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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/12/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1151/2023 R.G., promosso da
, come difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c. e in qualità di difensore di Parte_1
CP_1 ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 resistente
Con ricorso depositato in data 20.4.2023, , in proprio e quale difensore Parte_1 di FA Vicerè, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_2
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 20.3.2023, comunicato il
[...]
21.3.2023, con cui, nell'ambito del procedimento iscritto dinanzi l'intestato Tribunale al n.
r.g. 1149/2020 - n. r.g.n.r. 4599/2019, veniva liquidato, a titolo di compensi professionali per la difesa dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'importo di €
1.140,00, oltre accessori di legge.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente allegava le seguenti circostanze: che veniva nominata difensore di fiducia di nel procedimento penale n. r.g. CP_1
pagina 1 di 4 1149/2020 - n. r.g.n.r. 4599/2019, dinanzi al Tribunale monocratico di Teramo;
che, in data
22.11.2022, l'imputato veniva ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con decreto iscritto al n. 457/2022 Mod. 27; che, a seguito dell'udienza di discussione e previa presentazione dell'istanza di liquidazione, con provvedimento del 20.3.2023, comunicato il
21.3.2023, veniva liquidato al difensore l'importo sopra indicato
Il ricorrente contestava il provvedimento impugnato, in quanto contenente una liquidazione errata e sottostimata dei compensi professionali, evidentemente eseguita sulla base delle tariffe indicate nel protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo e dal Tribunale di Teramo, approvato nel 2015 ed in vigore fino al 31.05.2022, anziché sulle tariffe indicate nel protocollo adottato a partire dal 1.6.2022.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva di riformare o annullare il provvedimento opposto, con conseguente condanna del resistente al pagamento CP_2 della somma pari ad € 1.920,00 (già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115 del 2002) oltre spese generali al 15%, IVA e CAP, a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito fino al soddisfo.
La parte resistente, pur se ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Il procedimento giungeva all'udienza del 4.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove il giudice si riservava.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente che, regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre preliminarmente, occorre precisare che la presente opposizione, benché il ricorrente abbia fatto riferimento, nell'intestazione del ricorso, anche alla previgente disciplina richiamata dall'art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, contenuta negli artt. 702 bis e ss. c.p.c., è soggetta esclusivamente alla disciplina di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., introdotta con D. Lgs. n. 149 del 2022, applicabile ai procedimenti instaurati a far data dal
28.2.2023. Di conseguenza, la presente opposizione, introdotta con ricorso depositato in data 20.4.2023, deve intendersi proposta ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. (norma,
pagina 2 di 4 peraltro, richiamata dal ricorrente nell'atto introduttivo) e va decisa, secondo quanto disposto dall'art. 281 terdecies c.p.c., con sentenza resa a norma del novellato art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'opposizione formulata dall'Avv. è fondata e va accolta. Parte_1
In particolare, l'avv. ha documentato di essere stata nominata da Pt_1 CP_1 difensore di fiducia nel procedimento penale n. r.g. 1149/2020 - n. r.g.n.r. 4599/2019 e di aver espletato la propria attività difensiva in relazione ad esso, consistita nelle fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale (cfr. documenti allegati al ricorso).
Ritiene il Tribunale che la liquidazione dei compensi adottata dal giudice penale monocratico nel provvedimento opposto non sia conforme alle tariffe stabilite nel protocollo d'intesa fra il COA e l'intestato Tribunale, siglato in data 3.6.2022, in quanto caratterizzata da valori inferiori rispetto a quelli indicati nella tabella allegata al medesimo protocollo, nonché del protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato elaborata dal CNF (doc. 14 fascicolo ricorrente), cui il locale protocollo si è uniformato.
Considerato che la liquidazione dell'onorario deve essere effettuata in base alle tariffe professionali applicabili al tempo di completamento della prestazione professionale, nella specie, sulla base delle tariffe di cui ai citati protocolli, in riforma dell'impugnato provvedimento, deve essere liquidato all'avv. il complessivo importo di € 1.920,00 (di Pt_1 cui € 450,00 per la fase di studio;
€ 1.080,00 per la fase istruttoria/dibattimentale; €
1.350,00 per la fase decisionale), già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n.
115 del 2002.
Alla somma liquidata per l'incarico svolto, pari a € 1.920,00, vanno aggiunti gli accessori come per legge.
In considerazione della mancata costituzione e opposizione della parte resistente, sussistono validi motivi ex art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1151/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione proposta, liquida in favore dell'avv. , a Parte_1 titolo di compensi, la complessiva somma di € 1.920,00, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1151/2023 R.G., promosso da
, come difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c. e in qualità di difensore di Parte_1
CP_1 ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 resistente
Con ricorso depositato in data 20.4.2023, , in proprio e quale difensore Parte_1 di FA Vicerè, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_2
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 20.3.2023, comunicato il
[...]
21.3.2023, con cui, nell'ambito del procedimento iscritto dinanzi l'intestato Tribunale al n.
r.g. 1149/2020 - n. r.g.n.r. 4599/2019, veniva liquidato, a titolo di compensi professionali per la difesa dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'importo di €
1.140,00, oltre accessori di legge.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente allegava le seguenti circostanze: che veniva nominata difensore di fiducia di nel procedimento penale n. r.g. CP_1
pagina 1 di 4 1149/2020 - n. r.g.n.r. 4599/2019, dinanzi al Tribunale monocratico di Teramo;
che, in data
22.11.2022, l'imputato veniva ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con decreto iscritto al n. 457/2022 Mod. 27; che, a seguito dell'udienza di discussione e previa presentazione dell'istanza di liquidazione, con provvedimento del 20.3.2023, comunicato il
21.3.2023, veniva liquidato al difensore l'importo sopra indicato
Il ricorrente contestava il provvedimento impugnato, in quanto contenente una liquidazione errata e sottostimata dei compensi professionali, evidentemente eseguita sulla base delle tariffe indicate nel protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo e dal Tribunale di Teramo, approvato nel 2015 ed in vigore fino al 31.05.2022, anziché sulle tariffe indicate nel protocollo adottato a partire dal 1.6.2022.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva di riformare o annullare il provvedimento opposto, con conseguente condanna del resistente al pagamento CP_2 della somma pari ad € 1.920,00 (già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115 del 2002) oltre spese generali al 15%, IVA e CAP, a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito fino al soddisfo.
La parte resistente, pur se ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Il procedimento giungeva all'udienza del 4.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove il giudice si riservava.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente che, regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre preliminarmente, occorre precisare che la presente opposizione, benché il ricorrente abbia fatto riferimento, nell'intestazione del ricorso, anche alla previgente disciplina richiamata dall'art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, contenuta negli artt. 702 bis e ss. c.p.c., è soggetta esclusivamente alla disciplina di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., introdotta con D. Lgs. n. 149 del 2022, applicabile ai procedimenti instaurati a far data dal
28.2.2023. Di conseguenza, la presente opposizione, introdotta con ricorso depositato in data 20.4.2023, deve intendersi proposta ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. (norma,
pagina 2 di 4 peraltro, richiamata dal ricorrente nell'atto introduttivo) e va decisa, secondo quanto disposto dall'art. 281 terdecies c.p.c., con sentenza resa a norma del novellato art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'opposizione formulata dall'Avv. è fondata e va accolta. Parte_1
In particolare, l'avv. ha documentato di essere stata nominata da Pt_1 CP_1 difensore di fiducia nel procedimento penale n. r.g. 1149/2020 - n. r.g.n.r. 4599/2019 e di aver espletato la propria attività difensiva in relazione ad esso, consistita nelle fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale (cfr. documenti allegati al ricorso).
Ritiene il Tribunale che la liquidazione dei compensi adottata dal giudice penale monocratico nel provvedimento opposto non sia conforme alle tariffe stabilite nel protocollo d'intesa fra il COA e l'intestato Tribunale, siglato in data 3.6.2022, in quanto caratterizzata da valori inferiori rispetto a quelli indicati nella tabella allegata al medesimo protocollo, nonché del protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato elaborata dal CNF (doc. 14 fascicolo ricorrente), cui il locale protocollo si è uniformato.
Considerato che la liquidazione dell'onorario deve essere effettuata in base alle tariffe professionali applicabili al tempo di completamento della prestazione professionale, nella specie, sulla base delle tariffe di cui ai citati protocolli, in riforma dell'impugnato provvedimento, deve essere liquidato all'avv. il complessivo importo di € 1.920,00 (di Pt_1 cui € 450,00 per la fase di studio;
€ 1.080,00 per la fase istruttoria/dibattimentale; €
1.350,00 per la fase decisionale), già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n.
115 del 2002.
Alla somma liquidata per l'incarico svolto, pari a € 1.920,00, vanno aggiunti gli accessori come per legge.
In considerazione della mancata costituzione e opposizione della parte resistente, sussistono validi motivi ex art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1151/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione proposta, liquida in favore dell'avv. , a Parte_1 titolo di compensi, la complessiva somma di € 1.920,00, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4