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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2099/24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(P.IVA ) in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro - tempore, IG.ra , rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato Parte_2
alla comparsa di costituzione del 17.2.2024 , dagli avv.ti Luca Iannone e Lorenzo Ioele con indirizzo pec: avv. iuffre, Email_1
Opponente
E
, CF: , rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al CP_1 C.F._1
ricorso per decreto ingiuntivo , dagli avv.ti Giuseppe Speranza e Sara Zammiello, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Battipaglia (SA) alla Via Aitoro, n. 18
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2024 la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 151/2024 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
5.3.2024 e notificato lo stesso giorno all'opponente, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 2.272,66, oltre accessori e spese del monitorio a titolo di t.f.r. CP_1
maturato per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1.1.2020 al 6.3.2023 .
L'opponente eccepiva , innanzitutto , che il t.f.r. sarebbe stato erroneamente calcolato sull'estratto contributivo sicchè il lavoratore sarebbe pervenuto ad una quantificazione dell'importo dovuto dall'azienda diverso e superiore a quello effettivo e pari ad una somma lorda di € 2.054,32; eccepiva inoltre che la domanda monitoria non avrebbe scomputato gli acconti TFR già versatigli nel corso del rapporto di lavoro ,tali per cui sarebbe residuato il solo importo di € 41,2, ugualmente corrisposto al tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con CP_1
vittoria delle spese di lite .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , , il quale ribadiva la CP_1
legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio .L'opposto affermava di non aver ricevuto i prospetti paga nel corso del rapporto di lavoro e che le retribuzioni mensili da lui percepite erano rapportate unicamente alle giornate di lavoro svolte senza alcuna anticipazione di t.f.r. . Concludeva quindi per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Fallito il tentativo di conciliazione della lite , all'udienza del 28 maggio 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
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L'opposizione è parzialmente fondata e ,nei limiti che si diranno ,merita accoglimento .
Fondata , innanzitutto , è la doglianza sollevata dall'opponente riguardo all'errato calcolo del t.f.r. operato dal lavoratore sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo .
Corretto infatti appare il rilievo secondo cui la retribuzione imponibile dichiarata all non CP_2
corrisponde necessariamente alla retribuzione corrisposta al lavoratore , sicché l'estratto contributivo non costituisce prova certa del credito retributivo maturato dal lavoratore .
L'opposizione involge infatti la questione se i contributi previdenziali debbano essere calcolati sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative anche da parte dei datori di lavoro che non aderiscano , neppure di fatto , alla predetta contrattazione;
questione che è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale che ha trovato , infine , la propria soluzione nella sentenza n. 11199/2002 resa dalla Suprema Corte a
IO Unite ( sent n. 11199/2002).
Ebbene , ai sensi dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione di determinate somme specificamente indicate nel secondo comma del medesimo articolo. Secondo l'unanime giurisprudenza in proposito, il collegamento normativo dei contributi previdenziali alla retribuzione va inteso nel senso che la base imponibile debba restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro all'obbligazione retributiva, dovendo in ogni caso farsi riferimento a tutta la retribuzione dovuta, a prescindere da quella materialmente erogata, e, quindi, a tutta quella che il lavoratore ha diritto di ricevere (Cass. 12 agosto 1999 n. 8620; 4 marzo
1997 n. 1898; 15 maggio 1993 n. 5547).
Nell'ambito di questa disciplina, l'art. 1 DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre
1989 n. 389, confermato espressamente dall'ottavo comma dell'art. 6 D. Lgs. n. 314 del 1997, ha stabilito il limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevedendo che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo .
La prescrizione contenuta nell'art. 1 DL n. 338 del 1989, con portata innovativa, ha aggiunto al previgente principio, secondo cui l'imponibile si determina sul dovuto e non su quanto, di fatto, erogato, il nuovo ed ulteriore criterio del minimale contributivo, quello cioè determinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Non è, d'altra parte, ravvisabile una stretta correlazione fra retribuzione dovuta nell'ambito del rapporto di lavoro e retribuzione imponibile ai fini contributivi, dato che l'obbligatorietà del minimo contributivo non è condizionata all'applicazione dei contratti collettivi, a differenza di quanto enunciato in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dell'art. 6, comma nono, dello stesso DL n. 338 del 1989, che prevede quel beneficio solo quando sono corrisposte le retribuzioni determinate dai contratti collettivi. Inoltre, le due categorie giuridiche di "retribuzione imponibile" e "minimale retributivo ai fini contributivi" hanno finalità diverse, attenendo le disposizioni relative alla prima categoria (art. 6
D. Lgs. n. 314 del 1997) alla distinzione fra erogazioni che devono essere computate ai fini contributivi ed erogazioni che devono essere escluse secondo la prevista elencazione tassativa, mentre l'art. 1 DL n. 338 del 1989 fissa un imponibile da sottoporre a contribuzione anche se la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. Da questa differenza risulta quindi evidente la scelta legislativa di considerare la fonte collettiva più rappresentativa come parametro più idoneo ad adempiere la funzione di tutela assicurativa nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale, e risulta, altresì, del pari evidente l'autonomia del riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale rispetto a quella nell'ambito del rapporto giuridico di lavoro, con una divaricazione, fra retribuzione dovuta al lavoratore e quella minima imponibile, che peraltro era già presente nel settore dell'edilizia (art. 29 DL n. 244 del 1995, convertito in legge n. 341 del 1995) ed in quello dell'agricoltura (art. 28 DPR n. 488 del 1968).
