Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1960 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
( con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARABELLI LAURA
nei confronti di
) contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni: la ricorrente: come da verbale di udienza;
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2024 , premesso di aver contratto in Parte_1
data 4 settembre 2004 matrimonio con e di aver cessato la Controparte_1
convivenza da circa quattro anni, chiedeva la pronuncia di separazione, l'affido condiviso della figlia con collocazione presso essa ricorrente, la conseguente Per_1
assegnazione della casa coniugale ed un contributo per il mantenimento della prole di
Euro 400 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nella contumacia del resistente, all'udienza dell'8 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.
***
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corso di causa, il thema decidendum deve essere circoscritto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale di comune proprietà e al contributo di mantenimento per la ragazza.
All'udienza del 21 gennaio 2025 la ricorrente ha dichiarato di vivere nella casa coniugale, che è oggetto di esecuzione forzata, insieme alla figlia (studentessa Per_1
liceale) e al figlio (economicamente indipendente); di essere disoccupata anche a Per_2
causa di seri problemi depressivi;
di ricevere dal marito (anch'esso disoccupato, di recente sottoposto a TSO e di fatto mantenuto dal figlio ) Euro 100 quale metà Per_2 dell'Assegno Unico Universale ed Euro 500 quale intero importo del reddito di inclusione.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente con la quale convive la figlia maggiorenne ma non indipendente sotto il profilo economico. Per_1
Le condizioni di salute di entrambi i coniugi non sembrano consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa sì che il contributo di mantenimento a carico del resistente per la figlia deve essere parametrato sulla base dei sussidi pubblici attualmente Per_1
erogati e suddivisi nei termini riferiti dalla ricorrente. Orbene, atteso che quest'ultima riceve dal marito la complessiva somma di Euro 600, appare equo un contributo Euro
350 oltre la metà delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
e ciò con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La natura e la peculiarità del procedimento consentono di dichiarare non ripetibili le spese processuali mentre l'onorario della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, verrà liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il tribunale di Ferrara pronuncia la separazione personale del coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Assegna alla ricorrente la casa coniugale affinché la abiti con la figlia Per_1
maggiorenne, ma non indipendente sotto il profilo economico.
Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di Euro 350 oltre a Per_1
pagina 2 di 3 rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Ferrara, 8 maggio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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