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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 860/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , nella loro qualita di eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Per_1
con l'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che
[...] Email_1 li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/06/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la “fibrosi idiopatica polmonare” – valutazione del danno 80%, da cui risultava affetto il Sig, Per_1
è stata contratta a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa dal medesimo
[...] prestata nella sua qualità di operaio di 4° livello presso la nel Controparte_2 periodo dal 01/04/1988 all'08/02/1989 e dal 01/05/1990 al 27/01/2000 in diretta relazione con l'inalazione ed il contatto di polveri scaturenti dalla lavorazione ivi espletata;
2) Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza della malattia professionale contratta il ricorrente ha subito un grado di menomazione pari all'80% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;;
3) Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere CP_1
a favore del ricorrente la rendita e gli indennizzi previsti e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, secondo le somme ( EI ) che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado dell'80%, ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, in favore e pro quota degli eredi legittimi costituiti
[...]
e , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al Pt_1 Parte_2 soddisfo;
4) Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
5) Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: scorta delle certificazioni cliniche, documentazioni sanitarie possiamo dire sotto il profilo medico valutativo: vi è un nesso causale temporale tra l'esercizio lavorativo e la patologia denunciata;
l'attività del sig per 11 anni come operaio presso la fonderia è stato un fattore di rischio in Per_1 un determinato periodo di tempo della sua vita esponendolo ad agenti patogeni. I risultati dell'esame anatomopatologico del prelievo bioptico di tessuto polmonare hanno cofermato tale ipotesi diagnostica. La riduzione della funzione respiratoria, compromessa globalmente con riduzione della compliance polmonare, sia nella componente ostruttiva FEV1/MEF 75% della capacità Vitale quindi con estremo deficit del passaggio dell'aria nell'albero tracheobronchilae, nonché la riduzione della DLCO ( diffusione di gas negli alveoli) con riduzione degli scambi gassosi alveolo capillari ci permette di riconoscere che il sig , nato a [...] il Persona_1
02.01.1968 e deceduto a Lamezia Terme in data 30.06.2025, abbia avuto una malattia professionale in qualità di operaio con danno di tipo occupazionale, con conseguente danno biologico nella misura del 16% ( sedici per cento) come da Tabelle di cui al CP_1
D.M. 12.07.2000; l' evidenza clinica e la diagnosi della BR Idiopatica LM ,risale all' anno 2018. La BR Idiopatica LM è da ritenersi la malattia primaria di cui fu' affetto il , l'esposizione lavorativa a polveri miste (asbestosi) ha agito sotto il profilo Per_1 concausale sull' evento morte, in quanto con criterio altamente probabilistico , ha determinato il decesso del periziando in quanto quest'ultima patologia ha ridotto i tempi di sopravvivenza.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi. 11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore dei ricorrenti nella qualita .
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di e , Parte_1 Parte_2 nella qualita , a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 16% del dante causa
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a Persona_1 CP_1 tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 2018 al 30.06.2022 (data del decesso), oltre ad interessi al tasso legale dalle singole scadenze all'effetivo soddisfo;
- condanna, Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla refusione delle spese di
[...] lite di parte ricorrente, liquidate in 1.500,00 euro oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, in quanto dichiaratosi antistatrio;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , nella loro qualita di eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Per_1
con l'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che
[...] Email_1 li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/06/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la “fibrosi idiopatica polmonare” – valutazione del danno 80%, da cui risultava affetto il Sig, Per_1
è stata contratta a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa dal medesimo
[...] prestata nella sua qualità di operaio di 4° livello presso la nel Controparte_2 periodo dal 01/04/1988 all'08/02/1989 e dal 01/05/1990 al 27/01/2000 in diretta relazione con l'inalazione ed il contatto di polveri scaturenti dalla lavorazione ivi espletata;
2) Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza della malattia professionale contratta il ricorrente ha subito un grado di menomazione pari all'80% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;;
3) Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere CP_1
a favore del ricorrente la rendita e gli indennizzi previsti e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, secondo le somme ( EI ) che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado dell'80%, ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, in favore e pro quota degli eredi legittimi costituiti
[...]
e , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al Pt_1 Parte_2 soddisfo;
4) Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
5) Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: scorta delle certificazioni cliniche, documentazioni sanitarie possiamo dire sotto il profilo medico valutativo: vi è un nesso causale temporale tra l'esercizio lavorativo e la patologia denunciata;
l'attività del sig per 11 anni come operaio presso la fonderia è stato un fattore di rischio in Per_1 un determinato periodo di tempo della sua vita esponendolo ad agenti patogeni. I risultati dell'esame anatomopatologico del prelievo bioptico di tessuto polmonare hanno cofermato tale ipotesi diagnostica. La riduzione della funzione respiratoria, compromessa globalmente con riduzione della compliance polmonare, sia nella componente ostruttiva FEV1/MEF 75% della capacità Vitale quindi con estremo deficit del passaggio dell'aria nell'albero tracheobronchilae, nonché la riduzione della DLCO ( diffusione di gas negli alveoli) con riduzione degli scambi gassosi alveolo capillari ci permette di riconoscere che il sig , nato a [...] il Persona_1
02.01.1968 e deceduto a Lamezia Terme in data 30.06.2025, abbia avuto una malattia professionale in qualità di operaio con danno di tipo occupazionale, con conseguente danno biologico nella misura del 16% ( sedici per cento) come da Tabelle di cui al CP_1
D.M. 12.07.2000; l' evidenza clinica e la diagnosi della BR Idiopatica LM ,risale all' anno 2018. La BR Idiopatica LM è da ritenersi la malattia primaria di cui fu' affetto il , l'esposizione lavorativa a polveri miste (asbestosi) ha agito sotto il profilo Per_1 concausale sull' evento morte, in quanto con criterio altamente probabilistico , ha determinato il decesso del periziando in quanto quest'ultima patologia ha ridotto i tempi di sopravvivenza.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi. 11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore dei ricorrenti nella qualita .
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di e , Parte_1 Parte_2 nella qualita , a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 16% del dante causa
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a Persona_1 CP_1 tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 2018 al 30.06.2022 (data del decesso), oltre ad interessi al tasso legale dalle singole scadenze all'effetivo soddisfo;
- condanna, Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla refusione delle spese di
[...] lite di parte ricorrente, liquidate in 1.500,00 euro oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, in quanto dichiaratosi antistatrio;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani