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27 giugno 2023
27 giugno 2023
Art. 4. Clausole finanziarie 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.