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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2220/2023 promossa da:
OS (CF , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABIO GERVASI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARTINA GENTILE e dell'avv. LEONARDO MASI
CONVENUTA OPPOSTA sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: Parte_2
«Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla soc. opposta per tutte le ragioni descritte e meglio articolate in premessa, dichiarando infondato, illegittimo, nullo e/o primo di effetti il decreto ingiuntivo qui opposto e la contestuale pretesa creditoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - in tesi, Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 871/2023 del 25.7.2023 e respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la al Controparte_2
pagina 1 di 11 pagamento, in favore di della somma di € 44.326,50 per la sorte capitale allo stato CP_1 inevasa e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture, al saldo, imputando l'incasso del in misura pari ad € 10.390,30 alle fatture più risalenti nel tempo e via via a quelle CP_3 più recenti sino a concorrenza di detto importo, in applicazione dell'art. 1193 c.c.; - in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 871/2023 del 25.7.2023, accertare che il credito di è pari ad € 54.716,80, oltre interessi e spese per come indicate nel CP_1 provvedimento monitorio e, in considerazione del sopravvenuto incasso dell'indennizzo CP_3 condannare la al pagamento, in favore di della somma di Controparte_2 CP_1
€ 44.326,50 per la sorte capitale allo stato inevasa e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture, al saldo, imputando l'incasso del in misura pari ad € 10.390,30 alle fatture CP_3 più risalenti nel tempo e via via a quelle più recenti sino a concorrenza di detto importo, in applicazione dell'art. 1193 c.c.; - in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova articolati da
[...]
nella memoria ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., nonché per il rigetto delle istanze istruttorie formulate CP_1 dalla;
- in ogni caso, si insiste per la condanna della Controparte_2 Controparte_2
al pagamento, in favore di delle spese processuali della fase monitoria e del
[...] CP_1 presente giudizio di opposizione, anche in considerazione della mancata adesione della
[...]
, senza l'adduzione di alcun legittimo impedimento, alla procedura di mediazione Controparte_2 avviata da ». CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Parte_3
del decreto ingiuntivo n. 871/2023 del 25.07.2023 con riferimento Controparte_4 alla somma di € 54.716,80 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 1.800,00 per compensi,
€ 406,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA;
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Parte_3
- di avere stipulato con la società opposta, in data 24 gennaio 2018, due contratti di fornitura di energia elettrica per uso non domestico, relativi ai punti di prelievo identificati dai codici POD IT001E04707388 (utenza sita in Alcamo, via San Leonardo n. 11/E) e IT001E91344718 (utenza sita in Salaparuta, contrada Pergola n. 5/A);
- di avere adempiuto regolarmente alle obbligazioni contrattuali, provvedendo alla somministrazione dell'energia e all'emissione delle relative fatture per un totale complessivo di
€ 54.716,80;
- che la fattura n. 906681 del 17 settembre 2022, era stata fatta oggetto di un piano di rientro su richiesta della , che aveva versato la prima rata, rendendosi poi inadempiente. CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_4
, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
pagina 2 di 11 A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Controparte_4
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 3, comma 1, del Testo Integrato Conciliazione (TICO), allegato alla Delibera 209/2016/E/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- di aver ricevuto fatture contenenti addebiti per energia reattiva, la cui misurazione sarebbe avvenuta in violazione della normativa vigente;
- di aver contestato la legittimità della fatturazione dell'energia reattiva, ritenendo che la relativa disciplina regolatoria (Delibera ARERA 292/06) fosse priva di valore normativo e in contrasto con la normativa primaria;
- di aver rilevato gravi anomalie nella rilevazione dei consumi, con riferimento a entrambe le utenze, per assenza di letture effettive e utilizzo di dati stimati non corrispondenti ai consumi reali;
- di aver inoltrato reclami e richieste di rettifica rimaste prive di adeguato riscontro, in violazione degli obblighi informativi previsti dalla regolazione ARERA.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: Parte_3
- che, anche a voler ammettere la correttezza delle doglianze dell'opponente in merito all'energia reattiva e alle rilevazioni, la propria pretesa sarebbe risultata incisa in minima parte;
- che la procedura di conciliazione non era applicabile ai procedimenti monitori;
- che il motivo di opposizione concernente l'energia reattiva doveva ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto diretto a censurare, chiedendone anche l'annullamento, un provvedimento amministrativo (la Deliberazione ARERA n. 292/06) innanzi al giudice ordinario e, comunque, infondato nel merito;
- di aver correttamente fatturato i consumi sulla base dei dati trasmessi dal distributore, in qualità di soggetto responsabile della misura;
- che, in ogni caso, le contestazioni concernevano consumi precedenti (rispetto ai quali avrebbe semmai dovuto proporsi domanda di ripetizione dell'indebito) e non i consumi oggetto di fatturazione e, pertanto, di domanda giudiziale;
- di aver riscontrato tempestivamente i reclami della controparte, offrendo chiarimenti e proponendo un piano di rateizzazione della fattura n. 906681/2022, sottoscritto da e CP_2 parzialmente adempiuto;
- che, rispetto al POD IT001E91344718, i consumi fatturati corrispondevano integralmente ai dati reali comunicati dal distributore;
- che, rispetto al POD IT001E04707388 le fatture erano state emesse sulla base di consumi stimati pagina 3 di 11 (mancando la comunicazione del dato reale), conformemente all'art. 5 Pt_4
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., sollevata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio per i contratti di somministrazione, all'esito della prima udienza (non comparso il procuratore dell'opponente) non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed è stato disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, cui la parte opponente non ha aderito. La parte opposta, con nota del 16.10.24, ha dato atto dell'intervenuta liquidazione, in data 8.8.2024, del corrispettivo per l'importo di CP_3
€ 10.898,45.
La causa è stata istruita alle produzioni documentali e, previo scambio degli scritti conclusivi, è stata rimessa in decisione all'udienza del 13.05.2025.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Contro Pacifica è la stipula dei contratti, così come l'esecuzione della somministrazione da parte di involgendo l'opposizione la questione dell'addebitabilità della “energia reattiva” e della misurazione dei consumi nel caso concreto.
1.1. In primo luogo deve disattendersi l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di conciliazione ARERA, essendo ormai affermato nella giurisprudenza di legittimità (come peraltro ampiamente affermato in sede di merito, anche da questo Ufficio), che nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 1498 del 21/01/2025).
1.2. Tanto premesso, con riferimento alla prima questione sollevata dall'opposta, che contesta l'addebitabilità dei costi per energia reattiva, deve osservarsi che le doglianze si appalesano immeritevoli di condivisione.
1.2.1. Anzitutto, merita sunteggiare le posizioni delle parti.
L'opponente fonda la propria censura sull'assunto che l'unica fonte normativa avente valore cogente in materia di strumenti di misura dell'energia elettrica sia il d.lgs.. 22/2007, attuativo della Direttiva MID 2004/22/CE, il quale disciplina esclusivamente i contatori destinati alla misurazione dell'energia attiva. Da ciò deduce che la misurazione dell'energia reattiva, non essendo prevista da tale normativa, sarebbe priva di base legale, e che l'utilizzo di contatori omologati solo per l'energia attiva per rilevare anche la reattiva costituirebbe un uso contra legem dello strumento di misura. In tale prospettiva, le delibere dell'ARERA — in particolare la n. 292/06 — che disciplinano la misurazione e la tariffazione pagina 4 di 11 dell'energia reattiva, sarebbero atti amministrativi privi di forza normativa, adottati in difetto assoluto di attribuzione e in contrasto con la legge ordinaria, e pertanto disapplicabili dal giudice ordinario.
L'opposta contesta radicalmente tale ricostruzione, sostenendo che la regolazione dell'energia reattiva rientra pienamente nelle competenze attribuite ad ARERA dalla legge istitutiva (l. 481/1995, art. 2, co. 12), la quale le conferisce il potere di disciplinare i servizi di pubblica utilità, inclusi i criteri di misurazione e fatturazione. La società evidenzia che la Direttiva MID ha ad oggetto esclusivamente la commercializzazione degli strumenti di misura e non preclude agli Stati membri di adottare regolazioni autonome per la misurazione di grandezze diverse da quelle coperte dalla direttiva, come appunto l'energia reattiva. In tal senso, la delibera ARERA 292/06, che impone ai distributori l'installazione di contatori trifase idonei alla misurazione della energia reattiva, costituirebbe esercizio legittimo del potere regolatorio dell'Autorità, in un ambito non coperto dalla normativa europea. Contro Sotto il profilo processuale, eccepisce inoltre l'inammissibilità della censura sollevata da rilevando che essa si traduce in una vera e propria impugnazione della delibera ARERA CP_2
292/06, la cui cognizione è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. l), c.p.a. In tale prospettiva, il giudice ordinario non potrebbe né annullare né disapplicare l'atto amministrativo, potendo al più verificarne l'esistenza, ma non sindacarne la validità o l'efficacia. Contro In via subordinata, contesta anche nel merito la fondatezza della doglianza, sostenendo che la fatturazione dell'energia reattiva è avvenuta in conformità alla regolazione vigente, che prevede l'addebito di corrispettivi determinati annualmente da ARERA per compensare gli effetti negativi del Contro prelievo di energia reattiva sulla rete elettrica. Tali corrispettivi, secondo non costituiscono un ricavo per il venditore, ma un costo da riversare all'Utente del Dispacciamento, sulla base di misurazioni effettuate dal distributore, unico soggetto responsabile del servizio di misura.
1.2.2. L'eccezione di inammissibilità del motivo di opposizione per “difetto di giurisdizione” del giudice ordinario non coglie nel segno. In prima battuta deve segnalarsi che, come è stato affermato in sede di legittimità, «la questione della possibilità o meno della disapplicazione […] non somministra una questione di giurisdizione, ma si concreta in una questione di merito interna alla giurisdizione del giudice ordinario» (Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018).
Osservato, dipoi che la sentenza richiamata dall'opposta (Cass. Sez. Un., n.4160/2024) non appare Contro esistente, deve segnalarsi che i principi richiamati da risultano affermati con riferimento a giudizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni laddove, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E — ai sensi del quale «le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi» — è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018) qual è quello che ci occupa.
pagina 5 di 11 Ritiene, pertanto, il Tribunale, che non vi siano, in linea di principio, ostacoli a che gli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che hanno natura di atti amministrativi generali, non essendo attribuita all'ARERA una potestà propriamente normativa, siano sottoposti al sindacato del giudice ordinario ai fini della disapplicazione, nel caso concreto, ove non “conformi alle leggi”.
1.2.3. Senonché, nel caso di specie, non si ravvisa alcun vizio nella delibera n. 292/06 che, secondo l'opponente, sarebbe viziata da difetto assoluto di attribuzione. Invero, la DIRETTIVA 2004/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura, ha come base giuridica l'art. 95 del TCE sul riavvicinamento delle legislazioni ed ha per oggetto (art. 3) «i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio». La direttiva, e il decreto legislativo attuativo, si limitano a fissare gli standard che gli strumenti di misura debbono rispettare per poter essere commercializzati nel mercato unico. Essa non attiene, pertanto, in alcun modo, alla regolazione del mercato elettrico, che è invece, allo stato, offerta dalla DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia, che ha come base giuridica l'art. 194 TFUE, in materia di energia. La delibera ARERA 292/2006 Ha un oggetto tutt'affatto diverso, recando direttive per l'installazione di misuratori elettronici sull'assunto che «i misuratori di tipo elettromeccanico non consentono di perseguire gli obiettivi individuati», e prevedendo i requisiti che tali misuratori avrebbero dovuto presentare, ivi compresa l'idoneità alla misura dell'energia reattiva. L'autorità, pertanto, ha agito nell'ambito del potere attribuitole di regolare il mercato dell'energia, non certamente al fine (proprio della direttiva MID e della normativa di attuazione) di disciplinare gli standard di commerciabilità dei misuratori.
Invero, la l. 481/1995, istitutiva, tra l'altro, dell'autorità che oggi è l'ARERA, ed in particolare l'art. 2, co. 12, prevede l'attribuzione ad essa di un vasto catalogo di poteri, tra i quali rientra quello di emanare atti di regolazione del settore, rispetto ai quali la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, preso atto dell'impossibilità di una pre-definizione del contenuto degli atti, e dell'affidamento alle autorità indipendenti della regolazione tecnica di settori particolari dell'attività economica, ritiene debba applicarsi il c.d. principio di legalità procedimentale, con un rafforzamento delle garanzie nell'ambito del procedimento che porta all'emanazione di atti di regolazione, mendiate la partecipazione dei soggetti interessati, e con un sindacato forte del giudice amministrativo sulle scelte operate. In tale quadro, non può dubitarsi che rientri tra i poteri regolatori dell'ARERA di disciplinare anche i profili tariffari dell'energia reattiva, trattandosi di profili attinenti al funzionamento del mercato dell'energia elettrica, e conseguentemente, di porre i presupposti fattuali perché tali interventi in ambito tariffario possano essere effettivo.
Pertanto, debbono disattendersi le censure di illegittimità della delibera ARERA in quanto manifestamente infondate.
1.3. Quanto, invece, al profilo della misurazione dei consumi, occorre esaminare le due forniture. pagina 6 di 11 Alla fornitura al POD IT001E91344718, sito in CONTRADA PERGOLA - 91020 SALAPARUTA (TP), cui si riferiscono le fatture nn. 906681 (consumi effettivi agosto 2022), 995351 (consumi stimati settembre 2022), 1124953 (consumi effettivi novembre 2022), 74769 (consumi stimati dicembre 2022). Alla fornitura al POD IT001E04707388, sito in VIA SAN LEONARDO - 91011 ALCAMO (TP), si riferiscono, invece, le fatture nn. 1089284 (consumi stimati ottobre 2022), 1193238 (consumi stimati novembre 2022), 74768 (consumi stimati dicembre 2022), 261088 (consumi effettivi 1.11.21-31.12.22).
Deve segnalarsi che la fattura per n. 906681 per € 27.933,84, relativa al POD IT001E91344718 è stata fatta oggetto di accordo di rateizzazione (doc. 9 fasc. monitorio), ed è «rimasta inevasa per € 18.363,96», come dedotto in sede monitoria, a seguito di parziali pagamenti. Orbene, in relazione a tale fornitura, l'atto deve qualificarsi sottendente promessa di pagamento, con gli effetti tipici di cui all'art. 1988 in punto di inversione dell'onere della prova.
Al riguardo deve osservarsi che gli atti di cui all'art. 1988 c.c. sono atti unilaterali ricettizi di natura non negoziale, aventi la consistenza di dichiarazioni di scienza, onde non rileva la volontà degli effetti (tipica degli atti di autonomia privata). Ne consegue che a nulla vale la deduzione attorea che l'accordo sarebbe stato sottoscritto solo al fine di evitare l'interruzione della fornitura, non impingendo tale protestatio, che peraltro non emerge dagli atti prodotti, sull'idoneità dell'atto a produrre l'effetto tipico. Invece, la circostanza che la parte si sia impegnata a pagare rappresenta una dichiarazione di scienza della sussistenza del debito.
Tanto osservato, con riferimento alle restanti forniture, deve segnalarsi che l'opposta non ha prodotto in Contro giudizio i dati di misura comunicati dai distributori che, soli, (così come la stessa deduce) consentono di comprovare l'effettiva entità del consumo di energia elettrica. E invero, in sede di costituzione in giudizio, l'opposta si è limitata a produrre un “prospetto” (così in comparsa), ovvero un file excel (doc. 19) contenente, asseritamente, i dati di consumo, del quale nulla è noto circa la provenienza e la formazione. Con la seconda memoria istruttoria, poi, è stato prodotto il doc. 22, contenente «dati di consumo a consuntivo periodo gennaio 2022 – agosto 2022», contenente otto file
.xml recanti i dati di misura da gennaio ad agosto 2022. In tale sede, è stata, altresì richiesta la pronuncia dell'ordine di esibizione come segue «non avendo il distributore trasmesso i dati di misura con riferimento POD IT001E04707388 si formula con la presente istanza ex art. 210 cpc volta sollecitare codesto Ecc.mo Giudice a ordinare la trasmissione di tali dati all'impresa distributrice Controparte_5
.», istanza disattesa da questo giudice con ordinanza del 22.10.24, sull'assunto, che qui si intende
[...] ribadire, che fosse inammissibile, non avendo l'opposta dato prova di aver richiesto i dati di misura alla società di distribuzione e non potendo il provvedimento del giudice supplire all'inerzia della parte, onerata, in prima battuta, di produrre gli elementi istruttori a sostegno delle proprie pretese.
Deve quindi darsi atto che non risulta acquisita in giudizio la prova dei consumi per i periodi oggetto di fatturazione, segnalandosi, peraltro, l'incongruenza della fatturazione stessa laddove, con riferimento alla fattura per il POD IT001E04707388 n. 261088, si riferisce a consumi effettivi, rispetto ai quali, nondimeno, l'opposta ha dichiarato in giudizio di non disporre dei dati di misura. pagina 7 di 11 La mancata prova dei consumi comporta che debba risentirne la parte che di tale prova era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., che nel disciplinare l'onere della prova, non prevedendo un onere di iniziativa probatoria, a ben vedere, ripartisce tra le parti il rischio che, all'esito del giudizio la prova non sia raggiunta.
Tale rischio, secondo i principi generali, ricadrebbe su chi “fa valere in giudizio un diritto”, secondo la Contro dizione dell'art. 2697 c.c., vale a dire sull'attore sostanziale, Senonché, nel caso di specie, stante la sopra vista dichiarazione dell'opponente rilevante ex art. 1988 c.c., il pregiudizio ricade, per quanto riguarda la somma oggetto di promessa di pagamento, sulla parte che è divenuta onerata della prova, e, pertanto su OS. Contro Ne consegue che deve riconoscersi il diritto di al pagamento della minor somma di € 18.363,96, oltre interessi come riconosciuti in sede monitoria, disattesa nel resto la domanda dell'opposta, con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
1.4. Poiché risulta pervenuto all'opposta il pagamento di un CMOR — con parziale soddisfazione della pretesa sostanziale — occorre esaminarne le conseguenze sulla domanda giudiziale.
1.4.1. È d'uopo, anzitutto, definire brevemente la natura del CMOR, tenuto conto della fisionomia dal
“Sistema Indennitario”.
Il "Sistema Indennitario", come disciplinato dalla deliberazione 593/2017/R/COM dell'ARERA (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale – TISIND), rappresenta un quadro normativo finalizzato alla mitigazione dei rischi derivanti dalla pratica del "turismo energetico", che si configura come un comportamento opportunistico dei clienti finali, che, in prossimità del passaggio ad un nuovo fornitore di energia, omettano il pagamento delle ultime bollette al fine di sottrarsi agli obblighi contrattuali con il fornitore uscente.
Il cuore del Sistema Indennitario è rappresentato dal "corrispettivo di morosità" (CMOR), meccanismo di indennizzo introdotto dall'autorità di regolamentazione che prevede il ristoro del fornitore uscente per le perdite subite a causa dell'impossibilità o della scarsa convenienza economica nel recupero delle somme non pagate dai clienti morosi.
La procedura di erogazione del CMOR è articolata e coinvolge diverse parti interessate. A seguito della presentazione della richiesta di indennizzo da parte del fornitore uscente al Gestore del Sistema Indennitario (Acquirente Unico), quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione la necessità di addebitare il CMOR al cliente finale moroso. Una volta ottenuto il pagamento da parte dell'utente, l'impresa di distribuzione, a sua volta, effettua il versamento del CMOR alla Parte_5
che gestisce i flussi finanziari del sistema indennitario, e che provvede a
[...] corrispondere le somme al fornitore uscente
Deve osservarsi, da una parte, che l'importo del CMOR, stante la sua funzione ex professo indennitaria, è calcolato in modo forfettario sulla base delle stime di consumo, senza riflettere interamente l'ammontare pagina 8 di 11 del credito vantato dal fornitore uscente e, dall'altra, che il sistema indennitario (art. 13 TISIND) prevede una procedura di annullamento del CMOR qualora il credito del fornitore uscente sia soddisfatto integralmente e definitivamente dal cliente finale, il che mira ad evitare duplicazioni di pagamenti e a garantire una gestione efficiente e trasparente del sistema indennitario.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le ragioni del fornitore uscente rimangano integre siano alla soddisfazione del proprio credito (per capitale e per accessori) e che solo in caso di effettiva percezione dell'indennizzo CMOR il creditore, in ossequio al generale obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, è tenuto a desistere dalle iniziative intraprese per il recupero, e, sulla scorta della disciplina ARERA, a provvedere alla celere restituzione di quanto percepito in eccedenza al debitore.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che Controparte_1
abbia legittimamente introdotto il procedimento monitorio, e coltivato la propria pretesa, alla
[...] quale, peraltro, ha parzialmente rinunciato.
Nondimeno, stante la percezione di una quota del CMOR versato dal cliente, ammessa da
[...]
, e la conseguente rinuncia alla domanda, deve darsi rilievo alla parziale Controparte_1 cessazione della materia del contendere.
1.4.2. Quanto all'importo del credito residuo, la parte opposta ha chiesto, in sede di PC «in considerazione del sopravvenuto incasso dell'indennizzo CMOR, condannare la Controparte_2
al pagamento, in favore di della somma di € 44.326,50 per la sorte capitale allo
[...] CP_1 stato inevasa e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture, al saldo, imputando l'incasso del in misura pari ad € 10.390,30 alle fatture più risalenti nel tempo e via via a quelle CP_3 più recenti sino a concorrenza di detto importo, in applicazione dell'art. 1193 c.c.».
La parte opposta risulta, quindi, aver imputato la somma in conto capitale, onde occorre procedere alla determinazione del residuo alla data della sentenza, rammentato che non v'è contestazione della spettanza degli interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura (7 ottobre 2022) al saldo, come Contro riconosciuto nel provvedimento monitorio, e che ha ammesso di aver ricevuto il CMOR di
€ 10.390,30 li 8.8.24 (v. nota di PC dep. il 14.3.25).
Ne consegue che sono dovuti gli interessi su ex d.lgs. 231/02 sulla somma di € 18.363,96 dal 7.10.22 al 8.8.24 (per un totale di € 3.794,16), e sulla somma di € 7.973,66 dall'8.8.24 al saldo.
1.4.3. In conclusione, accolta parzialmente l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, e dato atto della parziale cessazione della materia del contendere, integrata dall'intervenuto pagamento, della somma di € 10.898,45, a titolo di CMOR, Parte_2 deve condannarsi al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 11.768,32 (comprensiva di capitale e interessi), oltre agli interessi ex d.lgs. 231/02 sulla somma di
€ 7.973,66 dall'8.8.24 al saldo.
pagina 9 di 11 2. In ragione della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite debbono compensarsi per un quarto e per i tre quarti essere poste a carico di . Parte_2
Stante quanto sopra argomentato, in punto di CMOR, l'opponente risulta comunque virtualmente soccombente anche con riferimento alle somme in relazione alle quali è cessata la materia del contendere, cosicché, in questa sede, debbono riconoscersi alla parte opposta anche le spese del procedimento monitorio, nella misura dei tre quarti.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie integrative.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio, nonché del procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi parametri, con riferimento alla sola fase dell'attivazione.
Il contributo unificato della fase monitoria si riconosce sulla base del decisum, dovendosi ritenersi spesa superflua il residuo esborso.
3. Da ultimo, deve segnalarsi che l'art. 12 bis del d.lgs n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. p) d.lgs. 149/2022 con effetti dal 28 febbraio 2023 (artt. 35, co. 1 e 41, co. 1 d.lgs. 149/2022) dispone, tra l'altro, che «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio» (comma 2) e «nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione» (comma 3).
3.1. Sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione — non discrezionale, a tenore dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010 — alla parte opponente della sanzione pecuniaria sopra indicata in quanto, per un verso, l'esperimento del tentativo di mediazione, vertendosi in materia di somministrazione, costituiva condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 Contro e, per altro verso, dal verbale del procedimento di mediazione, prodotto da il 16.10.24, risulta la mancata partecipazione della al primo incontro, che la parte non ha in alcun modo CP_2 giustificato.
In merito all'entità della base di calcolo della sanzione, i.e. il “contributo unificato dovuto per il giudizio”, il Tribunale osserva che, stante l'unitarietà del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, e tenuto altresì conto che, per l'opposizione monitoria l'art. 13, co. 3, TUSG prevede il dimezzamento del CU — sì che la somma del CU del procedimento monitorio e del CU del giudizio di opposizione risulta pari pagina 10 di 11 all'importo del CU che sarebbe stato dovuto se la domanda fosse stata introdotta in via ordinaria — nel caso di specie deve ritenersi che il “contributo unificato dovuto per il giudizio” sia pari alla somma del CU della fase monitoria e del CU del giudizio di opposizione.
3.2. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa, non avendone questa fatto esplicita richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, bensì nella memoria di replica che, in difetto di deposito della comparsa conclusionale avversaria, non avrebbe potuto essere depositata e, in ogni caso, non avrebbe potuto contenere argomentazioni, deduzioni e istanze nuove, pena la lesione del contraddittorio, non essendo ammessa ulteriore replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 871/23, pronunciato
[...] il 25/7/23;
2. dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, condanna la
[...]
al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 11.768,32 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 sulla somma
[...] di € 7.973,66 dall'8.8.24 al saldo
3. compensa per un quarto le spese di lite, e, quanto ai restanti tre quarti, condanna la
[...]
a rimborsare a Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 109,13 per spese, € 425,25 per compensi di
[...] avvocato per la fase monitoria, € 3.177,75 per compensi di avvocato del giudizio di merito,
€ 330,75 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna OS al pagamento all'entrata del Parte_1 bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (pari alla somma del CU per la fase monitoria e del CU per la fase di opposizione).
Così deciso in Prato il giorno 29 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2220/2023 promossa da:
OS (CF , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABIO GERVASI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARTINA GENTILE e dell'avv. LEONARDO MASI
CONVENUTA OPPOSTA sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: Parte_2
«Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla soc. opposta per tutte le ragioni descritte e meglio articolate in premessa, dichiarando infondato, illegittimo, nullo e/o primo di effetti il decreto ingiuntivo qui opposto e la contestuale pretesa creditoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - in tesi, Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 871/2023 del 25.7.2023 e respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la al Controparte_2
pagina 1 di 11 pagamento, in favore di della somma di € 44.326,50 per la sorte capitale allo stato CP_1 inevasa e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture, al saldo, imputando l'incasso del in misura pari ad € 10.390,30 alle fatture più risalenti nel tempo e via via a quelle CP_3 più recenti sino a concorrenza di detto importo, in applicazione dell'art. 1193 c.c.; - in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 871/2023 del 25.7.2023, accertare che il credito di è pari ad € 54.716,80, oltre interessi e spese per come indicate nel CP_1 provvedimento monitorio e, in considerazione del sopravvenuto incasso dell'indennizzo CP_3 condannare la al pagamento, in favore di della somma di Controparte_2 CP_1
€ 44.326,50 per la sorte capitale allo stato inevasa e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture, al saldo, imputando l'incasso del in misura pari ad € 10.390,30 alle fatture CP_3 più risalenti nel tempo e via via a quelle più recenti sino a concorrenza di detto importo, in applicazione dell'art. 1193 c.c.; - in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova articolati da
[...]
nella memoria ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., nonché per il rigetto delle istanze istruttorie formulate CP_1 dalla;
- in ogni caso, si insiste per la condanna della Controparte_2 Controparte_2
al pagamento, in favore di delle spese processuali della fase monitoria e del
[...] CP_1 presente giudizio di opposizione, anche in considerazione della mancata adesione della
[...]
, senza l'adduzione di alcun legittimo impedimento, alla procedura di mediazione Controparte_2 avviata da ». CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Parte_3
del decreto ingiuntivo n. 871/2023 del 25.07.2023 con riferimento Controparte_4 alla somma di € 54.716,80 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 1.800,00 per compensi,
€ 406,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA;
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Parte_3
- di avere stipulato con la società opposta, in data 24 gennaio 2018, due contratti di fornitura di energia elettrica per uso non domestico, relativi ai punti di prelievo identificati dai codici POD IT001E04707388 (utenza sita in Alcamo, via San Leonardo n. 11/E) e IT001E91344718 (utenza sita in Salaparuta, contrada Pergola n. 5/A);
- di avere adempiuto regolarmente alle obbligazioni contrattuali, provvedendo alla somministrazione dell'energia e all'emissione delle relative fatture per un totale complessivo di
€ 54.716,80;
- che la fattura n. 906681 del 17 settembre 2022, era stata fatta oggetto di un piano di rientro su richiesta della , che aveva versato la prima rata, rendendosi poi inadempiente. CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_4
, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
pagina 2 di 11 A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Controparte_4
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 3, comma 1, del Testo Integrato Conciliazione (TICO), allegato alla Delibera 209/2016/E/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- di aver ricevuto fatture contenenti addebiti per energia reattiva, la cui misurazione sarebbe avvenuta in violazione della normativa vigente;
- di aver contestato la legittimità della fatturazione dell'energia reattiva, ritenendo che la relativa disciplina regolatoria (Delibera ARERA 292/06) fosse priva di valore normativo e in contrasto con la normativa primaria;
- di aver rilevato gravi anomalie nella rilevazione dei consumi, con riferimento a entrambe le utenze, per assenza di letture effettive e utilizzo di dati stimati non corrispondenti ai consumi reali;
- di aver inoltrato reclami e richieste di rettifica rimaste prive di adeguato riscontro, in violazione degli obblighi informativi previsti dalla regolazione ARERA.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: Parte_3
- che, anche a voler ammettere la correttezza delle doglianze dell'opponente in merito all'energia reattiva e alle rilevazioni, la propria pretesa sarebbe risultata incisa in minima parte;
- che la procedura di conciliazione non era applicabile ai procedimenti monitori;
- che il motivo di opposizione concernente l'energia reattiva doveva ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto diretto a censurare, chiedendone anche l'annullamento, un provvedimento amministrativo (la Deliberazione ARERA n. 292/06) innanzi al giudice ordinario e, comunque, infondato nel merito;
- di aver correttamente fatturato i consumi sulla base dei dati trasmessi dal distributore, in qualità di soggetto responsabile della misura;
- che, in ogni caso, le contestazioni concernevano consumi precedenti (rispetto ai quali avrebbe semmai dovuto proporsi domanda di ripetizione dell'indebito) e non i consumi oggetto di fatturazione e, pertanto, di domanda giudiziale;
- di aver riscontrato tempestivamente i reclami della controparte, offrendo chiarimenti e proponendo un piano di rateizzazione della fattura n. 906681/2022, sottoscritto da e CP_2 parzialmente adempiuto;
- che, rispetto al POD IT001E91344718, i consumi fatturati corrispondevano integralmente ai dati reali comunicati dal distributore;
- che, rispetto al POD IT001E04707388 le fatture erano state emesse sulla base di consumi stimati pagina 3 di 11 (mancando la comunicazione del dato reale), conformemente all'art. 5 Pt_4
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., sollevata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio per i contratti di somministrazione, all'esito della prima udienza (non comparso il procuratore dell'opponente) non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed è stato disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, cui la parte opponente non ha aderito. La parte opposta, con nota del 16.10.24, ha dato atto dell'intervenuta liquidazione, in data 8.8.2024, del corrispettivo per l'importo di CP_3
€ 10.898,45.
La causa è stata istruita alle produzioni documentali e, previo scambio degli scritti conclusivi, è stata rimessa in decisione all'udienza del 13.05.2025.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Contro Pacifica è la stipula dei contratti, così come l'esecuzione della somministrazione da parte di involgendo l'opposizione la questione dell'addebitabilità della “energia reattiva” e della misurazione dei consumi nel caso concreto.
1.1. In primo luogo deve disattendersi l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di conciliazione ARERA, essendo ormai affermato nella giurisprudenza di legittimità (come peraltro ampiamente affermato in sede di merito, anche da questo Ufficio), che nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 1498 del 21/01/2025).
1.2. Tanto premesso, con riferimento alla prima questione sollevata dall'opposta, che contesta l'addebitabilità dei costi per energia reattiva, deve osservarsi che le doglianze si appalesano immeritevoli di condivisione.
1.2.1. Anzitutto, merita sunteggiare le posizioni delle parti.
L'opponente fonda la propria censura sull'assunto che l'unica fonte normativa avente valore cogente in materia di strumenti di misura dell'energia elettrica sia il d.lgs.. 22/2007, attuativo della Direttiva MID 2004/22/CE, il quale disciplina esclusivamente i contatori destinati alla misurazione dell'energia attiva. Da ciò deduce che la misurazione dell'energia reattiva, non essendo prevista da tale normativa, sarebbe priva di base legale, e che l'utilizzo di contatori omologati solo per l'energia attiva per rilevare anche la reattiva costituirebbe un uso contra legem dello strumento di misura. In tale prospettiva, le delibere dell'ARERA — in particolare la n. 292/06 — che disciplinano la misurazione e la tariffazione pagina 4 di 11 dell'energia reattiva, sarebbero atti amministrativi privi di forza normativa, adottati in difetto assoluto di attribuzione e in contrasto con la legge ordinaria, e pertanto disapplicabili dal giudice ordinario.
L'opposta contesta radicalmente tale ricostruzione, sostenendo che la regolazione dell'energia reattiva rientra pienamente nelle competenze attribuite ad ARERA dalla legge istitutiva (l. 481/1995, art. 2, co. 12), la quale le conferisce il potere di disciplinare i servizi di pubblica utilità, inclusi i criteri di misurazione e fatturazione. La società evidenzia che la Direttiva MID ha ad oggetto esclusivamente la commercializzazione degli strumenti di misura e non preclude agli Stati membri di adottare regolazioni autonome per la misurazione di grandezze diverse da quelle coperte dalla direttiva, come appunto l'energia reattiva. In tal senso, la delibera ARERA 292/06, che impone ai distributori l'installazione di contatori trifase idonei alla misurazione della energia reattiva, costituirebbe esercizio legittimo del potere regolatorio dell'Autorità, in un ambito non coperto dalla normativa europea. Contro Sotto il profilo processuale, eccepisce inoltre l'inammissibilità della censura sollevata da rilevando che essa si traduce in una vera e propria impugnazione della delibera ARERA CP_2
292/06, la cui cognizione è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. l), c.p.a. In tale prospettiva, il giudice ordinario non potrebbe né annullare né disapplicare l'atto amministrativo, potendo al più verificarne l'esistenza, ma non sindacarne la validità o l'efficacia. Contro In via subordinata, contesta anche nel merito la fondatezza della doglianza, sostenendo che la fatturazione dell'energia reattiva è avvenuta in conformità alla regolazione vigente, che prevede l'addebito di corrispettivi determinati annualmente da ARERA per compensare gli effetti negativi del Contro prelievo di energia reattiva sulla rete elettrica. Tali corrispettivi, secondo non costituiscono un ricavo per il venditore, ma un costo da riversare all'Utente del Dispacciamento, sulla base di misurazioni effettuate dal distributore, unico soggetto responsabile del servizio di misura.
1.2.2. L'eccezione di inammissibilità del motivo di opposizione per “difetto di giurisdizione” del giudice ordinario non coglie nel segno. In prima battuta deve segnalarsi che, come è stato affermato in sede di legittimità, «la questione della possibilità o meno della disapplicazione […] non somministra una questione di giurisdizione, ma si concreta in una questione di merito interna alla giurisdizione del giudice ordinario» (Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018).
Osservato, dipoi che la sentenza richiamata dall'opposta (Cass. Sez. Un., n.4160/2024) non appare Contro esistente, deve segnalarsi che i principi richiamati da risultano affermati con riferimento a giudizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni laddove, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E — ai sensi del quale «le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi» — è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018) qual è quello che ci occupa.
pagina 5 di 11 Ritiene, pertanto, il Tribunale, che non vi siano, in linea di principio, ostacoli a che gli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che hanno natura di atti amministrativi generali, non essendo attribuita all'ARERA una potestà propriamente normativa, siano sottoposti al sindacato del giudice ordinario ai fini della disapplicazione, nel caso concreto, ove non “conformi alle leggi”.
1.2.3. Senonché, nel caso di specie, non si ravvisa alcun vizio nella delibera n. 292/06 che, secondo l'opponente, sarebbe viziata da difetto assoluto di attribuzione. Invero, la DIRETTIVA 2004/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura, ha come base giuridica l'art. 95 del TCE sul riavvicinamento delle legislazioni ed ha per oggetto (art. 3) «i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio». La direttiva, e il decreto legislativo attuativo, si limitano a fissare gli standard che gli strumenti di misura debbono rispettare per poter essere commercializzati nel mercato unico. Essa non attiene, pertanto, in alcun modo, alla regolazione del mercato elettrico, che è invece, allo stato, offerta dalla DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia, che ha come base giuridica l'art. 194 TFUE, in materia di energia. La delibera ARERA 292/2006 Ha un oggetto tutt'affatto diverso, recando direttive per l'installazione di misuratori elettronici sull'assunto che «i misuratori di tipo elettromeccanico non consentono di perseguire gli obiettivi individuati», e prevedendo i requisiti che tali misuratori avrebbero dovuto presentare, ivi compresa l'idoneità alla misura dell'energia reattiva. L'autorità, pertanto, ha agito nell'ambito del potere attribuitole di regolare il mercato dell'energia, non certamente al fine (proprio della direttiva MID e della normativa di attuazione) di disciplinare gli standard di commerciabilità dei misuratori.
Invero, la l. 481/1995, istitutiva, tra l'altro, dell'autorità che oggi è l'ARERA, ed in particolare l'art. 2, co. 12, prevede l'attribuzione ad essa di un vasto catalogo di poteri, tra i quali rientra quello di emanare atti di regolazione del settore, rispetto ai quali la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, preso atto dell'impossibilità di una pre-definizione del contenuto degli atti, e dell'affidamento alle autorità indipendenti della regolazione tecnica di settori particolari dell'attività economica, ritiene debba applicarsi il c.d. principio di legalità procedimentale, con un rafforzamento delle garanzie nell'ambito del procedimento che porta all'emanazione di atti di regolazione, mendiate la partecipazione dei soggetti interessati, e con un sindacato forte del giudice amministrativo sulle scelte operate. In tale quadro, non può dubitarsi che rientri tra i poteri regolatori dell'ARERA di disciplinare anche i profili tariffari dell'energia reattiva, trattandosi di profili attinenti al funzionamento del mercato dell'energia elettrica, e conseguentemente, di porre i presupposti fattuali perché tali interventi in ambito tariffario possano essere effettivo.
Pertanto, debbono disattendersi le censure di illegittimità della delibera ARERA in quanto manifestamente infondate.
1.3. Quanto, invece, al profilo della misurazione dei consumi, occorre esaminare le due forniture. pagina 6 di 11 Alla fornitura al POD IT001E91344718, sito in CONTRADA PERGOLA - 91020 SALAPARUTA (TP), cui si riferiscono le fatture nn. 906681 (consumi effettivi agosto 2022), 995351 (consumi stimati settembre 2022), 1124953 (consumi effettivi novembre 2022), 74769 (consumi stimati dicembre 2022). Alla fornitura al POD IT001E04707388, sito in VIA SAN LEONARDO - 91011 ALCAMO (TP), si riferiscono, invece, le fatture nn. 1089284 (consumi stimati ottobre 2022), 1193238 (consumi stimati novembre 2022), 74768 (consumi stimati dicembre 2022), 261088 (consumi effettivi 1.11.21-31.12.22).
Deve segnalarsi che la fattura per n. 906681 per € 27.933,84, relativa al POD IT001E91344718 è stata fatta oggetto di accordo di rateizzazione (doc. 9 fasc. monitorio), ed è «rimasta inevasa per € 18.363,96», come dedotto in sede monitoria, a seguito di parziali pagamenti. Orbene, in relazione a tale fornitura, l'atto deve qualificarsi sottendente promessa di pagamento, con gli effetti tipici di cui all'art. 1988 in punto di inversione dell'onere della prova.
Al riguardo deve osservarsi che gli atti di cui all'art. 1988 c.c. sono atti unilaterali ricettizi di natura non negoziale, aventi la consistenza di dichiarazioni di scienza, onde non rileva la volontà degli effetti (tipica degli atti di autonomia privata). Ne consegue che a nulla vale la deduzione attorea che l'accordo sarebbe stato sottoscritto solo al fine di evitare l'interruzione della fornitura, non impingendo tale protestatio, che peraltro non emerge dagli atti prodotti, sull'idoneità dell'atto a produrre l'effetto tipico. Invece, la circostanza che la parte si sia impegnata a pagare rappresenta una dichiarazione di scienza della sussistenza del debito.
Tanto osservato, con riferimento alle restanti forniture, deve segnalarsi che l'opposta non ha prodotto in Contro giudizio i dati di misura comunicati dai distributori che, soli, (così come la stessa deduce) consentono di comprovare l'effettiva entità del consumo di energia elettrica. E invero, in sede di costituzione in giudizio, l'opposta si è limitata a produrre un “prospetto” (così in comparsa), ovvero un file excel (doc. 19) contenente, asseritamente, i dati di consumo, del quale nulla è noto circa la provenienza e la formazione. Con la seconda memoria istruttoria, poi, è stato prodotto il doc. 22, contenente «dati di consumo a consuntivo periodo gennaio 2022 – agosto 2022», contenente otto file
.xml recanti i dati di misura da gennaio ad agosto 2022. In tale sede, è stata, altresì richiesta la pronuncia dell'ordine di esibizione come segue «non avendo il distributore trasmesso i dati di misura con riferimento POD IT001E04707388 si formula con la presente istanza ex art. 210 cpc volta sollecitare codesto Ecc.mo Giudice a ordinare la trasmissione di tali dati all'impresa distributrice Controparte_5
.», istanza disattesa da questo giudice con ordinanza del 22.10.24, sull'assunto, che qui si intende
[...] ribadire, che fosse inammissibile, non avendo l'opposta dato prova di aver richiesto i dati di misura alla società di distribuzione e non potendo il provvedimento del giudice supplire all'inerzia della parte, onerata, in prima battuta, di produrre gli elementi istruttori a sostegno delle proprie pretese.
Deve quindi darsi atto che non risulta acquisita in giudizio la prova dei consumi per i periodi oggetto di fatturazione, segnalandosi, peraltro, l'incongruenza della fatturazione stessa laddove, con riferimento alla fattura per il POD IT001E04707388 n. 261088, si riferisce a consumi effettivi, rispetto ai quali, nondimeno, l'opposta ha dichiarato in giudizio di non disporre dei dati di misura. pagina 7 di 11 La mancata prova dei consumi comporta che debba risentirne la parte che di tale prova era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., che nel disciplinare l'onere della prova, non prevedendo un onere di iniziativa probatoria, a ben vedere, ripartisce tra le parti il rischio che, all'esito del giudizio la prova non sia raggiunta.
Tale rischio, secondo i principi generali, ricadrebbe su chi “fa valere in giudizio un diritto”, secondo la Contro dizione dell'art. 2697 c.c., vale a dire sull'attore sostanziale, Senonché, nel caso di specie, stante la sopra vista dichiarazione dell'opponente rilevante ex art. 1988 c.c., il pregiudizio ricade, per quanto riguarda la somma oggetto di promessa di pagamento, sulla parte che è divenuta onerata della prova, e, pertanto su OS. Contro Ne consegue che deve riconoscersi il diritto di al pagamento della minor somma di € 18.363,96, oltre interessi come riconosciuti in sede monitoria, disattesa nel resto la domanda dell'opposta, con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
1.4. Poiché risulta pervenuto all'opposta il pagamento di un CMOR — con parziale soddisfazione della pretesa sostanziale — occorre esaminarne le conseguenze sulla domanda giudiziale.
1.4.1. È d'uopo, anzitutto, definire brevemente la natura del CMOR, tenuto conto della fisionomia dal
“Sistema Indennitario”.
Il "Sistema Indennitario", come disciplinato dalla deliberazione 593/2017/R/COM dell'ARERA (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale – TISIND), rappresenta un quadro normativo finalizzato alla mitigazione dei rischi derivanti dalla pratica del "turismo energetico", che si configura come un comportamento opportunistico dei clienti finali, che, in prossimità del passaggio ad un nuovo fornitore di energia, omettano il pagamento delle ultime bollette al fine di sottrarsi agli obblighi contrattuali con il fornitore uscente.
Il cuore del Sistema Indennitario è rappresentato dal "corrispettivo di morosità" (CMOR), meccanismo di indennizzo introdotto dall'autorità di regolamentazione che prevede il ristoro del fornitore uscente per le perdite subite a causa dell'impossibilità o della scarsa convenienza economica nel recupero delle somme non pagate dai clienti morosi.
La procedura di erogazione del CMOR è articolata e coinvolge diverse parti interessate. A seguito della presentazione della richiesta di indennizzo da parte del fornitore uscente al Gestore del Sistema Indennitario (Acquirente Unico), quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione la necessità di addebitare il CMOR al cliente finale moroso. Una volta ottenuto il pagamento da parte dell'utente, l'impresa di distribuzione, a sua volta, effettua il versamento del CMOR alla Parte_5
che gestisce i flussi finanziari del sistema indennitario, e che provvede a
[...] corrispondere le somme al fornitore uscente
Deve osservarsi, da una parte, che l'importo del CMOR, stante la sua funzione ex professo indennitaria, è calcolato in modo forfettario sulla base delle stime di consumo, senza riflettere interamente l'ammontare pagina 8 di 11 del credito vantato dal fornitore uscente e, dall'altra, che il sistema indennitario (art. 13 TISIND) prevede una procedura di annullamento del CMOR qualora il credito del fornitore uscente sia soddisfatto integralmente e definitivamente dal cliente finale, il che mira ad evitare duplicazioni di pagamenti e a garantire una gestione efficiente e trasparente del sistema indennitario.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le ragioni del fornitore uscente rimangano integre siano alla soddisfazione del proprio credito (per capitale e per accessori) e che solo in caso di effettiva percezione dell'indennizzo CMOR il creditore, in ossequio al generale obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, è tenuto a desistere dalle iniziative intraprese per il recupero, e, sulla scorta della disciplina ARERA, a provvedere alla celere restituzione di quanto percepito in eccedenza al debitore.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che Controparte_1
abbia legittimamente introdotto il procedimento monitorio, e coltivato la propria pretesa, alla
[...] quale, peraltro, ha parzialmente rinunciato.
Nondimeno, stante la percezione di una quota del CMOR versato dal cliente, ammessa da
[...]
, e la conseguente rinuncia alla domanda, deve darsi rilievo alla parziale Controparte_1 cessazione della materia del contendere.
1.4.2. Quanto all'importo del credito residuo, la parte opposta ha chiesto, in sede di PC «in considerazione del sopravvenuto incasso dell'indennizzo CMOR, condannare la Controparte_2
al pagamento, in favore di della somma di € 44.326,50 per la sorte capitale allo
[...] CP_1 stato inevasa e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture, al saldo, imputando l'incasso del in misura pari ad € 10.390,30 alle fatture più risalenti nel tempo e via via a quelle CP_3 più recenti sino a concorrenza di detto importo, in applicazione dell'art. 1193 c.c.».
La parte opposta risulta, quindi, aver imputato la somma in conto capitale, onde occorre procedere alla determinazione del residuo alla data della sentenza, rammentato che non v'è contestazione della spettanza degli interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura (7 ottobre 2022) al saldo, come Contro riconosciuto nel provvedimento monitorio, e che ha ammesso di aver ricevuto il CMOR di
€ 10.390,30 li 8.8.24 (v. nota di PC dep. il 14.3.25).
Ne consegue che sono dovuti gli interessi su ex d.lgs. 231/02 sulla somma di € 18.363,96 dal 7.10.22 al 8.8.24 (per un totale di € 3.794,16), e sulla somma di € 7.973,66 dall'8.8.24 al saldo.
1.4.3. In conclusione, accolta parzialmente l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, e dato atto della parziale cessazione della materia del contendere, integrata dall'intervenuto pagamento, della somma di € 10.898,45, a titolo di CMOR, Parte_2 deve condannarsi al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 11.768,32 (comprensiva di capitale e interessi), oltre agli interessi ex d.lgs. 231/02 sulla somma di
€ 7.973,66 dall'8.8.24 al saldo.
pagina 9 di 11 2. In ragione della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite debbono compensarsi per un quarto e per i tre quarti essere poste a carico di . Parte_2
Stante quanto sopra argomentato, in punto di CMOR, l'opponente risulta comunque virtualmente soccombente anche con riferimento alle somme in relazione alle quali è cessata la materia del contendere, cosicché, in questa sede, debbono riconoscersi alla parte opposta anche le spese del procedimento monitorio, nella misura dei tre quarti.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie integrative.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio, nonché del procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi parametri, con riferimento alla sola fase dell'attivazione.
Il contributo unificato della fase monitoria si riconosce sulla base del decisum, dovendosi ritenersi spesa superflua il residuo esborso.
3. Da ultimo, deve segnalarsi che l'art. 12 bis del d.lgs n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. p) d.lgs. 149/2022 con effetti dal 28 febbraio 2023 (artt. 35, co. 1 e 41, co. 1 d.lgs. 149/2022) dispone, tra l'altro, che «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio» (comma 2) e «nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione» (comma 3).
3.1. Sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione — non discrezionale, a tenore dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010 — alla parte opponente della sanzione pecuniaria sopra indicata in quanto, per un verso, l'esperimento del tentativo di mediazione, vertendosi in materia di somministrazione, costituiva condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 Contro e, per altro verso, dal verbale del procedimento di mediazione, prodotto da il 16.10.24, risulta la mancata partecipazione della al primo incontro, che la parte non ha in alcun modo CP_2 giustificato.
In merito all'entità della base di calcolo della sanzione, i.e. il “contributo unificato dovuto per il giudizio”, il Tribunale osserva che, stante l'unitarietà del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, e tenuto altresì conto che, per l'opposizione monitoria l'art. 13, co. 3, TUSG prevede il dimezzamento del CU — sì che la somma del CU del procedimento monitorio e del CU del giudizio di opposizione risulta pari pagina 10 di 11 all'importo del CU che sarebbe stato dovuto se la domanda fosse stata introdotta in via ordinaria — nel caso di specie deve ritenersi che il “contributo unificato dovuto per il giudizio” sia pari alla somma del CU della fase monitoria e del CU del giudizio di opposizione.
3.2. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa, non avendone questa fatto esplicita richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, bensì nella memoria di replica che, in difetto di deposito della comparsa conclusionale avversaria, non avrebbe potuto essere depositata e, in ogni caso, non avrebbe potuto contenere argomentazioni, deduzioni e istanze nuove, pena la lesione del contraddittorio, non essendo ammessa ulteriore replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 871/23, pronunciato
[...] il 25/7/23;
2. dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, condanna la
[...]
al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 11.768,32 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 sulla somma
[...] di € 7.973,66 dall'8.8.24 al saldo
3. compensa per un quarto le spese di lite, e, quanto ai restanti tre quarti, condanna la
[...]
a rimborsare a Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 109,13 per spese, € 425,25 per compensi di
[...] avvocato per la fase monitoria, € 3.177,75 per compensi di avvocato del giudizio di merito,
€ 330,75 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna OS al pagamento all'entrata del Parte_1 bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (pari alla somma del CU per la fase monitoria e del CU per la fase di opposizione).
Così deciso in Prato il giorno 29 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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