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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3772/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Antonio Sindona e Pia Maio che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 1 marzo 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 836/2021 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo la gravità dell'handicap. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate al mancato accertamento della necessità di assistenza continua e nei successivi trenta giorni, il 9 luglio 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla indicata prestazione e nella condanna dell' al pagamento CP_2 dell'indennità di accompagnamento.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 13 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai CP_1
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Anemizzazione cronica in trattamento con TI e periodiche Emotrasfusioni in soggetto affetto da Neoplasia mieloproliferativa. Pregressa Mastectomia bilaterale per Ca mammario in follow-up. Artrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa in trattamento. Depressione reattiva” che determinano fin dal 31 marzo 2022 la totale invalidità e la necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ma non l'assistenza continua. Ha precisato che “-in merito agli aspetti legati tanto alla Neoplasia mieloproliferativa in terapia con Jakavi, quanto alla Anemizzazione cronica in trattamento con TI e periodiche Emotrasfusioni, alla visita medico-legale l'espressione clinica delle ricadute patologiche appare ben controllata dalle corrette strategie terapeutiche adottate. - in merito all'Apparato psichico alla visita è stata evidenziata una discreta depressione, peraltro, scevra da particolari implicazioni cliniche, infatti, la periziata ancorchè ansiosa e lievemente depressa, è apparsa vigile e cosciente, presente a se stessa, orientata nel tempo e nello spazio, dotata di normale Senso di critica e di giudizio, ed ancora, capace di un eloquio fluido che ha consentito un corretto dialogo ed una dettagliata raccolta dei dati anamnestici, tutti, aspetti riconducibili ad una (ovvia) Depressione reattiva causata dalla persistenza delle patologie di base.
- per quanto attiene all'Apparato osteo-articolare la visita non ha evidenziato alterazioni delle capacità “statico- dinamiche” dell'apparato locomotorio tali da abolire la possibilità di gestione autonoma, ovvero, i passaggi di postura appaiono lievemente difficoltosi, deambula in autonomia, la muscolatura degli Arti inferiori appare sufficiente alla deambulazione autonoma pur se “alla ricerca di appoggio”, evidenze che di fatto riconducono ad una Artrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale. - riguardo ai contestati effetti collaterali ricadenti sulle condizioni generali essi sono stati solo parzialmente documentati e rilevati alla visita, ciononostante, sono stati opportunamente considerati dallo scrivente in quanto inscritti nell'entità del Quadro clinico contribuendo alle valutazioni dalle quali deriva l'attribuzione dello Status di Portatore di Handicap con connotazione di gravità. - in relazione ai rilievi espressi dal Consulente di Parte lo scrivente non può che concordare con la
Dottoressa sulle considerazioni relative alla futura evoluzione della Neoplasia mieloproliferativa ma, Pt_2
le conclusioni dal sottoscritto espresse sulla scorta della Visita medico-legale, sono e devono essere correlate al quadro patologico così come rappresentato al momento della visita medesima e non sulla prevedibili future ricadute riportate in letteratura infatti, ad oggi. i principali effetti collaterali anamnesticamente riferiti e rilevati, correlati alla cronica anemizzazione, vengono opportunamente contrastati dal trattamento con TI associato a periodiche emotrasfusioni. Mentre per quanto riguarda l'Artrosi polidistrettuale è stata in corso di visita evidenziata la presenza di una incidenza funzionale discreta, la quale, in presenza di “cambi posturali” eseguiti in autonomia pur se lievemente difficoltosi, limitava senza abolire le capacità di deambulazione autonoma della periziata.
Si segnala inoltre che, ad oggi, non è stata depositata né aggiornata la documentazione medica agli atti, e che, sulla scorta di certificata evoluzione in senso peggiorativo delle patologie espresse in diagnosi tale aggiornamento avrebbe potuto condizionare le valutazioni espresse nel presente Merito.”.
Ha quindi concluso che “La Sig. , già Invalido civile, sulla scorta delle patologie Parte_1
riscontrate e riportate integralmente in diagnosi ed in conseguenza delle valutazioni medico-legali effettuate è da considerarsi Portatrice di Handicap (art.3 comma 3) a partire dal 31/3/2022; allo stato attuale non ricorrono i requisiti per la corresponsione dell'Indennità d'accompagnamento.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua Per_1
e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n.
23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del solo requisito sanitario della totale invalidità e della disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024) ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
4.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza del parziale riconoscimento, successiva al deposito dell'istanza di ATP, è giusto compensare per 3/4 le spese processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in euro
(1.168,5+2.696,5/4=) 966, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno quindi poste a definitivo carico dell' quelle CP_1
della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dei benefici in favore delle persone Parte_1
con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma
3, legge n. 104/1992 fin dal 31 marzo 2022; 3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente 1/4 delle altre spese del giudizio, CP_1
liquidato in complessivi 966 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensandole per il resto..
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro