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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/07/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2030/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zaccaro;
Parte_1 CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Paolino;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti odierne contendenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.6.2005 e dalla loro unione sono nate le figlie (il 19.4.2006) e (l'1.9.2011). Separatisi in forza di accordo Per_1 Per_2 omologato con decreto reso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.5.2015, i coniugi sono addivenuti allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio giusta sentenza n. 409/2018, emessa sempre dall'intestato Tribunale. Ciò premesso, con ricorso depositato in data 28.10.2024 ha invocato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio consacrate nella sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 4.5.2018 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2952/17 R.G., chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “1) Che la minore venga affidata in via esclusiva al padre;
Persona_3 Parte_1
2) che in conseguenza dell'affido esclusivo, le festività e le vacanze vengano trascorse in virtù di quanto espressamente previsto dal Giudice, anche in virtù dell'allegato piano genitoriale;
3) in subordine: che il Giudice voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile del medesimo presso il padre e con modalità di visita Parte_1 espressamente prestabilite, anche in virtù dell'allegato piano genitoriale;
4) che in merito al mantenimento di entrambe le figlie (maggiorenne ma economicamente non Persona_4 autosufficiente) e (minorenne), voglia disporre che la sig.ra Persona_3 Controparte_1 provvederà nella misura di €. 400,00, o nella diversa misura che riterrà opportuna, oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 24.2.2025 si è costituita in giudizio , la quale ha impugnato e contestato quanto dedotto e richiesto da Controparte_1 parte ricorrente, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo giudice adìto, contrariis reiectis: In via preliminare: • Incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente affinchè accerti dove, con chi e in quali condizioni la minore e sua sorella Persona_3
stiano effettivamente vivendo;
• Disporre una consulenza tecnica d'ufficio affinchè Persona_4 vengano accertate le effettive capacità genitoriali di entrambe le parti in causa e, previo colloquio con la minore , si accerti o meno l'interferenza PA nel rapporto madre-figlia dati i forti Per_2 sospetti nutriti in tal senso dalla signora e comprovati dalla documentazione CP_1 depositata agli atti e dal ricorso introduttivo del presente giudizio;
In via principale: • Confermare quanto previsto dalla sentenza di divorzio e, per l'effetto, stabilire che la minore Persona_3 venga affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con conferma dell'assegno di mantenimento a carico del signor e a favore della minore e della figlia Pt_1 Per_2
pari ad € 400,00 mensili con rivalutazione ISTAT, oltre alla contribuzione al 50% delle Per_1 spese di straordinaria amministrazione;
• confermare l'esercizio del diritto di visita paterno statuito in sede di divorzio;
• disporre a favore della signora e a carico del signor CP_1
un assegno divorzile pari ad € 250,00 ovvero un assegno divorzile una tantum pari ad € Parte_1
15.000,00. In via subordinata: • stabilire il collocamento paritario della minore con Persona_3 previsione di mantenimento diretto della minore e della figlia e, per l'effetto, ampliare Persona_4 in modo significativo il diritto di visita del padre, stabilendo, in linea con le citate pronunce giurisprudenziali, un diritto paritetico dei genitori e quindi il mantenimento diretto delle figlie e;
• disporre a favore della signora e a carico del signor Per_1 Per_2 CP_1 Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 250,00 ovvero un assegno divorzile una tantum pari ad € 15.000,00.
In estremo subordine: solo nella denegata e malaugurata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accolga le richieste ex adverso formulate: • collocare la minore presso la casa della Persona_3 NA PA in Sibari ove attualmente vive insieme alla sorella al fine di Persona_4 permetterle di continuare a coltivare le proprie relazioni affettive ed amicali, nonché di continuare ad intrattenere con il fratellino un rapporto significativo;
• stabilire che la signora versi per CP_1 entrambe le figlie € 100,00 di mantenimento mensile in totale;
• disporre a favore della signora e a carico del signor un assegno divorzile pari ad € 250,00 ovvero un CP_1 Parte_1 assegno divorzile una tantum pari ad € 15.000,00”. In sede di note scritte sostitutive dell'udienza delll'11.07.2025, gli odierni contendenti hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Affidamento condiviso di , con indirizzo di futura residenza in Cassano all'Ionio (CS) – Per_2 frazione di Sibari, alla Via Cuma n. 1, presso l'abitazione della NA PA , Persona_5 congiuntamente indicata come familiare collocatario della minore. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le proprie capacità, le proprie inclinazioni naturali e le proprie aspirazioni per la prole;
2. avrà diritto a trascorrere con entrambi i genitori ogni occasione possibile, senza alcuna Per_2 limitazione di tempo ed orario, sia nei periodi feriali che nei periodi festivi;
3. e si impegnano a corrispondere ciascuno, entro il cinque di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, per il mantenimento delle figlie (maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente) e (minorenne) la somma di €. 200,00 (euro duecento/00), da versare Per_2 direttamente alla NA PA , con le seguenti modalità: in contanti, previo Persona_5 rilascio di apposita ricevuta, ovvero mediante bonifico bancario su conto corrente e/o libretto intestato alla NA medesima di cui il signor si impegna fin da subito a comunicare gli Pt_1 estremi e i riferimenti alla signora a mezzo pec per il tramite del legale di fiducia. Il CP_1 suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla formalizzazione della presente modifica delle condizioni di divorzio, secondo la variazione degli indici ISTAT;
4. Entrambi i genitori, metà per ciascuno, si assumono l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Inoltre, le parti si assumono l'onere di contribuire ciascuno alle spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo - per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore.
5. Tutte le spese di cui al punto nr. 4 del presente accordo verranno anticipate dal signor Pt_1
e, in virtù di ciò, la signora , per come espressamente indicato al punto
[...] Controparte_1 precedente, rinuncia all'assegno unico della minore in favore del ricorrente;
Per_2
6. entrambi i genitori, per come già concordato in precedenza, confermano la propria intenzione a voler rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile, nonché a qualunque altra e/o ulteriore richiesta, anche di arretrati, adeguamenti ISTAT o altro, afferenti a periodi antecedenti al presente accordo;
7. entrambi i genitori rimarranno obbligati a corrispondere il sopraccitato contributo di mantenimento, nonché le sopracitate spese, fintanto che le figlie non saranno economicamente indipendenti. Tali obblighi patrimoniali verso entrambe le figlie potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, le figlie stesse dovessero raggiungere l'indipendenza economica;
8. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi.
9. le spese legali sono da intendersi interamente compensate”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Collegio che la domanda congiunta con cui gli odierni contendenti hanno concordemente invocato la modifica delle condizioni di divorzio sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, ben potendo essere recepito nella presente sentenza il testé trascritto accordo raggiunto, giacché non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole.
2. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ne va disposta l'integrale compensazione in ragione di quanto concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2030/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo intercorso tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, all'esito della camera di consiglio del 14/07/2025. Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2030/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zaccaro;
Parte_1 CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Paolino;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti odierne contendenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.6.2005 e dalla loro unione sono nate le figlie (il 19.4.2006) e (l'1.9.2011). Separatisi in forza di accordo Per_1 Per_2 omologato con decreto reso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.5.2015, i coniugi sono addivenuti allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio giusta sentenza n. 409/2018, emessa sempre dall'intestato Tribunale. Ciò premesso, con ricorso depositato in data 28.10.2024 ha invocato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio consacrate nella sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 4.5.2018 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2952/17 R.G., chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “1) Che la minore venga affidata in via esclusiva al padre;
Persona_3 Parte_1
2) che in conseguenza dell'affido esclusivo, le festività e le vacanze vengano trascorse in virtù di quanto espressamente previsto dal Giudice, anche in virtù dell'allegato piano genitoriale;
3) in subordine: che il Giudice voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile del medesimo presso il padre e con modalità di visita Parte_1 espressamente prestabilite, anche in virtù dell'allegato piano genitoriale;
4) che in merito al mantenimento di entrambe le figlie (maggiorenne ma economicamente non Persona_4 autosufficiente) e (minorenne), voglia disporre che la sig.ra Persona_3 Controparte_1 provvederà nella misura di €. 400,00, o nella diversa misura che riterrà opportuna, oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 24.2.2025 si è costituita in giudizio , la quale ha impugnato e contestato quanto dedotto e richiesto da Controparte_1 parte ricorrente, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo giudice adìto, contrariis reiectis: In via preliminare: • Incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente affinchè accerti dove, con chi e in quali condizioni la minore e sua sorella Persona_3
stiano effettivamente vivendo;
• Disporre una consulenza tecnica d'ufficio affinchè Persona_4 vengano accertate le effettive capacità genitoriali di entrambe le parti in causa e, previo colloquio con la minore , si accerti o meno l'interferenza PA nel rapporto madre-figlia dati i forti Per_2 sospetti nutriti in tal senso dalla signora e comprovati dalla documentazione CP_1 depositata agli atti e dal ricorso introduttivo del presente giudizio;
In via principale: • Confermare quanto previsto dalla sentenza di divorzio e, per l'effetto, stabilire che la minore Persona_3 venga affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con conferma dell'assegno di mantenimento a carico del signor e a favore della minore e della figlia Pt_1 Per_2
pari ad € 400,00 mensili con rivalutazione ISTAT, oltre alla contribuzione al 50% delle Per_1 spese di straordinaria amministrazione;
• confermare l'esercizio del diritto di visita paterno statuito in sede di divorzio;
• disporre a favore della signora e a carico del signor CP_1
un assegno divorzile pari ad € 250,00 ovvero un assegno divorzile una tantum pari ad € Parte_1
15.000,00. In via subordinata: • stabilire il collocamento paritario della minore con Persona_3 previsione di mantenimento diretto della minore e della figlia e, per l'effetto, ampliare Persona_4 in modo significativo il diritto di visita del padre, stabilendo, in linea con le citate pronunce giurisprudenziali, un diritto paritetico dei genitori e quindi il mantenimento diretto delle figlie e;
• disporre a favore della signora e a carico del signor Per_1 Per_2 CP_1 Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 250,00 ovvero un assegno divorzile una tantum pari ad € 15.000,00.
