TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 591/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 591/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Marasciulo del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese, Via Puccini n. 15, è elettivamente domiciliata
- ATTRICE OPPONENTE- contro
(C.F./P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico e/o legale rappresentante signor rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Eugenio Corrias del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese, via Ledro nr. 5 è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare:
i) Nel merito - Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assoluta carenza dei presupposti ex lege previsti. - Assolversi l'opponente da qualsiasi pretesa creditoria nei propri confronti reclamata in quanto del tutto infondata.
ii) In via riconvenzionale - Accertare e dichiarare sia per le opere extra contratto che per quelle esterne la mancata realizzazione del parapetto in ferro per scala esterna e pianerottolo e della cappottatura mancando la parte di finitura del cappotto posto al piede della muratura perimetrale sopra lo zoccolo in serizzo nonché l'assenza o comunque la difettosa impermeabilizzazione del balcone del 1° piano prospettante verso strada, e la realizzazione di altre con vizi e difetti e non a regola d'arte e nello specifico l'errata esecuzione della pavimentazione dello scivolo del box, la presenza di infiltrazioni nel locale bagno del sottotetto 2 nei punti di congiunzione tra la randa lignea del tetto e la muratura perimetra le, l'errata realizzazione del muretto con sommità pavimentata in serizzo lato ingresso carraio con pozzetto raso e l'allagamento dell'intercapedine. - Dichiarare la tenuta a rifondere la Controparte_1 spesa ne cessaria per la realizzazione delle opere mancanti e per la eliminazione dei vizi
e difetti tutti denunciati nella somma di € 15.000,00.= o di quell'altra diversa che dovesse risultare in corso di causa, condannandola al relativo pagamento oltre interessi maturati e maturandi.
iii) In ogni caso
- Determinare e quantificare il costo sia delle opere extra contratto sia di quelle esterne siccome realizzate dalla società opposta.
- Accertare e dichiarare l'avvenuta erronea duplicazione di voci di spesa tra il contratto di appalto e relativo preventivo di spesa ed il SAL N° 7) relativo alle opere extra contratto, e nello specifico la voce N° 1) del SAL N° 7 con la voce N° 85) del contratto di appalto, la voce N° 13) del SAL N° 7 con la voce N° 88) del contratto di appalto, la voce N° 14) del SAL N° 7 con la voce N° 86) del contratto di appalto, la voce N° 32) del
SAL N° 7 con la voce N° 88) del contrat to di appalto, la voce N° 34) del SAL N° 7 con la voce N° 83) del contratto di appalto, nonché la duplicazione di voci all'interno del
SAL N° 7 relativo alle opere extra contratto, e nello specifico la voce N° 43) con la voce
N° 58) e la voce N° 56) con la voce N° 32), provvedendo alla relativa decurtazione dal cre dito reclamato dalla opposta.
- Disporre la compensazione tra il credito dell'appaltatore per le opere eseguite e il credito della committente per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, per la realizzazione delle opere mancanti e 3 per le voci di spesa erroneamente duplicate con emissione dei provvedimenti conseguenziali ex lege. iv) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate con memoria ex art. 183, VI° comma,
n. 2 e n. 3, c.p.c., del 03.01.2022e del 20.01.2022. Precisamente: A.= Si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova formulati con II° memoria ex art. 183,
VI° comma, c.p.c., da intendersi qui ad ogni effetto richiamati e riproposti, con i testi ivi indicati. B.= Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica D'ufficio al fine di determinare e quantificare il costo sia delle opere extra contratto sia di quelle esterne eseguite dalla società opposta, accertare le opere non realizzate dalla opposta ed i relativi costi, accertare i vizi ed i difetti lamentati e denunciati in quelle realizzate con la quantificazione dei costi necessari per la relativa elimi nazione nonché di accertare
l'erronea duplicazione di voci di spesa tra il con tratto d'appalto e relativo preventivo di spesa ed il SAL N° 7) relativo alle opere extra contratto ed il proprio ammontare.
Impregiudicato ogni altro diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove o modificate”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare di merito: Dare atto della improponibilità, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, della ex adverso proposta opposizione a decreto ingiuntivo, stante la decadenza della stessa opponente dall'azione di garanzia con riferimento alle denunciate presunte difformità e/o vizi afferenti le opere ingiunte, anche con riferimento al vizio, difettosa impermeabilizzazione balcone al primo piano, sollevato con la prima memoria ex art. 183 VI comma C.p.c., che rappresenta anche una domanda nuova sulla quale non si accetta il contraddittorio. Per l'effetto respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla signora
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto nr. 1002/2020 Parte_1 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese in data 5.12.2020, depositato in Cancelleria il
16.12.2020, e notificato alla opponente il 12.1.2021.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via principale e nel merito:
Respingersi ogni domanda formulata, anche in via riconvenzionale, dalla signora Pt_1 perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e
[...] risposta e nella seconda memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 C.p.c., respingendo la ex adverso svolta opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1002/2020 Tribunale di Varese, anche con riferimento al vizio sollevato dall'opponente, difettosa impermeabilizzazione del balcone al primo piano, con la prima memoria ex art. 183 VI comma C.p.c., che rappresenta a tutti gli effetti una domanda nuova sulla quale non si accetta il contraddittorio. Confermarsi conseguentemente, dando se del caso atto di come l'opposta abbia eseguito ogni intervento di cui allo stato avanzamento lavori nr.
7 - afferente le opere esterne ed extra contratto del contratto d'appalto inter partes 26.3.2019 - in conformità con quanto esposto nelle fatture ingiunte, il decreto ingiuntivo opposto nr. 1002/2020 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese in data 5.12.2020, depositato in Cancelleria in data 16.12.2020, e notificato alla opponente in data 12.1.2021.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande che precedono, condannare la opponente al pagamento a favore della opposta di quella somma che sarà ritenuta dovuta ad esito dell'eventuale espletanda istruttoria.
Con anche in questo caso vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria:
Nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria ci si riporta alle deduzioni tutte, delle quali si chiede l'ammissione, di cui agli atti.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1002/2020 emesso dal Tribunale di Varese in data 5.12.2020 in favore della società a mezzo del quale era stato ingiunto all'odierna opponente il Controparte_1 pagamento della somma di euro 67.210,00 per capitale, oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole fatture e spese a saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati presso l'immobile dell'opponente, sito in Varese, Via Vellone n. 39, in forza di contratto di appalto del 26.03.2019.
In particolare, il credito azionato in via monitoria da parte della deriva Controparte_1 dalle seguenti fatture:
- fattura n. 20/2020 di euro 16.500,00;
- fattura n. 29/2020 di euro 50.710,00.
Quali motivi di opposizione deduceva: Parte_1
1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza del requisito dell'esigibilità, assumendo come l'azione monitoria ex adverso promossa avesse ad oggetto unicamente le opere extra contratto, eseguite in assenza di preventiva approvazione e quantificazione, conseguentemente mai accettate dalla committente;
2) l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria, essendo la pretesa creditoria fondata solo sulle fatture in atti e non essendo le fatture titoli idonei alla dimostrazione del credito preteso nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
3) l'inadempimento o, comunque, il non corretto adempimento dell'appaltatore, avendo la committente verificato la mancata esecuzione di alcune opere, l'esecuzione viziata di altre, la duplicazione di voci di cui al SAL n. 7 relativo alle opere extra contratto rispetto a poste già contemplate nel contratto d'appalto e nel relativo preventivo di spesa, oltre che la duplicazione di voci interne allo stesso SAL n. 7
In particolare, a fondamento delle proprie pretese, parte opponente allegava:
- di aver con contratto d'appalto del 26/03/2019 (doc. 2 fasc. opponente) commissionato alla l'esecuzione delle opere descritte e quantificate nel preventivo di Controparte_1 spesa del 14/03/2019 (doc. 3 fasc. opponente) per la ristrutturazione del proprio immobile sito in
Varese, Via Vellone n. 39;
- di aver, successivamente, commissionato anche l'esecuzione di ulteriori opere sia extra contratto che esterne al fabbricato, opere che la società opposta, senza averne preventivamente quantificato e preventivato gli oneri, aveva provveduto ad eseguire, esponendone i relativi costi solo con i documenti prodotti sub doc. 3) e 4) fasc. monitorio, dopo aver già la committente corrisposto alla medesima società a titolo di corrispettivo la somma di euro 260.000,00 a saldo delle fatture di cui al doc. 4 fasc. opponente;
- di aver, quindi, la società opposta emesso, a saldo delle opere extra contratto e di quelle esterne al fabbricato, le fatture n. 20/2020 e n. 29/2020, richiedendone il relativo pagamento;
-di essersi la committente riservata di verificare la avvenuta completa e corretta esecuzione delle opere prima di provvedere alla liquidazione del dovuto all'impresa esecutrice, che nel frattempo avrebbe abbandonato il cantiere, lasciando al suo interno attrezzature e materiale di vario genere, vietandone a chiunque l'accesso ed impedendo in tal modo il completamento di tutte le ulteriori opere, in particolare gli impianti elettrico, sanitario e termico, la cui realizzazione sarebbe stata dalla opponente affidata ad altri fornitori;
- di aver la società appaltatrice agito in via monitoria nel tempo necessario alla committente per la verifica delle opere, in esito al quale sarebbe stata dalla stessa accertata la mancata esecuzione di alcune di esse, da un lato, e la presenza di vizi e difetti di quelle realizzate, dall'altro.
A fronte delle suddette allegazioni, chiedeva, quindi, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi e difetti denunciati con riferimento alle opere eseguite, in quanto non conformi al contratto ed alla leges artis, in misura pari ad euro 10.000,00. In ogni caso, domandava - poi - al
Tribunale di determinare e quantificare il costo sia delle opere extra contratto, sia di quelle esterne siccome realizzate dalla società opposta, di accertare l'avvenuta erronea duplicazione di voci di spesa, provvedendo alla relativa decurtazione dal credito reclamato dall'opposta e di disporre la compensazione tra il credito dell'appaltatore per le opere eseguite e il credito della committente per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, per la realizzazione delle opere mancanti e per le voci di spesa erroneamente duplicate.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, nonché chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione promossa in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 10.11.2021parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e si opponeva per i motivi di cui in atti. Le parti chiedevano, Parte_1 inoltre, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Quindi con ordinanza a verbale, ritenuta l'opposizione spiegata non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata dalla società con riferimento al decreto ingiuntivo n. Controparte_1 1002/2020 emesso dall'intestato Tribunale e, attesa l'istanza congiunta, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza a verbale del 27.07.2022, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano delle udienze di rinvio, su istanza congiunta delle parti, per pendenza trattative.
Quindi, in data 5.12.2023 le parti comunicavano il definitivo fallimento delle trattative avviate e il Giudice fissava, dunque, nuova udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, avendo le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, riproposto le istanze istruttorie non ammesse (sebbene l'opposta all'udienza dell'8.06.2022 avesse in via principale chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni), ritiene il Tribunale che il materiale probatorio acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande in questa sede svolte, dovendosi confermare in proposito le determinazioni istruttorie assunte con ordinanza riservata del 27.07.2022, essendo inammissibili le istanze di prova testimoniale formulate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dall'opponente in quanto aventi ad oggetto circostanze pacifiche (capp.1, 4), genericamente formulate (capp. 3, 5,6), negative (cap. 7), valutative (capp. 8 e 9), generiche e comunque documentali e/o documentabili
(cap. 2) ed essendo superfluo lo svolgimento degli accertamenti tecnici richiesti.
Venendo al merito della vicenda, ritiene questo giudice che l'opposizione promossa da Pt_1 non sia fondata e in quanto tale la stessa debba essere rigettata, con conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
1. L'eccezione di inadempimento svolta dall'opponente e la domanda riconvenzionale.
Al fine di meglio in quadrare la vicenda per cui è causa, occorre rilevare come, a fronte della domanda di adempimento svolta dal convenuto opposto (attore in senso sostanziale) volta a conseguire il pagamento delle fatture n. 20/2020 e n. 29/2020, la committente Parte_1
(convenuta in senso sostanziale), opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore attraverso l'articolazione dei sopra descritti motivi di doglianza, abbia, di fatto, svolto una eccezione di inadempimento ai sensi de dell'art. 1460 c.c., giustificando l'omesso pagamento delle fatture azionate con la mancata accettazione delle opere esterne e delle opere extra contratto per cui le fatture in questione sarebbero state emesse, il carattere viziato delle opere realizzate e, comunque,
l'illegittima duplicazione di voci di spesa esposte nel SAL n. 7 su cui si basano le due fatture azionate in via monitoria rispetto ad esborsi già affrontati dalla committenza.
Ritiene questo giudice, alla luce dell'istruttoria documentale svolta, che l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente risulti infondata e che, pertanto, il suo inadempimento rispetto alle fatture azionate dall'opposto non possa ritenersi legittimo.
Come noto, l'eccezione di inadempimento rappresenta la principale eccezione sospensiva, sulla scorta della quale la parte, cui l'altra contesti di non avere adempiuto la sua prestazione, replica di non averlo fatto per una buona ragione giustificativa, vale a dire il suo originario mancato adempimento.
Detta eccezione si configura, quindi, come un vero e proprio rimedio sinallagmatico volto ad impedire l'attuazione squilibrata del contratto, in cui una parte adempia e l'altra no. Con essa, la parte nei confronti della quale viene formulata la domanda di adempimento o di risoluzione tenta di paralizzare l'altrui pretesa, giustificando con l'inadempimento altrui la sospensione del proprio adempimento.
In pratica, l'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che in tali casi ben potrà il debitore limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Come chiarito nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001, l'eccezione di inadempimento non va provata ma è oggetto di semplice allegazione: in caso di svolgimento dell'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" si applica, quindi, il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova relativo al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, ma a parti invertite, atteso che sarà il debitore eccipiente a limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al creditore agente dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Ciò significa che se nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) è il creditore il soggetto tenuto alla prova della sola esistenza del titolo, non essendo suo onere quello di fornire dimostrazione in giudizio dell'inadempienza dell'obbligato, in caso di formulazione da parte del debitore di un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" sarà il creditore a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta (cfr. Cass. n. 3099/1987, n. 13445/1992 e n. 3232/1998).
A fronte, pertanto, dell'eccezione ex art. 1460 c.c. svolta dalla che ha opposto Pt_1 all'inadempimento lamentato dal creditore e asseritamente consistito nell'omesso pagamento delle somme portate dalle fatture n. 20/2020 e n. 29/2029, la duplicazione di voci di spesa nel SAL n. 7 sulla base del quale le suddette fatture sarebbero state emesse, la mancata accettazione delle opere esterne e delle opere extra contratto per cui sarebbe stato richiesto il compenso con le fatture azionate e il carattere viziato delle opere realizzate, incombeva sulla società opposta creditrice fornire in giudizio la prova del proprio esatto adempimento.
Ebbene, come noto, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2,
c.c. (Cass. civ., Sez. III, n. 15796/2009).
Nella fattispecie, l'inadempienza della contestata dall'opposto e posta a fondamento della Pt_1 sua domanda di adempimento consiste nell'omesso pagamento delle opere extra contratto e delle opere esterne commissionate e, dunque, nell'omesso pagamento delle due fatture azionate in via monitoria per un valore complessivo di euro 67.210,00.
Di contro, gli inadempimenti imputabili alla appaltatrice, opposti dalla committente in sede di eccezione ex art. 1460 c.c., sarebbero l'asserita duplicazione di voci di spesa, l'omessa accettazione delle opere extra oggetto delle fatture azionate e, comunque, la mancanza di alcune opere commissionate, oltre al carattere viziato di quelle realizzate.
1.1 Ebbene, va anzitutto esclusa la sussistenza delle duplicazioni contestate dall'opponente e ciò sia con riferimento a quelle interne allo stesso SAL dedotte dalla a fondamento del Pt_2 Pt_1 motivo di opposizione spiegato sia quelle relative al raffronto tra SAL n. 7 e contratto di appalto con relativo preventivo di spesa.
