Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 31.3.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 2478/2023 tra:
(c.f. e iscr. Reg. Impr. Roma 13032990155; P. Parte_1
IVA , in persona del procuratore speciale con poteri di P.IVA_1
rappresentanza Avv. con sede legale a Fiumicino Controparte_1
(RM), Via Pier Paolo Racchetti n. 1, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dagli Avvocati Pietro Ferraris (C.F.
; PEC fax 02/76008202) C.F._1 Email_1
ed Enzo Robaldo (C.F. ; PEC C.F._2
presso lo Studio degli stessi a Milano, Piazza E. Duse n. 4.
-APPELLANTE -
CONTRO
con Sede Legale in alla Via Gian Controparte_2 Pt_1
Francesco Malipiero n. 76 (C.F. e P. IVA: , in persona del P.IVA_2
Procuratore con poteri di rappresentanza in sede giudiziale OR
SI (C.F.: ), in forza di Procura Per_1 CodiceFiscale_3
rilasciata dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore
OR (C.F.: ) per Atto a Controparte_3 CodiceFiscale_4
rogito Notaio in Avv. Salvatore Saltarelli in data 17/02/2023 Pt_1
(Rep. n. 1833; Racc. n. 1460), elettivamente domiciliata in alla Via Pt_1
A. Mordini n. 14 presso lo Studio dell'Avv. NG AN (C.F.:
) dal quale è rappresentata e difesa giusta CodiceFiscale_5
Procura rilasciata in data 22/06/2023
-APPELLATA –
Controparte_4
-
[...] [...]
(P. I.V.A.: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
suo preposto e legale rappresentante in Italia Sig. Controparte_6
corrente in 20147 Milano MI, Via Lorenteggio n. 240, elettivamente domiciliata in 00196 Roma RM, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv. Filippo Sciuto del Foro di (C.F.: Pt_1
pag. 2/14 indirizzo di posta elettronica certificata C.F._6
e numero telefax 06 32500456) Email_3
che la rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina contenuta nella comparsa di costituzione, in via disgiunta, con l'Avv.
Carlo Scofone del Foro di Genova.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6346/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(da ora semplicemente , ha impugnato la sentenza n.
[...]
6346/2023 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda di risoluzione del contratto e di conseguente risarcimento del danno proposta dalla nei suoi confronti, nonché sulla Controparte_2
domanda riconvenzionale proposta dalla stessa appellante, ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
pag. 3/14 - accoglie la domanda proposta da per Controparte_2
l'effetto:
• dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data
10/4/2017 per inadempimento di Parte_1
• condanna al pagamento, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad € 98.244,00 oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di
[...]
CP_2
- condanna alla rifusione delle spese Parte_1
di giudizio sostenute da che liquida in Controparte_2
complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre € 1.214,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
a) Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione di legge (articoli 1453, 1463, 1464, 1467, 2697 del codice civile;
articoli
106, del D. Lgs. n. 50/2016; articolo 188 del D. Lgs. n. 152/2006; articolo
97 della Costituzione), disposizioni di contratto e di lex spe-cialis, e per contraddittorietà, perplessità, difetto di motivazione e di istruttoria per omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
b) Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione di legge (articoli 1453, 1453, 1456, 1463, 1464, 1467, 2697 del co-dice civile;
articoli 106, del D. Lgs. n. 50/2016, 2 della L. n. 37/1973, 6 della
L. n. 537/1993, articoli 115 e 256 del D. Lgs. n. 163/2006; articolo 188
pag. 4/14 del D. Lgs. n. 152/2006; articolo 97 della Costituzione) disposizioni di contratto e di lex specialis, e per contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria per omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
c) Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applica- zione di legge (articoli 1453, 1454, 1456 e 2697 del codice civile;
articoli
106, 107 e 108, del D. Lgs. n. 50/2016, articolo 97 della Costituzione), disposizioni di contratto e di lex specialis, e per contraddittorietà, omessa pronuncia, difetto di motivazione e di istruttoria per omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
d) Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applica- zione di legge (articoli 1223, 1225, 1226, 1227, 1453, 1463, 1464,
1467, 2697 del codice civile;
art. 32 del D.P.R. n. 207/2010; articolo 97 della Costituzione), disposizioni di contratto e di lex specialis, e per contraddittorietà, perplessità, difetto di motivazione e di istruttoria per omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
e) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata in primo grado da tesa a conseguire il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento di
, e riproposizione di questa domanda. CP_2
f) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato il venir meno del diritto alla garanzia per violazione e falsa applicazione di legge
(articoli 103 del D. Lgs. n. 50/2016, articolo 97 della Costituzio-ne), disposizioni di contratto e di lex specialis, e per contraddittorietà, omessa pronuncia, difetto di motivazione e di istruttoria per omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
pag. 5/14 Sulla base di detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per tutti i motivi sopra esposti, previa concessione di idonee misure cautelari nel senso illustrato nel punto VII.-, riformare integralmente l'appellata sentenza n. 6346/2023 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate da e accogliere le domande Controparte_2
formulate da dinanzi al Tribunale che, per Parte_1
comodità, vengono di seguito riportate: nel merito:
- rigettare le domande di poiché inammissibili ed Controparte_2
infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare o, in subordine, pronunciare, l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 10 aprile 2017 da e in ragione del Parte_1 Controparte_2
grave inadempimento imputabile esclusivamente a Controparte_2
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare Controparte_2
tenuta a risarcire tutti i danni subiti e subendi da Parte_1
in conseguenza del predetto inadempimento, danni quantificati,
[...]
allo stato, nell'importo di Euro 319.012,93, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- in via riconvenzionale, condannare al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Parte_1
in conseguenza del predetto inadempimento e quantificati, allo
[...]
stato, nell'importo di Euro 319.012,93, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
pag. 6/14 in ogni caso:
- condannare alla rifusione, a favore di Controparte_2 [...]
di spese, competenze, diritti ed onorari del presente Parte_1
giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso Controparte_2
gravame, ha a sua volta così concluso:
“Rigettare l'Appello e confermare la Sentenza n. 6346/2023 emessa in data 06-12-20/04/2023 dal Tribunale di Roma, Diciassettesima Sezione
Civile – Sezione Specializzata in materia di imprese, Giudice Relatore
Dr.ssa Stefania Garrisi, e per l'effetto, confermare la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, della somma di Euro 98.244,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione, con decorrenza dal 19/07/2017, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della Sentenza di primo grado fino al dì dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Si è altresì costituita anche la
[...]
Controparte_7
la quale, a sua
[...]
volta, nel contestare il gravame, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma:
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
pag. 7/14 − previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− respinga, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello avversario confermando integralmente la sentenza impugnata n. 6346/2023;
in ogni caso:
− in accoglimento delle domande attoree, accerti e dichiari la risoluzione del contratto di appalto garantito per grave inadempimento di o comunque, in subordine, l'insussistenza Parte_1
ovvero non imputabilità in capo alla per eccessiva Controparte_2
onerosità sopravvenuta, dell'inadempimento contestato da Parte_1
nella comunicazione di risoluzione del 19.07.2017;
[...]
− accerti e dichiari la insussistenza del diritto di Parte_1
ad incamerare la polizza fideiussoria n. 2158558 emessa dalla
[...]
esponente, in assenza di inadempimento in capo all'attrice
[...]
e/o in ragione della infondatezza della pretesa creditoria CP_2
addotta da a fondamento dell'escussione della Parte_1
polizza;
− accerti e dichiari in ogni caso, ove non riconosciuta la natura accessoria della polizza escussa, la sussistenza in capo al garante del diritto di sollevare le eccezioni c.d. "letterali" nonché l'eccezione di abusività dell'escussione (exceptio doli) e la sussistenza, nel caso di specie, del fondamento di dette eccezioni;
− in subordine: accerti e dichiari l'intervenuto svincolo della polizza, per legge e per contratto, in misura pari al 6.30% del suo originario pag. 8/14 importo, o comunque nella diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa, limitando all'importo residuo del massimale l'impegno di garanzia e comunque, in ogni caso, nei limiti del massimale stesso;
− con vittoria di spese e compensi professionali per i due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di
I.V.A. e C.P.A.”
