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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UR PAOLO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pontedassio - Piazza Vittorio Emanuele Ii 18027 Pontedassio IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220240001540786000 TARI
- RUOLO n. 2024/152 TARI 2015
- RUOLO n. 2024/152 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2025 depositato il 30/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in epigrafe, il contribuente ha impugnato, eccependone l'illegittimità, la cartella di pagamento n. 05220540001540786000, notificata dall'Agenzia della Entrate-Riscossione in data
25.03.2024, con la quale si intimava il pagamento della somma di euro 3.796,88 derivante dal mancato pagamento nei termini dell'accertamento n. 111 del 30/11/2021 emesso dal Comune di Pontedassio per omessa dichiarazione TARI e, relativo agli anni d'imposta 2015 -2016-2017-2018-2019-2020, per un importo di € 3.792,00.
Il ricorso è stato proposto nei confronti, sia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia dell'ente impositore,
Comune di Pontedassio.
Segnatamente, il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto gli atti presupposti indicati nella cartella di pagamento.
Per tale motivo, ha chiesto accertarsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito di euro 1.222,00 fondata sull'omesso pagamento della TARI relativa agli anni 2015 e 2016.
In sede di controdeduzioni, gli Uffici si sono opposti all'accoglimento del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate.
In particolare, il Comune di Pontedassio ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, sia per intempestività dello stesso, sia per non aver contestato vizi propri della cartella esattoriale.
La Corte, riunita in Camera di Consiglio ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia ritiene infondato il ricorso.
Va immediatamente rilevata l'intempestività del ricorso proposto nei confronti del Comune di Pontedassio, in quanto notificato a controparte il 13.06.2024, ossia oltre il termine di giorni sessanta, previsto dall'art 21 comma 1 D.lgs. 546/92, il quale scadeva il 24.05.2024, atteso che la notifica dell'avviso di accertamento si
è perfezionato il 25.03.2024, come risulta in atti.
Il ricorso è altresì infondato, in quanto la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, i quali non sono stati dedotti nella fattispecie in esame.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, allo stesso sono stati notificati tempestivamente, come correttamente evidenziato dall'Ente impositore, gli atti presupposti indicati nella cartella di pagamento con riferimento al credito TARI vantato dal Comune di Pontedassio in relazione ai periodi d'imposta 2015 e
2016 (cfr. doc. n. 5, allegato alle controdeduzioni del Comune di Pontedassio) e, per l'effetto, non è intervenuta alcuna decadenza o prescrizione in relazione a tali annualità.
Alla luce delle precedenti osservazioni, va ritenuta legittima la cartella di pagamento impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna.
Imperia, 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
PA RL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UR PAOLO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pontedassio - Piazza Vittorio Emanuele Ii 18027 Pontedassio IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220240001540786000 TARI
- RUOLO n. 2024/152 TARI 2015
- RUOLO n. 2024/152 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2025 depositato il 30/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in epigrafe, il contribuente ha impugnato, eccependone l'illegittimità, la cartella di pagamento n. 05220540001540786000, notificata dall'Agenzia della Entrate-Riscossione in data
25.03.2024, con la quale si intimava il pagamento della somma di euro 3.796,88 derivante dal mancato pagamento nei termini dell'accertamento n. 111 del 30/11/2021 emesso dal Comune di Pontedassio per omessa dichiarazione TARI e, relativo agli anni d'imposta 2015 -2016-2017-2018-2019-2020, per un importo di € 3.792,00.
Il ricorso è stato proposto nei confronti, sia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia dell'ente impositore,
Comune di Pontedassio.
Segnatamente, il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto gli atti presupposti indicati nella cartella di pagamento.
Per tale motivo, ha chiesto accertarsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito di euro 1.222,00 fondata sull'omesso pagamento della TARI relativa agli anni 2015 e 2016.
In sede di controdeduzioni, gli Uffici si sono opposti all'accoglimento del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate.
In particolare, il Comune di Pontedassio ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, sia per intempestività dello stesso, sia per non aver contestato vizi propri della cartella esattoriale.
La Corte, riunita in Camera di Consiglio ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia ritiene infondato il ricorso.
Va immediatamente rilevata l'intempestività del ricorso proposto nei confronti del Comune di Pontedassio, in quanto notificato a controparte il 13.06.2024, ossia oltre il termine di giorni sessanta, previsto dall'art 21 comma 1 D.lgs. 546/92, il quale scadeva il 24.05.2024, atteso che la notifica dell'avviso di accertamento si
è perfezionato il 25.03.2024, come risulta in atti.
Il ricorso è altresì infondato, in quanto la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, i quali non sono stati dedotti nella fattispecie in esame.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, allo stesso sono stati notificati tempestivamente, come correttamente evidenziato dall'Ente impositore, gli atti presupposti indicati nella cartella di pagamento con riferimento al credito TARI vantato dal Comune di Pontedassio in relazione ai periodi d'imposta 2015 e
2016 (cfr. doc. n. 5, allegato alle controdeduzioni del Comune di Pontedassio) e, per l'effetto, non è intervenuta alcuna decadenza o prescrizione in relazione a tali annualità.
Alla luce delle precedenti osservazioni, va ritenuta legittima la cartella di pagamento impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna.
Imperia, 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
PA RL