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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 80/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 80/2020
TRA
difeso dall'avv. FANELLI GIUSI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio CP_1
ed Ettore Triolo, Francesco Mosciaro
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 17.1.2020, parte ricorrente – premesso con nota del
28.10.2009 n. 18813 18813 del registro Generale e al n. 3274 del Registro
Particolare, l' provvedeva all'iscrizione ipotecaria avente Controparte_2
1 ad oggetto alcuni beni per un totale di € 35.618,70, pari al doppio del credito, tra l'altro di contributi omessi - affermava di nulla dover pagare in ordine alle cartelle esattoriali nn: 13920080005811071000, 13920080007115192000,
13920080008220478000, 13920090000680888000, per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale, per i contributi previdenziali asseritamente dovuti per il periodo che dal 2006 al
2008.
2. Si costituivano l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo il CP_1
rigetto della opposizione.
3. L' si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella Controparte_2
esattoriale in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali. Produceva documenti.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 21.1.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. Preliminarmente è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, maturato successivamente alla notifica della cartella, non sia decennale, come eccepito dal Controparte_3
.
[...]
Secondo l'orientamento condiviso dal Tribunale (nella consapevolezza dell'esistenza di orientamenti contrastanti sul punto e dell'opinabilità delle conclusioni rassegnate) l'intervenuta notifica delle cartelle non può determinare il mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto al ruolo assoggettandolo ad un termine di prescrizione decennale. Pertanto, secondo l'assunto che si condivide, la cartella esattoriale non opposta - che, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale - è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati).
Anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanta espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura
2 di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte, il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la
3 esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio.
La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).
Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definintivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.
II legislatore, infatti, nello stabilire i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo ha fatto riferimento solo agli accertamenti divenuti definitivi (e come noto gli accertamenti possono essere definitivi: o per omessa impugnazione nei termini, o a seguito di sentenza passata in giudicato). A fronte della disposizione legislativa la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la definitività, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza, acquisisca una autorevolezza maggiore tale da non essere soggetta al termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo, a cui sono soggetti diversamente solo gli accertamenti divenuti definitivi per omessa impugnazione.
Se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività è data dall'omessa impugnazione e non dall'accertamento giurisdizionale.
A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
4 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarato che l'opponente non è tenuto al pagamento contributi previdenziali dovuti agli anni
2002,20023,2004,20025,2006,20027e 2008 in quanto il concessionario non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata dell'avvenuta notifica della cartella opposta del ruolo.
7. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna
5 dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass.
02/10/2009 n.21132).
Quanto sopra è confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui: L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di
Equitalia, anche se sono passati più di cinque anni. L'agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez.
Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887)
Di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione al destinatario della notifica della cartella, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da CP_4
dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 10.03.2014 N.55, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 03.04.2014)
PQM
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione
6 2. Dichiara estinti per prescrizione i crediti derivanti dalle cartelle nn:
13920080005811071000, 13920080007115192000, 13920080008220478000,
13920090000680888000, relative al mancato pagamento di contributi IVS,
3. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.886,00 per compensi d'avvocato oltre accessori di legge da distrarsi ex art.93 cpc
Così deciso 22.1.2025
Il Giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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