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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3702/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza tenuta in data 6/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter, u.c., cpc, e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Capolupo ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Medaglie d'oro n. 106, giusta procura in atti;
Opponente
E
(c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Elena Massaro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, sita in Cosenza, alla
P.zza XV Marzo, n. 5, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione prot. 20578 del 18/04/2023 emessa dalla CP_1
e notificata in data 23/10/2023.
[...]
CONCLUSIONI: Opponente: “chiede che [...] il Giudice adito voglia: - accertare e dichiarare, per i
motivi sopra indicati, che il verbale n. 74/2019 elevato a carico del ricorrente in data Pt_1
28/11/2019 dai Militari del Comando Regione Carabinieri Forestali “Calabria” – Gruppo di Cosenza e
l'ordinanza-ingiunzione prot. 20578 redatta dalla Provincia di Cosenza, datata 18/4/2023 e notificata a
il 23/10/2023, sono nulle ovvero da annullare. Con vittoria di spese e competenze di Parte_1
lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc”. pagina 1 di 8 Opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO,
rigettare l 'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e, per l 'effetto, confermare in ogni sua parte l
'ordinanza di ingiunzione prot. 20578 del 18.4.2023 emessa dalla e notificata in Controparte_1
data 23.10.2023, a mezzo del Corpo di Polizia Provinciale. Con vittoria di spese e competenze, oltre
oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto
all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. Emettere ogni altro provvedimento
consequenziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa in emessa dalla Provincia di Cosenza in esecuzione al verbale di contestazione n.74/2019 del 28/11/2019 elevato dai Carabinieri Forestali di
Spezzano della Sila nei confronti del per violazione dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 209/2003, Pt_1
sanzionato dall'art. 13 c. 2 dello stesso decreto per avere omesso di consegnare il veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta o ad un concessionario.
Ha addotto che, in data 21/11/2019, i Militari del Comando Regione Carabinieri Forestali “Calabria” –
Gruppo di Cosenza, in località Lagarò nel Comune di Celico (CS), accertavano la presenza, sul terreno di proprietà di , di un autocarro Fiat 690, “4 assi Calabrese” con telaio n° Persona_1
022234 non consegnato a un centro di raccolta o ad un concessionario;
nell'individuare quale proprietario del mezzo il sig. , redigevano verbale di contestazione n. 74/2019; che con Parte_1
opposizione del 23/12/2019, presentata al Presidente della Provincia di Cosenza, contestava il verbale chiedendone l'annullamento giacché il mezzo era stato consegnato ad un centro di demolizione, ignorando il motivo per cui il suddetto mezzo si trovava abbandonato in un terreno non di sua proprietà; che tuttavia il Dirigente della Provincia, emetteva ordinanza ingiunzione impugnata per carenza di prove.
A sostegno dell'opposizione ha proposto i seguenti motivi: 1A) tardività dell'ordinanza di ingiunzione,
poiché l'opposizione proposta nel dicembre del 2019 richiedeva l'emanazione di un provvedimento espresso “nel termine di 30 giorni”, ai sensi dell'art. 2, co 1 e 2, L. n.241/1990 o comunque “entro un
pagina 2 di 8 termine ragionevole” in forza della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza 21/9/2006, in
C-105/04, punto 42, quando invece, nel caso di specie, erano trascorsi quasi quattro anni tra la proposizione dell'opposizione e la decisione;
1B) incompetenza, considerato che sul ricorso avverso il verbale avrebbe dovuto pronunciarsi il Presidente della e non il Dirigente;
1C) erroneità CP_1
della motivazione, giacché nell'ordinanza impugnata è trascritto che non emerge “alcun elemento
idoneo o documentazione valida atta a comprovare l'estraneità dei fatti o a dimostrare la fuoriuscita
del veicolo dalla propria sfera di responsabilità” quando, invece, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare la responsabilità del trasgressore;
2A) l'irretroattività e la violazione dell'art.1 L. n.689/81,
rilevato che l'autocarro ha cessato di circolare sin dal 12/7/2000 e, dunque, oltre tre anni prima della entrata in vigore del D. Lgs. 209/2003 (entrato in vigore il 22/8/2003); 2B) l'indisponibilità del bene,
poiché il veicolo si trovava su un terreno di proprietà di un terzo e di conseguenza trattandosi di bene bene mobile non registrato, il possessore è anche il proprietario.
Ha chiesto, dunque, l'annullamento o la nullità dell'ordinanza impugnata.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione, concludendo per la Controparte_1
conferma dell'ordinanza impugnata.
Fissata l'udienza di discussione per il 6.3.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note scritte ex art.127 ter pc, all'esito del deposito delle note da parte della Provincia e dell'appellato, la causa è stata decisa.
Con il motivo 1A), l'opponente ha eccepito la tardività dell'ordinanza ingiunzione, poiché l'opposizione proposta nel dicembre del 2019 richiedeva l'emanazione di un provvedimento espresso “nel termine di
30 giorni”, ai sensi dell'art. 2, co 1 e 2, L. n.241/1990 o comunque “entro un termine ragionevole” in forza della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza 21/9/2006, in C-105/04, punto 42,
quando invece, nel caso di specie, erano trascorsi quasi quattro anni tra la proposizione dell'opposizione e la decisione.
Il motivo è infondato.
In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'applicazione della L. n.241/1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto pagina 3 di 8 dai principi sanciti dalla L. n. 689/1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla
lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (Cass. civ. sez. II, 11/01/2024, n.1154) che, però,
nel caso di specie, non è dato rinvenire.
E dunque, “in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981 del
termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non
perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del
1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del
2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la L. n. 689/1981 costituisce un sistema di norme
organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa,
scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato,
il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della
stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le
somme dovute per le violazioni” (Cass. Civ. sez. lav., 06/09/2018, n.21706).
Anche il motivo1B) con cui ha eccepito l'incompetenza, sul presupposto che sul ricorso avverso il verbale avrebbe dovuto pronunciarsi il Presidente della Provincia e non il Dirigente, è infondato.
Sul punto si ritiene di condividere le considerazioni spese dall'opposta che Controparte_1
richiama il D.lgs. n. 267/2000 (cd. “T.U.E.L.”) in forza del quale il Dirigente nominato ai sensi dell'art. 110, comma 2 del citato decreto – è titolare del potere di impegnare l'Amministrazione di appartenenza ex art. 107, comma 2 D.Lgs. 267/00: “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
pagina 4 di 8 Con il motivo 1C), l'opponente lamenta, come ulteriore motivo procedurale, l'erroneità della motivazione dell'ordinanza opposta, in quanto emessa dall'amministrazione sul presupposto della mancanza di elementi idonei a comprovare l'estraneità ai fatti da parte del ovvero a Pt_1
dimostrare la fuoriuscita del veicolo dalla sfera di responsabilità di quest'ultimo.
Il motivo è infondato.
Sul punto deve rammentarsi che il contenuto dell'obbligo, imposto dall'art. 18 co 2 L. 689/81, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti,
obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti - come nel caso di specie - la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo individuati con precisione e nella sfera di conoscibilità del destinatario (in part. il verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù
dell'obbligo di preventiva contestazione); l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla applicando direttamente i criteri di legge (v., tra le altre, Cass. nn. 7186 del 2010 e 6901 del 2009).
Quanto all'eventuale erroneità della motivazione dell'ordinanza non implica un'invalidità dell'atto che possa farsi valere autonomamente nel procedimento di opposizione, essendo stato comunque assolto l'obbligo di motivazione prescritto dalla legge ed essendo demandato al giudice l'accertamento sulla correttezza della stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/1999, n.391).
Con i motivi 2A) e 2B), l'opponente eccepisce l'irretroattività del D.lgs. n. 209/2003 e di conseguenza la violazione dell'art.1 L. n.689/81, sul presupposto che l'autocarro abbia cessato di circolare sin dal
12/7/2000 e, dunque, oltre tre anni prima della entrata in vigore del D. Lgs. 209/2003 (entrato in vigore il 22/8/2003), nonché l'indisponibilità del bene, poiché il veicolo si trovava su un terreno di proprietà di pagina 5 di 8 un terzo e di conseguenza trattandosi di bene bene mobile non registrato, il possessore è anche il proprietario.
I motivi non possono trovare condivisione.
La disposizione di legge che si assume violata (art. 5 co 1 d. lgs. n. 209/2003), prevede che “Il veicolo
destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui
il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al
concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato …”.
Essenziale ai fini dell'interpretazione della norma sono i concetti di “veicolo destinato alla demolizione”
e di “detentore”, le cui definizioni vengono fornite dallo stesso decreto legislativo.
In particolare, l'art.3, co 2, prevede che i veicoli destinati alla demolizione sono quelli “fuori uso”,
stabilendo espressamente i casi in cui un veicolo possa essere considerato tale. Pertanto ciò che rileva ai fini della qualificazione di veicolo destinato alla demolizione è il fatto oggettivo che esso si trovi in una delle situazioni previste dalla legge, con conseguente irrilevanza della volontà del proprietario o di chi ha il potere di disporne.
Sempre l'art. 3 fornisce la definizione di “detentore”, prevedendo al comma 1 lett. c) che “Ai fini del
presente decreto, si intende per: … c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo”.
Per la norma in esame dunque il proprietario è anche il detentore del veicolo, a meno che, come si evince dall'utilizzo della disgiuntiva “o” (“proprietario o colui che lo detiene a qualsiasi titolo”) esista un titolo di detenzione in capo ad altro soggetto. Pertanto, quando il proprietario si priva per fatto proprio del rapporto materiale con l'auto, tenendola ad esempio parcheggiata in proprietà altrui o abbandonandola, l'obbligo di avviare l'auto alla demolizione ricade sempre su di lui.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'assunto dell'opponente secondo cui la norma contestata non possa trovare applicazione perché l'autocarro ha cessato di circolare sin dal 12/7/2000, oltre tre anni prima della sua entrata in vigore in data 22/8/2003 non è condivisibile.
pagina 6 di 8 Infatti, come detto, per l'applicazione della norma contestata si richiede non tanto il fatto che il veicolo abbia cessato di circolare, bensì il fatto che il veicolo sia fuori uso e nonostante ciò non sia stato portato ad un centro di raccolta per la sua demolizione.
Ebbene, al momento della constatazione sollevata nel 2019 e quindi nella vigenza della legge, tale condizione risulta permanere (la descrizione del veicolo contenuta nel verbale di contestazione indica dati oggettivi, su cui il verbale fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.,
inequivocabilmente indicativi dello stato di abbandono del veicolo e della sua mancata demolizione) e per tale motivo non può ritenersi che sia stata applicata una sanzione prevista da una legge entrata in vigore successivamente alla commissione della violazione.
Inoltre, anche la dedotta indisponibilità del veicolo non sembra dirimente.
Infatti, a fronte della equivalenza tra le nozioni di proprietario e di detentore, sancita dalla norma in questione, perdono di consistenza le difese dell'opponente, volte a evidenziare che l'autovettura fosse stata rinvenuta all'interno della proprietà di un terzo e che costituiva onere dell'amministrazione dimostrare che esso opponente ne avesse la detenzione.
Al contrario, l'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 209/2003 impone al proprietario del veicolo (nonché
detentore dell'auto ex art.3), che sostiene di non essere soggetto a tali obblighi, di dimostrare l'esistenza di un titolo di detenzione dell'auto in capo ad altro soggetto.
Cionondimeno l'opponente non ha riscontrato in alcun modo la dismissione della disponibilità del veicolo, essendo rimasta l'allegazione della consegna del veicolo ad un centro di demolizione, già di per sé generica, del tutto indimostrata.
Al riguardo, occorre evidenziare che alcun rilievo assume il fatto che l'auto sia stata rinvenuta in una area di proprietà di un terzo, atteso che l'abbandono del veicolo nella proprietà altrui, sia pure con il consenso del proprietario dell'area, da un lato non priva il proprietario del veicolo del potere di disporne, dall'altro non attribuisce tale potere al proprietario del terreno.
La condotta sanzionata dal combinato disposto degli artt. 5 e 13 del d. lgs. n. 209/2003 è l'omessa consegna del veicolo destinato alla demolizione a un centro di raccolta o (nel caso di acquisto di altro veicolo) al concessionario.
pagina 7 di 8 La configurazione di tale condotta omissiva non consente di individuare un nesso di causalità tra il terreno di terzi su cui il veicolo si trova e l'omessa consegna del veicolo stesso a un centro di raccolta da parte del proprietario, per la ragione che la cosa (il terreno) non può servire o essere destinata a realizzare tale condotta omissiva: lo stazionamento del veicolo in un'area è un fatto neutro rispetto all'obbligo di consegna, che incombe sul proprietario dal momento in cui il veicolo viene a trovarsi in stato di abbandono e che ben può essere adempiuto in qualsiasi posto lo stesso si trovi.
Per tali ragioni, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione prot. N. 20578 del 18/04/2023;
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Controparte_1
che liquida in € 1.287,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Cosenza, 6 marzo 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3702/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza tenuta in data 6/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter, u.c., cpc, e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Capolupo ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Medaglie d'oro n. 106, giusta procura in atti;
Opponente
E
(c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Elena Massaro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, sita in Cosenza, alla
P.zza XV Marzo, n. 5, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione prot. 20578 del 18/04/2023 emessa dalla CP_1
e notificata in data 23/10/2023.
[...]
CONCLUSIONI: Opponente: “chiede che [...] il Giudice adito voglia: - accertare e dichiarare, per i
motivi sopra indicati, che il verbale n. 74/2019 elevato a carico del ricorrente in data Pt_1
28/11/2019 dai Militari del Comando Regione Carabinieri Forestali “Calabria” – Gruppo di Cosenza e
l'ordinanza-ingiunzione prot. 20578 redatta dalla Provincia di Cosenza, datata 18/4/2023 e notificata a
il 23/10/2023, sono nulle ovvero da annullare. Con vittoria di spese e competenze di Parte_1
lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc”. pagina 1 di 8 Opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO,
rigettare l 'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e, per l 'effetto, confermare in ogni sua parte l
'ordinanza di ingiunzione prot. 20578 del 18.4.2023 emessa dalla e notificata in Controparte_1
data 23.10.2023, a mezzo del Corpo di Polizia Provinciale. Con vittoria di spese e competenze, oltre
oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto
all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. Emettere ogni altro provvedimento
consequenziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa in emessa dalla Provincia di Cosenza in esecuzione al verbale di contestazione n.74/2019 del 28/11/2019 elevato dai Carabinieri Forestali di
Spezzano della Sila nei confronti del per violazione dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 209/2003, Pt_1
sanzionato dall'art. 13 c. 2 dello stesso decreto per avere omesso di consegnare il veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta o ad un concessionario.
Ha addotto che, in data 21/11/2019, i Militari del Comando Regione Carabinieri Forestali “Calabria” –
Gruppo di Cosenza, in località Lagarò nel Comune di Celico (CS), accertavano la presenza, sul terreno di proprietà di , di un autocarro Fiat 690, “4 assi Calabrese” con telaio n° Persona_1
022234 non consegnato a un centro di raccolta o ad un concessionario;
nell'individuare quale proprietario del mezzo il sig. , redigevano verbale di contestazione n. 74/2019; che con Parte_1
opposizione del 23/12/2019, presentata al Presidente della Provincia di Cosenza, contestava il verbale chiedendone l'annullamento giacché il mezzo era stato consegnato ad un centro di demolizione, ignorando il motivo per cui il suddetto mezzo si trovava abbandonato in un terreno non di sua proprietà; che tuttavia il Dirigente della Provincia, emetteva ordinanza ingiunzione impugnata per carenza di prove.
A sostegno dell'opposizione ha proposto i seguenti motivi: 1A) tardività dell'ordinanza di ingiunzione,
poiché l'opposizione proposta nel dicembre del 2019 richiedeva l'emanazione di un provvedimento espresso “nel termine di 30 giorni”, ai sensi dell'art. 2, co 1 e 2, L. n.241/1990 o comunque “entro un
pagina 2 di 8 termine ragionevole” in forza della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza 21/9/2006, in
C-105/04, punto 42, quando invece, nel caso di specie, erano trascorsi quasi quattro anni tra la proposizione dell'opposizione e la decisione;
1B) incompetenza, considerato che sul ricorso avverso il verbale avrebbe dovuto pronunciarsi il Presidente della e non il Dirigente;
1C) erroneità CP_1
della motivazione, giacché nell'ordinanza impugnata è trascritto che non emerge “alcun elemento
idoneo o documentazione valida atta a comprovare l'estraneità dei fatti o a dimostrare la fuoriuscita
del veicolo dalla propria sfera di responsabilità” quando, invece, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare la responsabilità del trasgressore;
2A) l'irretroattività e la violazione dell'art.1 L. n.689/81,
rilevato che l'autocarro ha cessato di circolare sin dal 12/7/2000 e, dunque, oltre tre anni prima della entrata in vigore del D. Lgs. 209/2003 (entrato in vigore il 22/8/2003); 2B) l'indisponibilità del bene,
poiché il veicolo si trovava su un terreno di proprietà di un terzo e di conseguenza trattandosi di bene bene mobile non registrato, il possessore è anche il proprietario.
Ha chiesto, dunque, l'annullamento o la nullità dell'ordinanza impugnata.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione, concludendo per la Controparte_1
conferma dell'ordinanza impugnata.
Fissata l'udienza di discussione per il 6.3.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note scritte ex art.127 ter pc, all'esito del deposito delle note da parte della Provincia e dell'appellato, la causa è stata decisa.
Con il motivo 1A), l'opponente ha eccepito la tardività dell'ordinanza ingiunzione, poiché l'opposizione proposta nel dicembre del 2019 richiedeva l'emanazione di un provvedimento espresso “nel termine di
30 giorni”, ai sensi dell'art. 2, co 1 e 2, L. n.241/1990 o comunque “entro un termine ragionevole” in forza della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza 21/9/2006, in C-105/04, punto 42,
quando invece, nel caso di specie, erano trascorsi quasi quattro anni tra la proposizione dell'opposizione e la decisione.
Il motivo è infondato.
In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'applicazione della L. n.241/1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto pagina 3 di 8 dai principi sanciti dalla L. n. 689/1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla
lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (Cass. civ. sez. II, 11/01/2024, n.1154) che, però,
nel caso di specie, non è dato rinvenire.
E dunque, “in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981 del
termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non
perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del
1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del
2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la L. n. 689/1981 costituisce un sistema di norme
organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa,
scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato,
il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della
stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le
somme dovute per le violazioni” (Cass. Civ. sez. lav., 06/09/2018, n.21706).
Anche il motivo1B) con cui ha eccepito l'incompetenza, sul presupposto che sul ricorso avverso il verbale avrebbe dovuto pronunciarsi il Presidente della Provincia e non il Dirigente, è infondato.
Sul punto si ritiene di condividere le considerazioni spese dall'opposta che Controparte_1
richiama il D.lgs. n. 267/2000 (cd. “T.U.E.L.”) in forza del quale il Dirigente nominato ai sensi dell'art. 110, comma 2 del citato decreto – è titolare del potere di impegnare l'Amministrazione di appartenenza ex art. 107, comma 2 D.Lgs. 267/00: “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
pagina 4 di 8 Con il motivo 1C), l'opponente lamenta, come ulteriore motivo procedurale, l'erroneità della motivazione dell'ordinanza opposta, in quanto emessa dall'amministrazione sul presupposto della mancanza di elementi idonei a comprovare l'estraneità ai fatti da parte del ovvero a Pt_1
dimostrare la fuoriuscita del veicolo dalla sfera di responsabilità di quest'ultimo.
Il motivo è infondato.
Sul punto deve rammentarsi che il contenuto dell'obbligo, imposto dall'art. 18 co 2 L. 689/81, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti,
obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti - come nel caso di specie - la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo individuati con precisione e nella sfera di conoscibilità del destinatario (in part. il verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù
dell'obbligo di preventiva contestazione); l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla applicando direttamente i criteri di legge (v., tra le altre, Cass. nn. 7186 del 2010 e 6901 del 2009).
Quanto all'eventuale erroneità della motivazione dell'ordinanza non implica un'invalidità dell'atto che possa farsi valere autonomamente nel procedimento di opposizione, essendo stato comunque assolto l'obbligo di motivazione prescritto dalla legge ed essendo demandato al giudice l'accertamento sulla correttezza della stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/1999, n.391).
Con i motivi 2A) e 2B), l'opponente eccepisce l'irretroattività del D.lgs. n. 209/2003 e di conseguenza la violazione dell'art.1 L. n.689/81, sul presupposto che l'autocarro abbia cessato di circolare sin dal
12/7/2000 e, dunque, oltre tre anni prima della entrata in vigore del D. Lgs. 209/2003 (entrato in vigore il 22/8/2003), nonché l'indisponibilità del bene, poiché il veicolo si trovava su un terreno di proprietà di pagina 5 di 8 un terzo e di conseguenza trattandosi di bene bene mobile non registrato, il possessore è anche il proprietario.
I motivi non possono trovare condivisione.
La disposizione di legge che si assume violata (art. 5 co 1 d. lgs. n. 209/2003), prevede che “Il veicolo
destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui
il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al
concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato …”.
Essenziale ai fini dell'interpretazione della norma sono i concetti di “veicolo destinato alla demolizione”
e di “detentore”, le cui definizioni vengono fornite dallo stesso decreto legislativo.
In particolare, l'art.3, co 2, prevede che i veicoli destinati alla demolizione sono quelli “fuori uso”,
stabilendo espressamente i casi in cui un veicolo possa essere considerato tale. Pertanto ciò che rileva ai fini della qualificazione di veicolo destinato alla demolizione è il fatto oggettivo che esso si trovi in una delle situazioni previste dalla legge, con conseguente irrilevanza della volontà del proprietario o di chi ha il potere di disporne.
Sempre l'art. 3 fornisce la definizione di “detentore”, prevedendo al comma 1 lett. c) che “Ai fini del
presente decreto, si intende per: … c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo”.
Per la norma in esame dunque il proprietario è anche il detentore del veicolo, a meno che, come si evince dall'utilizzo della disgiuntiva “o” (“proprietario o colui che lo detiene a qualsiasi titolo”) esista un titolo di detenzione in capo ad altro soggetto. Pertanto, quando il proprietario si priva per fatto proprio del rapporto materiale con l'auto, tenendola ad esempio parcheggiata in proprietà altrui o abbandonandola, l'obbligo di avviare l'auto alla demolizione ricade sempre su di lui.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'assunto dell'opponente secondo cui la norma contestata non possa trovare applicazione perché l'autocarro ha cessato di circolare sin dal 12/7/2000, oltre tre anni prima della sua entrata in vigore in data 22/8/2003 non è condivisibile.
pagina 6 di 8 Infatti, come detto, per l'applicazione della norma contestata si richiede non tanto il fatto che il veicolo abbia cessato di circolare, bensì il fatto che il veicolo sia fuori uso e nonostante ciò non sia stato portato ad un centro di raccolta per la sua demolizione.
Ebbene, al momento della constatazione sollevata nel 2019 e quindi nella vigenza della legge, tale condizione risulta permanere (la descrizione del veicolo contenuta nel verbale di contestazione indica dati oggettivi, su cui il verbale fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.,
inequivocabilmente indicativi dello stato di abbandono del veicolo e della sua mancata demolizione) e per tale motivo non può ritenersi che sia stata applicata una sanzione prevista da una legge entrata in vigore successivamente alla commissione della violazione.
Inoltre, anche la dedotta indisponibilità del veicolo non sembra dirimente.
Infatti, a fronte della equivalenza tra le nozioni di proprietario e di detentore, sancita dalla norma in questione, perdono di consistenza le difese dell'opponente, volte a evidenziare che l'autovettura fosse stata rinvenuta all'interno della proprietà di un terzo e che costituiva onere dell'amministrazione dimostrare che esso opponente ne avesse la detenzione.
Al contrario, l'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 209/2003 impone al proprietario del veicolo (nonché
detentore dell'auto ex art.3), che sostiene di non essere soggetto a tali obblighi, di dimostrare l'esistenza di un titolo di detenzione dell'auto in capo ad altro soggetto.
Cionondimeno l'opponente non ha riscontrato in alcun modo la dismissione della disponibilità del veicolo, essendo rimasta l'allegazione della consegna del veicolo ad un centro di demolizione, già di per sé generica, del tutto indimostrata.
Al riguardo, occorre evidenziare che alcun rilievo assume il fatto che l'auto sia stata rinvenuta in una area di proprietà di un terzo, atteso che l'abbandono del veicolo nella proprietà altrui, sia pure con il consenso del proprietario dell'area, da un lato non priva il proprietario del veicolo del potere di disporne, dall'altro non attribuisce tale potere al proprietario del terreno.
La condotta sanzionata dal combinato disposto degli artt. 5 e 13 del d. lgs. n. 209/2003 è l'omessa consegna del veicolo destinato alla demolizione a un centro di raccolta o (nel caso di acquisto di altro veicolo) al concessionario.
pagina 7 di 8 La configurazione di tale condotta omissiva non consente di individuare un nesso di causalità tra il terreno di terzi su cui il veicolo si trova e l'omessa consegna del veicolo stesso a un centro di raccolta da parte del proprietario, per la ragione che la cosa (il terreno) non può servire o essere destinata a realizzare tale condotta omissiva: lo stazionamento del veicolo in un'area è un fatto neutro rispetto all'obbligo di consegna, che incombe sul proprietario dal momento in cui il veicolo viene a trovarsi in stato di abbandono e che ben può essere adempiuto in qualsiasi posto lo stesso si trovi.
Per tali ragioni, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione prot. N. 20578 del 18/04/2023;
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Controparte_1
che liquida in € 1.287,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Cosenza, 6 marzo 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
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