TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg25169 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25169 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARRONE ANGELA presso cui elettivamente domicilia in Quarto alla via Giorgio De Falco 41,
RICORRENTE
E
, non Controparte_1 C.F._2
costituita.
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
1 La resistente non si costituiva per cui ne va dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.75, p. I, s. A, reg. Atti Matrimonio
[...]
anno 1990);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25169 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARRONE ANGELA presso cui elettivamente domicilia in Quarto alla via Giorgio De Falco 41,
RICORRENTE
E
, non Controparte_1 C.F._2
costituita.
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
1 La resistente non si costituiva per cui ne va dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.75, p. I, s. A, reg. Atti Matrimonio
[...]
anno 1990);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3