In estremo subordine: solo nella denegata e malaugurata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accolga le richieste ex adverso formulate: • collocare la minore presso la casa della Persona_3 NA PA in Sibari ove attualmente vive insieme alla sorella al fine di Persona_4 permetterle di continuare a coltivare le proprie relazioni affettive ed amicali, nonché di continuare ad intrattenere con il fratellino un rapporto significativo;
• stabilire che la signora versi per CP_1 entrambe le figlie € 100,00 di mantenimento mensile in totale;
• disporre a favore della signora e a carico del signor un assegno divorzile pari ad € 250,00 ovvero un CP_1 Parte_1 assegno divorzile una tantum pari ad € 15.000,00”. In sede di note scritte sostitutive dell'udienza delll'11.07.2025, gli odierni contendenti hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Affidamento condiviso di , con indirizzo di futura residenza in Cassano all'Ionio (CS) – Per_2 frazione di Sibari, alla Via Cuma n. 1, presso l'abitazione della NA PA , Persona_5 congiuntamente indicata come familiare collocatario della minore. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le proprie capacità, le proprie inclinazioni naturali e le proprie aspirazioni per la prole;
2. avrà diritto a trascorrere con entrambi i genitori ogni occasione possibile, senza alcuna Per_2 limitazione di tempo ed orario, sia nei periodi feriali che nei periodi festivi;
3. e si impegnano a corrispondere ciascuno, entro il cinque di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, per il mantenimento delle figlie (maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente) e (minorenne) la somma di €. 200,00 (euro duecento/00), da versare Per_2 direttamente alla NA PA , con le seguenti modalità: in contanti, previo Persona_5 rilascio di apposita ricevuta, ovvero mediante bonifico bancario su conto corrente e/o libretto intestato alla NA medesima di cui il signor si impegna fin da subito a comunicare gli Pt_1 estremi e i riferimenti alla signora a mezzo pec per il tramite del legale di fiducia. Il CP_1 suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla formalizzazione della presente modifica delle condizioni di divorzio, secondo la variazione degli indici ISTAT;
4. Entrambi i genitori, metà per ciascuno, si assumono l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Inoltre, le parti si assumono l'onere di contribuire ciascuno alle spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo - per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore.
5. Tutte le spese di cui al punto nr. 4 del presente accordo verranno anticipate dal signor Pt_1
e, in virtù di ciò, la signora , per come espressamente indicato al punto
[...] Controparte_1 precedente, rinuncia all'assegno unico della minore in favore del ricorrente;
Per_2
6. entrambi i genitori, per come già concordato in precedenza, confermano la propria intenzione a voler rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile, nonché a qualunque altra e/o ulteriore richiesta, anche di arretrati, adeguamenti ISTAT o altro, afferenti a periodi antecedenti al presente accordo;
7. entrambi i genitori rimarranno obbligati a corrispondere il sopraccitato contributo di mantenimento, nonché le sopracitate spese, fintanto che le figlie non saranno economicamente indipendenti. Tali obblighi patrimoniali verso entrambe le figlie potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, le figlie stesse dovessero raggiungere l'indipendenza economica;
8. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi.
9. le spese legali sono da intendersi interamente compensate”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Collegio che la domanda congiunta con cui gli odierni contendenti hanno concordemente invocato la modifica delle condizioni di divorzio sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, ben potendo essere recepito nella presente sentenza il testé trascritto accordo raggiunto, giacché non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole.
2. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ne va disposta l'integrale compensazione in ragione di quanto concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2030/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo intercorso tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, all'esito della camera di consiglio del 14/07/2025. Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.