TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2054/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2054/2016, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Milazzo, via Parte_1 C.F._1
Libertà n. 76 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpiero Picciolo, giusta procura in atti.
Attore contro
C.F. elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 CodiceFiscale_2
Pozzo di Gotto, via Guglielmo Marconi n. 143, presso lo studio dell'Avv. Antonia Costantino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione della propria vettura d'epoca modello GTV del 1985, CP_2 tg. CP068PG di colore nero, nelle stesse condizioni in cui era stata consegnata al convenuto, oltre risarcimento del danno per l'ipotesi di deterioramento del bene, o, gradatamente, risarcimento per equivalente in misura pari al valore dell'auto stimato in € 120.294,80 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, per l'ipotesi di impossibilità della restituzione del mezzo, oltre risarcimento del danno patrimoniale per il mancato godimento del bene pari all'importo di € 100.000,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia.
L'attore rappresentava di avere consegnato, nell'aprile del 2016, la propria vettura al , il quale CP_1 all'epoca dei fatti asseritamente collaborava con la concessionaria Top Cars di Barcellona Pozzo di
Gotto, affinché la tenesse a deposito presso la concessionaria e ne favorisse così la vendita o il noleggio, anche per singoli eventi (matrimoni) a clienti della concessionaria.
pagina 1 di 7 R.G. n. 2054/2016
Rappresentava che il 7 maggio 2016 il lo contattava telefonicamente per avvisarlo che non CP_1 avendo spazio nell'autosalone, il mezzo era stato spostato in un terreno vicino, ma che non era più presente nel luogo in cui era stato posto, né veniva successivamente rinvenuto nonostante le indagini effettuate a seguito della relativa denuncia di furto.
L'attore dava atto che il valore della vettura era pari ad € 120.294,80, come da perizie di stima allegate in atti, e che, lo stesso si stava adoperando per venderla, avendo pubblicato il relativo annuncio sul sito
“subito.it”, o noleggiarla per cerimonie al prezzo di € 1.000,00.
Non comparendo il convenuto all'udienza di prima comparizione delle parti, ne veniva dichiarata la contumacia, indi concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con ordinanza resa in calce al verbale del
18.03.2019 ne veniva ammesso l'interrogatorio formale.
Costituitosi il con memoria del 16.02.2022, alla data fissata per l'adempimento di tale CP_1 incombente, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per vizio di notifica, comprovato dalla mancata produzione da parte dell'attore dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale sarebbe stato comunicato al convenuto l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD) e chiedeva essere rimesso in termini per la proposizione delle proprie difese mediante fissazione di nuova udienza di prima comparizione.
Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, specificando che trattandosi di collaboratore dell'autosalone MJ Motor e non della Top Cars S.a.s., dell'asserita mancata custodia del mezzo, era chiamato a rispondere il titolare dell'azienda.
Eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda.
Nel merito adduceva l'infondatezza della pretesa risarcitoria, dando atto di non avere preso in custodia la vettura, ma di averne rifiutato la consegna presso l'autosalone, non acconsentendo che la stessa fosse scaricata dal carro attrezzi (trattandosi di vettura non pronta alla vendita e comunque per mancanza di spazio sia nei locali adibiti ad esposizione che nel cortile di pertinenza), e che la stessa col consenso del e su iniziativa di (accompagnatore dell'attore) veniva posta presso terreno di Pt_1 Parte_2 proprietà dei figli di quest'ultimo, distante un centinaio di metri dall'autosalone.
Contestava infine la genuinità del materiale fotografico e delle perizie di stima del mezzo, asseritamente riferibili a vettura diversa da quella oggetto di causa e concludeva per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza dell'08.06.2022 rilevata l'irritualità della notifica sebbene poi sanata dalla costituzione del convenuto, venivano nuovamente concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del 07.07.2023 veniva altresì ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore della vettura dell'attore. pagina 2 di 7 R.G. n. 2054/2016
Il CTU nominato, ing. , depositava l'elaborato peritale in data 22.05.2024. Per_1
Indi le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'08.10.2025 e con ordinanza resa in pari data la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò posto, deve in via preliminare esaminarsi l'eccezione afferente alla presunta carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Ebbene, non è oggetto di contestazione che il abbia intrattenuto i propri rapporti direttamente Pt_1 ed esclusivamente con il , e che lo stesso abbia accettato la consegna del bene in terreno di CP_1 proprietà di terzi, privi di legami con l'autosalone MJ Motor col quale lo stesso ha dichiarato di collaborare, senza però produrre alcun elemento a sostegno di tale affermazione.
In difetto di alcun collegamento tra l'affare per cui è causa e l'attività commerciale svolta dagli autosaloni Top Cars S.a.s. o MJ Motor, nonché in assenza di prova circa la sussistenza di un rapporto di dipendenza e/o collaborazione tra il ed i titolari dei predetti autosaloni, a carico degli stessi non CP_1
è ravvisabile la posizione di legittimati passivi per i fatti di causa.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da risulta parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in forza e nei Parte_1 limiti della seguente motivazione.
All'esito dell'istruttoria espletata, risulta difatti provato che l'attore, in data 18.04.2016, ha consegnato al convenuto la vettura GTV del 1985 di colore nero targata CP068PG. Tale circostanza è stata CP_2 espressamente riconosciuta dal convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. conferma della circostanza di cui alla lettera A), verbale udienza del 16.02.2022); e trova altresì conferma nelle dichiarazioni rese dal convenuto agli Ufficiali del Comando dei Carabinieri di Barcellona dai quali venne sentito a sommarie informazioni testimoniali a seguito del furto della vettura (“il 18 u.s., il Sig.
, con l'ausilio di un carroattrezzi mi ha consegnato la propria autovettura Ford Persona_2
Puma di colore nero per tenerla presso l'autosalone in deposito o per eventuali noleggi dopo aver eseguito dei lavori di ripristino ….Non avendo abbastanza spazio all'interno dell'autosalone e nel cortile antistante, ho chiesto al proprietario di un terreno vicino, distante dall'autosalone circa cento metri, di poterla lasciare li temporaneamente”- v. verbale di sommarie informazioni allegato alle memorie di replica ex art. 183 c.p.c. del 05.09.2022 di parte attrice).
Sulla base della disciplina codicistica, col contratto di deposito il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata (art. 1766 c.c.), nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e pagina 3 di 7 R.G. n. 2054/2016
l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.),
e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.
A differenza di quanto rappresentato nella propria memoria di costituzione, il non solo non ha CP_1 rifiutato la consegna della vettura in parola, assumendo così su di sé gli obblighi del depositario, ma anzi risulta essere stato proprio lui ad indicare quale luogo di consegna e deposito il terreno non custodito distante circa 100 metri dall'autosalone (cfr. sit di cui sopra), da dove successivamente la vettura è stata sottratta da ignoti.
In base al disposto dell'art. 1780 c.c., il depositario è sollevato dall'obbligo di restituzione della cosa, solo laddove la detenzione gli sia stata tolta per fatto a lui non imputabile. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la sottrazione del bene in custodia ad opera di terzi non è di per sé una esimente (“In caso di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., e cioè di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa
a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato” – v. Cass. Civ. Sez 3 Sentenza n.
5736/2009 nello stesso solco del precedente fissato da Cass. Civ. Sez 3 Sentenza n. 8629/2006; medesimo principio è stato ribadito anche in ipotesi di prestazioni professionali comportanti obbligo di custodia da Cass. Civ. Sez 6-3 Ordinanza n. 8978/2020 che ha ribadito che “in tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili)).
Orbene nel caso di specie non risulta la prova che il convenuto abbia predisposto seppur minimi presidi di sicurezza per la custodia della vettura consegnata;
più nello specifico non risulta provato che il terreno ove la vettura è stata posta fosse quantomeno recintato e se l'accesso fosse consentito tramite cancello, evidenziandosi pertanto la carenza di diligenza del nella custodia della vettura e la sua CP_1 pagina 4 di 7 R.G. n. 2054/2016 conseguente declaratoria di responsabilità per la sottrazione del bene, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento per equivalente del bene ormai irreperibile.
Quanto all'ammontare del risarcimento, lo stesso dovrà essere commisurato al presumibile valore del mezzo sottratto ammontante ad € 25.500,00 (cfr. pag. 13 ctu), secondo la stima effettuata dal perito del
Giudice.
Sul punto prive di pregio appaiono le osservazioni mosse al CTU da parte convenuta volte a rilevare l'assenza di prova che la vettura del fosse un prototipo, giacché lo stesso ausiliario del Giudice Pt_1 ha dato conto nella sua stima dell'assenza di prova di tale circostanza, riducendo sensibilmente il valore del bene rispetto alle stime proposte dai periti di parte attrice. Parimenti irrilevanti le contestazioni volte a rilevare che le foto depositate in atti dal non si riferiscono alla vettura di proprietà dello Pt_1 stesso, giacché tale circostanza è stata vieppiù rappresentata dallo stesso CTU, il quale ha dato atto di avere effettuato la propria stima tramite indagine di mercato su siti specializzati nella compra vendita di automobili, tenuto conto del valore di vetture della medesima marca, modello ed anno di fabbricazione dell'autovettura del Pt_1
Occorre invero rilevare che è controverso tra le parti lo stato di conservazione della vettura (“in perfetto stato di conservazione” secondo l'attore - cfr. pag. 1 citazione - ed “in pessimo stato di conservazione” secondo il convenuto - cfr. pag. 8 della costituzione), e che, come anche rilevato dal perito del giudice, in atti non sussiste materiale fotografico ritraente il mezzo sottratto, né altra documentazione dalla quale desumerne le condizioni materiali, pertanto in assenza di ulteriori elementi e risultando la stima elaborata dal CTU riferibile ad autovetture della stessa tipologia e modello, ma in buono stato di conservazione, pare equo e di giustizia operare una riduzione della stima effettuata nella misura del
30%, rideterminando pertanto l'importo dovuto a titolo di risarcimento nella somma di € 17.850,00.
Al riguardo, deve rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/07/2025, n.21903).
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa pagina 5 di 7 R.G. n. 2054/2016 la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
L'attore ha avanzato altresì domanda volta al risarcimento del danno morale e materiale conseguente alla perdita della vettura. Tralasciando la richiesta risarcitoria afferente presunti danni morali semplicemente enunciati, ma rispetto ai quali non è stata fornita alcuna allegazione, l'attore ha richiesto in particolare il risarcimento del danno materiale da lucro cessante e perdita di chance, riconnessi al mancato godimento della vettura sottratta.
Precisato che il nostro ordinamento non ammette ipotesi di danno in re ipsa, si impone all'attore che si assume danneggiato l'onere di allegare la concreta possibilità di godimento che è andata perduta in conseguenza della condotta del convenuto.
Nel caso di specie, l'attore ha rappresentato che la vettura per cui è causa era destinata alla vendita ed al noleggio, anche per cerimonie (indicando come importo del noleggio € 1.000,00 ad evento), ma di non avere potuto mettere a frutto il bene a causa della sottrazione dello stesso. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria processuale, non è stata raggiunta la prova né che la vettura fosse mai stata noleggiata, né che l'attore avesse concretamente predisposto attività propedeutiche allo sfruttamento commerciale del bene, non risultano infatti indicati i contatti dei clienti dallo stesso genericamente rappresentati nell'atto di citazione, né l'effettiva pubblicazione di annunci di noleggio in riviste specializzate. Non avendo pertanto l'attore assolto all'onere sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. circa la sussistenza di concrete occasioni di guadagno poi sfumate la domanda in tal senso avanzata va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo alla natura ed alla complessità della causa, al valore della controversia (in ragione del decisum) ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, sì come liquidate con separato decreto, vanno in via definitiva poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 2054/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.850,00, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
pagina 6 di 7 R.G. n. 2054/2016
- condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice, Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.786,00 di cui € 786,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Gianpiero
Picciolo, dichiaratosi antistatario (cfr. comparsa conclusionale);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 24.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2054/2016, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Milazzo, via Parte_1 C.F._1
Libertà n. 76 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpiero Picciolo, giusta procura in atti.
Attore contro
C.F. elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 CodiceFiscale_2
Pozzo di Gotto, via Guglielmo Marconi n. 143, presso lo studio dell'Avv. Antonia Costantino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione della propria vettura d'epoca modello GTV del 1985, CP_2 tg. CP068PG di colore nero, nelle stesse condizioni in cui era stata consegnata al convenuto, oltre risarcimento del danno per l'ipotesi di deterioramento del bene, o, gradatamente, risarcimento per equivalente in misura pari al valore dell'auto stimato in € 120.294,80 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, per l'ipotesi di impossibilità della restituzione del mezzo, oltre risarcimento del danno patrimoniale per il mancato godimento del bene pari all'importo di € 100.000,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia.
L'attore rappresentava di avere consegnato, nell'aprile del 2016, la propria vettura al , il quale CP_1 all'epoca dei fatti asseritamente collaborava con la concessionaria Top Cars di Barcellona Pozzo di
Gotto, affinché la tenesse a deposito presso la concessionaria e ne favorisse così la vendita o il noleggio, anche per singoli eventi (matrimoni) a clienti della concessionaria.
pagina 1 di 7 R.G. n. 2054/2016
Rappresentava che il 7 maggio 2016 il lo contattava telefonicamente per avvisarlo che non CP_1 avendo spazio nell'autosalone, il mezzo era stato spostato in un terreno vicino, ma che non era più presente nel luogo in cui era stato posto, né veniva successivamente rinvenuto nonostante le indagini effettuate a seguito della relativa denuncia di furto.
L'attore dava atto che il valore della vettura era pari ad € 120.294,80, come da perizie di stima allegate in atti, e che, lo stesso si stava adoperando per venderla, avendo pubblicato il relativo annuncio sul sito
“subito.it”, o noleggiarla per cerimonie al prezzo di € 1.000,00.
Non comparendo il convenuto all'udienza di prima comparizione delle parti, ne veniva dichiarata la contumacia, indi concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con ordinanza resa in calce al verbale del
18.03.2019 ne veniva ammesso l'interrogatorio formale.
Costituitosi il con memoria del 16.02.2022, alla data fissata per l'adempimento di tale CP_1 incombente, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per vizio di notifica, comprovato dalla mancata produzione da parte dell'attore dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale sarebbe stato comunicato al convenuto l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD) e chiedeva essere rimesso in termini per la proposizione delle proprie difese mediante fissazione di nuova udienza di prima comparizione.
Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, specificando che trattandosi di collaboratore dell'autosalone MJ Motor e non della Top Cars S.a.s., dell'asserita mancata custodia del mezzo, era chiamato a rispondere il titolare dell'azienda.
Eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda.
Nel merito adduceva l'infondatezza della pretesa risarcitoria, dando atto di non avere preso in custodia la vettura, ma di averne rifiutato la consegna presso l'autosalone, non acconsentendo che la stessa fosse scaricata dal carro attrezzi (trattandosi di vettura non pronta alla vendita e comunque per mancanza di spazio sia nei locali adibiti ad esposizione che nel cortile di pertinenza), e che la stessa col consenso del e su iniziativa di (accompagnatore dell'attore) veniva posta presso terreno di Pt_1 Parte_2 proprietà dei figli di quest'ultimo, distante un centinaio di metri dall'autosalone.
Contestava infine la genuinità del materiale fotografico e delle perizie di stima del mezzo, asseritamente riferibili a vettura diversa da quella oggetto di causa e concludeva per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza dell'08.06.2022 rilevata l'irritualità della notifica sebbene poi sanata dalla costituzione del convenuto, venivano nuovamente concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del 07.07.2023 veniva altresì ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore della vettura dell'attore. pagina 2 di 7 R.G. n. 2054/2016
Il CTU nominato, ing. , depositava l'elaborato peritale in data 22.05.2024. Per_1
Indi le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'08.10.2025 e con ordinanza resa in pari data la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò posto, deve in via preliminare esaminarsi l'eccezione afferente alla presunta carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Ebbene, non è oggetto di contestazione che il abbia intrattenuto i propri rapporti direttamente Pt_1 ed esclusivamente con il , e che lo stesso abbia accettato la consegna del bene in terreno di CP_1 proprietà di terzi, privi di legami con l'autosalone MJ Motor col quale lo stesso ha dichiarato di collaborare, senza però produrre alcun elemento a sostegno di tale affermazione.
