Art. 16.
Dopo l' art. 315 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
Art. 315-bis. (Ricusazione del perito). - Il perito puo', prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64.
Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito e' nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.
Dopo l' art. 315 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
Art. 315-bis. (Ricusazione del perito). - Il perito puo', prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64.
Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito e' nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.