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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/12/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1487/25 V.G.
introdotta da
'elett.te dom.ti in Potenza presso lo studio ' Parte_2 Parte_1
degli Avv.ti Rosa Pietrafesa e Carlo Francesco Glinni che li rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 19.07.2025 Parte_1 e Parte_2 hanno chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori Persona_1 (08.07.2016) e Persona_2
(23.05.2021), nati dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, alle seguenti condizioni:
-Disporre l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre sita in
Potenza alla Via Di Giura n. 17 dove attualmente risiedono.
-I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà genitoriale sui figli.
-Al padre è data la facoltà di vedere e permanere con i propri figli con i tempi e le modalità, di volta in volta, assunte di comune accordo con la madre.
-In particolare, considerati i turni di lavoro della madre, ogni qualvolta il turno sarà notturno, il padre si impegna a stare con i propri figli presso l'attuale residenza della madre per tutta la durata del turno.
-I ricorrenti concordano sin da adesso che i minori trascorreranno tutte le vacanze organizzate con entrambi i genitori.
-i genitori si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra i figli minori, i nonni e gli zii paterni e materni, garantendone il diritto di visita.
-Entrambi i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno si impegna a comunicare all'altro eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. -Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute verranno prese concordemente dai genitori.
-Il sig. Parte_1 verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per entrambi i figli alla sig.ra Pt 2 la complessiva somma di € 200,00 (duecentoeuro/00), a mezzo bonifico sul conto indicato dalla sig.ra Pt_2
-Le somme di cui sopra saranno soggette a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT.
-Oltre le predette somme, il sig. Pt_1 corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, (istruzione, salute, ludico-ricreative),
previamente concordate con la sig.ra Pt_2
-Il sig. Parte_1 autorizza la sig.ra Parte_2 a percepire per intero le somme riconosciute in favore di entrambi i minori a titolo di assegno unico".
Fissata l'udienza di comparizione e comunicati gli atti al P.M., quest'ultimo ha espresso il proprio parere favorevole.
All'udienza del 05.11.2025, svoltasi a trattazione scritta, i ricorrenti si sono riportati al ricorso congiunto e ne hanno chiesto
l'accoglimento e il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, le parti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento dei figli minori.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo prospettato dai ricorrenti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse dei figli minori a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto: della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti - secondo cui il ricorrente lavora come operatore sanitario con retribuzione mensile media di 1.400,00 euro e la ricorrente lavora come infermiera con retribuzione mensile media di 1.800,00 euro;
dell'età dei figli e delle correlate, presumibili esigenza di vita;
dei tempi di permanenza della prole con il padre e della integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della madre, la congiunta quantificazione del contributo di mantenimento ordinario a carico del ricorrente in complessivi 200,00 euro mensili oltre alla metà delle spese straordinarie garantisce il diritto dei minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
L'accordo va pertanto omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 19.07.2025 cosìda Parte_1 e Parte_2
provvede:
a) omologa l'accordo sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori Persona_1 e Persona_2
[...] , come integralmente trascritte in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1487/25 V.G.
introdotta da
'elett.te dom.ti in Potenza presso lo studio ' Parte_2 Parte_1
degli Avv.ti Rosa Pietrafesa e Carlo Francesco Glinni che li rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 19.07.2025 Parte_1 e Parte_2 hanno chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori Persona_1 (08.07.2016) e Persona_2
(23.05.2021), nati dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, alle seguenti condizioni:
-Disporre l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre sita in
Potenza alla Via Di Giura n. 17 dove attualmente risiedono.
-I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà genitoriale sui figli.
-Al padre è data la facoltà di vedere e permanere con i propri figli con i tempi e le modalità, di volta in volta, assunte di comune accordo con la madre.
-In particolare, considerati i turni di lavoro della madre, ogni qualvolta il turno sarà notturno, il padre si impegna a stare con i propri figli presso l'attuale residenza della madre per tutta la durata del turno.
-I ricorrenti concordano sin da adesso che i minori trascorreranno tutte le vacanze organizzate con entrambi i genitori.
-i genitori si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra i figli minori, i nonni e gli zii paterni e materni, garantendone il diritto di visita.
-Entrambi i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno si impegna a comunicare all'altro eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. -Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute verranno prese concordemente dai genitori.
-Il sig. Parte_1 verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per entrambi i figli alla sig.ra Pt 2 la complessiva somma di € 200,00 (duecentoeuro/00), a mezzo bonifico sul conto indicato dalla sig.ra Pt_2
-Le somme di cui sopra saranno soggette a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT.
-Oltre le predette somme, il sig. Pt_1 corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, (istruzione, salute, ludico-ricreative),
previamente concordate con la sig.ra Pt_2
-Il sig. Parte_1 autorizza la sig.ra Parte_2 a percepire per intero le somme riconosciute in favore di entrambi i minori a titolo di assegno unico".
Fissata l'udienza di comparizione e comunicati gli atti al P.M., quest'ultimo ha espresso il proprio parere favorevole.
All'udienza del 05.11.2025, svoltasi a trattazione scritta, i ricorrenti si sono riportati al ricorso congiunto e ne hanno chiesto
l'accoglimento e il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, le parti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento dei figli minori.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo prospettato dai ricorrenti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse dei figli minori a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto: della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti - secondo cui il ricorrente lavora come operatore sanitario con retribuzione mensile media di 1.400,00 euro e la ricorrente lavora come infermiera con retribuzione mensile media di 1.800,00 euro;
dell'età dei figli e delle correlate, presumibili esigenza di vita;
dei tempi di permanenza della prole con il padre e della integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della madre, la congiunta quantificazione del contributo di mantenimento ordinario a carico del ricorrente in complessivi 200,00 euro mensili oltre alla metà delle spese straordinarie garantisce il diritto dei minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
L'accordo va pertanto omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 19.07.2025 cosìda Parte_1 e Parte_2
provvede:
a) omologa l'accordo sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori Persona_1 e Persona_2
[...] , come integralmente trascritte in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025
La Presidente est.