Parte opposta ha con cura e dovizia di particolari replicato al motivo di opposizione avversaria, analizzando tutte le voci che – secondo la difesa della sig.ra – sarebbero state oggetto di Pt_1 indebita duplicazione e, più specificamente, controdeducendo, quanto all'asserita duplicazione interna al SAL n. 7, che:
a) il cappotto è stato realizzato in due distinti fasi esecutive (essendosi il doppio intervento resosi necessario per ottemperare alla richiesta della committente di avere uno zoccolino a filo facciata, eseguire una seconda rasatura, così duplicando i tempi, i costi e il materiale afferenti tale opera) giustificandosi così il doppio richiamo di cui alle voci 43 e 58; b) nessun contrasto – invero – sussisterebbe neanche tra le voci n. 56 e n. 32 del SAL n. 7, riferendosi le stesse alla medesima lavorazione (pavimentazione esterna), ma con riguardo a due differenti zone, come comprovato dalle diverse misure.
Alla stessa stregua, la società appaltatrice, ha specificamente negato qualsivoglia forma di duplicazione:
c) tra la voce n. 85 del preventivo e la voce n. 1 del SAL n. 7, essendo nel preventivo stato programmato un recupero del parapetto in ferro esistente, ed essendo – invece – stata eseguita e contabilizzata con il SAL n. 7 la fornitura e posa in opera di nuovi parapetti;
d) tra la voce n. 88 del preventivo e le voci di cui ai nn. 13, 32 e 56 del SAL n. 7 stante la differente tipologia di lavorazione e le diverse misure rispetto a quanto indicato nel preventivo;
e) tra la voce n. 86 del preventivo, relativo ad una scala in ferro non eseguita per accesso al giardino dall'ufficio e la voce n. 14 del SAL n. 7 relativa alla diversa scala, poi, realizzata;
f) tra la voce n. 83 del contratto d'appalto avente ad oggetto la posa di due mani di materiale isolante dei balconi e la voce n. 34 del SAL n. 7 riguardante una mano aggiuntiva (la terza) richiesta dal piastrellista in quanto dalla stesura delle due precedenti mani di isolante era trascorso del tempo per potere garantire, prima della posa delle piastrelle esterne, una idonea impermeabilizzazione.
Ebbene, rispetto a tali dettagliate eccezioni formulate in replica al motivo di opposizione avversario dalla convenuta opposta, nessuna contestazione è stata mossa dall'attrice opponente in prima udienza, né tantomeno in seno alla prima memoria istruttoria, ragione per la quale il motivo di opposizione in questione deve intendersi rigettato in quanto infondato alla luce delle esaustive spiegazioni fornite dalla società creditrice che, peraltro, ha a comprova del proprio corretto adempimento sub docc. 15-20 depositato tutti i SAL afferenti il contratto d'appalto in questione, quale unico vero parametro di riferimento per l'eventuale valutazione di qualsivoglia forma di duplicazione, e ciò al fine di dimostrare la propria tesi in ordine all'assenza di indebite reiterazioni delle medesime voci di spesa. Anche sul punto, nessuna dettagliata replica è seguita da parte dell'opponente, il cui onere, al fine di dimostrare la fondatezza del motivo di opposizione proposto, sarebbe stato quello di esaminare dettagliatamente i vari SAL, individuando nell'ambito degli stessi le eventuali duplicazioni già contestate con riguardo al preventivo di spesa allegato al contratto.
Peraltro, si osserva come né il SAL n. 7 né i precedenti sarebbero stati approvati dal D.L., nominato dalla committente, ai fini della contabilizzazione delle opere eseguite in caso di indebite e illegittime duplicazioni di voci di spesa.
Ne segue che il motivo di opposizione in questione appare del tutto destituito di fondamento ai fini dell'eccezione di inadempimento svolta dalla committente.
1.2 Quanto, poi, all'asserita omessa accettazione delle opere oggetto delle fatture azionate si osserva quanto segue.
In merito, la committente non nega di aver commissionato l'esecuzione di ulteriori opere sia extra contratto che esterne al fabbricato, ma sostiene di essersi riservata – dopo l'emissione delle fatture n. 20/2020 e n. 29/2020 - di verificare la avvenuta completa e corretta esecuzione delle opere prima di provvedere alla liquidazione del dovuto all'impresa appaltatrice, che si sarebbe determinata ad agire in via monitoria, giustappunto, nel tempo necessario alla committente per la verifica di dette opere, verifica questa in esito alla quale sarebbe stata dalla stessa accertata la mancata esecuzione di una parte di esse e la presenza di vizi e difetti con riferimento a quelle realizzate. In buona sostanza, secondo la tesi esposta dall'opponente, l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorgerebbe ex art. 1665, ult. comma, c.c., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera, mai avvenuta - a so dire - nel caso di specie, con conseguente infondatezza della pretesa monitoria avversaria, essendo il credito ex adverso azionato tramite il ricorso per decreto ingiuntivo inesigibile.
In proposito, occorre precisare che, in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore
é, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto (Cass. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020).
Ed invero, ricadono nell'ambito dei lavori extracontrattuali le seguenti tre categorie di interventi: a)
i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta;
b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661 c.c., comma 2; c) le opere modificative richieste, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pacificamente che le opere afferenti il SAL n.7 debbano qualificarsi quali varianti in corso d'opera, necessarie e concordate tra le parti per una migliore esecuzione del contratto d'appalto.
Appare dimostrato che nell'esecuzione dei lavori di cui al capitolato di appalto si sia verificata la necessità di integrare gli stessi per una miglior rispondenza al progetto principale. Dalla documentazione in atti e dalla comunicazione della D.L. appare desumibile l'esatta individuazione di questi lavori extracontrattuali, la loro rilevanza ed esatta quantificazione.
Quanto più specificamente al motivo di opposizione in proposito svolto dall'opponente e insieme agli altri posto a fondamento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata, di certo, nessun dubbio sussiste - a parere di questo Giudice - in ordine alla intervenuta verifica ed accettazione delle opere oggetto della fattura n. 20/2020, vale a dire delle opere qualificate dalle parti quali “opere esterne”: in merito, è sufficiente osservare come, a fronte della emissione nel mese di maggio della suddetta fattura e dell'approvazione del SAL da parte del D.L. geom. Per_1 del 2.09.2020, già in data 2.07.2020, , con missiva dalla stessa sottoscritta e mai Parte_1 disconosciuta, si impegnava nei confronti della impresa appaltatrice a corrispondere l'importo portato dalla fattura in questione entro il mese di luglio 2020, giustificando il ritardo nel pagamento con problematiche asseritamente legate all'epidemia da SARS Covid 19 (cfr. doc 6 fasc. opposto, ove si legge: “in riferimento alla fattura n. 20 del 14.05.2020, la sottoscritta comunica che la stessa sarà saldata entro la fine del mese di luglio 2020 a seguito di problematiche avute dalla pandemia di Covid-19”.).
A fronte di un tale impegno, espresso sotto forma di promessa di pagamento, appare inverosimile sostenere che, ad ottobre 2020, allorché la si era determinata ad agire in via Controparte_1 monitoria la stesse ancora verificando le opere esterne in questione, pur avendo con Pt_1 dichiarazione unilaterale recettizia, resa oltre tre mesi prima, assunto l'impegno di saldare entro il mese di luglio 2020 la suddetta fattura. Al contrario, in difetto di prova contraria, appare verosimile sostenere che già al 2.07.2020, epoca di stesura della suddetta missiva contenente la promessa di pagamento della fattura n. 20 avesse provveduto alla verifica delle opere esterne, Parte_1 rappresentando quella promessa di pagamento entro il mese una vera e propria accettazione delle stesse senza riserve, non potendosi negare la sua implicita natura di manifestazione negoziale di gradimento dell'opera stessa. Anche con riferimento alla fattura n. 29/2020, si ritiene che il motivo di opposizione relativo all'asserita inesigibilità del credito azionato in via monitoria svolto dalla committente non possa ritenersi fondato e ciò a fronte del disposto di cui all'art. 1665, comma 3, c.c., a mente del quale “se nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata”.
Ed invero, la fattura in commento del 2.09.2020, recante quale oggetto “lavori opere extra contratto eseguite presso vostro stabile di via vellone” è stata evidentemente emessa in seguito all'approvazione del SAL n. 7 da parte del D.L., avvenuta in pari data (cfr. doc. 7 fasc. opposto), così come comprova l'importo portato dalla fattura in esame che tiene conto delle contestazioni della D.L., oltre che della somma già fatturata con il documento contabile n. 20/2020. In data
23.09.2020, la società appaltatrice ha trasmesso, per il tramite del suo legale, una missiva contenente un invito al pagamento entro otto giorni, ricevuta dalla a mani in data Pt_1
1.10.2020 e rimasta prima di riscontro.
Ebbene, ritiene questo come a fronte di lavori già certamente completati al maggio 2020 (epoca della emissione della prima fattura n. 20/2020), con approvazione del relativo SAL avvenuta da parte del D.L. nominato dalla committente in data 2.09.2020, fatturati in conformità alle osservazioni del D.L. in pari data e con invito al pagamento e, dunque, implicitamente anche alla verifica delle opere risalente al 23.09.2020-1.10.2020 rimasta priva di riscontro da parte della committente, ben possa ritenersi operante nel caso di specie, con riferimento ai lavori extra contratto contabilizzati con la fattura n. 29/2020, operante la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 1665 c.c., avendo in sede di opposizione la stessa sostenuto che nell'ottobre 2020, Pt_1 allorquando la difesa del creditore ha depositato il ricorso monitorio, la verifica delle opere fosse ancora in corso, non risultando agli atti dimostrata né la comunicazione di giusti motivi a giustificazione del ritardo nella verifica di opere già certamente consegnate nel maggio precedente, né la comunicazione dell'esito della verifica nel termine di otto giorni indicato dall'appaltatore nell'invito del 23.10.2020.
Ne segue che anche sotto tale distinto profilo l'eccezione di inadempimento opposta dalla committente per paralizzare la richiesta di pagamento avversaria non appare affatto giustificata, non risultando in alcun modo dimostrata la circostanza oggetto del motivo di opposizione svolto.
1.3 Parimenti si ritiene del tutto destituito di fondamento anche il motivo di opposizione relativo alla mancanza di alcune opere commissionate, oltre che al carattere viziato di quelle realizzate.
Le doglianze riportate in proposito nell'atto di opposizione hanno ad oggetto le denuncia di una serie di vizi e difetti che sarebbero stati riscontrati dalla committente con riferimento alle opere oggetto delle fatture azionate in via monitoria, quantificati dal consulente di parte, arch. Steidl, in euro 5.750,00.
Sul punto, come correttamente osservato dall'opposto, non solo l'esistenza di vizi delle opere è stata rilevata solo in epoca successiva alla richiesta di pagamento mediante azione monitoria, e quindi tardivamente, mentre risulta documentalmente provata l'accettazione delle opere eseguite ed oggi oggetto di contestazione, da parte del direttore lavori Geom. , professionista Parte_3 incaricato dalla committente, con dichiarazione 2.09.2020, (l'opponente ha, infatti, espresso le proprie formali contestazioni solo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo mentre la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. opera soltanto a condizione che il committente abbia denunciato le difformità e i vizi occulti entro sessanta giorni dalla scoperta, configurandosi altrimenti la decadenza dall'azione), ma per di più i vizi tardivamente contestati, secondo la stima offerta dal CTP dell'opponente, ammonterebbero a circa euro 5.750,00, importo irrisorio (anche tenuto conto del nuovo vizio relativo alla sussistenza di macchie di umidità sull'intradosso del balcone del primo piano, denunciato quale segno di un'asserita difettosa impermeabilizzazione, solo con il deposito in data 4.01.2022 della seconda memoria istruttoria nell'ambito del presente procedimento a fronte di una relazione peritale di parte datata 27.05.2021 da cui si evince una scoperta del vizio almeno risalente al 14.05.2021, per la cui emenda sono stati quantificati dal CTP esborsi pari ad euro 3.000,00) rispetto alle ragioni creditorie dell'opposta e, quindi, inidoneo ad incidere sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, fondato sull'equilibrio tra la prestazione di esecuzione delle opere appaltate e il pagamento del prezzo ai fini dell'eccezione di inadempimento svolta.
1.4 Per le medesime ragioni deve parimenti ritenersi infondata la domanda in via riconvenzionale svolta dall'opponente, volta all'accertamento dei vizi e difetti contestati per la prima volta con l'atto di opposizione con cui il presente procedimento è stato promosso, e tesa al risarcimento del danno da quantificarsi in misura pari al valore delle opere di emenda necessarie per il ripristino delle opere viziate.
In merito, si evidenzia come l'opponente abbia, più specificamente, contestato:
▪ la realizzazione non a regola d'arte della pavimentazione dello scivolo del box;
▪ la presenza di infiltrazioni nel locale bagno del sottotetto nei punti di congiunzione tra la randa lignea del tetto e la muratura perimetrale;
▪ l'errata realizzazione del muretto con sommità pavimentata in serizzo lato ingresso carraio con pozzetto raso;
▪ l'allagamento dell'intercapedine;
▪ la mancata realizzazione del parapetto in ferro per scala esterna e pianerottolo;
▪ la mancata realizzazione della cappottatura, mancando la parte di finitura del cappotto posto al piede della muratura perimetrale sopra lo zoccolo in serizzo.
Sul punto, premesso che a fronte dell'eccezione di decadenza ex adverso svolta, nessuna difesa sia stata sviluppata dall'opponente, che ha omesso di prendere specifica posizione sul punto tanto alla prima udienza quanto in sede di memorie istruttorie, non può non osservarsi come - in effetti - anche assumendo la natura occulta dei vizi contestati (benché, anche sul punto, nessuna difesa sia stata spiegata dall'opponente in replica alle contestazioni dell'opposto, che ne ha - invece - sostenuto la natura apparente con conseguente esonero dell'appaltatore da qualsivoglia obbligo di garanzia quale conseguenza della intervenuta accettazione dell'opera), a fronte di opere certamente consegnate già nel maggio 2020 (epoca di emissione della prima fattura azionata in via monitoria), approvate e contabilizzate dal D.L. in data 2.09.2020, di cui – in difetto di prova contraria - può presumersi l'intervenuta accettazione tacita ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c. (come già sopra chiarito) all'epoca di avvio del procedimento monitorio (essendo trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla consegna senza che mai fosse stato comunicato un esito delle verifiche in corso e senza che fossero stati, anche in riscontro della missiva del 23.09.2020, opposti giusti motivi a giustificazione del tardivo svolgimento della verifica), sino all'atto di opposizione notificato in data 22.02.2021 mai nessuna doglianza è stata, di fatto, esposta sulle opere oggetto delle fatture nn. 20 e
29 del 2020, con conseguente fondatezza della eccezione di decadenza svolta dalla società appaltatrice.
***
Alla stregua di tutto quanto sopra considerato vanno respinte l'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente e, conseguentemente, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo che sulle stesse si fonda, dovendo invece trovare conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, alla luce dei valori medi previsti dal d.m.
n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello oggetto del valore del decreto ingiuntivo opposto, con riferimento a tutte le fasi, dimidiati stante la non peculiare complessità delle questioni controverse e l'istruttoria esclusivamente documentale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1002/2020 emesso dal Tribunale di Varese il 5/12/2020, dep. il 16/12/2020;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente ; Parte_1
3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite relative al presente procedimento, che si liquidano in euro 406,50 (di
[...] cui euro 379,50 per C.U ed euro 27,00 per marca) per anticipazioni, euro 7.051,50 per compensi, oltre C.P.A. ed IVA (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Varese il 3.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 591/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Marasciulo del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese, Via Puccini n. 15, è elettivamente domiciliata
- ATTRICE OPPONENTE- contro
(C.F./P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico e/o legale rappresentante signor rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Eugenio Corrias del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese, via Ledro nr. 5 è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare:
i) Nel merito - Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assoluta carenza dei presupposti ex lege previsti. - Assolversi l'opponente da qualsiasi pretesa creditoria nei propri confronti reclamata in quanto del tutto infondata.
ii) In via riconvenzionale - Accertare e dichiarare sia per le opere extra contratto che per quelle esterne la mancata realizzazione del parapetto in ferro per scala esterna e pianerottolo e della cappottatura mancando la parte di finitura del cappotto posto al piede della muratura perimetrale sopra lo zoccolo in serizzo nonché l'assenza o comunque la difettosa impermeabilizzazione del balcone del 1° piano prospettante verso strada, e la realizzazione di altre con vizi e difetti e non a regola d'arte e nello specifico l'errata esecuzione della pavimentazione dello scivolo del box, la presenza di infiltrazioni nel locale bagno del sottotetto 2 nei punti di congiunzione tra la randa lignea del tetto e la muratura perimetra le, l'errata realizzazione del muretto con sommità pavimentata in serizzo lato ingresso carraio con pozzetto raso e l'allagamento dell'intercapedine. - Dichiarare la tenuta a rifondere la Controparte_1 spesa ne cessaria per la realizzazione delle opere mancanti e per la eliminazione dei vizi
e difetti tutti denunciati nella somma di € 15.000,00.= o di quell'altra diversa che dovesse risultare in corso di causa, condannandola al relativo pagamento oltre interessi maturati e maturandi.
iii) In ogni caso
- Determinare e quantificare il costo sia delle opere extra contratto sia di quelle esterne siccome realizzate dalla società opposta.
- Accertare e dichiarare l'avvenuta erronea duplicazione di voci di spesa tra il contratto di appalto e relativo preventivo di spesa ed il SAL N° 7) relativo alle opere extra contratto, e nello specifico la voce N° 1) del SAL N° 7 con la voce N° 85) del contratto di appalto, la voce N° 13) del SAL N° 7 con la voce N° 88) del contratto di appalto, la voce N° 14) del SAL N° 7 con la voce N° 86) del contratto di appalto, la voce N° 32) del
SAL N° 7 con la voce N° 88) del contrat to di appalto, la voce N° 34) del SAL N° 7 con la voce N° 83) del contratto di appalto, nonché la duplicazione di voci all'interno del
SAL N° 7 relativo alle opere extra contratto, e nello specifico la voce N° 43) con la voce
N° 58) e la voce N° 56) con la voce N° 32), provvedendo alla relativa decurtazione dal cre dito reclamato dalla opposta.
- Disporre la compensazione tra il credito dell'appaltatore per le opere eseguite e il credito della committente per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, per la realizzazione delle opere mancanti e 3 per le voci di spesa erroneamente duplicate con emissione dei provvedimenti conseguenziali ex lege. iv) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze formulate con memoria ex art. 183, VI° comma,
n. 2 e n. 3, c.p.c., del 03.01.2022e del 20.01.2022. Precisamente: A.= Si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova formulati con II° memoria ex art. 183,
VI° comma, c.p.c., da intendersi qui ad ogni effetto richiamati e riproposti, con i testi ivi indicati. B.= Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica D'ufficio al fine di determinare e quantificare il costo sia delle opere extra contratto sia di quelle esterne eseguite dalla società opposta, accertare le opere non realizzate dalla opposta ed i relativi costi, accertare i vizi ed i difetti lamentati e denunciati in quelle realizzate con la quantificazione dei costi necessari per la relativa elimi nazione nonché di accertare
l'erronea duplicazione di voci di spesa tra il con tratto d'appalto e relativo preventivo di spesa ed il SAL N° 7) relativo alle opere extra contratto ed il proprio ammontare.
Impregiudicato ogni altro diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove o modificate”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare di merito: Dare atto della improponibilità, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, della ex adverso proposta opposizione a decreto ingiuntivo, stante la decadenza della stessa opponente dall'azione di garanzia con riferimento alle denunciate presunte difformità e/o vizi afferenti le opere ingiunte, anche con riferimento al vizio, difettosa impermeabilizzazione balcone al primo piano, sollevato con la prima memoria ex art. 183 VI comma C.p.c., che rappresenta anche una domanda nuova sulla quale non si accetta il contraddittorio. Per l'effetto respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla signora
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto nr. 1002/2020 Parte_1 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese in data 5.12.2020, depositato in Cancelleria il
16.12.2020, e notificato alla opponente il 12.1.2021.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via principale e nel merito:
Respingersi ogni domanda formulata, anche in via riconvenzionale, dalla signora Pt_1 perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e
[...] risposta e nella seconda memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 C.p.c., respingendo la ex adverso svolta opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1002/2020 Tribunale di Varese, anche con riferimento al vizio sollevato dall'opponente, difettosa impermeabilizzazione del balcone al primo piano, con la prima memoria ex art. 183 VI comma C.p.c., che rappresenta a tutti gli effetti una domanda nuova sulla quale non si accetta il contraddittorio. Confermarsi conseguentemente, dando se del caso atto di come l'opposta abbia eseguito ogni intervento di cui allo stato avanzamento lavori nr.
7 - afferente le opere esterne ed extra contratto del contratto d'appalto inter partes 26.3.2019 - in conformità con quanto esposto nelle fatture ingiunte, il decreto ingiuntivo opposto nr. 1002/2020 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese in data 5.12.2020, depositato in Cancelleria in data 16.12.2020, e notificato alla opponente in data 12.1.2021.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande che precedono, condannare la opponente al pagamento a favore della opposta di quella somma che sarà ritenuta dovuta ad esito dell'eventuale espletanda istruttoria.
Con anche in questo caso vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria:
Nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria ci si riporta alle deduzioni tutte, delle quali si chiede l'ammissione, di cui agli atti.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1002/2020 emesso dal Tribunale di Varese in data 5.12.2020 in favore della società a mezzo del quale era stato ingiunto all'odierna opponente il Controparte_1 pagamento della somma di euro 67.210,00 per capitale, oltre interessi al tasso legale dalla data delle singole fatture e spese a saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati presso l'immobile dell'opponente, sito in Varese, Via Vellone n. 39, in forza di contratto di appalto del 26.03.2019.
In particolare, il credito azionato in via monitoria da parte della deriva Controparte_1 dalle seguenti fatture:
- fattura n. 20/2020 di euro 16.500,00;
- fattura n. 29/2020 di euro 50.710,00.
Quali motivi di opposizione deduceva: Parte_1
1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza del requisito dell'esigibilità, assumendo come l'azione monitoria ex adverso promossa avesse ad oggetto unicamente le opere extra contratto, eseguite in assenza di preventiva approvazione e quantificazione, conseguentemente mai accettate dalla committente;
2) l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria, essendo la pretesa creditoria fondata solo sulle fatture in atti e non essendo le fatture titoli idonei alla dimostrazione del credito preteso nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
3) l'inadempimento o, comunque, il non corretto adempimento dell'appaltatore, avendo la committente verificato la mancata esecuzione di alcune opere, l'esecuzione viziata di altre, la duplicazione di voci di cui al SAL n. 7 relativo alle opere extra contratto rispetto a poste già contemplate nel contratto d'appalto e nel relativo preventivo di spesa, oltre che la duplicazione di voci interne allo stesso SAL n. 7
In particolare, a fondamento delle proprie pretese, parte opponente allegava:
- di aver con contratto d'appalto del 26/03/2019 (doc. 2 fasc. opponente) commissionato alla l'esecuzione delle opere descritte e quantificate nel preventivo di Controparte_1 spesa del 14/03/2019 (doc. 3 fasc. opponente) per la ristrutturazione del proprio immobile sito in
Varese, Via Vellone n. 39;
- di aver, successivamente, commissionato anche l'esecuzione di ulteriori opere sia extra contratto che esterne al fabbricato, opere che la società opposta, senza averne preventivamente quantificato e preventivato gli oneri, aveva provveduto ad eseguire, esponendone i relativi costi solo con i documenti prodotti sub doc. 3) e 4) fasc. monitorio, dopo aver già la committente corrisposto alla medesima società a titolo di corrispettivo la somma di euro 260.000,00 a saldo delle fatture di cui al doc. 4 fasc. opponente;
- di aver, quindi, la società opposta emesso, a saldo delle opere extra contratto e di quelle esterne al fabbricato, le fatture n. 20/2020 e n. 29/2020, richiedendone il relativo pagamento;
-di essersi la committente riservata di verificare la avvenuta completa e corretta esecuzione delle opere prima di provvedere alla liquidazione del dovuto all'impresa esecutrice, che nel frattempo avrebbe abbandonato il cantiere, lasciando al suo interno attrezzature e materiale di vario genere, vietandone a chiunque l'accesso ed impedendo in tal modo il completamento di tutte le ulteriori opere, in particolare gli impianti elettrico, sanitario e termico, la cui realizzazione sarebbe stata dalla opponente affidata ad altri fornitori;
- di aver la società appaltatrice agito in via monitoria nel tempo necessario alla committente per la verifica delle opere, in esito al quale sarebbe stata dalla stessa accertata la mancata esecuzione di alcune di esse, da un lato, e la presenza di vizi e difetti di quelle realizzate, dall'altro.
A fronte delle suddette allegazioni, chiedeva, quindi, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi e difetti denunciati con riferimento alle opere eseguite, in quanto non conformi al contratto ed alla leges artis, in misura pari ad euro 10.000,00. In ogni caso, domandava - poi - al
Tribunale di determinare e quantificare il costo sia delle opere extra contratto, sia di quelle esterne siccome realizzate dalla società opposta, di accertare l'avvenuta erronea duplicazione di voci di spesa, provvedendo alla relativa decurtazione dal credito reclamato dall'opposta e di disporre la compensazione tra il credito dell'appaltatore per le opere eseguite e il credito della committente per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, per la realizzazione delle opere mancanti e per le voci di spesa erroneamente duplicate.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, nonché chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione promossa in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 10.11.2021parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e si opponeva per i motivi di cui in atti. Le parti chiedevano, Parte_1 inoltre, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Quindi con ordinanza a verbale, ritenuta l'opposizione spiegata non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata dalla società con riferimento al decreto ingiuntivo n. Controparte_1 1002/2020 emesso dall'intestato Tribunale e, attesa l'istanza congiunta, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza a verbale del 27.07.2022, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano delle udienze di rinvio, su istanza congiunta delle parti, per pendenza trattative.
Quindi, in data 5.12.2023 le parti comunicavano il definitivo fallimento delle trattative avviate e il Giudice fissava, dunque, nuova udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, avendo le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, riproposto le istanze istruttorie non ammesse (sebbene l'opposta all'udienza dell'8.06.2022 avesse in via principale chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni), ritiene il Tribunale che il materiale probatorio acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande in questa sede svolte, dovendosi confermare in proposito le determinazioni istruttorie assunte con ordinanza riservata del 27.07.2022, essendo inammissibili le istanze di prova testimoniale formulate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dall'opponente in quanto aventi ad oggetto circostanze pacifiche (capp.1, 4), genericamente formulate (capp. 3, 5,6), negative (cap. 7), valutative (capp. 8 e 9), generiche e comunque documentali e/o documentabili
(cap. 2) ed essendo superfluo lo svolgimento degli accertamenti tecnici richiesti.
Venendo al merito della vicenda, ritiene questo giudice che l'opposizione promossa da Pt_1 non sia fondata e in quanto tale la stessa debba essere rigettata, con conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
1. L'eccezione di inadempimento svolta dall'opponente e la domanda riconvenzionale.
Al fine di meglio in quadrare la vicenda per cui è causa, occorre rilevare come, a fronte della domanda di adempimento svolta dal convenuto opposto (attore in senso sostanziale) volta a conseguire il pagamento delle fatture n. 20/2020 e n. 29/2020, la committente Parte_1
(convenuta in senso sostanziale), opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore attraverso l'articolazione dei sopra descritti motivi di doglianza, abbia, di fatto, svolto una eccezione di inadempimento ai sensi de dell'art. 1460 c.c., giustificando l'omesso pagamento delle fatture azionate con la mancata accettazione delle opere esterne e delle opere extra contratto per cui le fatture in questione sarebbero state emesse, il carattere viziato delle opere realizzate e, comunque,
l'illegittima duplicazione di voci di spesa esposte nel SAL n. 7 su cui si basano le due fatture azionate in via monitoria rispetto ad esborsi già affrontati dalla committenza.
Ritiene questo giudice, alla luce dell'istruttoria documentale svolta, che l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente risulti infondata e che, pertanto, il suo inadempimento rispetto alle fatture azionate dall'opposto non possa ritenersi legittimo.
Come noto, l'eccezione di inadempimento rappresenta la principale eccezione sospensiva, sulla scorta della quale la parte, cui l'altra contesti di non avere adempiuto la sua prestazione, replica di non averlo fatto per una buona ragione giustificativa, vale a dire il suo originario mancato adempimento.
Detta eccezione si configura, quindi, come un vero e proprio rimedio sinallagmatico volto ad impedire l'attuazione squilibrata del contratto, in cui una parte adempia e l'altra no. Con essa, la parte nei confronti della quale viene formulata la domanda di adempimento o di risoluzione tenta di paralizzare l'altrui pretesa, giustificando con l'inadempimento altrui la sospensione del proprio adempimento.
In pratica, l'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che in tali casi ben potrà il debitore limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Come chiarito nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001, l'eccezione di inadempimento non va provata ma è oggetto di semplice allegazione: in caso di svolgimento dell'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" si applica, quindi, il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova relativo al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, ma a parti invertite, atteso che sarà il debitore eccipiente a limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al creditore agente dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Ciò significa che se nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) è il creditore il soggetto tenuto alla prova della sola esistenza del titolo, non essendo suo onere quello di fornire dimostrazione in giudizio dell'inadempienza dell'obbligato, in caso di formulazione da parte del debitore di un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" sarà il creditore a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta (cfr. Cass. n. 3099/1987, n. 13445/1992 e n. 3232/1998).
A fronte, pertanto, dell'eccezione ex art. 1460 c.c. svolta dalla che ha opposto Pt_1 all'inadempimento lamentato dal creditore e asseritamente consistito nell'omesso pagamento delle somme portate dalle fatture n. 20/2020 e n. 29/2029, la duplicazione di voci di spesa nel SAL n. 7 sulla base del quale le suddette fatture sarebbero state emesse, la mancata accettazione delle opere esterne e delle opere extra contratto per cui sarebbe stato richiesto il compenso con le fatture azionate e il carattere viziato delle opere realizzate, incombeva sulla società opposta creditrice fornire in giudizio la prova del proprio esatto adempimento.
Ebbene, come noto, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2,
c.c. (Cass. civ., Sez. III, n. 15796/2009).
Nella fattispecie, l'inadempienza della contestata dall'opposto e posta a fondamento della Pt_1 sua domanda di adempimento consiste nell'omesso pagamento delle opere extra contratto e delle opere esterne commissionate e, dunque, nell'omesso pagamento delle due fatture azionate in via monitoria per un valore complessivo di euro 67.210,00.
Di contro, gli inadempimenti imputabili alla appaltatrice, opposti dalla committente in sede di eccezione ex art. 1460 c.c., sarebbero l'asserita duplicazione di voci di spesa, l'omessa accettazione delle opere extra oggetto delle fatture azionate e, comunque, la mancanza di alcune opere commissionate, oltre al carattere viziato di quelle realizzate.
1.1 Ebbene, va anzitutto esclusa la sussistenza delle duplicazioni contestate dall'opponente e ciò sia con riferimento a quelle interne allo stesso SAL dedotte dalla a fondamento del Pt_2 Pt_1 motivo di opposizione spiegato sia quelle relative al raffronto tra SAL n. 7 e contratto di appalto con relativo preventivo di spesa.
Parte opposta ha con cura e dovizia di particolari replicato al motivo di opposizione avversaria, analizzando tutte le voci che – secondo la difesa della sig.ra – sarebbero state oggetto di Pt_1 indebita duplicazione e, più specificamente, controdeducendo, quanto all'asserita duplicazione interna al SAL n. 7, che:
a) il cappotto è stato realizzato in due distinti fasi esecutive (essendosi il doppio intervento resosi necessario per ottemperare alla richiesta della committente di avere uno zoccolino a filo facciata, eseguire una seconda rasatura, così duplicando i tempi, i costi e il materiale afferenti tale opera) giustificandosi così il doppio richiamo di cui alle voci 43 e 58; b) nessun contrasto – invero – sussisterebbe neanche tra le voci n. 56 e n. 32 del SAL n. 7, riferendosi le stesse alla medesima lavorazione (pavimentazione esterna), ma con riguardo a due differenti zone, come comprovato dalle diverse misure.
Alla stessa stregua, la società appaltatrice, ha specificamente negato qualsivoglia forma di duplicazione:
c) tra la voce n. 85 del preventivo e la voce n. 1 del SAL n. 7, essendo nel preventivo stato programmato un recupero del parapetto in ferro esistente, ed essendo – invece – stata eseguita e contabilizzata con il SAL n. 7 la fornitura e posa in opera di nuovi parapetti;
d) tra la voce n. 88 del preventivo e le voci di cui ai nn. 13, 32 e 56 del SAL n. 7 stante la differente tipologia di lavorazione e le diverse misure rispetto a quanto indicato nel preventivo;
e) tra la voce n. 86 del preventivo, relativo ad una scala in ferro non eseguita per accesso al giardino dall'ufficio e la voce n. 14 del SAL n. 7 relativa alla diversa scala, poi, realizzata;
f) tra la voce n. 83 del contratto d'appalto avente ad oggetto la posa di due mani di materiale isolante dei balconi e la voce n. 34 del SAL n. 7 riguardante una mano aggiuntiva (la terza) richiesta dal piastrellista in quanto dalla stesura delle due precedenti mani di isolante era trascorso del tempo per potere garantire, prima della posa delle piastrelle esterne, una idonea impermeabilizzazione.
Ebbene, rispetto a tali dettagliate eccezioni formulate in replica al motivo di opposizione avversario dalla convenuta opposta, nessuna contestazione è stata mossa dall'attrice opponente in prima udienza, né tantomeno in seno alla prima memoria istruttoria, ragione per la quale il motivo di opposizione in questione deve intendersi rigettato in quanto infondato alla luce delle esaustive spiegazioni fornite dalla società creditrice che, peraltro, ha a comprova del proprio corretto adempimento sub docc. 15-20 depositato tutti i SAL afferenti il contratto d'appalto in questione, quale unico vero parametro di riferimento per l'eventuale valutazione di qualsivoglia forma di duplicazione, e ciò al fine di dimostrare la propria tesi in ordine all'assenza di indebite reiterazioni delle medesime voci di spesa. Anche sul punto, nessuna dettagliata replica è seguita da parte dell'opponente, il cui onere, al fine di dimostrare la fondatezza del motivo di opposizione proposto, sarebbe stato quello di esaminare dettagliatamente i vari SAL, individuando nell'ambito degli stessi le eventuali duplicazioni già contestate con riguardo al preventivo di spesa allegato al contratto.
Peraltro, si osserva come né il SAL n. 7 né i precedenti sarebbero stati approvati dal D.L., nominato dalla committente, ai fini della contabilizzazione delle opere eseguite in caso di indebite e illegittime duplicazioni di voci di spesa.
Ne segue che il motivo di opposizione in questione appare del tutto destituito di fondamento ai fini dell'eccezione di inadempimento svolta dalla committente.
1.2 Quanto, poi, all'asserita omessa accettazione delle opere oggetto delle fatture azionate si osserva quanto segue.
In merito, la committente non nega di aver commissionato l'esecuzione di ulteriori opere sia extra contratto che esterne al fabbricato, ma sostiene di essersi riservata – dopo l'emissione delle fatture n. 20/2020 e n. 29/2020 - di verificare la avvenuta completa e corretta esecuzione delle opere prima di provvedere alla liquidazione del dovuto all'impresa appaltatrice, che si sarebbe determinata ad agire in via monitoria, giustappunto, nel tempo necessario alla committente per la verifica di dette opere, verifica questa in esito alla quale sarebbe stata dalla stessa accertata la mancata esecuzione di una parte di esse e la presenza di vizi e difetti con riferimento a quelle realizzate. In buona sostanza, secondo la tesi esposta dall'opponente, l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorgerebbe ex art. 1665, ult. comma, c.c., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera, mai avvenuta - a so dire - nel caso di specie, con conseguente infondatezza della pretesa monitoria avversaria, essendo il credito ex adverso azionato tramite il ricorso per decreto ingiuntivo inesigibile.
In proposito, occorre precisare che, in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore
é, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto (Cass. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020).
Ed invero, ricadono nell'ambito dei lavori extracontrattuali le seguenti tre categorie di interventi: a)
i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta;
b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661 c.c., comma 2; c) le opere modificative richieste, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pacificamente che le opere afferenti il SAL n.7 debbano qualificarsi quali varianti in corso d'opera, necessarie e concordate tra le parti per una migliore esecuzione del contratto d'appalto.
Appare dimostrato che nell'esecuzione dei lavori di cui al capitolato di appalto si sia verificata la necessità di integrare gli stessi per una miglior rispondenza al progetto principale. Dalla documentazione in atti e dalla comunicazione della D.L. appare desumibile l'esatta individuazione di questi lavori extracontrattuali, la loro rilevanza ed esatta quantificazione.
Quanto più specificamente al motivo di opposizione in proposito svolto dall'opponente e insieme agli altri posto a fondamento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata, di certo, nessun dubbio sussiste - a parere di questo Giudice - in ordine alla intervenuta verifica ed accettazione delle opere oggetto della fattura n. 20/2020, vale a dire delle opere qualificate dalle parti quali “opere esterne”: in merito, è sufficiente osservare come, a fronte della emissione nel mese di maggio della suddetta fattura e dell'approvazione del SAL da parte del D.L. geom. Per_1 del 2.09.2020, già in data 2.07.2020, , con missiva dalla stessa sottoscritta e mai Parte_1 disconosciuta, si impegnava nei confronti della impresa appaltatrice a corrispondere l'importo portato dalla fattura in questione entro il mese di luglio 2020, giustificando il ritardo nel pagamento con problematiche asseritamente legate all'epidemia da SARS Covid 19 (cfr. doc 6 fasc. opposto, ove si legge: “in riferimento alla fattura n. 20 del 14.05.2020, la sottoscritta comunica che la stessa sarà saldata entro la fine del mese di luglio 2020 a seguito di problematiche avute dalla pandemia di Covid-19”.).
A fronte di un tale impegno, espresso sotto forma di promessa di pagamento, appare inverosimile sostenere che, ad ottobre 2020, allorché la si era determinata ad agire in via Controparte_1 monitoria la stesse ancora verificando le opere esterne in questione, pur avendo con Pt_1 dichiarazione unilaterale recettizia, resa oltre tre mesi prima, assunto l'impegno di saldare entro il mese di luglio 2020 la suddetta fattura. Al contrario, in difetto di prova contraria, appare verosimile sostenere che già al 2.07.2020, epoca di stesura della suddetta missiva contenente la promessa di pagamento della fattura n. 20 avesse provveduto alla verifica delle opere esterne, Parte_1 rappresentando quella promessa di pagamento entro il mese una vera e propria accettazione delle stesse senza riserve, non potendosi negare la sua implicita natura di manifestazione negoziale di gradimento dell'opera stessa. Anche con riferimento alla fattura n. 29/2020, si ritiene che il motivo di opposizione relativo all'asserita inesigibilità del credito azionato in via monitoria svolto dalla committente non possa ritenersi fondato e ciò a fronte del disposto di cui all'art. 1665, comma 3, c.c., a mente del quale “se nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata”.
Ed invero, la fattura in commento del 2.09.2020, recante quale oggetto “lavori opere extra contratto eseguite presso vostro stabile di via vellone” è stata evidentemente emessa in seguito all'approvazione del SAL n. 7 da parte del D.L., avvenuta in pari data (cfr. doc. 7 fasc. opposto), così come comprova l'importo portato dalla fattura in esame che tiene conto delle contestazioni della D.L., oltre che della somma già fatturata con il documento contabile n. 20/2020. In data
23.09.2020, la società appaltatrice ha trasmesso, per il tramite del suo legale, una missiva contenente un invito al pagamento entro otto giorni, ricevuta dalla a mani in data Pt_1
1.10.2020 e rimasta prima di riscontro.
Ebbene, ritiene questo come a fronte di lavori già certamente completati al maggio 2020 (epoca della emissione della prima fattura n. 20/2020), con approvazione del relativo SAL avvenuta da parte del D.L. nominato dalla committente in data 2.09.2020, fatturati in conformità alle osservazioni del D.L. in pari data e con invito al pagamento e, dunque, implicitamente anche alla verifica delle opere risalente al 23.09.2020-1.10.2020 rimasta priva di riscontro da parte della committente, ben possa ritenersi operante nel caso di specie, con riferimento ai lavori extra contratto contabilizzati con la fattura n. 29/2020, operante la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 1665 c.c., avendo in sede di opposizione la stessa sostenuto che nell'ottobre 2020, Pt_1 allorquando la difesa del creditore ha depositato il ricorso monitorio, la verifica delle opere fosse ancora in corso, non risultando agli atti dimostrata né la comunicazione di giusti motivi a giustificazione del ritardo nella verifica di opere già certamente consegnate nel maggio precedente, né la comunicazione dell'esito della verifica nel termine di otto giorni indicato dall'appaltatore nell'invito del 23.10.2020.
Ne segue che anche sotto tale distinto profilo l'eccezione di inadempimento opposta dalla committente per paralizzare la richiesta di pagamento avversaria non appare affatto giustificata, non risultando in alcun modo dimostrata la circostanza oggetto del motivo di opposizione svolto.
1.3 Parimenti si ritiene del tutto destituito di fondamento anche il motivo di opposizione relativo alla mancanza di alcune opere commissionate, oltre che al carattere viziato di quelle realizzate.
Le doglianze riportate in proposito nell'atto di opposizione hanno ad oggetto le denuncia di una serie di vizi e difetti che sarebbero stati riscontrati dalla committente con riferimento alle opere oggetto delle fatture azionate in via monitoria, quantificati dal consulente di parte, arch. Steidl, in euro 5.750,00.
Sul punto, come correttamente osservato dall'opposto, non solo l'esistenza di vizi delle opere è stata rilevata solo in epoca successiva alla richiesta di pagamento mediante azione monitoria, e quindi tardivamente, mentre risulta documentalmente provata l'accettazione delle opere eseguite ed oggi oggetto di contestazione, da parte del direttore lavori Geom. , professionista Parte_3 incaricato dalla committente, con dichiarazione 2.09.2020, (l'opponente ha, infatti, espresso le proprie formali contestazioni solo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo mentre la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. opera soltanto a condizione che il committente abbia denunciato le difformità e i vizi occulti entro sessanta giorni dalla scoperta, configurandosi altrimenti la decadenza dall'azione), ma per di più i vizi tardivamente contestati, secondo la stima offerta dal CTP dell'opponente, ammonterebbero a circa euro 5.750,00, importo irrisorio (anche tenuto conto del nuovo vizio relativo alla sussistenza di macchie di umidità sull'intradosso del balcone del primo piano, denunciato quale segno di un'asserita difettosa impermeabilizzazione, solo con il deposito in data 4.01.2022 della seconda memoria istruttoria nell'ambito del presente procedimento a fronte di una relazione peritale di parte datata 27.05.2021 da cui si evince una scoperta del vizio almeno risalente al 14.05.2021, per la cui emenda sono stati quantificati dal CTP esborsi pari ad euro 3.000,00) rispetto alle ragioni creditorie dell'opposta e, quindi, inidoneo ad incidere sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, fondato sull'equilibrio tra la prestazione di esecuzione delle opere appaltate e il pagamento del prezzo ai fini dell'eccezione di inadempimento svolta.
1.4 Per le medesime ragioni deve parimenti ritenersi infondata la domanda in via riconvenzionale svolta dall'opponente, volta all'accertamento dei vizi e difetti contestati per la prima volta con l'atto di opposizione con cui il presente procedimento è stato promosso, e tesa al risarcimento del danno da quantificarsi in misura pari al valore delle opere di emenda necessarie per il ripristino delle opere viziate.
In merito, si evidenzia come l'opponente abbia, più specificamente, contestato:
▪ la realizzazione non a regola d'arte della pavimentazione dello scivolo del box;
▪ la presenza di infiltrazioni nel locale bagno del sottotetto nei punti di congiunzione tra la randa lignea del tetto e la muratura perimetrale;
▪ l'errata realizzazione del muretto con sommità pavimentata in serizzo lato ingresso carraio con pozzetto raso;
▪ l'allagamento dell'intercapedine;
▪ la mancata realizzazione del parapetto in ferro per scala esterna e pianerottolo;
▪ la mancata realizzazione della cappottatura, mancando la parte di finitura del cappotto posto al piede della muratura perimetrale sopra lo zoccolo in serizzo.
Sul punto, premesso che a fronte dell'eccezione di decadenza ex adverso svolta, nessuna difesa sia stata sviluppata dall'opponente, che ha omesso di prendere specifica posizione sul punto tanto alla prima udienza quanto in sede di memorie istruttorie, non può non osservarsi come - in effetti - anche assumendo la natura occulta dei vizi contestati (benché, anche sul punto, nessuna difesa sia stata spiegata dall'opponente in replica alle contestazioni dell'opposto, che ne ha - invece - sostenuto la natura apparente con conseguente esonero dell'appaltatore da qualsivoglia obbligo di garanzia quale conseguenza della intervenuta accettazione dell'opera), a fronte di opere certamente consegnate già nel maggio 2020 (epoca di emissione della prima fattura azionata in via monitoria), approvate e contabilizzate dal D.L. in data 2.09.2020, di cui – in difetto di prova contraria - può presumersi l'intervenuta accettazione tacita ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c. (come già sopra chiarito) all'epoca di avvio del procedimento monitorio (essendo trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla consegna senza che mai fosse stato comunicato un esito delle verifiche in corso e senza che fossero stati, anche in riscontro della missiva del 23.09.2020, opposti giusti motivi a giustificazione del tardivo svolgimento della verifica), sino all'atto di opposizione notificato in data 22.02.2021 mai nessuna doglianza è stata, di fatto, esposta sulle opere oggetto delle fatture nn. 20 e
29 del 2020, con conseguente fondatezza della eccezione di decadenza svolta dalla società appaltatrice.
***
Alla stregua di tutto quanto sopra considerato vanno respinte l'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente e, conseguentemente, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo che sulle stesse si fonda, dovendo invece trovare conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, alla luce dei valori medi previsti dal d.m.
n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello oggetto del valore del decreto ingiuntivo opposto, con riferimento a tutte le fasi, dimidiati stante la non peculiare complessità delle questioni controverse e l'istruttoria esclusivamente documentale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1002/2020 emesso dal Tribunale di Varese il 5/12/2020, dep. il 16/12/2020;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente ; Parte_1
3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite relative al presente procedimento, che si liquidano in euro 406,50 (di
[...] cui euro 379,50 per C.U ed euro 27,00 per marca) per anticipazioni, euro 7.051,50 per compensi, oltre C.P.A. ed IVA (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Varese il 3.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice