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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice ( Gop) Dott.ssa Mariella Elena Cirillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2636 del ruolo generale dell'anno 2017, e vertente
TRA
- cf - Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
c.f. in qualità entrambi di garanti della società CodiceFiscale_2 COroparte_1
p.iva rappresentati e difesi giusto mandato in calce all'atto di
[...] P.IVA_1 citazione dagli avv.ti Domenico Antonio Ferrara e Francesco Angelo Raffaele Ferrara ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in via della Tecnica n. 24 Potenza
Opponenti
E
, in persona COroparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv.
Silvio Baldassarre ed elettivamente domiciliata presso lo studio avv. Loredana Rago, sito in Via Concerie 27 Palazzo S. Gervasio (PZ)
Opposta
E
COroparte_3
, agente per la provincia di Roma, in persona del legale
[...] rappresentante p.t, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Grazia Brescia ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Tito alla Via Francesco Baracca n. 28, Potenza
Opposta
E
in persona del legale COroparte_4 rappresentante p.t. Terza chiamata in causa- non costituita
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento n. 09720160153251933001 e n. 09720160153251933002, notificate in data 18.05.2017, per la somma di € 323.872,40 COr cadauna quale Recupero agevolazioni L 662/96 - Comunicazione di surroga a seguito di escussione garanzia sulla Op. N. E1549
Conclusioni: come da atti e verbali di causa da intendersi qui interamente trascritti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Gli attori, con articolati motivi, proponevano opposizione all'esecuzione nei confronti di e COroparte_6 COroparte_7 chiedendo dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali indicate nell'atto introduttivo e riportate in oggetto - cartelle di pagamento n. 09720160153251933001 e n.
09720160153251933002, notificate loro in data 18.05.2017- con le quali si intimava in ognuna il pagamento della somma di € 323.872,40 nei confronti degli opponenti, per la COr seguente causale: “ Recupero agevolazioni L 662/96 - Comunicazione di surroga a seguito di escussione garanzia sulla Op. N. E15497”
Convenivano in giudizio, oltre all' , la COroparte_3 [...]
, quale ente impositore delle somme portate in cartella, COroparte_2 chiedendo di dichiarare l'annullabilità e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia per l'asserita insussistenza della pretesa creditoria azionata e, in via subordinata, rideterminare il quantum debeatur.
Ritualmente costituitasi, impugnava e contestava tutti i motivi posti dagli Pt_3 attori a base della proposta opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla regolamentazione delle spese e competenze del giudizio. Inoltre, stante il tenore delle deduzioni di parte opponente, afferenti la condotta della banca finanziatrice, (Banca popolare di Bari quale mutuante di un finanziamento ammesso ai benefici ex L. n. 662/1996 a favore della ) la CP_8 Pt_4 CO chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa affinché, nella
[...] denegata ipotesi in cui ne fosse stata accertata una responsabilità procedurale e/o sostanziale per violazione di norme imperative, fosse condannata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di liquidazione della perdita, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione, nonché al rimborso di ogni altro onere sopportato da a causa Pt_3 della sua illegittima condotta.
Si costituiva , la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_10 passiva rispetto alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed insisteva nel merito per il rigetto dell'opposizione. Con provvedimento del 24/07/20 il Tribunale, pronunciandosi sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. interposto dagli opponenti avverso il provvedimento del G.I. del 17/02/19, sospendeva l'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate.
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi
Tra le doglianze degli opponenti va posto in rilievo la contestazione sull' entità della somma portata in pagamento nelle cartelle opposte, e quindi sulla pretesa azionata dal
, atteso che quest'ultima dopo aver pagato l'importo richiesto COroparte_11 dalla in seguito all'attivazione della garanzia prestata ai sensi COroparte_12 dell'art. 2 comma 100 lettera a della L. 662/96, non avrebbe potuto agire in virtù della surrogazione legale nei loro confronti, in qualità di co-fideiussori, per l'intero importo corrisposto al creditore garantito, dovendo detrarre l'importo pagato in porzione di garanzia di propria pertinenza.
Risulta pacifico che in data in data 3-2-2011 la COroparte_13
in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
[...]
Economico, in qualità di gestore del Fondo, ha prestato garanzia ai sensi dell'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge n. 662 del 1996, istitutiva del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese in relazione al finanziamento dell'importo di euro 400.000,00 concesso dalla in favore della allora società COroparte_12 COroparte_14
( oggi Arredo bar srl)
[...]
CO Successivamente alla stipula del contratto di mutuo fra la e la società i CP_1 soci odierni opponenti, hanno sottoscritto due fideiussioni a garanzia della restituzione dell'importo mutuato.
La Banca creditrice in data 6-5-2015, a seguito di iscrizione a ruolo di altro contenzioso, presso questo stesso tribunale, in cui, la società chiedeva la verifica e CP_1 legittimità dei rapporti bancari intercorrenti tra le parti ed in particolare degli interessi attinenti al mutuo garantito, ha escusso la garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge n. 662 del 1996, richiedendo a BMMC la somma pari all'80% dell'importo mutuato e, quest'ultima, ha provveduto al pagamento in favore della creditrice CO principale .
In seguito con lettera raccomandata del 24-11-2015, dichiarando di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle altre garanzie acquisite, la BMMC ha richiesto agli opponenti, nella loro qualità di co-fideiussori della società mutuata, il pagamento della intera somma corrisposta al creditore garantito.
L'allora , oggi a seguito di iscrizione a CP_3 COroparte_15 ruolo del relativo importo su incarico dell'Ente creditore, in data 18-5-2017 ha notificato ai fideiussori le cartelle di pagamento impugnate per il recupero dell'importo corrisposto da . COroparte_2
Da tale richiesta l'opposizione che ci occupa formulata e qualificata correttamente come opposizione ex art 615 cpc comma 1.
Posto quanto innanzi in punto di fatto, va innanzitutto precisato, quale quadro normativo ed in linea generale, che il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.
Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca del
Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, svolge l'attività di gestione del predetto Fondo. In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato a chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto. A tal proposito l'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che
“in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del cc, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Pertanto, attivato il fondo, l'istituto può giovarsi, come appena detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile
e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Venendo al caso di specie, il quadro normativo di riferimento esposto va completato, COr includendo ulteriori e distinte norme posto che la banca – fideiussore, si è surrogata al creditore principale, non nei confronti del debitore principale bensì nei confronti dei co- fideiussori, odierni opponenti, richiedendo loro, a mezzo cartelle impugnate, l'intero importo del pagamento dalla stessa effettuato, in qualità di fideiussore, in favore del creditore principale, ovvero l'80% del mutuo erogato.
Di conseguenza va richiamata la disciplina di carattere generale, dettata dall'articolo 1203 primo comma n. 3) c.c. a mente del quale “ la surrogazione ha luogo di diritto..a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse
a soddisfarlo - e la disciplina speciale dettata dal punto 1-H.6 delle condizioni di ammissibilità e nelle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia approvate con Decreto del 20 Giugno 2005 nel testo vigente al momento del rilascio della garanzia ad opera di - che recita “ ai sensi COroparte_11 dell'articolo 2 comma 4 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 Giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite” (normativa quest'ultima espressamente richiamata da parte opposta)
Orbene, alla luce quindi di quanto innanzi, va ritenuto che, ove sussista un concorso della garanzia rilasciata dal Fondo per le piccole e medie imprese con altre garanzie reali e personali, e quindi ove si è in presenza di co-fideiussori, come nel caso de quo, la norma di carattere generale dettata dall'art.1203 primo comma n. 3) c.c., consente al Fondo, che abbia pagato il debito garantito, di subentrare nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore soddisfatto e con le stesse garanzie, ma impone di circoscrivere il diritto del Fondo - che abbia soddisfatto il creditore comune - di agire in surrogazione nei confronti degli altri garanti, alla quota di debito eccedente quella di sua pertinenza posto che in relazione a quest'ultima esso ha soddisfatto un debito proprio.
Tanto in conformità a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad
"unum debitum" assunte distintamente o per espresso patto, o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una cofideiussione non è applicabile l'art. 1954 cod. civ., ma il fideiussore solvente resta surrogato (art.1203 cod. civ.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore "solvens" subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto "pro quota", come nel caso del regresso” (Cass. Sez. III n. 8605/2004 e conforme Cass 3575 del 1998).
Tale interpretazione trova conferma nel tenore letterale della disciplina speciale dettata in tema di garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la quale, prevedendo che il gestore del Fondo, una volta eseguito il pagamento in favore del creditore garantito (finanziatore soggetto richiedente), possa agire nei confronti del debitore principale (soggetto beneficiario finale) per il recupero di quanto pagato ed è surrogato ex articolo 1203 primo comma n. 3 c.c. nei diritti che spettavano al creditore nei confronti dei fideiussori “proporzionalmente all'ammontare di queste ultime”, distingue in modo esplicito fra l'oggetto dell'azione esercitata dal fondo nei confronti del debitore garantito (il diritto di rivalersi.. per le somme pagate) e quello dell'azione esercitata in via di surrogazione legale nei confronti degli altri garanti (è surrogato nei diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente... proporzionalmente all'ammontare delle somme pagate), evidenziando che mentre nei confronti del debitore principale il fondo può rivalersi per l'intero importo corrisposto al creditore garantito, la surrogazione legale nei confronti degli altri garanti opera limitatamente alla parte della somma pagata che eccede la propria quota. In conclusione, fermo restando l'azione di rivalsa che poteva esercitare nei CP_16 confronti della società debitore principale, per il recupero COroparte_17 dell'intero importo corrisposto alla in seguito all'attivazione della COroparte_12 garanzia, deve escludersi, invece, che il gestore del Fondo di garanzia potesse agire, esercitando il diritto di surrogazione per l'intero, nei confronti dei fideiussori e dovendo, invece, escludere dalla somma pretesa di co-fideiussori, la quota di debito di sua pertinenza, già versata.
Pertanto, ne consegue che l'opposizione va accolta in quanto le cartelle di pagamento CP_1 impugnate, con le quali l' ha richiesto per conto della BMMC ai fideiussori il pagamento dell'intero importo corrisposto dal Fondo al creditore garantito, appaiono illegittime e vanno pertanto annullate.
Sulle spese tenuto conto della materia, particolare e peculiare, nonché della problematicità della questione giuridica trattata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da - Parte_1
e e per CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
l'effetto annulla le cartelle di pagamento n. 09720160153251933001 e n. 09720160153251933002, notificate loro in data 18.05.2017 di € 323.872,40
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite
Così deciso in Potenza il 30.12.2024
Il Giudice (gop)
Dott.ssa Mariella Elena Cirillo