Alla udienza del 26.11.2024 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha trattenuta la causa a sentenza.
L'appello è meritevole di accoglimento nei seguenti termini: il Tribunale nell'operare la ponderazione dei rispettivi dedotti inadempimenti delle controparti ha ritenuto prevalente quello di in quanto la stessa non avrebbe fornito la prova di avere adeguatamente differenziato i rifiuti che la società attrice si era impegnata a smaltire in discarica al prezzo concordato, sicchè quest'ultima sarebbe stata nella impossibilità di adempiere alla propria obbligazione stante il rifiuto allo smaltimento da parte della società e, inoltre, non Pt_3 CP_8
avrebbe acconsentito alla richiesta revisione del prezzo così da consentire alla appellata di non incappare nella eccessiva onerosità.
Viceversa, infatti, essa avrebbe dovuto svolgere la propria attività in perdita alla stregua del factum principis rappresentato dal sopraggiunto aumento tariffario imposto dalla Regione Lazio nel corso dello svolgimento del rapporto. ha impugnato la sentenza per lo stravolgimento da parte del
Giudice di prime cure del principio dell'onere della prova, atteso che sarebbe stato onere proprio della società appaltatrice fornire la prova pag. 9/14 che i rifiuti oggetto di smaltimento non rientrassero tra quelli previsti contrattualmente e che essa non si era mai curata neanche di esaminare i rifiuti oggetto di contratto in occasione della sua partecipazione al bando di gara e tanto meno ne aveva rifiutato la consegna nel corso della esecuzione, pur avendone la possibilità alla stregua dell'art. 3 della
“specifica tecnica”.
Inoltre, sarebbe stato preciso onere della stessa appaltatrice premunirsi di una soluzione alternativa per lo smaltimento in caso di problematiche che fossero eventualmente insorte con una delle società che si sarebbe dovuta occupare dello smaltimento. Nel caso di specie, pertanto, non poteva certamente essa lamentarsi del maggior prezzo preteso dalla società a si era successivamente rivolta e, tanto meno, della inoperatività della terza discarica pure indicata in occasione della partecipazione al bando ed alla relativa contrattualizzazione.
Da ultimo, era espressamente prevista per contratto la impossibilità per la appaltatrice di procedere alla sospensione unilaterale della attività di smaltimento e tanto meno di poter richiedere la revisione del prezzo di appalto e di avvalersi della disposizione dell'art. 1467 c.c..
Il motivo è fondato.
Ferma restando che è incontestabile che sarebbe stato onere della parte attrice assumere l'impegno contrattuale con solo dopo aver evidentemente esaminato l'oggetto stesso del contratto, ovvero la consistenza dei rifiuti che essa si impegnava a smaltire presso discariche dalla stessa individuate, in considerazione della sua professionalità essa avrebbe dovuto prevedere un adeguato margine di garanzia prima della effettuazione del ribasso che si è poi rivelato eccessivo rispetto anche al mutamento intervenuto del tariffario nel corso del rapporto.
pag. 10/14 Ne consegue che è evidente che il rischio di impresa non poteva che ricadere necessariamente sulla stessa appaltatrice.
Dalla documentazione in atti, non emerge che i rifiuti da smaltire non rientrassero tra quelli contrattualizzati, essendo semplicemente emerso dalla relazione della società
[...]
la sua impossibilità allo smaltimento per mancanza Parte_4
di mezzi adeguati per cui sarebbe stato necessario un trattamento di tipo diverso in relazione alla particolarità dei rifiuti da smaltire.
Né l'aumento del tariffario può ritenersi talmente rilevante da poter incidere in modo talmente consistente sul valore dell'appalto da giustificare la sussistenza di una eccessiva onerosità del contratto stipulato dalle parti.
Al riguardo, peraltro, non va trascurato che all'art. 2 del capitolato speciale di appalto era espressamente previsto e pattuito che “non è ammessa la revisione dei prezzi e non è prevista la possibilità per l'appaltatore della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.”
