Art. 2.
Limiti di eta'
1. L'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici e' consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore eta'.
Il divieto di cui al primo periodo non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 e' punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto. Gli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto sono altresi' sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi.
Limiti di eta'
1. L'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici e' consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore eta'.
Il divieto di cui al primo periodo non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 e' punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto. Gli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto sono altresi' sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi.