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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 315/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pescatori Gianluca, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVOLI il 13/05/2017. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 50 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.04.2017 e il 17.06.2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra presso la dimora ex coniugale Controparte_1 ubicata nel Comune di Torino al C.so Cadore n. 44 unitamente ai figli minori collocati presso la madre e con lei stabilmente conviventi;
gli arredi e le pertinenze sono assegnati alla moglie nell'interesse dei figli minori;
DISPONE che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che i figli vengano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
DISPONE che. salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, ciascun genitore incontrerà i figli con le seguenti modalità:
· settimana A: lunedì dall'uscita da scuola con la madre e fino al mercoledì mattina allorché li riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dall'uscita da scuola con il padre e fino al venerdì mattina allorché li riaccompagnerà a scuola;
dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola con la madre che li terrà per il weekend e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
· settimana B: lunedì dall'uscita da scuola con il padre e fino al mercoledì mattina allorché li pagina 2 di 3 riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dall'uscita da scuola con la madre e fino al venerdì mattina allorché li riaccompagnerà a scuola;
dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola con il padre che li terrà per il weekend e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
· metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
· tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
· ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
· due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
DISPONE che ciascun genitore si occupi del mantenimento dei figli nei periodi in cui li avrà con sé; le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN LO ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 315/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pescatori Gianluca, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVOLI il 13/05/2017. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 50 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.04.2017 e il 17.06.2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra presso la dimora ex coniugale Controparte_1 ubicata nel Comune di Torino al C.so Cadore n. 44 unitamente ai figli minori collocati presso la madre e con lei stabilmente conviventi;
gli arredi e le pertinenze sono assegnati alla moglie nell'interesse dei figli minori;
DISPONE che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che i figli vengano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
DISPONE che. salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, ciascun genitore incontrerà i figli con le seguenti modalità:
· settimana A: lunedì dall'uscita da scuola con la madre e fino al mercoledì mattina allorché li riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dall'uscita da scuola con il padre e fino al venerdì mattina allorché li riaccompagnerà a scuola;
dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola con la madre che li terrà per il weekend e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
· settimana B: lunedì dall'uscita da scuola con il padre e fino al mercoledì mattina allorché li pagina 2 di 3 riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dall'uscita da scuola con la madre e fino al venerdì mattina allorché li riaccompagnerà a scuola;
dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola con il padre che li terrà per il weekend e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
· metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
· tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
· ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
· due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
DISPONE che ciascun genitore si occupi del mantenimento dei figli nei periodi in cui li avrà con sé; le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN LO ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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