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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3957 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 04.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alberto Raffadale per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parini per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 04.11.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione, notificato il 19.11.2018, proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1180/2018 – R.G. 3027/2018, emesso in favore di dal Tribunale Civile di Termini Imerese in data 4.10.2018, con il quale gli Controparte_1 era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.342,36, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 540,00 per onorari e € 146,00 per esborsi, a titolo di saldo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data
24.02.2005 con la società COMPASS S.p.a., per l'importo di € 10.213,44, registrato al n.
4670435.
Premetteva l'attore opponente che, contrariamente a quanto riportato nel ricorso monitorio, dove si faceva riferimento a n. 48 rate mensili di € 212,78, il rimborso del finanziamento di € 10.213,44 era stato stabilito in 48 rate mensili di € 301,36, regolato al
TAN del 18,25% e al TAEG del 19,86%.
Nel merito, rilevava l'usurarietà dei tassi previsti in contratto, deducendo che il tasso
TAEG applicato al rapporto contrattuale, comprensivo delle spese assicurative, era superiore al tasso soglia usura previsto all'epoca, pari a 20,43%.
Infine, deduceva la carenza di adeguata prova del credito azionato, rilevando l'assoluta mancanza, nella produzione di parte ricorrente, del contratto di finanziamento sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la rideterminazione delle somme ingiunte per illegittimità delle clausole pattuative di interessi, spese e commissioni, affette da usurarietà; con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riportandosi alla documentazione già prodotta nel procedimento monitorio, tra cui il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore ingiunto con COMPASS S.p.a. in data
24.2.2005, e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., invocava la piena validità probatoria di tali documenti sia in sede monitoria, sia in questa sede.
In relazione alla legittimazione attiva, precisava che il credito derivante dal contratto n.
4670435 fosse stato oggetto di diverse cessioni: prima da Compass S.p.a. a
[...] il 22 gennaio 2007, poi da a il 13 CP_2 Controparte_2 Controparte_3 novembre 2007, e infine da a il 9 luglio 2013. Controparte_3 Controparte_1
Tanto premesso in punto di legittimazione, la società opposta contestava l'eccezione di usurarietà degli interessi, sottolineando il rispetto del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, che per il trimestre di riferimento (1° gennaio – 31 marzo 2005) era pari al 20,43% (T.E.G.M. 13,62% + 50%), rispetto al TAEG applicato, pari al 19,86%, e così inferiore.
Chiedeva, dunque, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 30.05.2021, emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e parte opponente veniva onerata dell'esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda. Con ordinanza del 28.12.2021, preso atto del mancato esperimento della procedura di mediazione e richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema a Sezioni
Unite secondo cui “l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta”, il
Giudice assegnava nuovamente alle parti il termine di giorni quindici, decorrenti dal
10.01.2022, per l'avvio del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e rinviava all'udienza del 04.05.2022.
Alla predetta udienza, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 19.10.2022, veniva rigettata la richiesta di espletamento della ctu, pure formulata dall'attore opponente, e il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.2023, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del
4.11.2024, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n° 1180/2018 proposta da Parte_1
è infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si
[...] diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
l'emissione, nei confronti di , dell'ingiunzione di pagamento de Parte_1 qua, per la somma € 5.342,36, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale della somma complessiva di
€ 10.213,44, stipulato dall'opponente con Compass S.p.a. in data 24.02.2005.
Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo ad
[...]
per vero non messa in discussione dall'attore opponente, il tribunale rileva la CP_1 piena legittimazione attiva della società ricorrente, tenuto che risulta documentata la serie di cessioni dal contraente originario, Compass S.p.a., fino all'odierna società opposta (cfr. all.
n. 3 del fascicolo monitorio).
A fondamento della pretesa creditoria, ha, altresì, prodotto il contratto Controparte_1 di finanziamento n. 4670435 e l'estratto conto contenente la lista movimenti della società originaria titolare del credito, Compass S.p.a., già in sede monitoria (cfr. all.ti nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio), a dispetto di quanto sostenuto dall'attore in citazione e ribadito, da ultimo, nella comparsa conclusionale.
L'attore, invece, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni, per vero del tutto generiche, proposte, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., non prodotta.
Quanto all'eccepita usurarietà del tasso di interesse applicato in contratto, anch'essa del tutto generica, non è superfluo ribadire la costante giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova, sulla scorta della quale: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(cfr. Cass. Sezioni Unite n.19597/2020).
Nel caso di specie, parte opponente non solo non ha compiutamente motivato la doglianza, del tutto generica già in punto di allegazione, ma non ha offerto alcun elemento a supporto della stessa.
Doglianza, in ogni caso, da ritenersi del tutto infondata, senza alcuna necessità di ausilio di ctu, tenuto conto che il tasso applicato al contratto di finanziamento è pari a 19,86 %, inferiore al tasso soglia di riferimento applicabile al rapporto, pari al 20,43%.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve essere rigettata. Parte_1
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna di parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate CP_1 ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 2.600,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1180/2018 (R.G. n. 3027/2018) emesso in data 4.10.2018; condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 delle spese relative al presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3957 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 04.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alberto Raffadale per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parini per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 04.11.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione, notificato il 19.11.2018, proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1180/2018 – R.G. 3027/2018, emesso in favore di dal Tribunale Civile di Termini Imerese in data 4.10.2018, con il quale gli Controparte_1 era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.342,36, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 540,00 per onorari e € 146,00 per esborsi, a titolo di saldo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data
24.02.2005 con la società COMPASS S.p.a., per l'importo di € 10.213,44, registrato al n.
4670435.
Premetteva l'attore opponente che, contrariamente a quanto riportato nel ricorso monitorio, dove si faceva riferimento a n. 48 rate mensili di € 212,78, il rimborso del finanziamento di € 10.213,44 era stato stabilito in 48 rate mensili di € 301,36, regolato al
TAN del 18,25% e al TAEG del 19,86%.
Nel merito, rilevava l'usurarietà dei tassi previsti in contratto, deducendo che il tasso
TAEG applicato al rapporto contrattuale, comprensivo delle spese assicurative, era superiore al tasso soglia usura previsto all'epoca, pari a 20,43%.
Infine, deduceva la carenza di adeguata prova del credito azionato, rilevando l'assoluta mancanza, nella produzione di parte ricorrente, del contratto di finanziamento sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la rideterminazione delle somme ingiunte per illegittimità delle clausole pattuative di interessi, spese e commissioni, affette da usurarietà; con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riportandosi alla documentazione già prodotta nel procedimento monitorio, tra cui il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore ingiunto con COMPASS S.p.a. in data
24.2.2005, e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., invocava la piena validità probatoria di tali documenti sia in sede monitoria, sia in questa sede.
In relazione alla legittimazione attiva, precisava che il credito derivante dal contratto n.
4670435 fosse stato oggetto di diverse cessioni: prima da Compass S.p.a. a
[...] il 22 gennaio 2007, poi da a il 13 CP_2 Controparte_2 Controparte_3 novembre 2007, e infine da a il 9 luglio 2013. Controparte_3 Controparte_1
Tanto premesso in punto di legittimazione, la società opposta contestava l'eccezione di usurarietà degli interessi, sottolineando il rispetto del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, che per il trimestre di riferimento (1° gennaio – 31 marzo 2005) era pari al 20,43% (T.E.G.M. 13,62% + 50%), rispetto al TAEG applicato, pari al 19,86%, e così inferiore.
Chiedeva, dunque, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 30.05.2021, emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e parte opponente veniva onerata dell'esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda. Con ordinanza del 28.12.2021, preso atto del mancato esperimento della procedura di mediazione e richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema a Sezioni
Unite secondo cui “l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta”, il
Giudice assegnava nuovamente alle parti il termine di giorni quindici, decorrenti dal
10.01.2022, per l'avvio del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010 e rinviava all'udienza del 04.05.2022.
Alla predetta udienza, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 19.10.2022, veniva rigettata la richiesta di espletamento della ctu, pure formulata dall'attore opponente, e il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.10.2023, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del
4.11.2024, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n° 1180/2018 proposta da Parte_1
è infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si
[...] diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
l'emissione, nei confronti di , dell'ingiunzione di pagamento de Parte_1 qua, per la somma € 5.342,36, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale della somma complessiva di
€ 10.213,44, stipulato dall'opponente con Compass S.p.a. in data 24.02.2005.
Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo ad
[...]
per vero non messa in discussione dall'attore opponente, il tribunale rileva la CP_1 piena legittimazione attiva della società ricorrente, tenuto che risulta documentata la serie di cessioni dal contraente originario, Compass S.p.a., fino all'odierna società opposta (cfr. all.
n. 3 del fascicolo monitorio).
A fondamento della pretesa creditoria, ha, altresì, prodotto il contratto Controparte_1 di finanziamento n. 4670435 e l'estratto conto contenente la lista movimenti della società originaria titolare del credito, Compass S.p.a., già in sede monitoria (cfr. all.ti nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio), a dispetto di quanto sostenuto dall'attore in citazione e ribadito, da ultimo, nella comparsa conclusionale.
L'attore, invece, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni, per vero del tutto generiche, proposte, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., non prodotta.
Quanto all'eccepita usurarietà del tasso di interesse applicato in contratto, anch'essa del tutto generica, non è superfluo ribadire la costante giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova, sulla scorta della quale: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(cfr. Cass. Sezioni Unite n.19597/2020).
Nel caso di specie, parte opponente non solo non ha compiutamente motivato la doglianza, del tutto generica già in punto di allegazione, ma non ha offerto alcun elemento a supporto della stessa.
Doglianza, in ogni caso, da ritenersi del tutto infondata, senza alcuna necessità di ausilio di ctu, tenuto conto che il tasso applicato al contratto di finanziamento è pari a 19,86 %, inferiore al tasso soglia di riferimento applicabile al rapporto, pari al 20,43%.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve essere rigettata. Parte_1
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna di parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate CP_1 ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 2.600,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1180/2018 (R.G. n. 3027/2018) emesso in data 4.10.2018; condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 delle spese relative al presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci