TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/01/2026, n. 1502
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la normativa preveda la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento, la produzione in giudizio delle attestazioni da parte delle amministrazioni regionali sia necessaria. Tuttavia, la richiesta della ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, portando alla declaratoria di improcedibilità.

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    Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la normativa preveda la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento, la produzione in giudizio delle attestazioni da parte delle amministrazioni regionali sia necessaria. Tuttavia, la richiesta della ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, portando alla declaratoria di improcedibilità.

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    Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la normativa preveda la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento, la produzione in giudizio delle attestazioni da parte delle amministrazioni regionali sia necessaria. Tuttavia, la richiesta della ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, portando alla declaratoria di improcedibilità.

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    Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la normativa preveda la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento, la produzione in giudizio delle attestazioni da parte delle amministrazioni regionali sia necessaria. Tuttavia, la richiesta della ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, portando alla declaratoria di improcedibilità.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la normativa preveda la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento, la produzione in giudizio delle attestazioni da parte delle amministrazioni regionali sia necessaria. Tuttavia, la richiesta della ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, portando alla declaratoria di improcedibilità.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la normativa preveda la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento, la produzione in giudizio delle attestazioni da parte delle amministrazioni regionali sia necessaria. Tuttavia, la richiesta della ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, portando alla declaratoria di improcedibilità.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la normativa preveda la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento, la produzione in giudizio delle attestazioni da parte delle amministrazioni regionali sia necessaria. Tuttavia, la richiesta della ricorrente evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, portando alla declaratoria di improcedibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/01/2026, n. 1502
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1502
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo