, l'omesso pagamento delle ultime spettanze retributive della Controparte_2
ricorrente è riconducibile al diritto della datrice di lavoro di compensare parzialmente tali crediti della lavoratrice con il più rilevante debito di quest'ultima nei confronti della stessa datrice di lavoro, derivante dai fatti sopra descritti.
Per tali ragioni, si è proceduto alla contestazione dell'addebito avente il seguente contenuto: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20/05/70 n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, Le contestiamo i seguenti addebiti disciplinari:
• all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte
Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di IGarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita
(negozio) sito in ZA, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale , presso la quale Lei svolge la Controparte_2
Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018;
• In particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al
31.12.2017.
La Sua complessiva condotta, così come sopra descritta, risulta gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall' , sia soprattutto dei doveri di Pt_3
5 diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del
CCNL COMMERCIO.
Pertanto, prima di valutare disciplinarmente il suo comportamento, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentarci, ed a tal fine Le concediamo il termine di giorni cinque
(5) dalla data di ricevimento della presente contestazione.
La scrivente si riserva inoltre di effettuare ulteriori verifiche anche in relazione a Pt_3
periodi precedenti a quello di cui alla presente contestazione di addebito.”
La contestazione è stata ricevuta dalla lavoratrice in data 21 marzo 2018 e quest'ultima ha omesso di inviare le proprie giustificazioni nel termine di legge di cinque giorni;
pertanto, in assenza di giustificazioni, la datrice di lavoro, con racc. A/R del 3 aprile 2018 ha comunicato alla ricorrente il licenziamento per giusta causa con effetto dalla data di inizio del procedimento disciplinare che di seguito si riporta:
“oggetto: COMUNICAZIONE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA facciamo seguito alla nostra contestazione di addebito disciplinare del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data 21.03.2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, a mezzo della quale Le contestavamo quanto segue:
“- all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente
Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre
2017, si appropriava indebitamente di IGarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in ZA, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale
, presso la quale Lei svolge la Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si Controparte_2
evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; in particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017.
Preso atto che Lei non ha presentato alcuna giustificazione in ordine ai fatti oggetto di contestazioen di addebito, evidenziando che la Sua complessiva condotta, così come sopra descritta e ritualmente contestataLe, risulta pienamente comprovata e gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di
6 diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del
CCNL COMMERCIO.
Tale Sua condotta risulta pertanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro in essere con la scrivente, avendo pure cagionato a quest'ultima un notevole danno economico, del quale ci si riserva la richiesta di risarcimento.
In ragione di tutto quanto esposto, con la presente siamo a comunicarLe che, a conclusione del procedimento disciplinare iniziato con la predetta contestazione di addebito del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data 21.03.2018, viene disposto nei Suoi confronti il licenziamento disciplinare per giusta causa, ex art. 2119 c.c.
Il Suo rapporto di lavoro cesserà pertanto dalla data di inizio del presente procedimento disciplinare (21.03.2018, data del ricevimento della contestazione di addebito disciplinare), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 4 della L. n. 92/2012.”.
La dipendente solo in data 30 aprile 2018, oltre la scadenza del termine di cinque giorni, ha inviato una lettera di giustificazioni.
In punto di diritto, parte resistente ha affermato la legittimità del licenziamento ed il diritto della società datoriale al risarcimento di tutti i danni economici subiti in conseguenza della condotta illegittima della lavoratrice.
In riferimento alla legittimazione attiva ed interesse ad agire ha affermato la piena legittimazione attiva della società resistente in relazione all'esercizio del potere disciplinare nei confronti della ricorrente, sfociato nel provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2094 c.c. Sul punto ha allegato che la lavoratrice era subordinata alle dipendenze della società che pertanto quest'ultima era l'unica legittima Controparte_1
titolare del potere disciplinare nei confronti della stessa;
che infatti la controversia ha ad oggetto la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.; che l'interesse ad agire è evidente in ragione del fatto che la società resistente, essendo integralmente esposta ad un'azione di risarcimento del danno da parte del ai sensi CP_2 dell'art. 2049 c.c. per responsabilità dei padroni e committenti per fatto dei propri sottoposti, ha già provveduto a risarcire lo stesso danneggiato del danno materiale da costui subito, pari all'importo di € 29.928,66.
In data 31 maggio 2019 parte ricorrente ha depositato memoria in risposta alla domanda riconvenzionale di controparte, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale preliminare: 1) Ordinare ex art. 423 c.p.c. il pagamento delle somme dovute per complessivi € 4.555,34 di cui € 1.618,75 a titolo di retribuzione del mese di marzo 2018 ed €
2.936,59 a titolo di Tfr;
In via principale: 2) Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata
7 dalla convenuta;
In via subordinata: 3) Per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di controparte, compensare anche parzialmente le somme dovute dalla ricorrente nei confronti della convenuta con quanto dovuto dalla Controparte_1
in ragione del mancato pagamento del mese di marzo 2018 e del TFR;
3) In ogni
[...]
caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente relativa al difetto di legittimazione attiva e al difetto di interesse ad agire della resistente, si ritiene infondata. Da un punto di vista giuridico, infatti, la fattispecie in esame può ricondursi all'istituto del distacco. In tal caso, mentre i poteri direttivi e organizzativi sono esercitati dall'azienda che riceve in distacco il lavoratore, il potere disciplinare rimane in capo all'azienda da cui il lavoratore è distaccato, con la conseguenza che parte resistente era assolutamente legittimata a comminare il licenziamento.
Quanto all'interesse alla contestazione disciplinare da parte della resistente, appare evidente che l'accertamento di un ingente ammanco economico imputato dalla parte datoriale alla lavoratrice sia sufficiente a integrare una giusta causa di licenziamento idonea a far venire meno gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare quello fiduciario, con la conseguenza che al fine di interrompere il rapporto lavorativo sussiste tutto l'interesse a procedere alla contestazione.
Passando al merito, come noto la contestazione dell'addebito deve avvenire tempestivamente, deve essere scritta e contenere la manifestazione non equivoca dell'intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare. I requisiti fondamentali della contestazione (specificità, immediatezza ed immutabilità) hanno la funzione di garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato. Tale diritto sarebbe compromesso se si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perché non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali, ed essere così esattamente individuabili
(cfr. Cass. 1° agosto 2017 n. 19103).
Da tali principi discende che al fine di valutare la legittimità o meno del licenziamento, punto di partenza fondamentale del giudizio è l'individuazione delle contestazioni mosse al lavoratore, la prova della cui sussistenza è un onere che incombe ineludibilmente sul datore di lavoro.
8 Ciò precisato, nel caso in disamina l'addebito mosso alla lavoratrice è quello di essersi appropriata indebitamente durante il corso dell'anno 2017 di IGarette e/o di somme di denaro contante per un valore complessivo di euro 29.928,66.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova dell'addebitabilità di tale condotta alla ricorrente. Infatti, dalle testimonianze rese risulta che una pluralità di persone durante il corso del 2017 hanno avuto contatto diretto sia con la merce della tabaccheria, sia con il denaro contante, e non è stata fornita alcuna prova che riconduca con certezza l'ammanco a condotte della Pt_1
Il primo elemento dirimente ai fini della presente decisione è rappresentato dalla circostanza che si è verificata nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017. In tale periodo è pacifico che si siano svolti dei lavori di ristrutturazione e che in tale fase la merce è stata spostata dalla ricorrente in un altro magazzino, di proprietà di al quale potevano Persona_1
legittimamente accedere per mezzo delle chiavi una pluralità di persone. Tale circostanza è in parte confermata anche dal il quale, rispondendo al capitolo n. 11 di cui al ricorso, ha CP_2
dichiarato che era stata la a occuparsi della sistemazione della merce in un altro Pt_1
magazzino, aggiungendo che però non sapeva di chi fosse.
Al capitolo di prova successivo, il n. 12 (“vero che le chiavi del magazzino erano nel possesso, Per_ oltre che del IG. dei suoi dipendenti e di un'altra persona che utilizzava il magazzino per depositare dei materiali necessari per la ristrutturazione di un immobile adiacente”), il CP_2
ha risposto negando categoricamente la circostanza.
