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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice IV Lo BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 17/12/2025 nel procedimento portante il n.
1135 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Serse Federico Zunino parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Vicentini e Giulio D'Aloi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/09/2025 la ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, l' deduceva che medio tempore la CP_1
Commissione Medica Superiore aveva riconosciuto in autotutela il beneficio richiesto sin dal 28/03/2025, sicchè concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di discussione, avendo l' provveduto in via amministrativa al riconoscimento del CP_2 requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della prestazione con decorrenza dal
28/03/2025, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
1 Le spese di lite vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, secondo la CP_1 liquidazione di cui al dispositivo, con il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del DM 55/2014 nella misura del 10%, in considerazione del limitato numero dei collegamenti ipertestuali, peraltro relativi a documenti di esigue dimensioni, in quanto l'accertamento del diritto è avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso e in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, dichiara cessata la materia contendere.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.870, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 17/12/2025
Il Giudice
IV Lo BE
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