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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16948 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 76106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
Tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.,
, Parte_1
, Parte_2
tutti rappresentati e difesi dall' avv. Riccardo Coppotelli del foro di Frosinone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Via Ciavattino n 10, 03012 Anagni
(FR), giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attori opponenti
Contro
(già , la quale agisce in nome e per conto di CP_1 Controparte_2 CP_3
(in forza di procura speciale per atto del notaio di Roma del 12/04/12 al n.
[...] Persona_1
11690 serie 1T), in persona del Direttore Generale, Dott. (in forza dei poteri Controparte_4
conferitigli con delibera del C.d.A. di del 19/12/11), rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta separata procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (D.I. n. 18970/2022
– R.G. n. 61078/2022) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dall'avv.
1 SC SE, elettivamente domiciliata presso il suo studio
[...]
in Roma, sito in via Barberini, n. 47 – 00187; Controparte_5
- convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI: come da verbale del 23.07.2025.
In decisione all'udienza del 23.07.2025, con la concessione dei termini di legge previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta, ha richiesto ed ottenuto dal Parte_3
Tribunale Civile di Roma il decreto ingiuntivo n. 18970/2022 pubblicato il 03.11.2022 nel procedimento N.R.G. 61078/2022, con il quale si ingiunge di pagare a Pt_1 [...]
la somma di € 85.380,47, Parte_1 Parte_4 oltre gli interessi come da domanda e spese del monitorio.
Detto importo è stato richiesto a titolo di regresso per il pagamento effettuato da a CP_2
seguito della escussione da parte dell'Organismo GE di tre polizze fideiussorie stipulate a garanzia degli obblighi assunti dalla e per le quali si erano coobbligati in Parte_1
via solidale con la contrante, e Parte_1 Parte_2
Le parti ingiunte hanno proposto opposizione chiedendo, previa reiezione della eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo;
di revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato ed illegittimo con conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente di giudizio.
A fondamento delle proprie pretese le opponenti hanno sostenuto il comportamento scorretto di AG nell'effettuare i controlli avvalendosi di verbali “pazzi” redatti da e, al fine di rilevare tale condotta lesiva, ha richiesto di essere autorizzata a CP_6
chiamare in causa il Controparte_7
Si è costituita in giudizio la contestando le deduzioni avversarie e chiedendo in via CP_2 preliminare di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di rigettare la chiamata in causa del nel merito, di Controparte_7 rigettare l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia il decreto ingiuntivo e, pertanto, confermare che gli opponenti sono debitori in solido di per CP_2
2 l'importo di € 85.380,47 oltre interessi moratori maturati e maturandi ex D. Lgs. 231/02, con decorrenza dalla data del pagamento effettuato da al beneficiario fino al CP_3 saldo ovvero in via di mero subordine del diverso importo risultante in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La ha sostenuto di avere diritto al regresso di quanto versato poiché le polizze CP_2
escusse sono da ritenersi contratti autonomi di garanzia, il pagamento, infatti, è dovuto “a prima richiesta”, senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale. Le doglianze degli opponenti riguarderebbero GE e sarebbero inopponibili a CP_2
Con ordinanza del 31.05.2023 il Giudice ha autorizzato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 18970/2022 ed ha rigettato la richiesta di chiamata del
[...]
rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Controparte_7
Successivamente, all'udienza del 23.07.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche.
L'opposizione non può essere accolta.
Risulta provato che in costanza di validità della garanzia e a seguito della CP_3
richiesta di escussione di pagamento da parte del beneficiario GE (documenti 2, 5, 8 del fascicolo monitorio), ha versato, in adempimento delle proprie obbligazioni, in data
22.11.2022 le somme di € 18.791,94 (doc. 3 fascicolo monitorio), € 8.565,00 (doc. 6 fascicolo monitorio), € 58.023,53 (doc. 9 fascicolo monitorio), rispettivamente alle Polizze n.
5698.00.27.2799677193 (doc. 1 fascicolo monitorio), n. 5698.00.27.2799700294 (doc. 4 fascicolo monitorio), n. 5698.00.27.2799705962 (doc. 7 fascicolo monitorio).
Risulta che lo svincolo effettuato da GE in data 15.12.2021 è riferito ad una diversa polizza la n. 2799682492.
L'obbligo del fideiussore di prestare la garanzia deve essere adempiuto dal momento della richiesta di escussione in ragione delle disposizioni delle condizioni generali di assicurazione secondo cui:
«art. 2 – Il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo GE sarà effettuato dal
Fideiussore a prima semplice richiesta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'Organismo Pagatore GE alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il
Contraente nel frattempo sa stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali
3 ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente;
art. 3 – La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 cod. civ., e di quanto agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242- 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il
Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Organismo Pagatore
GE».
Appare condivisibile che la garanzia debba qualificarsi come autonoma perché impone il pagamento a prima richiesta e non consente al garante di far valere nei confronti del garantito alcun tipo di eccezione.
Sul punto, si veda, la recente Ordinanza della Cass. civ., Sez. I, del 20.03.2024, n. 7420, che ha precisato: «Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla (cfr. Cass. n. 2464/2004, n. 10652/2008, n. 371/2018, n. 9071/2023)».
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, oppure, di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, così ancora una volta confermando che, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione
è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia stessa, insito allorquando viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (Cfr.
Cass. 17/06/2013, n. 15108).
L'autonomia della garanzia fideiussoria è la caratteristica peculiare di tale figura di fidejussione, che si distingue da quella ordinaria per la carenza dell'elemento dell'accessorietà
(Cass. 07.01.2004 n. 52; Cass. n. 10637/02), con conseguente preclusione per il fideiussore
4 di far valere le eccezioni relative all'obbligazione principale, ivi comprese l'invalidità e l'estinzione della stessa (Cass. n. 11368/02).
Alla luce delle disposizioni contrattuali già menzionate e della natura giuridica delle stesse, era tenuta a rendere la prestazione in favore di GE a semplice richiesta e senza CP_2 poter formulare eccezioni relative al rapporto principale garantito, nulla valendo, in questa sede, le doglianze sulle modalità di redazione dei verbali contenenti gli esiti delle verifiche effettuate da CP_6
Va rimarcato che la controversia inerente all'accertamento della ricorrenza e della misura del debito garantito non vale ad integrare l'exceptio doli, fatta valere nel caso di specie dagli opponenti. A tal riguardo, si richiama la pronuncia n. 30509/2019, sez. III, Corte di
Cassazione: «l'exceptio doli generalis seu praesentis, da intendersi come limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario, richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito. L'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98) o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire;
con l'ulteriore precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale».
Con riguardo all'azione di regresso avanzata da si evidenzia che l'art. 7 delle CP_2
Condizioni Generali di Polizza, prevede: «Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Fideiussore, a semplice richiesta, quanto dallo stesso pagato all'Organismo Pagatore GE per capitale, interessi e spese rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.».
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che era tenuta ad effettuare i CP_3
pagamenti in favore di AG e può agire in regresso delle somme.
5 Ne consegue l'infondatezza della opposizione.
Ritenuta provata la sussistenza del credito, va confermato il decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1 Parte_1
Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione e conferma, nei confronti di Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 18970/2022
[...] Parte_1 Parte_4 pubblicato il 03.11.2022 nel procedimento N.R.G. 61078/2022;
- condanna e Parte_1 Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore di (già Parte_2 CP_1 CP_2
, la quale agisce in nome e per conto di delle spese di giudizio che si
[...] CP_3
liquidano complessivamente in € 7.052,00, per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 02.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
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