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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, con l'Avv. TORSANI Leonardo Parte_1
ATTORE contro on l'Avv. ARDUINI Carlo Controparte_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno cagionato dal sinistro occorsogli il 26.01.2022 allorquando viaggiava come trasportato su un autobus di proprietà della convenuta.
A fondamento della domanda, esponeva che il 26.01.2022 alle ore 16:30 si trovava a bordo dell'autobus di linea n. 4, di proprietà della convenuta, che serve la tratta Bellaria-Igea Marina – Rimini, quando giunto in prossimità della stazione ferroviaria di Rimini, il conducente del bus rallentava al fine di accostarsi alla fermata, pertanto, esso attore si spostava per avvicinarsi all'uscita e, mentre stava ancora tentando di afferrare il “tientibene”, il conducente frenava bruscamente, facendolo rovinava a terra;
che a seguito della caduta riportava le lesioni descritte nella consulenza di parte e nei plurimi referti dai quali emergevano la rottura inserzionale completa del sovraspinato con retrazione tendinea di 15 mm e una meniscopatia degenerativa del menisco mediale. Si costituiva la quale contestando ogni addebito, insisteva per l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria della responsabilità del sinistro in capo all'attore per negligenza, imprudenza e imperizia ex art. 1227,1° comma c.c.
Parte convenuta contestava la dinamica come rappresentata da parte attrice sostenendo che il conducente del bus avesse iniziato la frenata di avvicinamento alla fermata della Stazione di Rimini quando già procedeva a velocità ridotta ed attuando un rallentamento lineare e costante fino all'arresto del veicolo e non repentino come, invece, rappresentato da parte avversa. Inoltre, insisteva sulla circostanza che dai filmati della videocamera interna che aveva ripreso il sinistro, si vedeva una ragazza in piedi, dietro la cabina del conducente che al momento del rallentamento, scriveva a due mani un messaggio sul suo cellulare, il tutto senza mai perdere l'equilibrio. La convenuta, comunque, contestava la condotta dell'attore che in violazione del regolamento della si era mosso nonostante il veicolo fosse ancora in marcia. CP_1
Espletati gli incombenti istruttori, in particolare la ctu per l'accertamento del danno derivato dal sinistro, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata.
Giova rammentare che l'art. 1681 c.c. nel descrivere la responsabilità di natura contrattuale del vettore pone a suo carico una presunzione di responsabilità per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio particolarmente gravosa, onerandolo della prova di aver adottato tutte le misure necessarie a evitare il danno.
La presunzione opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto senza che sia necessaria l'individuazione da parte del passeggero della precisa anormalità del servizio reso ed essendo, invece, sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto.
Al danneggiato spetta soltanto la prova del danno e della sua derivazione dal trasporto, ovvero della sua verificazione a causa dell'attività del vettore;
data tale prova, incombe sul vettore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno o provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza per poter vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dalla legge.
Si legga in proposito Cass 3170/1974 che chiarisce che il viaggiatore, il quale durante il trasporto abbia subito danni, deve provare esclusivamente, insieme con gli elementi costituenti il pregiudizio sofferto, il nesso di causalita tra il danno e l'attivita del vettore: quest'ultimo e liberato da responsabilita solo fornendo la prova che il danno non e stato determinato da causa a lui imputabile, per essere stato determinato dal fatto di terzi
o dallo stesso danneggiato, ovvero da caso fortuito o forza maggiore, e per essere state adottate tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.
L'onere della prova a carico del vettore è particolarmente rigoroso Nel contratto di trasporto di persone, il vettore, per liberarsi dalla presunzione legale, di cui all'art.1681 cod.civ., e tenuto a provare che l'evento dannoso non e a lui imputabile, in quanto dovuto a fortuito ovvero a colpa esclusiva del terzo ed, in ogni caso,
e tenuto a provare, altresi, di avere adottato ed usato tutte le cautele richieste dall'adempimento dei suoi obblighi contrattualì e cio anche nell'ipotesi in cui, per una brusca frenata dell'automezzo, il viaggiatore abbia riportato danno (Cass. 1034/1964 e successive conformi)
Va altresì precisato che la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante
l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano
o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art.1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta (così Cass 2496/2004 cfr anche Cass 33449/2019)
Ciò premesso, si viene a esaminare la dinamica del sinistro la quale, invero, oltre ad emergere chiaramente dai filmati in atti, risulta pacifica: l'autobus rallentava in prossimità della fermata;
per prepararsi alla discesa,
l'attore si muoveva dal posto che precedentemente occupava, sporgendo le braccia in avanti nel tentativo di afferrare il tientibene, in quel frangente, l'autista frenava, facendo perdere l'equilibrio al passeggero che non riusciva ad afferrare alcun appiglio e rovinava sul pavimento del mezzo.
In sostanza, quindi, dai video agli atti, emerge che l'attore nella fase di rallentamento del bus, prossimo alla fermata, si muoveva al fine di avvicinarsi alla porta centrale di uscita, ma nel momento in cui lasciava la presa e faceva un passo, il bus frenava e poi si arrestava determinando la perdita dell'equilibrio dell'attore e la caduta.
Dunque, è provato documentalmente e risulta non specificamente contestato il nesso eziologico tra il danno riportato dall'attore e l'attività del vettore, essendo stato determinato il sinistro dalla condotta di guida del conducente.
Opera, quindi, chiaramente la presunzione di responsabilità del vettore di cui all'art. 1681 c.c.
Ebbene, la convenuta nulla ha dimostrato per vincere la presunzione posta a suo carico e ha omesso financo di allegare le misure adottate per evitare il sinistro: non ha allegato la presenza di corrimano, o specifici appoggi per alzarsi da ogni sedile, né la presenza a bordo di personale di assistenza che aiuti i passeggeri con difficoltà motoria nella discesa;
né ancora, a mero titolo esemplificativo e più semplicemente, l'affissione di cartellonistica che invitasse i passeggeri a restare seduti fino all'arresto del mezzo;
al contrario, i passeggeri vengono invitati a prepararsi per tempo alla discesa in prossimità della fermata (e non si vede come ci si possa preparare alla discesa, se non alzandosi e avvicinandosi alla porta).
L'unica allegazione della convenuta attiene all'entità della frenata che assume non essere stata brusca, atteso che non avrebbe determinato la caduta di altro passeggero.
In realtà, emerge chiaramente dalla visione del Terzo video.rar (all. n. 3 parte convenuta) che l'altro passeggero cui si riferisce la convenuta, ovvero la ragazza che scriveva sul cellulare, si poggiava al timbratore scaricando su di esso il peso nella fase di rallentamento, così come è evidente una sua oscillazione nella fase di frenata e successivo arresto, ciò che vale a smentire gli assunti sulla linearità del rallentamento. Peraltro, la stessa di giovane età era certamente più agile dell'anziano attore, che all'evidenza non può per ciò solo ritenersi in colpa. A questo ultimo proposito, va poi rammentato che la caduta del passeggero a causa di una frenata - che di certo non presenta i caratteri del fortuito (evento imprevedibile o inevitabile), dovendosi al contrario ritenere che esso rientri nel rischio tipico che il vettore è chiamato a gestire – potrebbe sì essere valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma occorrerebbe la prova e in radice l'allegazione della condotta colposa del passeggero, nella specie totalmente assente.
Il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., infatti, può essere integrato esclusivamente da un comportamento avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo, che sia però anche imputabile per violazione di una specifica regola di condotta o in genere per violazione delle regole imposte dalla comune prudenza.
Ebbene, deve rilevarsi come il comportamento tenuto dall'attore non risulti né atipico o del tutto eccezionale rispetto alla situazione, ma neppure colposo, atteso che egli si è limitato ad avvicinarsi alla porta per prepararsi alla discesa - come la stessa convenuta ha ammesso di suggerire ai propri passeggeri – e ciò ha fatto solo in prossimità della fermata, ovvero quando il mezzo era ancora in movimento ma aveva rallentato e non vi era motivo per prefigurarsi un improvviso arresto del mezzo che potesse addirittura fargli perdere l'equilibrio; egli peraltro, nel suo movimento verso la porta, protendeva il braccio in avanti, nell'evidente tentativo di afferrare il tientibene – dunque tentava di prepararsi alla discesa, ma restando diligentemente aggrappato all'apposito sostegno – non vi riusciva non per sua colpa, ma per l'errata collocazione dei sostegni, evidentemente non raggiungibili in sicurezza dal passeggero.
Risulta, pertanto, chiara l'assenza del concorso di colpa in capo al danneggiato e di contro emerge la responsabilità del vettore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1681 c.c.
Venendo alla liquidazione del danno e cominciando dal danno non patrimoniale patito da , si Pt_1 rammenta che, venendo in questione la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale quello alla salute, spetta all'attore il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli anche di tale natura, come accertate dalla espletata ctu
Dalla relazione peritale emerge che l'evento traumatico è compatibile con le lesioni documentate rispettando i criteri topografico, cronologico, di adeguatezza eziologica e della continuità fenomenica e che da questo è scaturita una inabilità temporanea complessiva di 106 giorni di cui: 1 giorno di I.T.T, 25 giorni di I.T.P. al
75%, 40 giorni di I.T.P. al 50% e di 40 giorni di I.T.P. al 25%. Stima il Ctu che il danno biologico derivante dall' evento sia quantificabile nella misura dell'8%.
Considerato, dunque, il danno, l'età di al momento del sinistro -69 anni- e la durata ed Parte_1 entità dell'invalidità temporanea (106 giorni), risulta equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale a favore di la somma di € € 20.664,25. Pt_1
Passando a trattare del danno patrimoniale patito dal , vengono in rilievo in primo luogo le spese Pt_1 mediche riconosciute congrue dal ctu per euro 366,00 mentre non sussistono elementi a supporto di ulteriori spese future.
Sulle somme così liquidate, trattandosi di debito di valore, vanno corrisposti interessi e rivalutazione, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro (e, per quanto concerne la somma attribuita a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, dal momento di cessazione dell'invalidità temporanea: v,
Cass., n. 5680/96), ovvero dall'esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU
1712/95) fino alla presente decisione.
Le spese relativa alla consulenza medico-legale devono definitivamente porsi a carico della convenuta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto,
1. Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € € 20.664,25 oltre interessi come in motivazione;
2. Condanna lla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
Rimini, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, con l'Avv. TORSANI Leonardo Parte_1
ATTORE contro on l'Avv. ARDUINI Carlo Controparte_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno cagionato dal sinistro occorsogli il 26.01.2022 allorquando viaggiava come trasportato su un autobus di proprietà della convenuta.
A fondamento della domanda, esponeva che il 26.01.2022 alle ore 16:30 si trovava a bordo dell'autobus di linea n. 4, di proprietà della convenuta, che serve la tratta Bellaria-Igea Marina – Rimini, quando giunto in prossimità della stazione ferroviaria di Rimini, il conducente del bus rallentava al fine di accostarsi alla fermata, pertanto, esso attore si spostava per avvicinarsi all'uscita e, mentre stava ancora tentando di afferrare il “tientibene”, il conducente frenava bruscamente, facendolo rovinava a terra;
che a seguito della caduta riportava le lesioni descritte nella consulenza di parte e nei plurimi referti dai quali emergevano la rottura inserzionale completa del sovraspinato con retrazione tendinea di 15 mm e una meniscopatia degenerativa del menisco mediale. Si costituiva la quale contestando ogni addebito, insisteva per l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria della responsabilità del sinistro in capo all'attore per negligenza, imprudenza e imperizia ex art. 1227,1° comma c.c.
Parte convenuta contestava la dinamica come rappresentata da parte attrice sostenendo che il conducente del bus avesse iniziato la frenata di avvicinamento alla fermata della Stazione di Rimini quando già procedeva a velocità ridotta ed attuando un rallentamento lineare e costante fino all'arresto del veicolo e non repentino come, invece, rappresentato da parte avversa. Inoltre, insisteva sulla circostanza che dai filmati della videocamera interna che aveva ripreso il sinistro, si vedeva una ragazza in piedi, dietro la cabina del conducente che al momento del rallentamento, scriveva a due mani un messaggio sul suo cellulare, il tutto senza mai perdere l'equilibrio. La convenuta, comunque, contestava la condotta dell'attore che in violazione del regolamento della si era mosso nonostante il veicolo fosse ancora in marcia. CP_1
Espletati gli incombenti istruttori, in particolare la ctu per l'accertamento del danno derivato dal sinistro, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata.
Giova rammentare che l'art. 1681 c.c. nel descrivere la responsabilità di natura contrattuale del vettore pone a suo carico una presunzione di responsabilità per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio particolarmente gravosa, onerandolo della prova di aver adottato tutte le misure necessarie a evitare il danno.
La presunzione opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto senza che sia necessaria l'individuazione da parte del passeggero della precisa anormalità del servizio reso ed essendo, invece, sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto.
Al danneggiato spetta soltanto la prova del danno e della sua derivazione dal trasporto, ovvero della sua verificazione a causa dell'attività del vettore;
data tale prova, incombe sul vettore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno o provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza per poter vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dalla legge.
Si legga in proposito Cass 3170/1974 che chiarisce che il viaggiatore, il quale durante il trasporto abbia subito danni, deve provare esclusivamente, insieme con gli elementi costituenti il pregiudizio sofferto, il nesso di causalita tra il danno e l'attivita del vettore: quest'ultimo e liberato da responsabilita solo fornendo la prova che il danno non e stato determinato da causa a lui imputabile, per essere stato determinato dal fatto di terzi
o dallo stesso danneggiato, ovvero da caso fortuito o forza maggiore, e per essere state adottate tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.
L'onere della prova a carico del vettore è particolarmente rigoroso Nel contratto di trasporto di persone, il vettore, per liberarsi dalla presunzione legale, di cui all'art.1681 cod.civ., e tenuto a provare che l'evento dannoso non e a lui imputabile, in quanto dovuto a fortuito ovvero a colpa esclusiva del terzo ed, in ogni caso,
e tenuto a provare, altresi, di avere adottato ed usato tutte le cautele richieste dall'adempimento dei suoi obblighi contrattualì e cio anche nell'ipotesi in cui, per una brusca frenata dell'automezzo, il viaggiatore abbia riportato danno (Cass. 1034/1964 e successive conformi)
Va altresì precisato che la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante
l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano
o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art.1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta (così Cass 2496/2004 cfr anche Cass 33449/2019)
Ciò premesso, si viene a esaminare la dinamica del sinistro la quale, invero, oltre ad emergere chiaramente dai filmati in atti, risulta pacifica: l'autobus rallentava in prossimità della fermata;
per prepararsi alla discesa,
l'attore si muoveva dal posto che precedentemente occupava, sporgendo le braccia in avanti nel tentativo di afferrare il tientibene, in quel frangente, l'autista frenava, facendo perdere l'equilibrio al passeggero che non riusciva ad afferrare alcun appiglio e rovinava sul pavimento del mezzo.
In sostanza, quindi, dai video agli atti, emerge che l'attore nella fase di rallentamento del bus, prossimo alla fermata, si muoveva al fine di avvicinarsi alla porta centrale di uscita, ma nel momento in cui lasciava la presa e faceva un passo, il bus frenava e poi si arrestava determinando la perdita dell'equilibrio dell'attore e la caduta.
Dunque, è provato documentalmente e risulta non specificamente contestato il nesso eziologico tra il danno riportato dall'attore e l'attività del vettore, essendo stato determinato il sinistro dalla condotta di guida del conducente.
Opera, quindi, chiaramente la presunzione di responsabilità del vettore di cui all'art. 1681 c.c.
Ebbene, la convenuta nulla ha dimostrato per vincere la presunzione posta a suo carico e ha omesso financo di allegare le misure adottate per evitare il sinistro: non ha allegato la presenza di corrimano, o specifici appoggi per alzarsi da ogni sedile, né la presenza a bordo di personale di assistenza che aiuti i passeggeri con difficoltà motoria nella discesa;
né ancora, a mero titolo esemplificativo e più semplicemente, l'affissione di cartellonistica che invitasse i passeggeri a restare seduti fino all'arresto del mezzo;
al contrario, i passeggeri vengono invitati a prepararsi per tempo alla discesa in prossimità della fermata (e non si vede come ci si possa preparare alla discesa, se non alzandosi e avvicinandosi alla porta).
L'unica allegazione della convenuta attiene all'entità della frenata che assume non essere stata brusca, atteso che non avrebbe determinato la caduta di altro passeggero.
In realtà, emerge chiaramente dalla visione del Terzo video.rar (all. n. 3 parte convenuta) che l'altro passeggero cui si riferisce la convenuta, ovvero la ragazza che scriveva sul cellulare, si poggiava al timbratore scaricando su di esso il peso nella fase di rallentamento, così come è evidente una sua oscillazione nella fase di frenata e successivo arresto, ciò che vale a smentire gli assunti sulla linearità del rallentamento. Peraltro, la stessa di giovane età era certamente più agile dell'anziano attore, che all'evidenza non può per ciò solo ritenersi in colpa. A questo ultimo proposito, va poi rammentato che la caduta del passeggero a causa di una frenata - che di certo non presenta i caratteri del fortuito (evento imprevedibile o inevitabile), dovendosi al contrario ritenere che esso rientri nel rischio tipico che il vettore è chiamato a gestire – potrebbe sì essere valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma occorrerebbe la prova e in radice l'allegazione della condotta colposa del passeggero, nella specie totalmente assente.
Il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., infatti, può essere integrato esclusivamente da un comportamento avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo, che sia però anche imputabile per violazione di una specifica regola di condotta o in genere per violazione delle regole imposte dalla comune prudenza.
Ebbene, deve rilevarsi come il comportamento tenuto dall'attore non risulti né atipico o del tutto eccezionale rispetto alla situazione, ma neppure colposo, atteso che egli si è limitato ad avvicinarsi alla porta per prepararsi alla discesa - come la stessa convenuta ha ammesso di suggerire ai propri passeggeri – e ciò ha fatto solo in prossimità della fermata, ovvero quando il mezzo era ancora in movimento ma aveva rallentato e non vi era motivo per prefigurarsi un improvviso arresto del mezzo che potesse addirittura fargli perdere l'equilibrio; egli peraltro, nel suo movimento verso la porta, protendeva il braccio in avanti, nell'evidente tentativo di afferrare il tientibene – dunque tentava di prepararsi alla discesa, ma restando diligentemente aggrappato all'apposito sostegno – non vi riusciva non per sua colpa, ma per l'errata collocazione dei sostegni, evidentemente non raggiungibili in sicurezza dal passeggero.
Risulta, pertanto, chiara l'assenza del concorso di colpa in capo al danneggiato e di contro emerge la responsabilità del vettore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1681 c.c.
Venendo alla liquidazione del danno e cominciando dal danno non patrimoniale patito da , si Pt_1 rammenta che, venendo in questione la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale quello alla salute, spetta all'attore il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli anche di tale natura, come accertate dalla espletata ctu
Dalla relazione peritale emerge che l'evento traumatico è compatibile con le lesioni documentate rispettando i criteri topografico, cronologico, di adeguatezza eziologica e della continuità fenomenica e che da questo è scaturita una inabilità temporanea complessiva di 106 giorni di cui: 1 giorno di I.T.T, 25 giorni di I.T.P. al
75%, 40 giorni di I.T.P. al 50% e di 40 giorni di I.T.P. al 25%. Stima il Ctu che il danno biologico derivante dall' evento sia quantificabile nella misura dell'8%.
Considerato, dunque, il danno, l'età di al momento del sinistro -69 anni- e la durata ed Parte_1 entità dell'invalidità temporanea (106 giorni), risulta equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale a favore di la somma di € € 20.664,25. Pt_1
Passando a trattare del danno patrimoniale patito dal , vengono in rilievo in primo luogo le spese Pt_1 mediche riconosciute congrue dal ctu per euro 366,00 mentre non sussistono elementi a supporto di ulteriori spese future.
Sulle somme così liquidate, trattandosi di debito di valore, vanno corrisposti interessi e rivalutazione, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro (e, per quanto concerne la somma attribuita a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, dal momento di cessazione dell'invalidità temporanea: v,
Cass., n. 5680/96), ovvero dall'esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU
1712/95) fino alla presente decisione.
Le spese relativa alla consulenza medico-legale devono definitivamente porsi a carico della convenuta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto,
1. Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € € 20.664,25 oltre interessi come in motivazione;
2. Condanna lla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
Rimini, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi