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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2582 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PETRACIN ISABELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile
di procedere alle Annotazioni e Trascrizioni di legge: matrimonio civile contratto in
MA TI (VI) il 19/02/2011 (anno 2011 – numero 1 – parte I);
2) La casa coniugale sita in BE (VI), via degli Alpi n. 2, di proprietà di
entrambi i coniugi, verrà assegnata alla SI.ra che ivi rimarrà a Parte_1
vivere con il figlio IN e provvederà al pagamento della rata del mutuo, mentre il
SI. si è trasferito altrove entro 10/07/2024; Parte_2
3) Affidare il figlio IN in forma condivisa ad entrambi i genitori. Persona_1
Il SI. potrà vedere il figlio IN con le seguenti modalità: Parte_2
settimana 1: il martedì ed il giovedì dalle ore 19:00 alle 21:00
settimana 2: il mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 e dal sabato alle ore 9:00 alla
domenica alle 21:00
3.a.3) durante le vacanze estive, natalizie e pasquali
due settimane con ciascun genitore (non obbligatoriamente consecutive) durante le
vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di aprile precedente;
in ogni
caso sia il padre che la madre si rendono disponibili a tenere il figlio nella settimana
in cui l'altro genitore va in ferie, nel rispetto di un congruo preavviso di almeno 10
giorni e salvo impegni pregressi ed improrogabili.
Una settimana con ciascun genitore ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando
di anno in anno la settimana del 24 dicembre al 30 dicembre (che nel corrente anno
2 spetterà alla SI.ra ) e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Al fine di consentire la Parte_1
condivisione dei momenti di festa con entrambi i genitori, quello che terrà il figlio a
Natale cercherà di rendere possibile, compatibilmente con eventuali impegni già
assunti (vacanzieri e/o conviviali), che anche l'altro genitore possa trascorrere
qualche ora con il figlio.
durante le vacanze pasquali i genitori seguiranno il consueto calendario convenendo,
tuttavia, di alternare fra di loro di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì in
Albis.
Analogamente a quanto previsto per il giorno di Natale, il genitore che terrà con sé il
bambino nel giorno di Pasqua, consentirà, compatibilmente con gli impegni già
assunti (vacanzieri e/o conviviali), all'altro di trascorrere con il figlio qualche ora
dello stesso giorno.
3.B) altri momenti SInificativi della vita del IN
Nel giorno del compleanno del bambino, di ciascun genitore, della festa della mamma
e del papà il genitore che avrà con sé il figlio quel giorno si impegna a consentire
all'altro di trascorrere, previo accordo, qualche ora con lo stesso nell'arco della
giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione
nell'interesse precipuo del figlio.
4) Disporre il rimborso nella misura pari al 50% delle spese straordinarie sostenute
da ciascun coniuge in favore del figlio IN a carico dell'altro, secondo il protocollo
in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5) tenuto conto della differenza dei redditi tra i coniugi e dell'affidamento prevalente
della SI.ra , il SI. verserà mensilmente, entro il giorno 10 di ciascun Parte_1 Pt_2
3 mese, alla SI.ra alle seguenti coordinate [...] Parte_1
un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad €400,00,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) L'assegno unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla SI.ra
; Parte_1
7) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a vantare l'uno
nei confronti dell'altro pretese economiche a titolo di concorso al proprio
mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in MA TI (VI) in data 19/02/2011,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
4 separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio IN , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze del IN Per_2
- le spese straordinarie relative al figlio IN come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
BE (VI), Via degli Alpini n. 2, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio IN Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in MA TI (VI) in data 19/02/2011 con atto Pt_2
5 trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA
TI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2582 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PETRACIN ISABELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile
di procedere alle Annotazioni e Trascrizioni di legge: matrimonio civile contratto in
MA TI (VI) il 19/02/2011 (anno 2011 – numero 1 – parte I);
2) La casa coniugale sita in BE (VI), via degli Alpi n. 2, di proprietà di
entrambi i coniugi, verrà assegnata alla SI.ra che ivi rimarrà a Parte_1
vivere con il figlio IN e provvederà al pagamento della rata del mutuo, mentre il
SI. si è trasferito altrove entro 10/07/2024; Parte_2
3) Affidare il figlio IN in forma condivisa ad entrambi i genitori. Persona_1
Il SI. potrà vedere il figlio IN con le seguenti modalità: Parte_2
settimana 1: il martedì ed il giovedì dalle ore 19:00 alle 21:00
settimana 2: il mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 e dal sabato alle ore 9:00 alla
domenica alle 21:00
3.a.3) durante le vacanze estive, natalizie e pasquali
due settimane con ciascun genitore (non obbligatoriamente consecutive) durante le
vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di aprile precedente;
in ogni
caso sia il padre che la madre si rendono disponibili a tenere il figlio nella settimana
in cui l'altro genitore va in ferie, nel rispetto di un congruo preavviso di almeno 10
giorni e salvo impegni pregressi ed improrogabili.
Una settimana con ciascun genitore ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando
di anno in anno la settimana del 24 dicembre al 30 dicembre (che nel corrente anno
2 spetterà alla SI.ra ) e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Al fine di consentire la Parte_1
condivisione dei momenti di festa con entrambi i genitori, quello che terrà il figlio a
Natale cercherà di rendere possibile, compatibilmente con eventuali impegni già
assunti (vacanzieri e/o conviviali), che anche l'altro genitore possa trascorrere
qualche ora con il figlio.
durante le vacanze pasquali i genitori seguiranno il consueto calendario convenendo,
tuttavia, di alternare fra di loro di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì in
Albis.
Analogamente a quanto previsto per il giorno di Natale, il genitore che terrà con sé il
bambino nel giorno di Pasqua, consentirà, compatibilmente con gli impegni già
assunti (vacanzieri e/o conviviali), all'altro di trascorrere con il figlio qualche ora
dello stesso giorno.
3.B) altri momenti SInificativi della vita del IN
Nel giorno del compleanno del bambino, di ciascun genitore, della festa della mamma
e del papà il genitore che avrà con sé il figlio quel giorno si impegna a consentire
all'altro di trascorrere, previo accordo, qualche ora con lo stesso nell'arco della
giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione
nell'interesse precipuo del figlio.
4) Disporre il rimborso nella misura pari al 50% delle spese straordinarie sostenute
da ciascun coniuge in favore del figlio IN a carico dell'altro, secondo il protocollo
in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5) tenuto conto della differenza dei redditi tra i coniugi e dell'affidamento prevalente
della SI.ra , il SI. verserà mensilmente, entro il giorno 10 di ciascun Parte_1 Pt_2
3 mese, alla SI.ra alle seguenti coordinate [...] Parte_1
un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad €400,00,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) L'assegno unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla SI.ra
; Parte_1
7) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a vantare l'uno
nei confronti dell'altro pretese economiche a titolo di concorso al proprio
mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in MA TI (VI) in data 19/02/2011,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
4 separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio IN , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze del IN Per_2
- le spese straordinarie relative al figlio IN come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
BE (VI), Via degli Alpini n. 2, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio IN Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in MA TI (VI) in data 19/02/2011 con atto Pt_2
5 trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA
TI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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