Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Luciana Nicolì Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. UMBERTO CP_1
MARTELLA con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FABIO Controparte_2
LANCIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ha chiesto venissero disciplinate CP_1 le modalità di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla relazione con
[...]
La ricorrente ha esposto: CP_2
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio dall'anno 2023 con Controparte_2
- che dalla relazione è nata la figlia: il 13.04.2024 in TERNI Persona_1
(TR);
- che essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, le parti hanno deciso di cessare la convivenza;
- di essere disoccupata e di vivere, unitamente alla figlia minore nella abitazione dei Per_1 di lei genitori;
-che l'età della minore e il perdurante allattamento materno imporrebbero di prevedere, nell'immediato e fino al raggiungimento di congrua età della figlia, modalità di frequentazione padre figlia che tengano conto di tali circostanze;
- che il resistente percepirebbe stipendio da lavoro dipendente;
- che il resistente avrebbe corrisposto, per il mantenimento della figlia minore, il solo importo di euro 250,00 mensili ritenuto insufficiente per far fronte alle necessità delle minore;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la residenza materna, con diritto di visita per il padre ogni giorno, con preavviso almeno di un'ora e possibilità di trascorrere del tempo solo con la figlia, per tre giorni a settimana, ogni volta per un'ora consecutiva, determinando il contributo paterno per il mantenimento della figlia nella misura di euro 600,00 mensili da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre ripartizione del 50% delle spese straordinarie.Con vittoria di spese.
Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito Controparte_2
e deducendo:
-di non opporsi alla richiesta di affidamento condiviso della minore, chiedendo il collocamento abitativo paritetico a decorrere dall'età scolare, alternando una settimana con la madre e una settimana con il padre, in regime di mantenimento diretto a carico del genitore di volta in volta collocatario;
- di essere operaio presso società privata con modalità di lavoro su turni e di percepire reddito mensile di 1.700,00 euro;
- di dover sostenere costi per l'immobile ove vive con canone per euro 430,00 mensili;
- di lamentare di non poter stabilire un rapporto adeguato con la figlia a causa dei tempi ristretti di frequentazione che la ricorrente gli consentirebbe;
-che la ricorrente manifesterebbe difficoltà nella gestione della minore;
tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento abitativo paritetico a decorrere dall'età scolare, alternando una settimana con la madre e una settimana con il padre, in regime di mantenimento diretto a carico del genitore di volta in volta collocatario, disponendo in questo periodo, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia, a carico dello stesso, la somma mensile di euro
250,00, oltre Istat annuale e disponendo l'assegno dell'INPS e ogni altra provvidenza economica in parti uguali tra i ricorrenti, proponendo una frequentazione alternata della minore con i genitori nei periodo di festività e per il compleanno dal compimento degli anni due. Con spese compensate.
All'udienza del 13.01.2025 sono comparse le parti che hanno dichiarato:
di vivere in abitazione di proprietà dei genitori con la stessa conviventi, di CP_1 essere disoccupata, percependo il 50 % dell'assegno unico per euro 42,00 e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile in locazione con canone mensile di 430,00 euro Controparte_2 ove vive con la madre, di svolgere l'attività lavorativa di operaio con reddito mensile netto di euro 1.700-1.850 per 13 mensilità e di essere proprietario di quota di immobili locati per i quali percepisce euro 30,00 al mese circa.
Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia, ed hanno quindi chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico in data 24.04.2025.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“A) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la madre in San Gemini in Via Rocco Cristiano 8/A;
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le Parti, come segue:
1) fino ai 18 mesi, per tre volte alla settimana, da concordare tra le Parti entro il venerdì della settimana precedente, per 3 ore e quindi, complessivamente per 9 ore alla settimana;
2) dai 18 ai 36 mesi, per tre volte alla settimana, da concordare tra le Parti entro il venerdì della settimana precedente, per 4 ore e quindi, complessivamente per 12 ore alla settimana;
3) dai 36 mesi, in ragione della turnazione lavorativa, che il padre comunicherà alla madre, così come i pomeriggi in cui terrà con sé la bimba, non appena gli sarà nota: nei 4 giorni di secondo turno, il padre non terrà con sé la bimba;
nei successivi 2 gg di riposo, il padre la terrà con sé dall'uscita di scuola del primo giorno, fino alla sera del giorno successivo;
nei 4 giorni di primo turno, il padre la terrà con sé per 2 pomeriggi per 4 ore cadauno;
nei successivi 2 gg di riposo, il padre la terrà con sé dall'uscita di scuola del primo giorno fino alla sera del giorno successivo;
nei 4 gg di terzo turno, il padre la terrà con sé 2 pomeriggi per 4 ore cadauno;
nei successivi 2 giorni di riposo, il padre la terrà con sé dall'uscita di scuola del primo giorno fino alla sera del giorno successivo. C) Il signor verserà mensilmente alla NO , a titolo di Controparte_2 CP_1 contributo perequativo per il mantenimento della figlia, la somma di euro trecentoventicinque.
D) L'assegno Unico dell'INPS sarà goduto interamente dalla NO . CP_1
E) Dal compimento dei tre anni e fino alla maggiore età, la figlia dei ricorrenti trascorrerà le tradizionali festività e festeggerà i compleanni ad anni alterni con l'uno e con l'altro dei genitori. In particolare, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno;
3 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo pasquale, alternando annualmente la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo e dandone avviso all'altro almeno trenta giorni prima, 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
F) Quanto alle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, quelle concordate e quelle non necessitanti del consenso dei genitori, saranno a carico di ciascuno in parti uguali.
Al riguardo le Parti richiamano espressamente il protocollo in uso presso il Tribunale di Terni
e si specifica quanto segue:
le spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo sono: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.
e per medicinali prescritti dal medico curante;
le spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo sono: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
le spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo sono: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
le spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo sono: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
le spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo sono: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza genitori;
nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
G) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione all'espatrio con la minore.
H) le spese del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Terni RG 1555/2024 rimangono interamente compensate tra le Parti e gli Avvocati rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale. “
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c.. Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11 giugno 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti