Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8262/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Faustina Musciacchio, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Cocca Raffaello, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 [nato a [...] Parte_1 il 13.11.1983 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1
1
con [nata ad [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 19.08.2012 in San GO NO (SA) e che C.F._2 dall'unione non erano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 18.03.2025 con la quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 20.03.2025, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in San GO NO (SA) alla Loc. Salice n. 21 resterà nel godimento della sig.ra CP_1
3) il sig. preleverà entro il 30.4.2025 – previa comunicazione Parte_1 alla sig.ra - dalla casa familiare sopra identificata i seguenti beni CP_1 mobili: cucina moderna, parete Serafino, mobile tv basso, n. 12 sedie, tavolo allungabile, cantinetta per vino, vetrinetta soggiorno, scarpiera, braccio e TV Per grande della cucina, quadro di Padre
4) la sig.ra verserà al sig. la complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro duemila per rimborso di lavori fatti nella casa familiare con le seguenti modalità: 200,00 euro mensili a mesi alterni a partire da luglio 2025 tramite bonifico bancario.”.
Alla medesima udienza la causa veniva assegnata alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di separazione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una
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situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la resistente ha aderito a tale domanda con la propria comparsa di costituzione. Conseguentemente, le parti all'udienza del
20.03.2025 hanno chiesto entrambe che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato invero che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di voler divorziare.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la separazione personale di [nato Parte_1
a Potenza il 13.11.1983 (C.F. )] e [nata C.F._1 CP_1 ad TO TR (SA) il 06.07.1989 (C.F. )]; C.F._2
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- recepisce le condizioni concordate dalle parti alla udienza del 20.3.2025;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San GO NO (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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