E' dunque possibile che si profili una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie atteso che , nel costituirsi in giudizio , l'opponente ha documentato le retribuzioni maturate dal lavoratore nel corso dell'intero periodo lavorativo e quindi la misura del trattamento di fine rapporto , diversa e inferiore rispetto a quella richiesta con il ricorso monitorio .
Né appare sufficiente a giustificare l'assenza di una idonea prova scritta a supporto del ricorso monitorio l'affermazione che il datore di lavoro non avrebbe mai consegnato al lavoratore i prospetti paga . Per rendere effettiva l'obbligatorietà della consegna del prospetto paga , infatti , il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa da 150 a 900 euro e tale sanzione è aumentata in ragione del numero di lavoratori coinvolti o del periodo interessato . Pertanto il lavoratore può promuovere tutte le azioni necessarie per l'ottenimento dei prospetti paga , avendo certezza sia del diritto , sia della pena .
L'affermazione che l'estratto contributivo non costituisce idonea prova del credito maturato dal lavoratore a titolo di t.f.r. non esclude , comunque , la necessità di valutare se l'ulteriore documentazione prodotta dal lavoratore a supporto della domanda monitoria non consentisse comunque di accogliere la domanda per come proposta o , eventualmente , in una misura inferiore .
Ed invero , nella specie , il lavoratore depositava il modello di Certificazione Unica 2022 e tale documento , redatto dalla datrice di lavoro , avrebbe consentito di determinare il t.f.r. maturato dal lavoratore quanto meno fino a tutto il dicembre 2021 . Sennonché la scrivente , nell'accogliere la domanda monitoria , non aveva considerato che il modello CU sopra citato recava anche la indicazione delle somme già percepite dal lavoratore a titolo di acconto .
Il predetto documento , infatti , dopo aver quantificato il trattamento di fine rapporto complessivamente maturato dal lavoratore dal 1.1.2020 al 31.12.2021 in € 1.332.45 , attestava anche che il predetto importo era stato già corrisposto al lavoratore e , più precisamente ,con un acconto di
€ 627,14 nell'anno precedente e di € 705,31 nell'anno in corso . E dunque , nella specie , certamente non esisteva una documentazione idonea a supportare la domanda monitoria . Ma tale conclusione non ci si esime dal valutare poi se il lavoratore abbia effettivamente percepito il trattamento di fine rapporto così come risultante dalla documentazione redatta dalla datrice di lavoro.
E' noto , infatti , che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , nel sistema delineato dal codice di procedura civile , si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso , ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione . Ne consegue che questo giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio , ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità , sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa , rimanendo irrilevanti , ai fini di tale accertamento , eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura .
Ebbene , nella specie , possiamo innanzitutto concordare con l'opponente , in assenza di una specifica contestazione del lavoratore , che il t.f.r. maturato per l'intero periodo lavorativo ammonta ad una somma diversa da quella indicata nel decreto monitorio e , più precisamente , ad € 2.095,57 in luogo della somma di € 2.272,66 richiesta con il ricorso monitorio;
sicchè adesso rimane unicamente da verificare se il trattamento di fine rapporto , nella misura sopra indicata, sia stato o meno corrisposto al lavoratore .
La , infatti , sostiene di aver corrisposto detto emolumento al lavoratore mediante CP_3
anticipi , che risultano regolarmente appostati nei prospetti paga di novembre e dicembre di ogni anno , oltre che nel modello CU.
Ebbene , a fronte di tale documentazione , l'unica difesa spiegata dal lavoratore afferisce alla mancata ricezione dei prospetti paga attestanti gli anticipi , nonché l'assenza di qualsiasi richiesta di anticipazione da parte sua .
E , per la verità , nella specie il datore di lavoro non ha documentato che il lavoratore avesse richiesto un anticipo sul trattamento di fine rapporto e che tale anticipazione rientrasse tra le ipotesi normativamente consentite . Dobbiamo quindi ritenere che , anche laddove fosse stato corrisposto annualmente , l'anticipo del t.f.r. fosse da imputare unicamente ad una scelta datoriale .
E per la verità , tale modalità di pagamento del t.f.r. non può ritenersi legittimo .
A chiarirlo è l con la nota n. 616 del 3 aprile scorso, in risposta a Controparte_4 un quesito formulato dall'Ispettorato metropolitano di Milano. Il documento richiama l'attenzione sul fatto che, concluso il periodo sperimentale previsto dalla Legge n. 190/2014 (attivo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018), ogni forma di anticipazione del TFR deve rispettare i vincoli dell'art. 2120 del Codice civile. In questo contesto, l' ribadisce che “la pattuizione collettiva o individuale CP_4 possa avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo”.
