1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale .
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 .
3. All' articolo 342, primo comma, del codice penale , le parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".
4. All' articolo 343, primo comma, del codice penale , le parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".