Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2978
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella prodromica

    La Corte ha ritenuto che la cartella prodromica sia stata regolarmente notificata mediante procedura di cui all'art. 140 c.p.c. (compiuta giacenza) e che eventuali contestazioni sul merito degli atti prodromici dovessero essere sollevate tempestivamente.

  • Rigettato
    Violazione di legge, difetto di motivazione, decadenza e/o prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento fosse preceduta da numerose cartelle previamente notificate, interruttive dei termini di decadenza e prescrizione. Ha inoltre affermato che l'intimazione, assimilabile ad un avviso di mora, non impugnata nei termini, cristallizza il credito. L'ufficio ha ottemperato agli obblighi motivazionali e di indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Illegittimità delle maggiorazioni

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio abbia ottemperato a quanto previsto dalla normativa in materia di interessi e sanzioni, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2978
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2978
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo