Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/01/2026, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14762/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14762 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Performance Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giuseppe Campanile, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Co0nferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Sicilia, Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Cook Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TI SI in Roma, viale Milizie 34;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023:
Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023:
annullamento Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023:
Annullamento D.D. Regione Marche n. 52/2023
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023:
Annullamento Decreto Regione Toscana 24681 del 14.12.2022 e ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023:
Annullamento determinazione della Direzione Generale Assessorato Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 24/2/2023:
Annullamento decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 29/3/2023:
Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Fvg e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Regione Toscana e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. EM AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
. Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 dispone che “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.”;
Considerato che, pertanto, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla base della richiamata normativa, è necessaria la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni ivi previste che, invece, nella fattispecie mancano;
Considerato, tuttavia, che la richiesta della declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte ricorrente può essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse da parte della stessa alla definizione nel merito del ricorso;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EM AG, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EM AG |
IL SEGRETARIO