Ebbene, tali dichiarazioni sono in conflitto tra loro e, pertanto, le si ritiene non attendibili. Infatti, se il non fosse stato a conoscenza di chi era il magazzino dove era CP_2
stata riposta la merce, al contempo non avrebbe potuto sapere chi era in possesso delle chiavi del magazzino medesimo. Viceversa, se avesse avuto la certezza che le chiavi del magazzino non erano nel possesso dei soggetti richiamati nel capitolo di prova n. 12, al contempo avrebbe dovuto sapere di chi era il magazzino. Per tale ragione, dunque, le dichiarazioni ora richiamate si ritengono non attendibili e quindi inutilizzabili.
Per_
A riprova della veridicità del fatto che il magazzino era quello del peraltro adiacente alla tabaccheria, e che più persone ne avessero le chiavi, rileva invece la testimonianza di manutentore delle slot machine presenti nella tabaccheria. Testimone_1
Questi, oltre a confermare che era stata la ad occuparsi di liberare gli spazi e a sistemare Pt_1
Per_ Per_ la merce provvisoriamente nel magazzino del ha aggiunto che anche egli, come il e alcuni suoi dipendenti, aveva le chiavi del magazzino.
9 Ritenuto pertanto provato che più persone avevano la possibilità di accedere ai luoghi ove era riposta la merce della tabaccheria, in assenza di altri elementi probatori, non può imputarsi con certezza la responsabilità degli ammanchi alla ricorrente.
A conferma dell'assenza di prova della addebitabilità alla lavoratrice delle condotte contestate, viene in rilievo anche un altro elemento, tra l'altro pacifico e confermato da tutti i testi escussi, compreso il ovverosia che il registratore di cassa era gestito CP_2 autonomamente da entrambe le lavoratrici impiegate, l'odierna ricorrente e Persona_2
Quest'ultima, infatti, è stata impiegata presso la tabaccheria dall'aprile al novembre del
2017 svolgendo la propria attività lavorativa dalle 14:00 alle 20:30 sei giorni a settimana. Il fatto che entrambe gestissero autonomamente il registratore di cassa e che durante il turno fossero da sole esclude che gli ammanchi siano imputabili con certezza alla con la Pt_1
conseguenza che, come già detto, si ritiene non sia stata raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza del fatto addebitato dalla parte datoriale alla lavoratrice.
Del resto, nella contestazione dell'addebito non vengono indicati periodi singoli e circoscritti in cui si sono verificati gli ammanchi, bensì si fa riferimento a tutto l'anno 2017 senza ulteriori precisazioni. Ciò non consente in alcun modo di stabilire in quali giorni dell'anno si siano verificate le indebite appropriazioni e, pertanto, non è possibile ricondurle alla responsabilità della in considerazione del fatto che, come già detto, in sostanza per quasi Pt_1
tutto il 2017 una pluralità di persone ha avuto la possibilità di entrare in contatto sia con la merce che con il denaro contante.
Per quanto sin qui detto, il ricorso merita quindi accoglimento.
Ciò posto, attesi i limiti dimensionali della parte datoriale (numero di lavoratori impiegati inferiore a 15) e la data di assunzione (posteriore al 7 marzo 2015), operano le tutele di cui all'art. 9 d. lgs. n. 23/2015, che prevede un'indennità risarcitoria esente da contribuzione previdenziale da determinarsi avuto riguardo, oltre che all'anzianità di servizio, ai criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, comportamento e condizioni delle parti), da quantificarsi nella forbice tra le tre e le sei mensilità.
Tenuto conto della limitata anzianità di servizio e degli altri indici summenzionati, appare equo liquidare l'indennità risarcitoria nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento determina anche l'accoglimento della domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento della
10 mensilità di marzo 2018 e del TFR, somme sulla cui mancata corresponsione non c'è contestazione.
Viceversa, la mancata prova da parte della resistente dell'addebito contestato alla lavoratrice impone il rigetto della domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a in data Parte_4
3 aprile 2018 e, per l'effetto, lo annulla;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente dell'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 05/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del
Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25.9.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 462/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. (C.F. ) del Parte_2 C.F._2
Foro di Cagliari e dall'Avv. Gianfranco Grussu (C.F. ) del Foro di C.F._3
Tempio Pausania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Tempio
Pausania, nella via MonIGnor Morera n. 1,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Sartori (C.F.: – PEC: C.F._4
e dall'Avv. Enrico Berti (C.F.: Email_1
- PEC: , entrambi del Foro di C.F._5 Email_2
Rimini, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Roberta Mela del Foro di
Tempio Pausania (C.F. - PEC: , in C.F._6 Email_3
ZA (SS) Via Petrarca n. 43,
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
1 OGGETTO: impugnazione del licenziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In Via Controparte_1
pregiudiziale nel merito dichiarare la mancanza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della ,P.IVA n. persona del liquidatore e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale in Riccione (RN), Controparte_2
C.so Fratelli Cervi n. 125; 2) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da alla IG.ra , con Controparte_1 Parte_1
lettera ricevuta il 10 aprile 2018, per l'insussistenza del fatto contestato e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di sei mensilità, oltre rivalutazione e interessi come per legge, e ricostruzione della posizione contributiva previdenziale e assicurativa;
3) Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento delle somme relative all'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR, come verranno giustificate in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo e, per
l'effetto, condannare la società al pagamento delle Controparte_1
somme relative all'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato di aver ha lavorato dal 2 giugno 2016 alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_1
di aver prestato la propria attività presso il punto vendita di ZA (condominio Alba Ruja, sito nella Loc. Liscia di Vacca); di aver svolto la mansione di commessa di negozio, con qualifica di Operaio ed inquadrata al quarto livello del CCNL settore Conf. Commercio;
di aver ricevuto il 21 marzo 2018 una contestazione disciplinare “per essersi appropriata indebitamente di IGarette e/o somme di denaro per un valore complessivo di € 29.928,66”.
In via preliminare ha affermato che prima di ricevere le proprie giustificazioni, il 3 aprile
2018, la società resistente ha proceduto al licenziamento disciplinare per giusta causa;
che pertanto in data 9 maggio 2018 ha impugnato in via stragiudiziale il suddetto provvedimento;
2 che prima di allora non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare e che ha sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi ed il datore di lavoro.
In ordine alla contestazione ha ricostruito in sintesi i fatti come segue. Nella sede in cui la società resistente svolgeva l'attività di commercio al dettaglio c'era anche la rivendita di tabacchi di proprietà di che nel giugno 2016 tale rivendita unitamente alle Persona_1
rimanenze del magazzino è stata comprata da che alla data del passaggio di Controparte_2 proprietà, ovvero il 21 giugno 2016, le suddette rimanenze ammontavano ad € 14.381,33; che la lavoratrice, nonostante fosse assunta alle dipendenze della società resistente, è stata chiamata a svolgere attività lavorativa anche per la rivendita di tabacchi di proprietà del la quale CP_2 era gestita dalla ditta individuale di cui quest'ultimo era titolare;
di aver lavorato fino alla seconda settimana di aprile 2017 come unica dipendente;
che dall'aprile 2017 e fino al mese di novembre 2017 è stata assunta un'altra dipendente, che i turni erano così Persona_2 suddivisi: la ricorrente svolgeva l'attività dalle 08:00 alle 14:00 mentre la collega dalle Per_2
14:00 alle 20:30; che entrambe gestivano autonomamente il registratore di cassa.
Ha aggiunto che durante le festività natalizie la tabaccheria è rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione;
che in tale circostanza si è occupata di liberare il negozio e di sistemare provvisoriamente la merce nel magazzino di (precedente proprietario e gestore Persona_1 della tabaccheria); che il 23 gennaio 2017, nel riportare la merce all'interno della rivendita, si
è accorta che mancavano delle scatole di tabacchi;
che di tale circostanza è stato reso immediatamente edotto il che in ogni caso nessuno le ha mai contestato nulla al CP_2
riguardo.
Ha poi precisato che le chiavi del magazzino, dove era stata stipata la merce durante i lavori di ristrutturazione nel periodo dicembre 2016/gennaio 2017, erano detenute, oltre che dal
Per_
anche da alcuni suoi dipendenti e da un'altra persona che lo utilizzava per depositare Per_ materiali per la ristrutturazione di un immobile adiacente di proprietà del
Ciò posto, per le ragioni di cui in espositiva, la ricorrente in via pregiudiziale ha lamentato il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della allegando CP_1
che la contestazione di addebito disciplinare e il licenziamento sono stati intimati dalla società ricorrente per circostanze relative alla ditta individuale del Bollini e dunque all'attività di vendita di tabacchi;
che in ogni caso la società non ha subito nessun danno dalla condotta CP_1
contestata alla ricorrente.
Nel merito, ha eccepito l'invalidità e/o illegittimità del licenziamento per vizio insanabile della contestazione disciplinare e il mancato pagamento dell'ultima retribuzione del mese di marzo 2018 e del TFR.
3 Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 rappresentato, spiegando domanda riconvenzionale e così concludendo: “IN VIA
PRINCIPALE: Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente da parte della resistente con propria del 03.04.2018 e per l'effetto, rigettarsi tutte le domande formulate dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, in quanto illegittime ed infondate per le ragioni di cui in narrativa;
- In via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Sig. Giudice adito dovesse ritenere la condotta della ricorrente di non gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., disporsi la conversione di tale licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ex art. 3 L. 604/66, con corresponsione da parte della società resistente dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
- IN VIA RICONVENZIONALE: Accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., in capo alla ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto di quanto sopra, condannarsi la stessa ricorrente alla corresponsione in favore della Società ricorrente della somma di € 29.928,66 (euro ventinovemilanovecentoventotto/66), a titolo di risarcimento del danno cagionato, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi eventualmente anche mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
- IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi di riconoscimento di somme in favore della ricorrente, disporsi l'integrale compensazione di tali somme con quelle dovute alla società resistente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M.
10.03.2014, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle rispettive pretese ha allegato di aver acquistato nel giugno 2016 un negozio di giornali, oggettistica, articoli da spiaggia, articoli da regalo e tabaccheria presso il
Condominio Alba Ruja;
che l'autorizzazione amministrativa per la vendita dei tabacchi rilasciata dall'AAMS (Monopoli di Stato) non poteva essere trasferita dal vecchio titolare (IG. Per_
alla società resistente, in quanto quest'ultima risultava essere una persona giuridica e al contrario doveva essere intestata ad una persona fisica;
che proprio per tale ragione la tabaccheria era formalmente gestita dalla ditta individuale di Bollini Germano, mentre il negozio di giornali, articoli da spiaggia e da regalo dalla società resistente;
che in ogni caso il era anche socio e legale rappresentante di quest'ultima. CP_2
Nel merito ha poi allegato che sin dall'inizio del rapporto di lavoro la dipendente è stata individuata come commessa responsabile del negozio;
che per tutto il periodo di lavoro sino al suo licenziamento ha svolto i seguenti compiti: effettuazione ordini dei beni di NO
(tabacchi, ecc.), deposito e ritiro di contante presso l'Istituto di Credito, effettuazione di
4 operazioni bancarie (prelievi e versamenti); che la dipendente ha altresì tenuto i rapporti con la consulente contabile della società resistente e della ditta , dott.ssa Controparte_2 Per_3
che infatti, al fine di redigere la contabilità aziendale per entrambe le aziende, è stata incaricata di inviare periodicamente alla predetta consulente i resoconti mensili degli articoli venduti, degli acquisti effettuati e delle giacenze degli articoli di NO (oltre che degli altri articoli); che a seguito della redazione dell'inventario a febbraio 2018 è stato rilevato un ammanco di tabacchi e/o di denaro per un importo di € 29.928,66; che tale fatto era da addebitarsi alla che in conseguenza della condotta illegittima della propria dipendente Pt_1
ha dovuto provvedere a risarcire integralmente il danno materiale subito dalla ditta individuale
; che, pertanto, l'omesso pagamento delle ultime spettanze retributive della Controparte_2
ricorrente è riconducibile al diritto della datrice di lavoro di compensare parzialmente tali crediti della lavoratrice con il più rilevante debito di quest'ultima nei confronti della stessa datrice di lavoro, derivante dai fatti sopra descritti.
Per tali ragioni, si è proceduto alla contestazione dell'addebito avente il seguente contenuto: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20/05/70 n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, Le contestiamo i seguenti addebiti disciplinari:
• all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte
Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di IGarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita
(negozio) sito in ZA, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale , presso la quale Lei svolge la Controparte_2
Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018;
• In particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al
31.12.2017.
La Sua complessiva condotta, così come sopra descritta, risulta gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall' , sia soprattutto dei doveri di Pt_3
5 diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del
CCNL COMMERCIO.
Pertanto, prima di valutare disciplinarmente il suo comportamento, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentarci, ed a tal fine Le concediamo il termine di giorni cinque
(5) dalla data di ricevimento della presente contestazione.
La scrivente si riserva inoltre di effettuare ulteriori verifiche anche in relazione a Pt_3
periodi precedenti a quello di cui alla presente contestazione di addebito.”
La contestazione è stata ricevuta dalla lavoratrice in data 21 marzo 2018 e quest'ultima ha omesso di inviare le proprie giustificazioni nel termine di legge di cinque giorni;
pertanto, in assenza di giustificazioni, la datrice di lavoro, con racc. A/R del 3 aprile 2018 ha comunicato alla ricorrente il licenziamento per giusta causa con effetto dalla data di inizio del procedimento disciplinare che di seguito si riporta:
“oggetto: COMUNICAZIONE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA facciamo seguito alla nostra contestazione di addebito disciplinare del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data 21.03.2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, a mezzo della quale Le contestavamo quanto segue:
“- all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente
Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre
2017, si appropriava indebitamente di IGarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in ZA, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale
, presso la quale Lei svolge la Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si Controparte_2
evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; in particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017.
Preso atto che Lei non ha presentato alcuna giustificazione in ordine ai fatti oggetto di contestazioen di addebito, evidenziando che la Sua complessiva condotta, così come sopra descritta e ritualmente contestataLe, risulta pienamente comprovata e gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di
6 diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del
CCNL COMMERCIO.
Tale Sua condotta risulta pertanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro in essere con la scrivente, avendo pure cagionato a quest'ultima un notevole danno economico, del quale ci si riserva la richiesta di risarcimento.
In ragione di tutto quanto esposto, con la presente siamo a comunicarLe che, a conclusione del procedimento disciplinare iniziato con la predetta contestazione di addebito del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data 21.03.2018, viene disposto nei Suoi confronti il licenziamento disciplinare per giusta causa, ex art. 2119 c.c.
Il Suo rapporto di lavoro cesserà pertanto dalla data di inizio del presente procedimento disciplinare (21.03.2018, data del ricevimento della contestazione di addebito disciplinare), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 4 della L. n. 92/2012.”.
La dipendente solo in data 30 aprile 2018, oltre la scadenza del termine di cinque giorni, ha inviato una lettera di giustificazioni.
In punto di diritto, parte resistente ha affermato la legittimità del licenziamento ed il diritto della società datoriale al risarcimento di tutti i danni economici subiti in conseguenza della condotta illegittima della lavoratrice.
In riferimento alla legittimazione attiva ed interesse ad agire ha affermato la piena legittimazione attiva della società resistente in relazione all'esercizio del potere disciplinare nei confronti della ricorrente, sfociato nel provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2094 c.c. Sul punto ha allegato che la lavoratrice era subordinata alle dipendenze della società che pertanto quest'ultima era l'unica legittima Controparte_1
titolare del potere disciplinare nei confronti della stessa;
che infatti la controversia ha ad oggetto la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.; che l'interesse ad agire è evidente in ragione del fatto che la società resistente, essendo integralmente esposta ad un'azione di risarcimento del danno da parte del ai sensi CP_2 dell'art. 2049 c.c. per responsabilità dei padroni e committenti per fatto dei propri sottoposti, ha già provveduto a risarcire lo stesso danneggiato del danno materiale da costui subito, pari all'importo di € 29.928,66.
In data 31 maggio 2019 parte ricorrente ha depositato memoria in risposta alla domanda riconvenzionale di controparte, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale preliminare: 1) Ordinare ex art. 423 c.p.c. il pagamento delle somme dovute per complessivi € 4.555,34 di cui € 1.618,75 a titolo di retribuzione del mese di marzo 2018 ed €
2.936,59 a titolo di Tfr;
In via principale: 2) Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata
7 dalla convenuta;
In via subordinata: 3) Per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di controparte, compensare anche parzialmente le somme dovute dalla ricorrente nei confronti della convenuta con quanto dovuto dalla Controparte_1
in ragione del mancato pagamento del mese di marzo 2018 e del TFR;
3) In ogni
[...]
caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente relativa al difetto di legittimazione attiva e al difetto di interesse ad agire della resistente, si ritiene infondata. Da un punto di vista giuridico, infatti, la fattispecie in esame può ricondursi all'istituto del distacco. In tal caso, mentre i poteri direttivi e organizzativi sono esercitati dall'azienda che riceve in distacco il lavoratore, il potere disciplinare rimane in capo all'azienda da cui il lavoratore è distaccato, con la conseguenza che parte resistente era assolutamente legittimata a comminare il licenziamento.
Quanto all'interesse alla contestazione disciplinare da parte della resistente, appare evidente che l'accertamento di un ingente ammanco economico imputato dalla parte datoriale alla lavoratrice sia sufficiente a integrare una giusta causa di licenziamento idonea a far venire meno gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare quello fiduciario, con la conseguenza che al fine di interrompere il rapporto lavorativo sussiste tutto l'interesse a procedere alla contestazione.
Passando al merito, come noto la contestazione dell'addebito deve avvenire tempestivamente, deve essere scritta e contenere la manifestazione non equivoca dell'intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare. I requisiti fondamentali della contestazione (specificità, immediatezza ed immutabilità) hanno la funzione di garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato. Tale diritto sarebbe compromesso se si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perché non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali, ed essere così esattamente individuabili
(cfr. Cass. 1° agosto 2017 n. 19103).
Da tali principi discende che al fine di valutare la legittimità o meno del licenziamento, punto di partenza fondamentale del giudizio è l'individuazione delle contestazioni mosse al lavoratore, la prova della cui sussistenza è un onere che incombe ineludibilmente sul datore di lavoro.
8 Ciò precisato, nel caso in disamina l'addebito mosso alla lavoratrice è quello di essersi appropriata indebitamente durante il corso dell'anno 2017 di IGarette e/o di somme di denaro contante per un valore complessivo di euro 29.928,66.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova dell'addebitabilità di tale condotta alla ricorrente. Infatti, dalle testimonianze rese risulta che una pluralità di persone durante il corso del 2017 hanno avuto contatto diretto sia con la merce della tabaccheria, sia con il denaro contante, e non è stata fornita alcuna prova che riconduca con certezza l'ammanco a condotte della Pt_1
Il primo elemento dirimente ai fini della presente decisione è rappresentato dalla circostanza che si è verificata nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017. In tale periodo è pacifico che si siano svolti dei lavori di ristrutturazione e che in tale fase la merce è stata spostata dalla ricorrente in un altro magazzino, di proprietà di al quale potevano Persona_1
legittimamente accedere per mezzo delle chiavi una pluralità di persone. Tale circostanza è in parte confermata anche dal il quale, rispondendo al capitolo n. 11 di cui al ricorso, ha CP_2
dichiarato che era stata la a occuparsi della sistemazione della merce in un altro Pt_1
magazzino, aggiungendo che però non sapeva di chi fosse.
Al capitolo di prova successivo, il n. 12 (“vero che le chiavi del magazzino erano nel possesso, Per_ oltre che del IG. dei suoi dipendenti e di un'altra persona che utilizzava il magazzino per depositare dei materiali necessari per la ristrutturazione di un immobile adiacente”), il CP_2
ha risposto negando categoricamente la circostanza.
Ebbene, tali dichiarazioni sono in conflitto tra loro e, pertanto, le si ritiene non attendibili. Infatti, se il non fosse stato a conoscenza di chi era il magazzino dove era CP_2
stata riposta la merce, al contempo non avrebbe potuto sapere chi era in possesso delle chiavi del magazzino medesimo. Viceversa, se avesse avuto la certezza che le chiavi del magazzino non erano nel possesso dei soggetti richiamati nel capitolo di prova n. 12, al contempo avrebbe dovuto sapere di chi era il magazzino. Per tale ragione, dunque, le dichiarazioni ora richiamate si ritengono non attendibili e quindi inutilizzabili.
Per_
A riprova della veridicità del fatto che il magazzino era quello del peraltro adiacente alla tabaccheria, e che più persone ne avessero le chiavi, rileva invece la testimonianza di manutentore delle slot machine presenti nella tabaccheria. Testimone_1
Questi, oltre a confermare che era stata la ad occuparsi di liberare gli spazi e a sistemare Pt_1
Per_ Per_ la merce provvisoriamente nel magazzino del ha aggiunto che anche egli, come il e alcuni suoi dipendenti, aveva le chiavi del magazzino.
9 Ritenuto pertanto provato che più persone avevano la possibilità di accedere ai luoghi ove era riposta la merce della tabaccheria, in assenza di altri elementi probatori, non può imputarsi con certezza la responsabilità degli ammanchi alla ricorrente.
A conferma dell'assenza di prova della addebitabilità alla lavoratrice delle condotte contestate, viene in rilievo anche un altro elemento, tra l'altro pacifico e confermato da tutti i testi escussi, compreso il ovverosia che il registratore di cassa era gestito CP_2 autonomamente da entrambe le lavoratrici impiegate, l'odierna ricorrente e Persona_2
Quest'ultima, infatti, è stata impiegata presso la tabaccheria dall'aprile al novembre del
2017 svolgendo la propria attività lavorativa dalle 14:00 alle 20:30 sei giorni a settimana. Il fatto che entrambe gestissero autonomamente il registratore di cassa e che durante il turno fossero da sole esclude che gli ammanchi siano imputabili con certezza alla con la Pt_1
conseguenza che, come già detto, si ritiene non sia stata raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza del fatto addebitato dalla parte datoriale alla lavoratrice.
Del resto, nella contestazione dell'addebito non vengono indicati periodi singoli e circoscritti in cui si sono verificati gli ammanchi, bensì si fa riferimento a tutto l'anno 2017 senza ulteriori precisazioni. Ciò non consente in alcun modo di stabilire in quali giorni dell'anno si siano verificate le indebite appropriazioni e, pertanto, non è possibile ricondurle alla responsabilità della in considerazione del fatto che, come già detto, in sostanza per quasi Pt_1
tutto il 2017 una pluralità di persone ha avuto la possibilità di entrare in contatto sia con la merce che con il denaro contante.
Per quanto sin qui detto, il ricorso merita quindi accoglimento.
Ciò posto, attesi i limiti dimensionali della parte datoriale (numero di lavoratori impiegati inferiore a 15) e la data di assunzione (posteriore al 7 marzo 2015), operano le tutele di cui all'art. 9 d. lgs. n. 23/2015, che prevede un'indennità risarcitoria esente da contribuzione previdenziale da determinarsi avuto riguardo, oltre che all'anzianità di servizio, ai criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, comportamento e condizioni delle parti), da quantificarsi nella forbice tra le tre e le sei mensilità.
Tenuto conto della limitata anzianità di servizio e degli altri indici summenzionati, appare equo liquidare l'indennità risarcitoria nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento determina anche l'accoglimento della domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento della
10 mensilità di marzo 2018 e del TFR, somme sulla cui mancata corresponsione non c'è contestazione.
Viceversa, la mancata prova da parte della resistente dell'addebito contestato alla lavoratrice impone il rigetto della domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a in data Parte_4
3 aprile 2018 e, per l'effetto, lo annulla;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente dell'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 05/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
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