Qualsiasi erogazione al di fuori delle ipotesi previste, dunque, rappresenta una violazione per la quale
è prevista una specifica sanzione amministrativa .
Ma se questo è vero in linea di principio , non si può escludere che , di fatto , una anticipazione del trattamento di fine rapporto possa esserci stata a prescindere dalla richiesta in tal senso del lavoratore
. E se ciò è avvenuto , certamente il lavoratore non può reclamare un nuovo pagamento del t.f.r. già liquidato in suo favore . A questo punto , pertanto , si tratta unicamente di stabilire se gli acconti del t.f.r. risultanti dai prospetti paga di novembre e dicembre 2020 , novembre e dicembre 2021 e novembre e dicembre 2022 siano stati effettivamente corrisposti al lavoratore .
Sennonché , nonostante la mancata ottemperanza , da parte dell'opponente , all'ordine di esibizione delle contabili attestanti i pagamenti effettuati , sul punto non può non rilevare la genericità della contestazione sollevata dall'opposto e, soprattutto , l'assenza di qualsiasi contestazione da parte sua circa l'avvenuta percezione delle somme riportate in busta paga .
E' vero , infatti , che il dichiara di non aver mai ricevuto i prospetti paga e di non aver quindi CP_1
avuto alcuna contezza delle annotazioni effettuate dalla datrice di lavoro , ma ciò non di meno , a fronte della eccezione mossa dalla opponente e della documentazione prodotta , egli aveva un onere di contestazione specifica dei dati in essi riportati , contestazione che è assolutamente assente.
Il lavoratore , infatti , si limita a dedurre che quanto percepito corrispondeva unicamente alle giornate di lavoro svolte ed , anzi , tale circostanza egli chiede di provare anche a mezzo testimoni. Sennonchè
, nulla egli ci dice su quale fosse la retribuzione giornaliera concordata con il datore di lavoro e sulla quantità di lavoro prestata mensilmente , non consentendo in tal modo al giudice di valutare se gli importi percepiti fossero o meno comprensivi del trattamento di fine rapporto o se , invece , fossero solo remunerativi delle giornate di lavoro svolte .
In altre parole , dalla difesa spiegata dal possiamo solo trarre che egli ha effettivamente CP_1
percepito gli importi di cui ai prospetti paga , importi che dovrebbero essergli stati corrisposti a mezzo bonifico dal momento che non è contestata tale circostanza , ma detta difesa non ci consente di affermare che i predetti importi non dovessero essere imputati alle voci retributive riportate nei prospetti paga .
Ed invero , anche ipotizzando che il lavoratore non abbia ricevuto i prospetti paga per l'intero periodo lavorativo , ciò non di meno , egli ha potuto visionare i prospetti di novembre e dicembre 2020 , novembre e dicembre 2021 e novembre e dicembre 2022 prodotti dalla controparte con l'atto di opposizione , e pertanto è stato posto in condizione di contestare specificamente le risultanze di quei prospetti , contestazione che invece è del tutto generica .
Per esempio , il prospetto paga di novembre 2020 attesta che il lavoratore avrebbe svolto la propria attività di operaio , inquadrato nella categoria D2 , con un contratto part- time al 65% , mentre le buste paga successive attestano che il part- time sarebbe aumentato al 75% ; sennonchè sul punto della concreta attività espletata dal ricorrente nelle mensilità coperte dai prospetti paga nulla è dato sapere .
Il ricorrente , infatti , non deduce , né prova di aver espletato la propria attività lavorativa secondo modalità diverse da quelle riportate nei prospetti paga che abbiamo sopra richiamato .
Ma se è vero che nel novembre 2020 , il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa per sole
110 ore , allora non possiamo sostenere che , con la corresponsione , nel suddetto mese , della somma netta di € 1.597,00 non sia stata corrisposta al lavoratore anche la quota di tredicesima e l'anticipo del t.f.r. come risultante dal suddetto prospetto paga .
E così è a dirsi anche per gli anni successivi , atteso che l'opposto non ha mai dichiarato di non aver percepito gli importi indicati nei prospetti paga prodotti , né ha dedotto o provato di aver lavorato secondo modalità diverse da quelle riportate nei prospetti .
Ma se il lavoratore ha prestato unicamente le ore di lavoro indicate nei prospetti prodotti , allora dobbiamo concludere che gli importi percepiti fossero comprensivi anche degli anticipi per t.f.r.
Se dunque l'opponente va condannato , detta condanna non può che riguardare il solo residuo del t.f.r per € 41,25 , che la afferma di aver comunque corrisposto al lavoratore senza tuttavia Pt_1
fornirne alcuna prova .
Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1.accoglie l'opposizione per quanto di ragione e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo n.151/2924 ;
2.condanna la società in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore di Parte_1
della somma lorda di € 41,25 , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione CP_1
del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3.compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 28 maggio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio