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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo DI, nella causa proposta da
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe GATTO e Parte_1 dall'avv.to Gaspare TESÈ
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Ilardo GIANTONY
-resistente-
E
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Lorenzo BAIAMONTE
-resistente-
OGGETTO: crediti previdenziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note 127 ter c.p.c. e nei rispettivi atti difensivi.
*****
A seguito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 9.1.2023, ha chiesto accertarsi la Parte_1 illegittimità, non debenza dei contributi contenuti nella intimazione di pagamento n. 29120229004494208/000, notificatagli il 1.12.2022, relativi al periodo 2005-2012 per un importo complessivo di euro 35.209,45, portati nei seguenti avvisi di addebito:
1. 59120120001255256000
2. 59120120001612906000
3. 59120130000691575000.
A tal fine, il ricorrente ha eccepito: 1) la inesistenza della notificazione per mancanza della relata di notifica;
2) la nullità della intimazione di pagamento in difetto di notifica degli avvisi di addebito presupposti;
3) la estinzione del credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/1995; 4) la nullità della intimazione per vizio di motivazione e di procedimento, nonché per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212/2000; 5) la nullità della intimazione di pagamento perché priva degli elementi essenziali, quali il visto di esecutività del funzionario.
Si è costituita eccependo preliminarmente la Controparte_3 inammissibilità delle eccezioni relative a vizi formali della intimazione di pagamento;
nel merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla omessa notifica degli avvisi di addebito. Ha altresì contestato la fondatezza della eccezione di prescrizione in relazione agli avvisi di addebito n.291201690079044
59120120001255256000, 59120120001612906000, 59120130000691575000, tenuto conto dell'atto interruttivo medio tempore notificato il 15.6.2017 (intimazione di pagamento
29120169007904481000).
Si è tardivamente costituito in giudizio che Controparte_4 ha variamente argomentato sulla inammissibilità del ricorso;
nel merito ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha chiesto il rigetto, producendo, in particolare, le relate di notifica degli avvisi di addebito portati nella intimazione di pagamento aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
La causa, istruita attraverso la documentazione versata in atti dalle parti costituite, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
***
Pag. 2 di 8 IO premettere (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o oggi dell'avviso di addebito davanti al giudice del lavoro); b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso di specie, l'azione proposta da è qualificabile come: Parte_1 opposizione agli atti esecutivi laddove eccepisce, la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti, la nullità della intimazione per vizio di motivazione e di procedimento, nonché per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212/2000, la nullità della intimazione di pagamento perché priva degli elementi essenziali;
è invece qualificabile come opposizione all'esecuzione, laddove eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva in conseguenza dell'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Pag. 3 di 8 *
Ciò premesso, è innanzitutto infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento per asserita mancanza della relata, posto che l'atto risulta regolarmente notificato, come puntualmente documentato da (cfr. doc. 3, memoria CP_5
. CP_5
Appurata la ritualità della notificazione della intimazione di pagamento, occorre procedere al vaglio della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., infatti, l'opposizione in parola deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto che si assume viziato, ossia del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n. 29120229004494208/000, come affermato dallo stesso ricorrente e come documentato da (cfr. doc. 3, memoria , è stata CP_5 CP_5 notificata il 1° dicembre 2022,mentre l'opposizione risulta depositata soltanto il 9 gennaio
2023.
Ne discende che il ricorso è stato proposto oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione limitatamente alle censure formulate nei motivi sub 2, 4 e 5 del ricorso.
*
Anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Viene in rilievo l'art. 3, commi 9 e 10 della Legge 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.
Nel caso concreto:
- l'avviso di addebito n. 591220120001255256000 (sub 1), dell'importo di euro
24.713,69, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, periodo 10/2005-
12/2011, risulta regolarmente notificato, avendo depositato avviso di ricevimento CP_6 che dimostra la notifica a mezzo posta avvenuta in data 15.10.2012 (cfr. doc.7, memoria
); CP_6
Pag. 4 di 8 - l'avviso di addebito n. 59120120001612906000 (sub 2), dell'importo di euro 874,26, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, periodo gennaio – dicembre 2012, risulta regolarmente notificato, avendo depositato avviso di ricevimento che CP_6 dimostra la notifica a mezzo posta avvenuta in data in data 13.12.2012 (cfr. doc.8, memoria ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 59120130000691575000 (sub 3), dell'importo di euro 1.702,01, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, periodo 1/2011-9/2012, risulta regolarmente notificato, avendo depositato avviso di ricevimento che dimostra la CP_6 notifica a mezzo posta avvenuta in data il 24.4.2013 (cfr. doc. 9, memoria ). CP_6
Le relate di notifica degli avvisi di addebito (cfr. doc.
7-9 memoria )sono utilizzabili CP_6 nonostante la tardiva costituzione di e ciò in forza dell' avvenuta acquisizione ex officio CP_6 ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
È sufficiente sul punto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (cfr. Cass. sent. 24813/2022). Ancora, in un caso sostanzialmente sovrapponibile all'odierno, ove si discuteva dell'utilizzabilità della relata di notifica di una cartella di pagamento (sostituita dall'avviso di addebito ex art. 30 d.l. 78/2010) tardivamente depositata da , la Suprema Corte ha affermato che “l'eccezione di CP_7 interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la
Pag. 5 di 8 scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare
l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (Cass. Sent. Sent. 14755/2018).
La documentazione prodotta da dimostra la regolare notifica degli avvisi di addebito, CP_6 richiamati nella intimazione di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, modalità di notifica prevista dall'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369/2024;
21847/2025) e senza, conseguentemente, necessità di rispetto delle disposizioni di cui alla L.
n. 890/82; in particolare, tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente nelle note depositate l'8.10.2023, in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario, non è necessario l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7 comma 4 L. 890/1982.
Il termine di prescrizione è stato successivamente interrotto da che ha notificato il CP_5
15.6.2017 la intimazione di pagamento n. 291201690079044810000 riferita ai suddetti avvisi
(cfr. doc.4-5, memoria . CP_5
Dalla data di notifica della intimazione di pagamento n. 291201690079044810000 alla data di notifica della intimazione di pagamento oggetto del ricorso (1.12.2022), prima del decorso del quinquennio, è intervenuta la normativa emergenziale, per far fronte alla diffusione del Covid
19, che ha sospeso i termini di prescrizione e segnatamente: l'art. 37 DL 18/2020 conv. nella
L.27/2020 (per 129 giorni )l'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. nella L.21/2021 (altri 182 giorni) e l'art. 68 D.L. 18/2020, per i carichi affidati alla riscossione.
Nel caso di specie, venendo in rilievo carichi affidati alla riscossione, risulta applicabile l'art. 68 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
Pag. 6 di 8 rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020
– 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione. Correlativamente l'art. 12 al comma 1, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'art. 12 d.gs. 159/2015 testualmente dispone: Comma 1. “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni
Pag. 7 di 8 dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Comma 3. “L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_8 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Nel caso di specie, ha operato nel pieno rispetto dei termini Controparte_9 decadenziali e prescrizionali, in quanto, dovendosi computare i 542 giorni di sospensione per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, tenuto conto della interruzione dell'intervenuta interruzione del termine avvenuta il 15.6.2017, il dies ad quem del termine prescrizionale coincide con il 9 dicembre 2023.
La notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 1.12.2022 è quindi tempestiva.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta e dello scaglione di riferimento (€ 26.001 – € 52.000).
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in € 4.640,00 a favore di ciascuna delle parti convenute, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Sciacca, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
Leonardo DI
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo DI, nella causa proposta da
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe GATTO e Parte_1 dall'avv.to Gaspare TESÈ
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Ilardo GIANTONY
-resistente-
E
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Lorenzo BAIAMONTE
-resistente-
OGGETTO: crediti previdenziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note 127 ter c.p.c. e nei rispettivi atti difensivi.
*****
A seguito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 9.1.2023, ha chiesto accertarsi la Parte_1 illegittimità, non debenza dei contributi contenuti nella intimazione di pagamento n. 29120229004494208/000, notificatagli il 1.12.2022, relativi al periodo 2005-2012 per un importo complessivo di euro 35.209,45, portati nei seguenti avvisi di addebito:
1. 59120120001255256000
2. 59120120001612906000
3. 59120130000691575000.
A tal fine, il ricorrente ha eccepito: 1) la inesistenza della notificazione per mancanza della relata di notifica;
2) la nullità della intimazione di pagamento in difetto di notifica degli avvisi di addebito presupposti;
3) la estinzione del credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/1995; 4) la nullità della intimazione per vizio di motivazione e di procedimento, nonché per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212/2000; 5) la nullità della intimazione di pagamento perché priva degli elementi essenziali, quali il visto di esecutività del funzionario.
Si è costituita eccependo preliminarmente la Controparte_3 inammissibilità delle eccezioni relative a vizi formali della intimazione di pagamento;
nel merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla omessa notifica degli avvisi di addebito. Ha altresì contestato la fondatezza della eccezione di prescrizione in relazione agli avvisi di addebito n.291201690079044
59120120001255256000, 59120120001612906000, 59120130000691575000, tenuto conto dell'atto interruttivo medio tempore notificato il 15.6.2017 (intimazione di pagamento
29120169007904481000).
Si è tardivamente costituito in giudizio che Controparte_4 ha variamente argomentato sulla inammissibilità del ricorso;
nel merito ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha chiesto il rigetto, producendo, in particolare, le relate di notifica degli avvisi di addebito portati nella intimazione di pagamento aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
La causa, istruita attraverso la documentazione versata in atti dalle parti costituite, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
***
Pag. 2 di 8 IO premettere (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o oggi dell'avviso di addebito davanti al giudice del lavoro); b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso di specie, l'azione proposta da è qualificabile come: Parte_1 opposizione agli atti esecutivi laddove eccepisce, la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti, la nullità della intimazione per vizio di motivazione e di procedimento, nonché per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212/2000, la nullità della intimazione di pagamento perché priva degli elementi essenziali;
è invece qualificabile come opposizione all'esecuzione, laddove eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva in conseguenza dell'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Pag. 3 di 8 *
Ciò premesso, è innanzitutto infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento per asserita mancanza della relata, posto che l'atto risulta regolarmente notificato, come puntualmente documentato da (cfr. doc. 3, memoria CP_5
. CP_5
Appurata la ritualità della notificazione della intimazione di pagamento, occorre procedere al vaglio della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., infatti, l'opposizione in parola deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto che si assume viziato, ossia del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n. 29120229004494208/000, come affermato dallo stesso ricorrente e come documentato da (cfr. doc. 3, memoria , è stata CP_5 CP_5 notificata il 1° dicembre 2022,mentre l'opposizione risulta depositata soltanto il 9 gennaio
2023.
Ne discende che il ricorso è stato proposto oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione limitatamente alle censure formulate nei motivi sub 2, 4 e 5 del ricorso.
*
Anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Viene in rilievo l'art. 3, commi 9 e 10 della Legge 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.
Nel caso concreto:
- l'avviso di addebito n. 591220120001255256000 (sub 1), dell'importo di euro
24.713,69, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, periodo 10/2005-
12/2011, risulta regolarmente notificato, avendo depositato avviso di ricevimento CP_6 che dimostra la notifica a mezzo posta avvenuta in data 15.10.2012 (cfr. doc.7, memoria
); CP_6
Pag. 4 di 8 - l'avviso di addebito n. 59120120001612906000 (sub 2), dell'importo di euro 874,26, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, periodo gennaio – dicembre 2012, risulta regolarmente notificato, avendo depositato avviso di ricevimento che CP_6 dimostra la notifica a mezzo posta avvenuta in data in data 13.12.2012 (cfr. doc.8, memoria ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 59120130000691575000 (sub 3), dell'importo di euro 1.702,01, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, periodo 1/2011-9/2012, risulta regolarmente notificato, avendo depositato avviso di ricevimento che dimostra la CP_6 notifica a mezzo posta avvenuta in data il 24.4.2013 (cfr. doc. 9, memoria ). CP_6
Le relate di notifica degli avvisi di addebito (cfr. doc.
7-9 memoria )sono utilizzabili CP_6 nonostante la tardiva costituzione di e ciò in forza dell' avvenuta acquisizione ex officio CP_6 ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
È sufficiente sul punto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (cfr. Cass. sent. 24813/2022). Ancora, in un caso sostanzialmente sovrapponibile all'odierno, ove si discuteva dell'utilizzabilità della relata di notifica di una cartella di pagamento (sostituita dall'avviso di addebito ex art. 30 d.l. 78/2010) tardivamente depositata da , la Suprema Corte ha affermato che “l'eccezione di CP_7 interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la
Pag. 5 di 8 scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare
l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (Cass. Sent. Sent. 14755/2018).
La documentazione prodotta da dimostra la regolare notifica degli avvisi di addebito, CP_6 richiamati nella intimazione di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, modalità di notifica prevista dall'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369/2024;
21847/2025) e senza, conseguentemente, necessità di rispetto delle disposizioni di cui alla L.
n. 890/82; in particolare, tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente nelle note depositate l'8.10.2023, in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario, non è necessario l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7 comma 4 L. 890/1982.
Il termine di prescrizione è stato successivamente interrotto da che ha notificato il CP_5
15.6.2017 la intimazione di pagamento n. 291201690079044810000 riferita ai suddetti avvisi
(cfr. doc.4-5, memoria . CP_5
Dalla data di notifica della intimazione di pagamento n. 291201690079044810000 alla data di notifica della intimazione di pagamento oggetto del ricorso (1.12.2022), prima del decorso del quinquennio, è intervenuta la normativa emergenziale, per far fronte alla diffusione del Covid
19, che ha sospeso i termini di prescrizione e segnatamente: l'art. 37 DL 18/2020 conv. nella
L.27/2020 (per 129 giorni )l'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. nella L.21/2021 (altri 182 giorni) e l'art. 68 D.L. 18/2020, per i carichi affidati alla riscossione.
Nel caso di specie, venendo in rilievo carichi affidati alla riscossione, risulta applicabile l'art. 68 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
Pag. 6 di 8 rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020
– 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione. Correlativamente l'art. 12 al comma 1, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'art. 12 d.gs. 159/2015 testualmente dispone: Comma 1. “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni
Pag. 7 di 8 dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Comma 3. “L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_8 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Nel caso di specie, ha operato nel pieno rispetto dei termini Controparte_9 decadenziali e prescrizionali, in quanto, dovendosi computare i 542 giorni di sospensione per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, tenuto conto della interruzione dell'intervenuta interruzione del termine avvenuta il 15.6.2017, il dies ad quem del termine prescrizionale coincide con il 9 dicembre 2023.
La notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 1.12.2022 è quindi tempestiva.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta e dello scaglione di riferimento (€ 26.001 – € 52.000).
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in € 4.640,00 a favore di ciascuna delle parti convenute, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Sciacca, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
Leonardo DI
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