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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 11 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13204 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa Bellezza, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Ercolano (NA) alla via Alessandro Rossi n. 42.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.1.2023 (rep. 37590), come da atti Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere già titolare di pensione cat. INV CIV
n. 07198803 decorrenza 1 settembre 2015 e che, a seguito di domanda di aggravamento del 25.11.2021, era stato inopinatamente riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità dal 34% al 73% ex D.L. 509/88 – 60%”, con decreto del 16.05.2022. Deduce che a seguito di ricorso giudiziario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 12904/2022, gli era stata riconosciuta una percentuale invalidante pari al 75 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dal 25.11.2021, con omologa dell'accertamento sanitario positivo in data 10.03.2024 con riconoscimento della prestazione assistenziale. Deduce quindi che, nelle more del giudizio de quo, in data 15.12.2023, l inviava CP_1 comunicazione di indebito per il periodo dal 01.12.2021 al 30.06.22 nella misura di € 2.408,70. Asserisce l'insussistenza dell'indebito tenuto conto del ripristino della prestazione in virtù dell'omologa giudiziaria di cui sopra nonché la sussistenza di un credito nei confronti dell' per il pagamento dei ratei maturati della prestazione dal 01.07.22 al 30.06.23. CP_1 CP_ Chiede pertanto accertare quanto sopra, con la condanna dell' al pagamento degli importi e per le causali dovute, come da conclusioni del ricorso.
- LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità ed in ogni caso l'inammissibilità del ricorso in mancanza di prova della prestazione percepita dall' , CP_2 nonché degli importi effettivamente ricevuti e dell'attualità della prestazione medesima. Deduce in ogni caso che con provvedimento di liquidazione del 16.4.2024 si era data esecuzione a quanto conseguente al decreto di Omologa Rg 12904/22, con riconoscimento di arretrati pari a euro 11.951,07, e con il recupero sulla somma liquidata della somma dell'assegno sociale percepito, a seguito di trasformazione della prestazione a titolo di invalidità civile per raggiungimento dell'età, dalla decorrenza (07/2023) al soddisfo dell'omologa (05/2024) pari alla somma di €. 6.116,14, asserendo l'avvenuta erogazione di tutte le somme dovute a seguito del ripristino della prestazione in godimento e specificando di non aver provveduto a recuperare l'indebito pari ad euro 2408,70.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'udienza 10 dicembre 2024 parte ricorrente, preso atto della CP_ deduzione dell' , ha evidenziato il mancato effettivo pagamento delle somme oggetto della liquidazione, quale differenza tra il maggior avere e quanto trattenuto per le causali CP_ dedotte, insistendo per la condanna dell' al pagamento della somma liquidata. Su CP_ istanza della difesa è stato concesso termine per la verifica dell'effettivo pagamento di quanto liquidato e la causa è stata rinviata all'odierna udienza.
All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. CP_ Deve preliminarmente rilevarsi che in seguito alla costituzione dell' è emersa la circostanza della avvenuta liquidazione da parte dell'Istituto previdenziale della prestazione oggetto della pretesa originariamente azionata con il ricorso. Dall'esame del modTE08 del CP_ 16.4.2024 versato in atti dalla difesa si evince, invero, la liquidazione dell'importo dovuto a titolo di assegno d'invalidità civile dal 1.12.2021 al 30.4.2024, per un importo complessivo pari a euro 11.951,18; risulta altresì la trattenuta su tale importo di quanto CP_ erogato dall' in favore del ricorrente, a titolo di assegno sociale, a decorrere dal 1.7.2023 e sino al 30.4.2024 per un importo pari a euro 6.116,14. CP_ Deve ritenersi che la predetta liquidazione da parte dell' appare congrua in relazione alle conseguenze di cui al decreto di omologa richiamato in ricorso e in virtù del quale risulta il diritto al ripristino della prestazione a titolo di assegno d'invalidità civile a decorrere dal 1.12.2021, nonché alla circostanza dell'avvenuto pagamento, da ritenersi documentato dai CP_ prospetti depositati dall' e non contestato da parte ricorrente, degli importi dovuti a titolo di assegno sociale a decorrere dal 1.7.2023, in conseguenza della trasformazione della prestazione . Deve, tuttavia, ritenersi che priva di riscontro probatorio è rimasta la circostanza dell'effettivo pagamento in favore del ricorrente dell'importo indicato nel mod TE08 di liquidazione pari a euro 5.834,93, quale differenza tra il maggior avere e quanto trattenuto per effetto del pagamento della prestazione a titolo di assegno sociale. L'onere probatorio del pagamento CP_ incombe al debitore che non ha fornito prova liberatoria. Deve, in particolare, che non risulta sufficiente ai fini in esame l'indicazione contenuta nel provvedimento liquidatorio circa le MODALITÀ DI PAGAMENTO secondo cui “ la prestazione viene posta in pagamento con accredito su libretto presso l'ufficio postale CORSO RESINA, 248, 80056 ERCOLANO”. A fronte della specifica contestazione circa il pagamento formulata da parte istante nella prima CP_ difesa utile dopo la costituzione dell' , l convenuto non ha fornito, neanche nel CP_2 termine all'uopo concesso con il rinvio dalla precedente udienza del 10 dicembre 2024, la prova dell'effettivo pagamento ovvero della adozione di modalità di messa a disposizione dell'importo liquidato del creditore tali da determinate la mora credendi, Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al pagamento della predetta somma, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa se maggiore per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo. CP_ La condotta dell' che ha provveduto a liquidare la prestazione in adempimento tempestivo dell'omologa citata, pur non provandone l'effettivo pagamento, unitamente al fatto che parte ricorrente ha, in parte, modificato la sua originaria pretesa a seguito della CP_ costituzione dell' e della presa di atto della liquidazione della prestazione per come sopra, induce a ritenere sussistente il presupposto per la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.834,93 per le causali di cui in parte motiva, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
CP_ compensa per un terzo le spese di lite e condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1.250,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 11.3.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 11 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13204 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024,
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa Bellezza, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Ercolano (NA) alla via Alessandro Rossi n. 42.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.1.2023 (rep. 37590), come da atti Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere già titolare di pensione cat. INV CIV
n. 07198803 decorrenza 1 settembre 2015 e che, a seguito di domanda di aggravamento del 25.11.2021, era stato inopinatamente riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità dal 34% al 73% ex D.L. 509/88 – 60%”, con decreto del 16.05.2022. Deduce che a seguito di ricorso giudiziario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 12904/2022, gli era stata riconosciuta una percentuale invalidante pari al 75 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dal 25.11.2021, con omologa dell'accertamento sanitario positivo in data 10.03.2024 con riconoscimento della prestazione assistenziale. Deduce quindi che, nelle more del giudizio de quo, in data 15.12.2023, l inviava CP_1 comunicazione di indebito per il periodo dal 01.12.2021 al 30.06.22 nella misura di € 2.408,70. Asserisce l'insussistenza dell'indebito tenuto conto del ripristino della prestazione in virtù dell'omologa giudiziaria di cui sopra nonché la sussistenza di un credito nei confronti dell' per il pagamento dei ratei maturati della prestazione dal 01.07.22 al 30.06.23. CP_1 CP_ Chiede pertanto accertare quanto sopra, con la condanna dell' al pagamento degli importi e per le causali dovute, come da conclusioni del ricorso.
- LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità ed in ogni caso l'inammissibilità del ricorso in mancanza di prova della prestazione percepita dall' , CP_2 nonché degli importi effettivamente ricevuti e dell'attualità della prestazione medesima. Deduce in ogni caso che con provvedimento di liquidazione del 16.4.2024 si era data esecuzione a quanto conseguente al decreto di Omologa Rg 12904/22, con riconoscimento di arretrati pari a euro 11.951,07, e con il recupero sulla somma liquidata della somma dell'assegno sociale percepito, a seguito di trasformazione della prestazione a titolo di invalidità civile per raggiungimento dell'età, dalla decorrenza (07/2023) al soddisfo dell'omologa (05/2024) pari alla somma di €. 6.116,14, asserendo l'avvenuta erogazione di tutte le somme dovute a seguito del ripristino della prestazione in godimento e specificando di non aver provveduto a recuperare l'indebito pari ad euro 2408,70.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, all'udienza 10 dicembre 2024 parte ricorrente, preso atto della CP_ deduzione dell' , ha evidenziato il mancato effettivo pagamento delle somme oggetto della liquidazione, quale differenza tra il maggior avere e quanto trattenuto per le causali CP_ dedotte, insistendo per la condanna dell' al pagamento della somma liquidata. Su CP_ istanza della difesa è stato concesso termine per la verifica dell'effettivo pagamento di quanto liquidato e la causa è stata rinviata all'odierna udienza.
All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. CP_ Deve preliminarmente rilevarsi che in seguito alla costituzione dell' è emersa la circostanza della avvenuta liquidazione da parte dell'Istituto previdenziale della prestazione oggetto della pretesa originariamente azionata con il ricorso. Dall'esame del modTE08 del CP_ 16.4.2024 versato in atti dalla difesa si evince, invero, la liquidazione dell'importo dovuto a titolo di assegno d'invalidità civile dal 1.12.2021 al 30.4.2024, per un importo complessivo pari a euro 11.951,18; risulta altresì la trattenuta su tale importo di quanto CP_ erogato dall' in favore del ricorrente, a titolo di assegno sociale, a decorrere dal 1.7.2023 e sino al 30.4.2024 per un importo pari a euro 6.116,14. CP_ Deve ritenersi che la predetta liquidazione da parte dell' appare congrua in relazione alle conseguenze di cui al decreto di omologa richiamato in ricorso e in virtù del quale risulta il diritto al ripristino della prestazione a titolo di assegno d'invalidità civile a decorrere dal 1.12.2021, nonché alla circostanza dell'avvenuto pagamento, da ritenersi documentato dai CP_ prospetti depositati dall' e non contestato da parte ricorrente, degli importi dovuti a titolo di assegno sociale a decorrere dal 1.7.2023, in conseguenza della trasformazione della prestazione . Deve, tuttavia, ritenersi che priva di riscontro probatorio è rimasta la circostanza dell'effettivo pagamento in favore del ricorrente dell'importo indicato nel mod TE08 di liquidazione pari a euro 5.834,93, quale differenza tra il maggior avere e quanto trattenuto per effetto del pagamento della prestazione a titolo di assegno sociale. L'onere probatorio del pagamento CP_ incombe al debitore che non ha fornito prova liberatoria. Deve, in particolare, che non risulta sufficiente ai fini in esame l'indicazione contenuta nel provvedimento liquidatorio circa le MODALITÀ DI PAGAMENTO secondo cui “ la prestazione viene posta in pagamento con accredito su libretto presso l'ufficio postale CORSO RESINA, 248, 80056 ERCOLANO”. A fronte della specifica contestazione circa il pagamento formulata da parte istante nella prima CP_ difesa utile dopo la costituzione dell' , l convenuto non ha fornito, neanche nel CP_2 termine all'uopo concesso con il rinvio dalla precedente udienza del 10 dicembre 2024, la prova dell'effettivo pagamento ovvero della adozione di modalità di messa a disposizione dell'importo liquidato del creditore tali da determinate la mora credendi, Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al pagamento della predetta somma, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa se maggiore per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo. CP_ La condotta dell' che ha provveduto a liquidare la prestazione in adempimento tempestivo dell'omologa citata, pur non provandone l'effettivo pagamento, unitamente al fatto che parte ricorrente ha, in parte, modificato la sua originaria pretesa a seguito della CP_ costituzione dell' e della presa di atto della liquidazione della prestazione per come sopra, induce a ritenere sussistente il presupposto per la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.834,93 per le causali di cui in parte motiva, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
CP_ compensa per un terzo le spese di lite e condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, della restante parte delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1.250,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 11.3.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo