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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2978/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6896/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170224296737 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017528282 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1283/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica da ADER il 4 gennaio 2025 dell' intimazione in oggetto – impugnando solo la parte relativa alla cartella in oggetto inerente la tassa auto dell' anno 2015- ,così come indicata nel ricorso.
Sosteneva che l'atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica della cartella prodromica in quanto non ritualmente notificata, inoltre per per violazione di legge , difetto di motivazione, decadenza e/o prescrizione , nonché illegittimita' delle maggiorazioni, chiedendo , pertanto, l'accoglimento del ricorso con annullamento dell' atto impugnato.
ADER e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o , in subordine, il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 29 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
ADER, agente della riscossione, nonché Regione Lazio hanno indicato nell' intimazione impugnata e nelle rispettive memorie difensive elementi satisfattivi ed idonei a permettere di comprendere le ragioni della pretesa erariale, laddove le eccezioni del ricorrente non sono utili a dimostrare l'infondatezza delle argomentazioni di parte resistente .
Nello specifico l' intimazione di pagamento è preceduta da numerose cartelle previamente notificate,(vd. documentazione allegata), peraltro separatamente impugnate e non impugnate, comunque interruttive dei termini di decadenza e prescrizione, compresa quella impugnata nel presente procedimento.
Trattasi nella fattispecie di atti direttamente imputabili all'agente della riscossione;
parte resistente ha ottemperato a quanto disposto dall'art.7 dello Statuto del contribuente , indicando le causali dell'importo in oggetto;
parimenti la motivazione è in linea all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' , con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15);parimenti ha sottolineato anche di recente la cristallizzazione del credito laddove , come nella fattispecie(Cass.,
35019/25) l'intimazione, assimilabile ad un avviso di mora, non sia impugnata nel termine di 60 giorni dalla notifica.
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto ad allegare copia della cartella prodromica notificata il 23 luglio 2018 mediante la procedura di cui all'art. 140 cpc(compiuta giacenza) (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alla cartella impugnata in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
La lieve entita' della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 29.01.2026 Il giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6896/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170224296737 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017528282 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1283/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica da ADER il 4 gennaio 2025 dell' intimazione in oggetto – impugnando solo la parte relativa alla cartella in oggetto inerente la tassa auto dell' anno 2015- ,così come indicata nel ricorso.
Sosteneva che l'atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica della cartella prodromica in quanto non ritualmente notificata, inoltre per per violazione di legge , difetto di motivazione, decadenza e/o prescrizione , nonché illegittimita' delle maggiorazioni, chiedendo , pertanto, l'accoglimento del ricorso con annullamento dell' atto impugnato.
ADER e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o , in subordine, il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 29 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
ADER, agente della riscossione, nonché Regione Lazio hanno indicato nell' intimazione impugnata e nelle rispettive memorie difensive elementi satisfattivi ed idonei a permettere di comprendere le ragioni della pretesa erariale, laddove le eccezioni del ricorrente non sono utili a dimostrare l'infondatezza delle argomentazioni di parte resistente .
Nello specifico l' intimazione di pagamento è preceduta da numerose cartelle previamente notificate,(vd. documentazione allegata), peraltro separatamente impugnate e non impugnate, comunque interruttive dei termini di decadenza e prescrizione, compresa quella impugnata nel presente procedimento.
Trattasi nella fattispecie di atti direttamente imputabili all'agente della riscossione;
parte resistente ha ottemperato a quanto disposto dall'art.7 dello Statuto del contribuente , indicando le causali dell'importo in oggetto;
parimenti la motivazione è in linea all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' , con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15);parimenti ha sottolineato anche di recente la cristallizzazione del credito laddove , come nella fattispecie(Cass.,
35019/25) l'intimazione, assimilabile ad un avviso di mora, non sia impugnata nel termine di 60 giorni dalla notifica.
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto ad allegare copia della cartella prodromica notificata il 23 luglio 2018 mediante la procedura di cui all'art. 140 cpc(compiuta giacenza) (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alla cartella impugnata in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
La lieve entita' della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 29.01.2026 Il giudice monocratico R.Roberti