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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 893/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON AN, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 07/11/2025
CONCLUSIONI
Dichiarare e pronunziare la separazione tra i coniugi nonché
-ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c, la cessazione degli effetti civili del matri-monio concordatario dalle parti contratto in Pompei in data 10/12/1983 (Anno 1983 – Parte II – Serie A Reg. – Numero 536),
1 divenuta tale ultima domanda procedibile decorso il termine di legge e a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla domanda di separazione personale;
- omettere la previsione di qualsivoglia assegno di mantenimento a reciproco carico delle parti;
- condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di causa, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 07/11/2025, premesso che:
- e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Pompei in data 10.12.1983, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (Anno 1983 – Parte II – Serie A Reg. – Numero 536);
- dall'unione coniugale nascevano i figli ato a Milano in data 16/05/1985, Persona_1
codice fiscale , e , nata a [...] C.F._3 Parte_2
in data 23/12/1991, economicamente autosufficienti e non più ricompresi nel nucleo familiare;
- con ricorso depositato in data 14/03/2025, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniuge e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente;
- il resistente rimaneva contumace;
- in esito all'udienza del 5.11.2025, di comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis
21 c.p.c., , comparsa la sola resistente, quest'ultima chiedeva la pronuncia sullo status separativo, senza ulteriori condizioni ed instava per il prosieguo del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge;
Considerato che:
- nel ricorso introduttivo viene dedotto dalla ricorrente che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione: le risultanze del giudizio, il comportamento processuale della ricorrente e la contumacia del resistente confermano quanto dedotto dalla moglie, ossia che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
- Il Tribunale non rileva dunque alcuna condizione ostativa alla pronuncia della mera separazione personale dei coniugi.
- La natura necessaria del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Pompei in data 10.12.1983, trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune (Anno 1983 – Parte II – Serie A Reg. – Numero 536);
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio in merito alla domanda divorzile;
3) COMPENSA le spese di lite della presente fase processuale;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (NA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 07/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 893/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON AN, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 07/11/2025
CONCLUSIONI
Dichiarare e pronunziare la separazione tra i coniugi nonché
-ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c, la cessazione degli effetti civili del matri-monio concordatario dalle parti contratto in Pompei in data 10/12/1983 (Anno 1983 – Parte II – Serie A Reg. – Numero 536),
1 divenuta tale ultima domanda procedibile decorso il termine di legge e a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla domanda di separazione personale;
- omettere la previsione di qualsivoglia assegno di mantenimento a reciproco carico delle parti;
- condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di causa, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 07/11/2025, premesso che:
- e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Pompei in data 10.12.1983, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (Anno 1983 – Parte II – Serie A Reg. – Numero 536);
- dall'unione coniugale nascevano i figli ato a Milano in data 16/05/1985, Persona_1
codice fiscale , e , nata a [...] C.F._3 Parte_2
in data 23/12/1991, economicamente autosufficienti e non più ricompresi nel nucleo familiare;
- con ricorso depositato in data 14/03/2025, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniuge e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente;
- il resistente rimaneva contumace;
- in esito all'udienza del 5.11.2025, di comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis
21 c.p.c., , comparsa la sola resistente, quest'ultima chiedeva la pronuncia sullo status separativo, senza ulteriori condizioni ed instava per il prosieguo del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge;
Considerato che:
- nel ricorso introduttivo viene dedotto dalla ricorrente che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione: le risultanze del giudizio, il comportamento processuale della ricorrente e la contumacia del resistente confermano quanto dedotto dalla moglie, ossia che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
- Il Tribunale non rileva dunque alcuna condizione ostativa alla pronuncia della mera separazione personale dei coniugi.
- La natura necessaria del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Pompei in data 10.12.1983, trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune (Anno 1983 – Parte II – Serie A Reg. – Numero 536);
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio in merito alla domanda divorzile;
3) COMPENSA le spese di lite della presente fase processuale;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (NA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 07/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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