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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
S E N T E N Z A
“cessazione effetti nella causa civile iscritta al n. 760/2023 R.G. Cont. civili del promossa con ricorso da: matrimonio”.
(C.F.: ) nata il [...] ad Parte_1 C.F._1
Auditore (PU) e residente a[...] – Valperga (TO), elettivamente domiciliata in Roma, via Toscani 4 presso lo studio e la persona dell'avv. Massimo Pizzuti (TO), che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti;
ricorrente contro
pagina 1 di 5 (C.F. ) nato il [...] a [...] e residente CP_1 C.F._2
al Corso Indipendenza n. 144 – 10086 Rivarolo Canavese
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario celebrato in data 19.04.1976 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Valperga (TO), Atto n.15 Parte II Serie A anno 1976 contratto in
Valperga (TO) tra il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “Si accolga il ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.2.2023, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché
[...] CP_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- in data 19.04.1976 hanno contratto matrimonio concordatario in Valperga (TO),
scegliendo il regime della separazione dei beni, con atto iscritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile di Valperga al N. 15 parte 2 seria A anno 1976;
pagina 2 di 5 - da detto matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente.
- il Tribunale di Ivrea decretava l'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sottoscritte nel verbale di udienza del 27.02.2008;
- i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza ed appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostruzione dell'unione materiale e spirituale dei coniugi.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 14-17/4/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. compiuta giacenza il 2.5.2023) e del verbale dell'udienza presidenziale e della relativa ordinanza
(notificata al convenuto il 26-29/1/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e ricevuta il 3.2.2024).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) con decreto del 6-7/3/2008 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il giorno
27.2.2008 ed erano stati autorizzati a vivere separati (doc. 1);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al
27.2.2008 – cfr. primo doc. allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo pagina 3 di 5 del presente giudizio (avvenuto il 24.2.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali,
spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 13.11.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Valperga (TO) in data 19.4.1976, trascritto il 21.4.1976 Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 nei registri dello stato civile del detto, parte II, serie A al n. 15 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 dicembre 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
S E N T E N Z A
“cessazione effetti nella causa civile iscritta al n. 760/2023 R.G. Cont. civili del promossa con ricorso da: matrimonio”.
(C.F.: ) nata il [...] ad Parte_1 C.F._1
Auditore (PU) e residente a[...] – Valperga (TO), elettivamente domiciliata in Roma, via Toscani 4 presso lo studio e la persona dell'avv. Massimo Pizzuti (TO), che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti;
ricorrente contro
pagina 1 di 5 (C.F. ) nato il [...] a [...] e residente CP_1 C.F._2
al Corso Indipendenza n. 144 – 10086 Rivarolo Canavese
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario celebrato in data 19.04.1976 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Valperga (TO), Atto n.15 Parte II Serie A anno 1976 contratto in
Valperga (TO) tra il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “Si accolga il ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.2.2023, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché
[...] CP_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- in data 19.04.1976 hanno contratto matrimonio concordatario in Valperga (TO),
scegliendo il regime della separazione dei beni, con atto iscritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile di Valperga al N. 15 parte 2 seria A anno 1976;
pagina 2 di 5 - da detto matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente.
- il Tribunale di Ivrea decretava l'omologa della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sottoscritte nel verbale di udienza del 27.02.2008;
- i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza ed appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostruzione dell'unione materiale e spirituale dei coniugi.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 14-17/4/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. compiuta giacenza il 2.5.2023) e del verbale dell'udienza presidenziale e della relativa ordinanza
(notificata al convenuto il 26-29/1/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e ricevuta il 3.2.2024).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) con decreto del 6-7/3/2008 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il giorno
27.2.2008 ed erano stati autorizzati a vivere separati (doc. 1);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al
27.2.2008 – cfr. primo doc. allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo pagina 3 di 5 del presente giudizio (avvenuto il 24.2.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali,
spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 13.11.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Valperga (TO) in data 19.4.1976, trascritto il 21.4.1976 Parte_1 CP_1
pagina 4 di 5 nei registri dello stato civile del detto, parte II, serie A al n. 15 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 dicembre 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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