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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11263 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg9807 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9807 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. ESPOSITO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.256,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. LA MARCA ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a NO alla via Guglielmo Marconi n.48,
RESISTENTE
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_2
dagli avv. ti SCOGNAMIGLIO DEBORA e LA MARCA ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a NO alla via Guglielmo Marconi n.48,
INTERVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/05/2025 , Parte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con la sig.ra il Controparte_1
18.05.1991; che tra le parti era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza n.9982/2022 del 28.10.2022 del
Tribunale Ordinario di Napoli successivamente appellata dalla resistente e confermata con sentenza n.3742/2023 del 14.06.2023; tutto ciò premesso, chiedeva una modifica della disciplina, deducendo che la figlia era divenuta maggiorenne ed economicamente e CP_2
chiedeva:
“a) accertare e dichiarare l'estinzione del mantenimento della figlia a carico del CP_2
padre e per l'effetto dell'obbligo dichiarare che non ha diritto a CP_2
mantenimento alcuno a carico del padre, con decorrenza dalla data di assunzione presso il Caseificio;
b) revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; Controparte_1
c) con condanna delle resistenti al pagamento delle spese anche generali e competenze professionali, oltre CPA ed IVA come per legge con attribuzione alla scrivente, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere negato, in mala fede, ogni interlocuzione volta a trovare una soluzione transattiva rispetto all'evidenza della fondatezza delle ragioni del ricorrente.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con memoria difensiva e contestuale domanda riconvenzionale, la quale non contestava l'autosufficienza economica dell'ultima figlia della coppia ma deduceva un peggioramento della propria condizione reddituale e concludeva chiedendo:
2 “1) Preliminarmente rigettare le richieste di controparte;
2) In subordine, laddove ritenesse di dover accogliere le richieste del ricorrente, Voglia fissare un termine non inferiore a sei mesi per il rilascio della residenza familiare da parte della Sig.ra e contestualmente, Controparte_1
3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, provvedere all'adeguamento dell'assegno divorzile alle nuove condizioni, quantificandolo in euro
750,00 mensili, con aggiornamento Istat, da versarsi in favore della sig.ra CP_1
a decorrere dalla domanda entro il giorno 5 di ciascun mese sulle coordinate
[...]
bancarie già note;
4) in subordine, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, provvedere all'adeguamento dell'assegno divorzile alle nuove condizioni, quantificandolo in euro
750,00 mensili, con aggiornamento Istat, da versarsi in favore della sig.ra CP_1
a decorrere dal rilascio dell'immobile di Via G. Marconi, 48 in San Giorgio
[...]
a NO (NA) in favore del sig. ” Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva telematicamente la figlia la quale non contestava la propria CP_2
autosufficienza economica ma solo a far data da quando è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale addetta al controllo di qualità e concludeva chiedendo:
“Rigettare, per quanto di ragione il ricorso introduttivo, e
- Dichiarare l'estinzione del diritto al contributo al mantenimento della Sig.ra
a carico del padre, Sig. a far data dal mese di CP_2 Parte_1
dicembre 2024 e, di conseguenza, dichiarare il sig. tenuto al Parte_1
versamento del contributo al mantenimento in favore della figlia Sig.ra CP_2
dal mese di novembre 2023 sino al mese di novembre 2024 per € 300,00 mensili, oltre aggiornamento Istat, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario spese, Iva E C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, antistatari, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per
3 aver negato, in mala fede, la disponibilità della resistente alla composizione bonaria della vertenza in oggetto con il ricorrente.”
All'udienza di comparizione del 04/11/2025 il Giudice relatore sottoponeva alle parti una proposta conciliativa cui le stesse dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della figlia Pt_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, a partire dalla data di CP_2
assunzione a tempo determinato della figlia (novembre 2023) presso il datore di lavoro ove attualmente è occupata;
- modifica dell'assegno divorzile a carico del sig. in favore della sig.ra Pt_1
aumentato ad €.400,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione CP_1
annuale ISTAT come per legge, a decorrere dal corrente mese;
- le parti si accordano affinché la sig.ra rilasci l'immobile adibito a Controparte_1
casa coniugale sita in San Giorgio a NO a via G. Marconi n.48 (a lei assegnato come da sentenza di divorzio intervenuta tra le parti il 28.10.2022 e ove attualmente vive con la figlia ) entro anni 3 a partire dalla data odierna;
CP_2
- la sig.ra si impegna a rispettare i pagamenti degli oneri condominiali in prima persona.
- le parti si impegnano a procedere alla vendita (tramite agenzia) dell'immobile sito in
Castel di Sangro e in comproprietà tra gli ex coniugi. -spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
4 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della disciplina del divorzio n.9982/2022 del
28.10.2022;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9807 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. ESPOSITO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.256,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. LA MARCA ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a NO alla via Guglielmo Marconi n.48,
RESISTENTE
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_2
dagli avv. ti SCOGNAMIGLIO DEBORA e LA MARCA ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a NO alla via Guglielmo Marconi n.48,
INTERVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/05/2025 , Parte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con la sig.ra il Controparte_1
18.05.1991; che tra le parti era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza n.9982/2022 del 28.10.2022 del
Tribunale Ordinario di Napoli successivamente appellata dalla resistente e confermata con sentenza n.3742/2023 del 14.06.2023; tutto ciò premesso, chiedeva una modifica della disciplina, deducendo che la figlia era divenuta maggiorenne ed economicamente e CP_2
chiedeva:
“a) accertare e dichiarare l'estinzione del mantenimento della figlia a carico del CP_2
padre e per l'effetto dell'obbligo dichiarare che non ha diritto a CP_2
mantenimento alcuno a carico del padre, con decorrenza dalla data di assunzione presso il Caseificio;
b) revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; Controparte_1
c) con condanna delle resistenti al pagamento delle spese anche generali e competenze professionali, oltre CPA ed IVA come per legge con attribuzione alla scrivente, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere negato, in mala fede, ogni interlocuzione volta a trovare una soluzione transattiva rispetto all'evidenza della fondatezza delle ragioni del ricorrente.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con memoria difensiva e contestuale domanda riconvenzionale, la quale non contestava l'autosufficienza economica dell'ultima figlia della coppia ma deduceva un peggioramento della propria condizione reddituale e concludeva chiedendo:
2 “1) Preliminarmente rigettare le richieste di controparte;
2) In subordine, laddove ritenesse di dover accogliere le richieste del ricorrente, Voglia fissare un termine non inferiore a sei mesi per il rilascio della residenza familiare da parte della Sig.ra e contestualmente, Controparte_1
3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, provvedere all'adeguamento dell'assegno divorzile alle nuove condizioni, quantificandolo in euro
750,00 mensili, con aggiornamento Istat, da versarsi in favore della sig.ra CP_1
a decorrere dalla domanda entro il giorno 5 di ciascun mese sulle coordinate
[...]
bancarie già note;
4) in subordine, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, provvedere all'adeguamento dell'assegno divorzile alle nuove condizioni, quantificandolo in euro
750,00 mensili, con aggiornamento Istat, da versarsi in favore della sig.ra CP_1
a decorrere dal rilascio dell'immobile di Via G. Marconi, 48 in San Giorgio
[...]
a NO (NA) in favore del sig. ” Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva telematicamente la figlia la quale non contestava la propria CP_2
autosufficienza economica ma solo a far data da quando è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale addetta al controllo di qualità e concludeva chiedendo:
“Rigettare, per quanto di ragione il ricorso introduttivo, e
- Dichiarare l'estinzione del diritto al contributo al mantenimento della Sig.ra
a carico del padre, Sig. a far data dal mese di CP_2 Parte_1
dicembre 2024 e, di conseguenza, dichiarare il sig. tenuto al Parte_1
versamento del contributo al mantenimento in favore della figlia Sig.ra CP_2
dal mese di novembre 2023 sino al mese di novembre 2024 per € 300,00 mensili, oltre aggiornamento Istat, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario spese, Iva E C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, antistatari, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per
3 aver negato, in mala fede, la disponibilità della resistente alla composizione bonaria della vertenza in oggetto con il ricorrente.”
All'udienza di comparizione del 04/11/2025 il Giudice relatore sottoponeva alle parti una proposta conciliativa cui le stesse dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della figlia Pt_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, a partire dalla data di CP_2
assunzione a tempo determinato della figlia (novembre 2023) presso il datore di lavoro ove attualmente è occupata;
- modifica dell'assegno divorzile a carico del sig. in favore della sig.ra Pt_1
aumentato ad €.400,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione CP_1
annuale ISTAT come per legge, a decorrere dal corrente mese;
- le parti si accordano affinché la sig.ra rilasci l'immobile adibito a Controparte_1
casa coniugale sita in San Giorgio a NO a via G. Marconi n.48 (a lei assegnato come da sentenza di divorzio intervenuta tra le parti il 28.10.2022 e ove attualmente vive con la figlia ) entro anni 3 a partire dalla data odierna;
CP_2
- la sig.ra si impegna a rispettare i pagamenti degli oneri condominiali in prima persona.
- le parti si impegnano a procedere alla vendita (tramite agenzia) dell'immobile sito in
Castel di Sangro e in comproprietà tra gli ex coniugi. -spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
4 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della disciplina del divorzio n.9982/2022 del
28.10.2022;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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