In difetto di alcun collegamento tra l'affare per cui è causa e l'attività commerciale svolta dagli autosaloni Top Cars S.a.s. o MJ Motor, nonché in assenza di prova circa la sussistenza di un rapporto di dipendenza e/o collaborazione tra il ed i titolari dei predetti autosaloni, a carico degli stessi non CP_1
è ravvisabile la posizione di legittimati passivi per i fatti di causa.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da risulta parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in forza e nei Parte_1 limiti della seguente motivazione.
All'esito dell'istruttoria espletata, risulta difatti provato che l'attore, in data 18.04.2016, ha consegnato al convenuto la vettura GTV del 1985 di colore nero targata CP068PG. Tale circostanza è stata CP_2 espressamente riconosciuta dal convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. conferma della circostanza di cui alla lettera A), verbale udienza del 16.02.2022); e trova altresì conferma nelle dichiarazioni rese dal convenuto agli Ufficiali del Comando dei Carabinieri di Barcellona dai quali venne sentito a sommarie informazioni testimoniali a seguito del furto della vettura (“il 18 u.s., il Sig.
, con l'ausilio di un carroattrezzi mi ha consegnato la propria autovettura Ford Persona_2
Puma di colore nero per tenerla presso l'autosalone in deposito o per eventuali noleggi dopo aver eseguito dei lavori di ripristino ….Non avendo abbastanza spazio all'interno dell'autosalone e nel cortile antistante, ho chiesto al proprietario di un terreno vicino, distante dall'autosalone circa cento metri, di poterla lasciare li temporaneamente”- v. verbale di sommarie informazioni allegato alle memorie di replica ex art. 183 c.p.c. del 05.09.2022 di parte attrice).
Sulla base della disciplina codicistica, col contratto di deposito il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata (art. 1766 c.c.), nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e pagina 3 di 7 R.G. n. 2054/2016
l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.),
e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.
A differenza di quanto rappresentato nella propria memoria di costituzione, il non solo non ha CP_1 rifiutato la consegna della vettura in parola, assumendo così su di sé gli obblighi del depositario, ma anzi risulta essere stato proprio lui ad indicare quale luogo di consegna e deposito il terreno non custodito distante circa 100 metri dall'autosalone (cfr. sit di cui sopra), da dove successivamente la vettura è stata sottratta da ignoti.
In base al disposto dell'art. 1780 c.c., il depositario è sollevato dall'obbligo di restituzione della cosa, solo laddove la detenzione gli sia stata tolta per fatto a lui non imputabile. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la sottrazione del bene in custodia ad opera di terzi non è di per sé una esimente (“In caso di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., e cioè di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa
a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato” – v. Cass. Civ. Sez 3 Sentenza n.
5736/2009 nello stesso solco del precedente fissato da Cass. Civ. Sez 3 Sentenza n. 8629/2006; medesimo principio è stato ribadito anche in ipotesi di prestazioni professionali comportanti obbligo di custodia da Cass. Civ. Sez 6-3 Ordinanza n. 8978/2020 che ha ribadito che “in tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili)).
Orbene nel caso di specie non risulta la prova che il convenuto abbia predisposto seppur minimi presidi di sicurezza per la custodia della vettura consegnata;
più nello specifico non risulta provato che il terreno ove la vettura è stata posta fosse quantomeno recintato e se l'accesso fosse consentito tramite cancello, evidenziandosi pertanto la carenza di diligenza del nella custodia della vettura e la sua CP_1 pagina 4 di 7 R.G. n. 2054/2016 conseguente declaratoria di responsabilità per la sottrazione del bene, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento per equivalente del bene ormai irreperibile.
Quanto all'ammontare del risarcimento, lo stesso dovrà essere commisurato al presumibile valore del mezzo sottratto ammontante ad € 25.500,00 (cfr. pag. 13 ctu), secondo la stima effettuata dal perito del
Giudice.
Sul punto prive di pregio appaiono le osservazioni mosse al CTU da parte convenuta volte a rilevare l'assenza di prova che la vettura del fosse un prototipo, giacché lo stesso ausiliario del Giudice Pt_1 ha dato conto nella sua stima dell'assenza di prova di tale circostanza, riducendo sensibilmente il valore del bene rispetto alle stime proposte dai periti di parte attrice. Parimenti irrilevanti le contestazioni volte a rilevare che le foto depositate in atti dal non si riferiscono alla vettura di proprietà dello Pt_1 stesso, giacché tale circostanza è stata vieppiù rappresentata dallo stesso CTU, il quale ha dato atto di avere effettuato la propria stima tramite indagine di mercato su siti specializzati nella compra vendita di automobili, tenuto conto del valore di vetture della medesima marca, modello ed anno di fabbricazione dell'autovettura del Pt_1
Occorre invero rilevare che è controverso tra le parti lo stato di conservazione della vettura (“in perfetto stato di conservazione” secondo l'attore - cfr. pag. 1 citazione - ed “in pessimo stato di conservazione” secondo il convenuto - cfr. pag. 8 della costituzione), e che, come anche rilevato dal perito del giudice, in atti non sussiste materiale fotografico ritraente il mezzo sottratto, né altra documentazione dalla quale desumerne le condizioni materiali, pertanto in assenza di ulteriori elementi e risultando la stima elaborata dal CTU riferibile ad autovetture della stessa tipologia e modello, ma in buono stato di conservazione, pare equo e di giustizia operare una riduzione della stima effettuata nella misura del
30%, rideterminando pertanto l'importo dovuto a titolo di risarcimento nella somma di € 17.850,00.
Al riguardo, deve rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/07/2025, n.21903).
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa pagina 5 di 7 R.G. n. 2054/2016 la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
L'attore ha avanzato altresì domanda volta al risarcimento del danno morale e materiale conseguente alla perdita della vettura. Tralasciando la richiesta risarcitoria afferente presunti danni morali semplicemente enunciati, ma rispetto ai quali non è stata fornita alcuna allegazione, l'attore ha richiesto in particolare il risarcimento del danno materiale da lucro cessante e perdita di chance, riconnessi al mancato godimento della vettura sottratta.
Precisato che il nostro ordinamento non ammette ipotesi di danno in re ipsa, si impone all'attore che si assume danneggiato l'onere di allegare la concreta possibilità di godimento che è andata perduta in conseguenza della condotta del convenuto.
Nel caso di specie, l'attore ha rappresentato che la vettura per cui è causa era destinata alla vendita ed al noleggio, anche per cerimonie (indicando come importo del noleggio € 1.000,00 ad evento), ma di non avere potuto mettere a frutto il bene a causa della sottrazione dello stesso. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria processuale, non è stata raggiunta la prova né che la vettura fosse mai stata noleggiata, né che l'attore avesse concretamente predisposto attività propedeutiche allo sfruttamento commerciale del bene, non risultano infatti indicati i contatti dei clienti dallo stesso genericamente rappresentati nell'atto di citazione, né l'effettiva pubblicazione di annunci di noleggio in riviste specializzate. Non avendo pertanto l'attore assolto all'onere sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. circa la sussistenza di concrete occasioni di guadagno poi sfumate la domanda in tal senso avanzata va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo alla natura ed alla complessità della causa, al valore della controversia (in ragione del decisum) ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, sì come liquidate con separato decreto, vanno in via definitiva poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 2054/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.850,00, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
pagina 6 di 7 R.G. n. 2054/2016
- condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice, Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.786,00 di cui € 786,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Gianpiero
Picciolo, dichiaratosi antistatario (cfr. comparsa conclusionale);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 24.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 7 di 7