Dunque, anche a voler ritenere sopravvenuto l'aumento dei prezzi, giammai la appaltatrice avrebbe potuto comunque sospendere la sua attività che avrebbe dovuto piuttosto proseguire, salva poi la possibilità di adire per la propria tutela l'A.G. competente per ottenere una eventuale pronuncia di condanna di alla revisione dei prezzi come richiesto, anche in maniera esorbitante rispetto allo stesso nuovo tariffario regionale.
Difettavano, pertanto, i presupposti legittimanti la sospensione della esecuzione dell'appalto anche ai sensi dell'art. 1461 c.c., non essendovi il pericolo per la creditrice di non conseguire dalla controparte la pag. 11/14 controprestazione in denaro e ciò, tanto più in ragione della natura di pubblico servizio che la società era incaricata di svolgere.
A tale inadempimento, in modo inevitabile è conseguita la risoluzione del contratto da parte di che ha, pertanto, anche il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che vanno rapportati al differenziale tra quanto avrebbe pagato alla controparte in base al contratto e per il periodo restante e quanto, invece, essa ha dovuto versare alla società che è stata incaricata del servizio all'esito del nuovo bando di gara, essendo risultato infruttuoso ogni tentativo di individuazione di altra ditta disponibile in via d'urgenza.
Orbene, è documentato che all'esito della nuova gara, il corrispettivo versato è stato pari ad € 144,78 per tonnellata rispetto al precedente prezzo, con un differenziale di € 19,83 per tonnellata.
Il periodo di tempo in cui è stata costretta a sopportare questo maggiore costo è pari a 31 mesi (da ottobre 2017, data in cui altri operatori hanno incominciato a svolgere il servizio, sino al 30 aprile
2020, data di scadenza dell'originario contratto risolto in danno).
Considerata, altresì, una media di rifiuti smaltiti di 500 tonnellate mensili come emerge dalla documentazione offerta in giudizio da relativamente ai precedenti periodi, il danno complessivamente patito può dirsi effettivamente ammontante ad € 307.365,00, pressochè pari alla intera polizza che non risulta essere stata incassata.
A detta somma va aggiunta anche l'ulteriore somma di € 11.147,93 per le spese documentalmente sostenute da per la procedura di urgenza per la individuazione di altra impresa per la ripresa dei lavori di smaltimento e per la nuova gara di appalto.
pag. 12/14 Il tutto, quindi, per complessivi € 319.012,93 a cui vanno aggiunti la rivalutazione della domanda dalla data della risoluzione alla presente sentenza e agli interessi dalla medesima data al soddisfo.
Ne consegue, anche la piena legittimità della escussione della polizza come peraltro già riconosciuto in sede cautelare dal Tribunale di Roma, sempre esclusa la percentuale del 6,30% in considerazione del periodo di effettivo svolgimento dell'appalto da parte della appaltatrice con l'ovvio svincolo della polizza stessa per il corrispondente importo, così restando la stessa vincolata per complessivi € 282.482,50.
Passando al regime delle spese, esse seguono la soccombenza con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio e vanno poste a carico della società appellata come da dispositivo.
Possono essere invece interamente compensate tra l'appellante e la compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 6346/23 del Tribunale di Roma proposto da Parte_1
così provvede:
[...]
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte nei confronti della appellante dalla società
Controparte_2
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del Parte_1
contratto di appalto sottoscritto in data 10 aprile 2017 da Parte_1
e in ragione del grave
[...] Controparte_2
inadempimento imputabile esclusivamente a Controparte_2
pag. 13/14 - accerta e dichiara tenuta a risarcire tutti i danni Controparte_2
subiti da in conseguenza del predetto Parte_1
inadempimento che si quantificano in € 319.012,93, oltre rivalutazione dalla data della risoluzione alla presente sentenza ed agli interessi legali dalla medesima data al soddisfo.
Condanna la società appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, come da sentenza impugnata in € 14.103,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al secondo, in € 20.199,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze con riferimento alla Compagnia assicuratrice.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 14/14