Ordinanza collegiale 1 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 6 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 19/04/2023, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2023
N. 03101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3101 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Isen Real Estate Srl, CA Ricciardelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Perli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via della Commenda, 20;
contro
Comune di Garbagnate Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 177 dell’8.09.2022 emessa dal Comune di Garbagnate Milanese e notificata, quanto alla società Isen Real Estate Srl incaricata dei lavori, in data 13 settembre 2022 e, quanto alla proprietaria degli immobili CA Ricciardelli, in data 27 settembre 2022;
nonché per la condanna
del Comune di Garbagnate Milanese al risarcimento del danno ingiusto determinato in capo ai ricorrenti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Isen Real Estate S.r.l. il 24/3/2023:
per l’annullamento
del provvedimento di inefficacia 26.1.2023 con il quale il Direttore Settore Pianificazione e Gestione del Patrimonio del Comune di Garbagnate Milanese ha disposto “ l’inefficacia dei provvedimenti depositati per l’esecuzione dei lavori nell’immobile posto in via IV Novembre individuati catastalmente al Fg. 15 Mapp. 163 sub 1 e sub 708 ” e avvertito i ricorrenti “ che le opere non possono essere eseguite all’interno del complesso residenziale senza specifico atto di assenso ”;
dei verbali 07.09.2022 della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico prodotti dal Comune in data 20 gennaio 2023;
nonché ogni ulteriore atto connesso e/o conseguente,
nonché per l’ulteriore condanna
del Comune di Garbagnate Milanese al risarcimento dell’ulteriore ingiusto danno determinato in capo ai ricorrenti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garbagnate Milanese;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 103/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- la questione sottoposta con il ricorso e i motivi aggiunti, per la sua complessità anche fattuale, necessita dell’analisi piena della cognizione di merito;
- le esigenze dei ricorrenti per la prosecuzione dei lavori sono tuttavia adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione dell’udienza di merito;
- deve essere pertanto fissata l’udienza pubblica indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.;
- le spese della fase cautelare devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) fissa, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., la prima udienza pubblica di marzo 2024, come da emanando calendario.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO