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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2987/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11763/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso dp.perugia@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2025-350016 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00772547 90 000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2157/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Ricorrente_1 Srl, con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Rappresentante_1, ha proposto impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione innanzi alla
Corte di Giustizia di Roma avverso il ruolo n. 2025/350016 e la cartella di pagamento n. 097 2025
00772547 90000 notificata il 22/04/2025, riguardante sanzioni per complessivi euro 296,28, somma corrisponde al 30% della maggiore imposta recuperata a tassazione in capo al contribuente, e ne ha chiesto , in via principale, l'annullamento ed, in via subordinata, l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese.
Ha premesso, in diritto la competenza territoriale di questa Corte ex art. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n.
5 - dal momento che la cartella impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Roma competente in base al luogo di domicilio fiscale del Ricorrente_1 ed impugnata anche per vizi propri - ed, in fatto, le seguenti circostanze: a) che il Responsabile dell'Assistenza Fiscale del ricorrente Ricorrente_1, avente domicilio fiscale in Località_1, aveva rilasciato il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno di imposta 2020, del Sig. Nominativo_1, avente domicilio fiscale nella Provincia di Perugia;
b) che, successivamente, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Perugia aveva avviato, ai sensi dell'art. 36 ter del dpr n. 600/73, un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi, all'esito del quale non aveva riconosciuto: 1) “le spese di ristrutturazione indicate al rigo E41, per euro 7.307,00, anno 2019, e le spese indicate al rigo E42, per euro 5.138,00 in quanto riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria, poiche' le fatture esibite si riferiscono esclusivamente all'acquisto di materiali, ma non risultano esibite fatture per la manodopera”; 2) le spese per il rifacimento degli impianti elettrico e idro-termicosanitario mancando l'esibizione della Dichiarazione di conformita'dell'impianto/i a regola d'arte, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 37 del 22gennaio 2008, resa da personale qualificato e, di conseguenza, le spese per gli arredi indicate al rigo E57, colonna 2, per euro 6.895,00.
A motivi ha dedotto: a) l'illegittimità della pretesa indicata nel ruolo e della cartella per infondatezza nel merito. Contrariamente da quanto sostenuto dall'Ufficio le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio imputate nel rigo E41 ed E42 sono riconducibili ad interventi di manutenzione
“straordinaria”, eseguiti in “economia diretta”, per i quali non è prevista la necessità di presentazione di alcun titolo abilitativo, così come attestazione tecnica allegata in atti. Erano, pertanto, detraibili di conseguenza, anche le spese per arredo immobili ristrutturati, imputate al rigo E57; b) l'illegittimità delle sanzioni irrogate sussistendo la situazione di obiettiva incertezza ex art. 10, commi 2 e 3 della l. n.212/00
e art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 nonché l'inapplicabilità delle stesse ex art. 8 del d.lgs. n. 546/92; c) la nullità della cartella per difetto di motivazione dal momento che in essa si rinvengono soltanto mere indicazioni numeriche;
d) l'illegittimità della cartella per violazione, da parte dell'A.F., degli obblighi di collaborazione e di buona fede, oltre che di quelli di buon andamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Campania che, in via preliminare, ha eccepito, il difetto di competenza territoriale di codesta Corte di Giustizia e la competenza della Corte di
Giustizia di primo grado di Napoli, in considerazione del fatto che i motivi di ricorso sollevati dal Ricorrente_1 sono volti sostanzialmente a contestare l'operato della Direzione regionale della Campania che ha formato il ruolo. Nel merito ha, inoltre, chiesto il rigetto del ricorso evidenziando: a) che nelle motivazioni della cartella vengono esplicitate le ragioni per le quali le opere eseguite devono essere qualificate come attività di manutenzione ordinarie per le quali la regione Umbria richiede il rilascio della CILA;
b) che la richiesta di illegittimità delle sanzioni irrogate è assolutamente pretestuosa non avendo argomentato la controparte sui requisiti previsti dalle norme che si assumono violate;
c) che sono destituiti di fondamento sia il lamentato difetto di motivazione che la violazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'obbligo di buona fede e collaborazione atteso che, tra l'altro, all'istanza di autotutela era stato dato riscontro seppure nelle more del presente giudizio.
Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia che ha, in via preliminare, chiesto la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, non avendo alcuna competenza sulla formazione del ruolo, correttamente emesso dalla Direzione Regionale della Campania.
Nel merito, tale ufficio si è riportate alle deduzioni presentate dalla predetta Direzione Regionale.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha ulteriormente argomentato, anche con rinvii giurisprudenziali, le proprie deduzioni difensive.
All'udienza del 24-02-26 il Giudice, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis deve essere affermata la competenza territoriale di questa Corte in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella ordinanza n.28064/19, confermato dalle più recenti ordinanze nn.
1548/2026 e n. 1539/2026, secondo cui “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”.
Nessuna rilevanza assume nella determinazione della competenza territoriale la circostanza che il “ruolo prodromico alla cartella di pagamento” sia stato formato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Campania. Come correttamente evidenziato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – sez.
1 - nella sentenza nr. 5953/2023 , infatti, “il Ruolo non è Atto esterno ed autonomo rispetto alla cartella di pagamento e, pertanto, non può essere considerato atto prodromico alla stessa, nè impugnabile autonomamente;
infatti il Ruolo è un atto interno che viene trasmesso, ai fini dell'esecuzione, direttamente dall'Ente impositore all'Agente della Riscossione, conseguentemente, il primo atto che il contribuente riceve, in questi casi, è la cartella di pagamento la quale deve essere impugnata, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 546/92 (come modificato dall'art.9, co.1, lett.b) del D. Lgs. 156/15 efficace a decorrere dal 1/1/16), innanzi alla CTP dove ha sede l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto da impugnare
(conforme Cass. n. 28064 del 31/10/2019). Ove poi l'oggetto dell'impugnazione dovesse riguardare solamente la cartella, il legittimato passivo sarebbe solamente l'Agente della Riscossione, ove invece l'oggetto dell'impugnazione dovesse riguardare il merito della pretesa impositiva, il legittimato passivo sarebbe anche l'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo”.
Sempre in via preliminare non può essere accolta la richiesta dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Perugia, di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva. Al riguardo, la
Suprema Corte ( vd. Cass. n. 22000/13) ha evidenziato l'irrilevanza, sotto il profilo processuale dell'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale, dal momento che la posizione assunta in giudizio dall'Agenzia è da considerarsi sempre unitaria e giammai riferibile al singolo ufficio periferico.
Tanto premesso, passando al merito il ricorso è meritevole di accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Res in iudicio deducta nel presente giudizio è esclusivamente la responsabilità del RAF per emissione di un visto di conformità infedele. Dalla documentazione versata in atti ( vd. fatture depositate) si evince che tale visto è stato emesso all'esto della verifica dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali il contribuente dichiarante ha usufruito delle detrazioni d'imposta.
L'Agenzia sostiene che tali detrazioni non erano dovute in quanto, come si legge nelle motivazioni
“riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria, poiche' le fatture esibite si riferiscono esclusivamente all'acquisto di materiali, ma non risultano esibite fatture per la manodopera” La non debenza sarebbe, inoltre, desumibile dalla circostanza che le spese per il rifacimento degli impianti elettrico e idro-termico-sanitario non erano accompagnate dall'esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto/i a regola d'arte, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, resa da personale qualificato.
A fronte di tanto, il Ricorrente_1 ricorrente ha prodotto in atti una dichiarazione rilasciata, in data 30 ottobre 2020 da tecnico abilitato, allegata dal contribuente agli atti sottoposti in visione del RAF per la predisposizione della dichiarazione. Dopo aver riassunto analiticamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio svolto il tecnico evidenzia che gli stessi sono riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in “economia diretta”, per i quali non è prevista la necessità di presentazione di alcun titolo abilitativo.
Il visto risulta, quindi, emesso sulla base delle attestazioni tecniche contenute nella documentazione esaminata. Il controllo demandato al RAF non può spingersi, a giudizio di questa Corte, alla confutazione in merito alla natura dei lavori svolti nel momento in cui questa natura risulti tecnicamente certificata.
A ciò deve aggiungersi che nessun elemento l'Agenzia ha prodotto in giudizio da cui può ricavarsi l'erroneità della qualificazione in esame. In sostanza l'Ufficio si è limitato ad affermare apoditticamente che le opere edilizie de quibus richiederebbero la necessaria presentazione della CIFA, ex comma 2 dell'art. 118 della Legge Regionale dell'Umbria n. 1/2015 la lett. g-bis), senza però, di fronte alla contestazione della controparte basata su una dichiarazione emessa da tecnico abilitato, indicare l'esatta portata degli interventi realizzati e la loro precisa classificazione né risultano depositati allegati dai quali le circostanze appena enunciate potrebbero essere desunti..
La complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite..
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
b) spese compensate Così deciso in
Roma, lì 24/02/2026 Il giudice mon. Vincenzo Starita
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11763/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso dp.perugia@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2025-350016 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00772547 90 000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2157/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Ricorrente_1 Srl, con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Rappresentante_1, ha proposto impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione innanzi alla
Corte di Giustizia di Roma avverso il ruolo n. 2025/350016 e la cartella di pagamento n. 097 2025
00772547 90000 notificata il 22/04/2025, riguardante sanzioni per complessivi euro 296,28, somma corrisponde al 30% della maggiore imposta recuperata a tassazione in capo al contribuente, e ne ha chiesto , in via principale, l'annullamento ed, in via subordinata, l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese.
Ha premesso, in diritto la competenza territoriale di questa Corte ex art. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n.
5 - dal momento che la cartella impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Roma competente in base al luogo di domicilio fiscale del Ricorrente_1 ed impugnata anche per vizi propri - ed, in fatto, le seguenti circostanze: a) che il Responsabile dell'Assistenza Fiscale del ricorrente Ricorrente_1, avente domicilio fiscale in Località_1, aveva rilasciato il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno di imposta 2020, del Sig. Nominativo_1, avente domicilio fiscale nella Provincia di Perugia;
b) che, successivamente, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Perugia aveva avviato, ai sensi dell'art. 36 ter del dpr n. 600/73, un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi, all'esito del quale non aveva riconosciuto: 1) “le spese di ristrutturazione indicate al rigo E41, per euro 7.307,00, anno 2019, e le spese indicate al rigo E42, per euro 5.138,00 in quanto riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria, poiche' le fatture esibite si riferiscono esclusivamente all'acquisto di materiali, ma non risultano esibite fatture per la manodopera”; 2) le spese per il rifacimento degli impianti elettrico e idro-termicosanitario mancando l'esibizione della Dichiarazione di conformita'dell'impianto/i a regola d'arte, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 37 del 22gennaio 2008, resa da personale qualificato e, di conseguenza, le spese per gli arredi indicate al rigo E57, colonna 2, per euro 6.895,00.
A motivi ha dedotto: a) l'illegittimità della pretesa indicata nel ruolo e della cartella per infondatezza nel merito. Contrariamente da quanto sostenuto dall'Ufficio le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio imputate nel rigo E41 ed E42 sono riconducibili ad interventi di manutenzione
“straordinaria”, eseguiti in “economia diretta”, per i quali non è prevista la necessità di presentazione di alcun titolo abilitativo, così come attestazione tecnica allegata in atti. Erano, pertanto, detraibili di conseguenza, anche le spese per arredo immobili ristrutturati, imputate al rigo E57; b) l'illegittimità delle sanzioni irrogate sussistendo la situazione di obiettiva incertezza ex art. 10, commi 2 e 3 della l. n.212/00
e art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 nonché l'inapplicabilità delle stesse ex art. 8 del d.lgs. n. 546/92; c) la nullità della cartella per difetto di motivazione dal momento che in essa si rinvengono soltanto mere indicazioni numeriche;
d) l'illegittimità della cartella per violazione, da parte dell'A.F., degli obblighi di collaborazione e di buona fede, oltre che di quelli di buon andamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Campania che, in via preliminare, ha eccepito, il difetto di competenza territoriale di codesta Corte di Giustizia e la competenza della Corte di
Giustizia di primo grado di Napoli, in considerazione del fatto che i motivi di ricorso sollevati dal Ricorrente_1 sono volti sostanzialmente a contestare l'operato della Direzione regionale della Campania che ha formato il ruolo. Nel merito ha, inoltre, chiesto il rigetto del ricorso evidenziando: a) che nelle motivazioni della cartella vengono esplicitate le ragioni per le quali le opere eseguite devono essere qualificate come attività di manutenzione ordinarie per le quali la regione Umbria richiede il rilascio della CILA;
b) che la richiesta di illegittimità delle sanzioni irrogate è assolutamente pretestuosa non avendo argomentato la controparte sui requisiti previsti dalle norme che si assumono violate;
c) che sono destituiti di fondamento sia il lamentato difetto di motivazione che la violazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'obbligo di buona fede e collaborazione atteso che, tra l'altro, all'istanza di autotutela era stato dato riscontro seppure nelle more del presente giudizio.
Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia che ha, in via preliminare, chiesto la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, non avendo alcuna competenza sulla formazione del ruolo, correttamente emesso dalla Direzione Regionale della Campania.
Nel merito, tale ufficio si è riportate alle deduzioni presentate dalla predetta Direzione Regionale.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha ulteriormente argomentato, anche con rinvii giurisprudenziali, le proprie deduzioni difensive.
All'udienza del 24-02-26 il Giudice, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis deve essere affermata la competenza territoriale di questa Corte in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella ordinanza n.28064/19, confermato dalle più recenti ordinanze nn.
1548/2026 e n. 1539/2026, secondo cui “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”.
Nessuna rilevanza assume nella determinazione della competenza territoriale la circostanza che il “ruolo prodromico alla cartella di pagamento” sia stato formato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Campania. Come correttamente evidenziato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – sez.
1 - nella sentenza nr. 5953/2023 , infatti, “il Ruolo non è Atto esterno ed autonomo rispetto alla cartella di pagamento e, pertanto, non può essere considerato atto prodromico alla stessa, nè impugnabile autonomamente;
infatti il Ruolo è un atto interno che viene trasmesso, ai fini dell'esecuzione, direttamente dall'Ente impositore all'Agente della Riscossione, conseguentemente, il primo atto che il contribuente riceve, in questi casi, è la cartella di pagamento la quale deve essere impugnata, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 546/92 (come modificato dall'art.9, co.1, lett.b) del D. Lgs. 156/15 efficace a decorrere dal 1/1/16), innanzi alla CTP dove ha sede l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto da impugnare
(conforme Cass. n. 28064 del 31/10/2019). Ove poi l'oggetto dell'impugnazione dovesse riguardare solamente la cartella, il legittimato passivo sarebbe solamente l'Agente della Riscossione, ove invece l'oggetto dell'impugnazione dovesse riguardare il merito della pretesa impositiva, il legittimato passivo sarebbe anche l'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo”.
Sempre in via preliminare non può essere accolta la richiesta dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Perugia, di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva. Al riguardo, la
Suprema Corte ( vd. Cass. n. 22000/13) ha evidenziato l'irrilevanza, sotto il profilo processuale dell'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale, dal momento che la posizione assunta in giudizio dall'Agenzia è da considerarsi sempre unitaria e giammai riferibile al singolo ufficio periferico.
Tanto premesso, passando al merito il ricorso è meritevole di accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Res in iudicio deducta nel presente giudizio è esclusivamente la responsabilità del RAF per emissione di un visto di conformità infedele. Dalla documentazione versata in atti ( vd. fatture depositate) si evince che tale visto è stato emesso all'esto della verifica dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali il contribuente dichiarante ha usufruito delle detrazioni d'imposta.
L'Agenzia sostiene che tali detrazioni non erano dovute in quanto, come si legge nelle motivazioni
“riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria, poiche' le fatture esibite si riferiscono esclusivamente all'acquisto di materiali, ma non risultano esibite fatture per la manodopera” La non debenza sarebbe, inoltre, desumibile dalla circostanza che le spese per il rifacimento degli impianti elettrico e idro-termico-sanitario non erano accompagnate dall'esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto/i a regola d'arte, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, resa da personale qualificato.
A fronte di tanto, il Ricorrente_1 ricorrente ha prodotto in atti una dichiarazione rilasciata, in data 30 ottobre 2020 da tecnico abilitato, allegata dal contribuente agli atti sottoposti in visione del RAF per la predisposizione della dichiarazione. Dopo aver riassunto analiticamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio svolto il tecnico evidenzia che gli stessi sono riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in “economia diretta”, per i quali non è prevista la necessità di presentazione di alcun titolo abilitativo.
Il visto risulta, quindi, emesso sulla base delle attestazioni tecniche contenute nella documentazione esaminata. Il controllo demandato al RAF non può spingersi, a giudizio di questa Corte, alla confutazione in merito alla natura dei lavori svolti nel momento in cui questa natura risulti tecnicamente certificata.
A ciò deve aggiungersi che nessun elemento l'Agenzia ha prodotto in giudizio da cui può ricavarsi l'erroneità della qualificazione in esame. In sostanza l'Ufficio si è limitato ad affermare apoditticamente che le opere edilizie de quibus richiederebbero la necessaria presentazione della CIFA, ex comma 2 dell'art. 118 della Legge Regionale dell'Umbria n. 1/2015 la lett. g-bis), senza però, di fronte alla contestazione della controparte basata su una dichiarazione emessa da tecnico abilitato, indicare l'esatta portata degli interventi realizzati e la loro precisa classificazione né risultano depositati allegati dai quali le circostanze appena enunciate potrebbero essere desunti..
La complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite..
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
b) spese compensate Così deciso in
Roma, lì 24/02/2026 Il giudice mon. Vincenzo Starita