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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2023
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, all'udienza del 17.12.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 447, 429, 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1584/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Carnovale, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Teramo, Via del Castello n. 42 giusta procura in atti
APPELLANTE contro
, in persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Teramo, Controparte_1
C.so S. Giorgio n. 17
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte avverso la sentenza n. 127/2023, pubblicata dal Giudice di Pace di Teramo, in data 20.2.2023
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello conveniva in giudizio, avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, la , rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, previa sospensione della esecutività del provvedimento impugnato e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di che in narrativa:
1. dichiarare nulla la sentenza n.127/2023 del Giudice di Pace di Teramo per i motivi indicati in narrativa;
2. per l'effetto accogliere l'opposizione proposta dall'appellante al verbale di contestazione n. 320322030 dell'11 ottobre 2022, redatto dai Carabinieri della Compagnia di Giulianova ed al conseguente verbale di sequestro dell'autovettura Mini Cooper tg.
PB9474CT, intestata alla ditta individuale “ ”;
3. condannare Parte_1
l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari dei due gradi di Giudizio”.
Nessuno si costituiva per la parte appellata.
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la parte appellante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'emissione di provvedimento di annullamento in autotutela del verbale opposto.
***
Letti gli atti relativi al giudizio de quo e rilevato che le parti hanno dato atto dell'intervenuta soddisfazione del credito vantato da parte attrice deve dichiararsi la
“cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che la parte appellante ha dichiarato e dimostrato l'intervenuto pagina 3 di 4 annullamento del verbale impugnato, dando peraltro atto della concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, osserva il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della richiesta espressa in tal senso dallo stesso appellante.
In ragione delle predette circostanze, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1584/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, all'udienza del 17.12.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 447, 429, 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1584/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Carnovale, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Teramo, Via del Castello n. 42 giusta procura in atti
APPELLANTE contro
, in persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Teramo, Controparte_1
C.so S. Giorgio n. 17
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte avverso la sentenza n. 127/2023, pubblicata dal Giudice di Pace di Teramo, in data 20.2.2023
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello conveniva in giudizio, avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, la , rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, previa sospensione della esecutività del provvedimento impugnato e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di che in narrativa:
1. dichiarare nulla la sentenza n.127/2023 del Giudice di Pace di Teramo per i motivi indicati in narrativa;
2. per l'effetto accogliere l'opposizione proposta dall'appellante al verbale di contestazione n. 320322030 dell'11 ottobre 2022, redatto dai Carabinieri della Compagnia di Giulianova ed al conseguente verbale di sequestro dell'autovettura Mini Cooper tg.
PB9474CT, intestata alla ditta individuale “ ”;
3. condannare Parte_1
l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari dei due gradi di Giudizio”.
Nessuno si costituiva per la parte appellata.
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la parte appellante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'emissione di provvedimento di annullamento in autotutela del verbale opposto.
***
Letti gli atti relativi al giudizio de quo e rilevato che le parti hanno dato atto dell'intervenuta soddisfazione del credito vantato da parte attrice deve dichiararsi la
“cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che la parte appellante ha dichiarato e dimostrato l'intervenuto pagina 3 di 4 annullamento del verbale impugnato, dando peraltro atto della concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, osserva il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della richiesta espressa in tal senso dallo stesso appellante.
In ragione delle predette circostanze, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1584/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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